Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione Generale del personale e della formazione
Ufficio II Formazione


Piano della formazione del personale dell'anno 2003

Il presente documento si propone di definire il piano delle attività di formazione per il 2003. La Direzione generale del personale e della formazione intende cogliere l'occasione della pubblicazione del Piano della formazione anche per valorizzarne il ruolo di strumento di comunicazione interna, di confronto e dialogo con le risorse umane dell'Amministrazione giudiziaria.
Le risorse umane costituiscono un patrimonio dell'Amministrazione e devono pertanto essere destinatarie di organici interventi tesi al loro sviluppo professionale, che prevedono iniziative volte non solo ad accrescerne le conoscenze e le competenze, ma anche a valorizzarne, ove possibile, il potenziale. Il cambiamento organizzativo, l'innovazione e, di conseguenza, tutte le riforme introdotte nell'amministrazione pubblica, passano attraverso un cambiamento culturale, e richiedono, a partire dalla dirigenza, il pieno coinvolgimento del personale e la sua riqualificazione.
La Direttiva sulla formazione e valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni del Ministro per la Funzione pubblica del 13 dicembre 2001 , intende promuovere in tutte le amministrazioni la realizzazione di un'efficace programmazione di attività formative, superando i livelli percentuali attuali di investimento del monte retributivo e garantendo un numero minimo di ore di formazione per addetto. Le attività formative dovranno rispondere a standard elevati di qualità e assicurare il controllo del raggiungimento degli obiettivi di crescita professionale dei dipendenti e il miglioramento dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni.


IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia


 
INTRODUZIONE
IL PIANO DELLA FORMAZIONE 2003
RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI IN MATERIA DI FORMAZIONE
1. Direttiva Ministro Funzione pubblica n. 14/95
 2. CCNL dei Dirigenti
 3. CCNL del Personale del comparto Ministeri
 4. Accordo integrativo del CCNL per il personale del Ministero della Giustizia
 5. Decreto legislativo n.165/2001
 6. Direttiva Ministro Funzione pubblica del 13/12/2001

INTRODUZIONE

Il Piano della formazione del personale dell'Amministrazione giudiziaria è stato predisposto sulla base di un'analisi del contesto attuale, condotta mediante la rilevazione dei fabbisogni formativi e l'esame della normativa in vigore, nonché delle direttive in materia di formazione del personale e attività amministrativa delle pubbliche amministrazioni.
Tuttavia, il Piano, proprio perché individua le linee guida all'interno delle quali si svilupperà l'offerta formativa nel 2003, deve essere considerato uno strumento flessibile, in grado di adattarsi con tempestività ad eventuali mutamenti del quadro di riferimento che dovessero presentarsi in conseguenza di riforme legislative od organizzative e dell'individuazione di nuove priorità da parte dell'Amministrazione.

IL PIANO DELLA FORMAZIONE 2003

Il Piano annuale di formazione rappresenta lo strumento di programmazione per rispondere alle esigenze di arricchimento professionale, di aggiornamento, di riqualificazione e di riconversione del personale.
Il presente documento intende fornire, in un quadro di insieme della funzione formazione nell'Amministrazione giudiziaria, i principali obiettivi per l'anno 2003 e indicare, alle strutture e ai soggetti che si occupano di formazione a livello centrale e negli uffici giudiziari, le principali linee guida per l'attività formativa.
La pianificazione della attività formative per il 2002 ha riguardato principalmente la riqualificazione del personale, così come previsto anche dalla Direttiva generale del Ministro della Giustizia sull'attività amministrativa per l'anno 2002.
Tuttavia, alcune ordinanze del giudice del lavoro hanno imposto all'Amministrazione la sospensione dei percorsi formativi già avviati, interrompendo pertanto le attività dell'Ufficio II in questo settore.
Si richiede adesso, coerentemente con la responsabilità della gestione indicata nella Direttiva, una maggiore sensibilizzazione e assunzione di responsabilità della dirigenza, sia della sede centrale che degli uffici giudiziari, nella individuazione dei fabbisogni formativi propri del personale. Ciò al fine di sviluppare iniziative formative coerenti con l'aggiornamento professionale del personale legato alle funzioni svolte e alle necessità degli uffici in cui operano.
Al Piano annuale verrà data la massima diffusione, anche mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero, sia per evidenti motivi di trasparenza, sia per favorire un confronto, su un tema di importanza strategica qual è quello della formazione, tra tutti i soggetti impegnati nel processo di rinnovamento dell'Amministrazione giudiziaria.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II FORMAZIONE
Antonio Paoluzzi

RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI IN MATERIA DI FORMAZIONE


1. Direttiva Ministro Funzione pubblica n. 14/95

L'esame della normativa riguardante la formazione dei dipendenti pubblici parte dalla Direttiva alle Amministrazioni pubbliche in materia di Formazione del Personale n. 14 del 24 aprile 1995 del ministro per la Funzione pubblica. Questa Direttiva viene richiamata esplicitamente dalla Direttiva sulla formazione e sulla valorizzazione del personale delle Amministrazioni pubbliche del 13 dicembre 2001 (v. punto 6), in quanto le linee di fondo risultano ancora attuali e confermate nella loro portata innovativa.
In particolare, la Direttiva del 1995 individua nella formazione l'elemento essenziale per una equilibrata gestione del personale.
“La formazione va assunta quale elemento essenziale per una equilibrata gestione del personale in servizio, al pari della verifica delle dotazioni organiche, delle conseguenti iniziative di reclutamento e di mobilità e dell'introduzione di sistemi valutativi e premianti.”
“La formazione deve porsi l'obiettivo di:

  • Coadiuvare l'amministrazione verso una prospettiva di orientamento al servizio;
  • Sollecitare la realizzazione di una gestione per progetti, con obiettivi predeterminati, in sostituzione del metodo che privilegia gli atti e i provvedimenti;
  • Rivolgersi anzitutto alla dirigenza che, in base ai recenti provvedimenti, in materia di personale pubblico, viene ormai richiamata a più efficaci regole funzionali di responsabilità ed autonomia gestionale, senza peraltro tralasciare la formazione di quadri e del restante personale, chiamato a misurarsi con i nuovi modelli operativi che la tecnologia impone;
  • Favorire l'interazione culturale e progettuale con il sistema privato, dando vita a momenti formativi e di aggiornamento manageriale comuni;
  • Mettere l'amministrazione in condizioni di poter sostenere il confronto con le altre realtà pubbliche dell'Unione europea.

In definitiva, la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, preliminarmente, deve privilegiare obiettivi di operatività, da conseguire nei seguenti campi:

  1. capacità dei dipendenti pubblici di operare in realtà amministrative informatizzate;
  2. analisi delle procedure e dell'organizzazione, basata anche sulle conoscenze quali-quantitative degli aggregati, con l'introduzione della cultura del dato statistico;
  3. sviluppo di profili di managerialità capace di progettare le attività, di valutare comparativamente i risultati di gestione ed in grado di analizzare i costi e i rendimenti;
  4. formazione della dirigenza per sostenere l'impatto con le rappresentanze sindacali in sede decentrata;
  5. formazione del personale da adibire agli uffici per le relazioni con il pubblico;
  6. favorire la diffusione dell'apprendimento delle lingue straniere.

Tali processi di formazione mirata a dotare le amministrazioni di personale che contribuisca alla loro migliore organizzazione, non escludono altri interventi che specifiche situazioni richiedano.”

