|
Schema di Disegno di Legge - Delega al Governo per la riforma del codice di procedura civile.(Approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2003 - Versione non ufficiale)
CAPO I
Principi di delega
Articolo 1
Delega
Il Governo è delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica del codice di
procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443.
La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in
conformità ai principi ed ai criteri direttivi previsti dalla presente legge,
realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati, su proposta del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze
Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, perché sia
espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della
trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo
spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di
quest’ultimo è prorogata di novanta giorni.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti
legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con
la procedura di cui al comma 4.
CAPO II
Disposizioni in tema di giurisdizione e di competenza
Articolo 2
Giurisdizione
Rivedere la disciplina della
giurisdizione nei rapporti tra l’autorità giudiziaria ordinaria ed i giudici
speciali, modellandola su quella della competenza, prevedendo la “translatio
judicii” e consentendo la proposizione del regolamento sia preventivamente che
quale mezzo di impugnazione della sentenza sulla sola giurisdizione.
Disciplinare la litispendenza tra giurisdizioni diverse secondo i criteri di cui
all’articolo 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Disciplinare i limiti della giurisdizione italiana, della litispendenza
internazionale e della pregiudizialità internazionale nel rispetto delle
convenzioni internazionali e dei regolamenti comunitari, trasferendo
all’interno del codice le regole contenute nella legge 31 maggio 1995, n. 218,
opportunamente razionalizzate.
Articolo 3
Competenza del giudice di pace
Improntare il processo dinanzi
al giudice di pace alle linee guida del processo ordinario, salvi gli opportuni
temperamenti di carattere semplificativo, per le controversie di minor valore
economico.
Ampliare in maniera uniforme la competenza per valore del giudice di pace entro
il limite massimo di € 25.000,00.
Articolo 4
Competenza per territorio
Semplificare il sistema dei
criteri di competenza territoriale derogabile con riduzione delle ipotesi di
foro speciale, mantenendo l’inderogabilità della competenza territoriale per
l’esecuzione forzata e relative opposizioni, per i procedimenti cautelari e
possessori, per i procedimenti di volontaria giurisdizione.
Prevedere la competenza per materia del tribunale per la querela di falso solo
in presenza di domanda di accertamento incidentale, consentendone la cognizione
in via incidentale da parte di altri giudici, con esclusione dei giudizi di
opposizione a sanzioni amministrative.
Articolo 5
Modificazioni della competenza
Prevedere la revisione della
disciplina della connessione, riservando sempre al giudice competente per la
domanda principale la cognizione di quella riconvenzionale e di accertamento
incidentale, in quanto rientranti nella competenza per valore di quel giudice,
ovvero al giudice superiore la cognizione di tutta la causa, ferma la competenza
territoriale determinata in base alla domanda principale e la competenza per
valore del giudice adito in presenza di eccezione di compensazione.
Razionalizzare la disciplina della litispendenza, tenendo conto dei principi
contenuti nel regolamento 2001/44/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, e sue
successive modificazioni ed integrazioni, ed adeguandola, quanto alla
valutazione della competenza, alla disciplina della continenza.
Articolo 6
Eccezioni sulla competenza
Prevedere che l’eccezione di
incompetenza per territorio derogabile e per valore possano essere proposte sino
alla comparsa di risposta tempestivamente depositata.
Prevedere che l’eccezione di incompetenza per materia e per territorio
inderogabile possano essere sollevate sino alla proposizione dell’istanza di
fissazione dell’udienza, con possibilità di rilevazione anche d’ufficio nel
decreto di fissazione dell’udienza.
Prevedere l’obbligo per il giudice, se richiesto da entrambe le parti o se la
questione è stata rilevata d’ufficio, di decidere, prima di ogni ulteriore
attività processuale, la questione con ordinanza non revocabile contenente, se
di incompetenza, l’indicazione del giudice ritenuto competente ed il termine
per la riassunzione.
Articolo 7
Regolamento di competenza e di giurisdizione
Disciplinare l’istituto del
regolamento di competenza, eliminando il regolamento facoltativo ed il
regolamento d’ufficio e subordinando la sospensione del giudizio, ovvero del
termine di riassunzione, alla verifica della non manifesta infondatezza o
inammissibilità da parte del giudice innanzi al quale la questione è
sollevata.
Uniformare a questi principi la disciplina del regolamento di giurisdizione
successivo.
CAPO III
Disposizioni in tema di astensione e di ricusazione
Articolo 8
Astensione e ricusazione
Provvedere ad ampliare i casi
di astensione obbligatoria con riguardo all’ipotesi di precedente conoscenza
processuale della causa.
Escludere la ricusabilità dei giudici che decidono la ricusazione.
Prevedere la possibilità di condanna ad un equo indennizzo per la controparte
ed eventualmente per responsabilità aggravata nel caso di rigetto o
inammissibilità dell’istanza di ricusazione.