 

2. CCNL dei Dirigenti

L'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 del personale con qualifica dirigenziale dell'Area 1 stabilisce:

“ART. 15 - LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

  1. Nell'ambito dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione verso obiettivi di modernizzazione e di efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva strategica fondamentale per gli apparati pubblici. Con riferimento alla risorsa dirigenziale tale carattere diviene più pregnante per la criticità del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli obiettivi predetti.
  2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigente sono assunti dalle amministrazioni e dagli enti come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione.
  3. Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti di formazione al ruolo, per sostenere processi di mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione allo sviluppo, per sostenere processi di inserimento in funzioni di maggiore criticità ovvero emergenti nell'evoluzione dei processi di trasformazione.
  4. L'aggiornamento e la formazione continui costituiscono l'elemento caratterizzante l'identità professionale del dirigente, da consolidare in una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali. Entro tale quadro di riferimento culturale e professionale, gli interventi formativi hanno, in particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo necessario a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità attribuitegli, per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzato all'accrescimento dell'efficienza/efficacia della struttura e del miglioramento della qualità dei servizi resi.
  5. Ciascun ente o amministrazione, secondo i rispettivi strumenti di bilancio e le specifiche sfere di autonomia e di flessibilità organizzativa ed operativa, definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti tenendo conto delle direttive governative in materia di formazione e delle finalità e delle politiche che le sottendono, nonché delle eventuali risorse aggiuntive dedicate alla formazione stessa in attuazione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22-12-1998.
  6. Le politiche formative della dirigenza sono definite da ciascun ente o amministrazione in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente o d'intesa con altri enti, anche in collaborazione con Università, soggetti pubblici (quali la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola centrale tributaria, etc.) o società private specializzate nel settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la sensibilità innovativa dei dirigenti e la loro attitudine a gestire iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.
  7. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'amministrazione con i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
  8. Il dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine al dirigente può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
  9. Qualora l'amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 7 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.


3. CCNL del Personale del comparto Ministeri

L'art.26 del CCNL del personale del comparto Ministeri, stabilisce:

“Art. 26 – Formazione

  1. Nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento.
  2. L'attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lett.A, anche al fine della riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di mobilità. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente.
  3. Le iniziative di formazione del presente comma riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione nelle amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi della lettera b). I dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti di nuova istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del relativo inquadramento presso le amministrazioni di nuova destinazione, partecipano ai programmi di formazione di queste ultime. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
    1. i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale collegati ai passaggi dei dipendenti all'interno delle aree del sistema di classificazione da una posizione economica all'altra;
    2. corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione e che devono tener conto in particolare della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro, delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche.
    Le attività di formazione di cui al presente comma si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso l'attribuzione di un apposito titolo da parte dei soggetti che l'hanno attuata.”
  4. Nell' attuazione dei programmi delle suddette attività formative, le amministrazioni si avvalgono della collaborazione della Scuola Superiore della P.A., degli Istituti e Scuole di formazione esistenti presso le Amministrazioni stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell'art. 7, lett.e) del d.lgs. n. 39 del 1994.
  5. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, le amministrazioni utilizzano le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali ad es. d.lgs. 39/1993, ovvero da particolari disposizioni comunitarie.
  6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi si svolgono, di regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le esigenze organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti e nel rispetto dei principi di cui al comma 7.
  7. L' Amministrazione individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera A) e verificati ai sensi dell'art. 6, comma 3, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, lettera c) del d.lgs. n. 29 del 1993.
  8. Per figure professionali elevate e/o particolari ed in caso di materie attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità , per i dipendenti, di frequentare corsi specifici , anche non previsti dai programmi dell'Amministrazione, su richiesta motivata dello stesso dipendente, con permessi non retribuiti.


4. Accordo integrativo del CCNL per il personale del Ministero della Giustizia

L'art.19 dell'Accordo integrativo del CCNL 1998-2001 per il personale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 5 aprile 2000 stabilisce:

“Art. 19 – Formazione
  1. In conformità ai principi dettati dall'art.26 del CCNL, le parti contraenti riconoscono la necessità di dare il massimo impulso alla formazione professionale dei lavoratori per contribuire, da una parte, a migliorare il livello professionale di ciascun dipendente e, dall'altra, ad accrescere l'efficacia e l'efficienza del servizio giustizia per i cittadini. La formazione professionale si svolge, di norma, a livello territoriale.
  2. Queste finalità sono attuate sia attraverso l'attivazione di un sistema formativo permanente di aggiornamento e qualificazione di tutti i dipendenti, anche avvalendosi di strumenti informativi e multimediali, sia attraverso l'attivazione di percorsi formativi di riqualificazione strettamente collegati ai passaggi, all'interno dell'area di appartenenza, da una posizione economica all'altra.
  3. I corsi di aggiornamento e qualificazione sono finalizzati all'accrescimento della professionalità dei dipendenti nonché, quando specifiche esigenze organizzative lo richiedano, all'acquisizione delle cognizioni necessarie per lo svolgimento di mansioni diverse, nell'ambito della stessa posizione economica, nello stesso o in altro settore di attività.
  4. Al fine di promuovere iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione della pari dignità delle persone sul lavoro, nei corsi di formazione è inserita la materia delle pari opportunità.
  5. I percorsi di riqualificazione professionale finalizzati ai passaggi dei dipendenti da una posizione economica ad un'altra all'interno della stessa area si svolgono con le modalità precisate all'articolo precedente anche avvalendosi delle strutture previste dall'art. 26 del CCNL.


5. Decreto legislativo n.165/2001

L'art.7 co.4 del d.lgs 165/2001 stabilisce che:

“Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.”


6. Direttiva Ministro Funzione pubblica del 13/12/2001

La Direttiva sulla formazione e sulla valorizzazione del personale delle Amministrazioni pubbliche del Ministro per la Funzione pubblica costituisce il riferimento più recente in tema di formazione nelle pubbliche amministrazioni. La Direttiva afferma che:

“I cambiamenti in atto nelle pubbliche amministrazioni richiedono la presenza di personale qualificato e aggiornato; da un lato per garantire l'effettività delle riforme normative, dall'altro per intervenire su eventuali meccanismi di esclusione e demotivazione che possono derivare dai processi di innovazione.
Per questo è necessario istituire, se assenti, strutture dedicate alla formazione e alla valorizzazione delle risorse umane, che assicurino la pianificazione e la programmazione delle attività formative: non solo per aumentare il rapporto percentuale tra spesa per la formazione e monte retributivo, ma anche il numero di destinatari e le ore di didattica. Da questo punto di vista, l'impegno delle metodologie di formazione a distanza potrà consentire di ampliare il numero dei destinatari e realizzare una formazione continua che garantisca livelli minimi comuni di conoscenze.
Poiché la formazione costituisce un processo complesso, che ha come fine la valorizzazione del personale e il miglioramento dei servizi pubblici, l'impegno delle amministrazioni nella gestione della formazione dovrà essere particolarmente attento alla qualità e all'efficacia.
La formazione ha di fronte tre sfide importanti:

  1. la domanda di nuove competenze, che scaturisce dalla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni e dalle esigenze provenienti dalle imprese e dai cittadini, e la necessità di meglio qualificare i profili attualmente esistenti. Un'analisi aggiornata dei profili professionali mancanti dovrà costituire la base dei programmi di formazione e di riqualificazione del personale delle singole amministrazioni;
  2. l'informatizzazione nella pubblica amministrazione e la conseguente riorganizzazione delle amministrazioni, nell'ottica di una maggiore trasparenza e di una migliore organizzazione del lavoro;
  3. il processo di riforma della dirigenza, accompagnato da un sistema dinamico e pluralista di offerta di alta formazione continua, affinché si possa realizzare una integrazione con il modello manageriale degli altri settori della società e con la dirigenza degli altri Paesi europei.

La riqualificazione del personale, prevista dai contratti collettivi dei diversi comparti, deve essere condotta alla luce degli obiettivi di questa direttiva e, quindi, all'insegna dell'efficienza e dell'efficacia, con la consapevolezza che la formazione deve essere considerata come un vero e proprio investimento di risorse e come tale gestita con attenzione e responsabilità in tutte le sue fasi.”

Per quanto riguarda la responsabilità della gestione della formazione, la Direttiva afferma che “Tutti i dirigenti sono responsabili della gestione del personale e quindi della formazione delle risorse umane”.

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