Consentire al giudice di astenersi volontariamente, se autorizzato dal capo
dell’ufficio, in caso di ricusazione; prevedere l’impugnabilità del
provvedimento negativo davanti al presidente della corte d’appello o, se
proposta contro di questi o giudici della Corte di cassazione, davanti al Primo
Presidente della medesima Corte, che provvede eventualmente anche sulla
responsabilità aggravata.
Prevedere che il giudice ricusato possa non sospendere il processo, ove
l’istanza appaia manifestamente inammissibile o infondata.
CAPO IV
Disposizioni sul Pubblico Ministero
Articolo 9
Pubblico Ministero
Prevedere l’obbligatorietà
dell’intervento del pubblico ministero, oltre che in ogni giudizio di fronte
alla Corte di Cassazione, soltanto nei giudizi che avrebbe potuto promuovere.
Prevedere, inoltre, che, nei giudizi aventi ad oggetto diritti indisponibili, il
giudice possa disporre la denuncia della lite e che, in tali casi, il pubblico
ministero abbia facoltà di intervenire nel termine fissato dal giudice.
CAPO V
Disposizioni sulle parti del processo
Articolo 10
Rappresentanza processuale
Consentire la rappresentanza
processuale anche a soggetto che non sia investito o non sia stato in precedenza
investito del potere di rappresentanza sostanziale.
Disciplinare la procura alla lite consentendo, in caso di contestazione, la
ratifica dell’operato del difensore e prevedendone l’efficacia, in difetto
di espressa limitazione, per l’intero giudizio in ogni sua fase, anche
cautelare ed esecutiva, e grado, mantenendo la procura speciale per il giudizio
di cassazione.
Consentire il rilievo d’ufficio del difetto totale di procura e della
irregolarità della procura in caso di contumacia della controparte.
Articolo 11
Spese processuali e responsabilità aggravata
Disciplinare le spese
processuali secondo il principio della soccombenza ma consentendo al giudice,
sulla base di esplicita motivazione, di derogarvi sia compensandole sia
ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che
abbia, tuttavia, causato o mantenuto in vita la lite, eventualmente rifiutando
ragionevoli proposte conciliative.
Generalizzare, ad ogni grado del processo ed ai regolamenti, il principio della
responsabilità aggravata con condanna a titolo di sanzione a somma
equitativamente determinata inserendo l’ipotesi della manifesta infondatezza
sia della impugnazione sia della resistenza in giudizio, e mantenendo
l’ipotesi dell’assenza della normale prudenza nell’esecuzione di titolo
esecutivo stragiudiziale, oltre che negli altri casi attualmente previsti
dall’articolo 96 secondo comma.
CAPO VI
Esercizio dell’azione
Articolo 12
Modifiche alla disciplina del litisconsorzio e del cumulo di domande
Regolamentare gli effetti
procedurali della mancata estensione del giudizio a tutti i litisconsorti
necessari, prevedendo l’estinzione officiosa del giudizio nel caso di omessa
integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giudice, se
non prorogato prima della scadenza per giusti motivi.
Prevedere casi in cui, anche nell’ipotesi di litisconsorzio per identità di
questioni, valga la deroga alla competenza territoriale in favore del foro
generale di uno dei convenuti prevista per il cumulo soggettivo.
Escludere la deroga alla competenza territoriale nel caso di cumulo di più
domande, anche riconvenzionali, tra le stesse parti, se non connesse per titolo
o attraverso l’eccezione, salva l’espressa accettazione del contraddittorio.
Articolo 13
Intervento nel processo
Razionalizzare la disciplina
dell’intervento, prevedendo la delimitazione del tempo dell’intervento
principale e di quello adesivo autonomo e il potere del giudice di estromettere
il terzo in ipotesi di intervento inammissibile, con ordinanza ricorribile al
collegio con le modalità del reclamo cautelare.
Concedere all’interventore adesivo dipendente il potere di impugnare la
sentenza.
Prevedere il potere del convenuto di chiamare in causa il garante, o il vero
legittimato passivo, ovvero il terzo che potrebbe proporre intervento
volontario, con conseguente facoltà per l’attore di estendere a costoro la
sua domanda.
Prevedere che il giudice possa ordinare la denuncia della lite ai terzi che
potrebbero intervenire volontariamente e dichiarare d’ufficio l’estinzione
del processo nel caso di mancata denuncia della lite al titolare di un diritto
dipendente da quello dedotto in giudizio che sarebbe legittimato
all’opposizione di terzo revocatoria.
CAPO VII
Degli atti processuali
Articolo 14
Disciplina degli atti processuali
Rivedere in generale la
disciplina degli atti processuali, prevedendo la possibilità che i documenti
possano essere prodotti anche in lingua straniera, con traduzione libera ed
eventualmente, su istanza dell’altra parte o su ordine del giudice, con
traduzione giurata.
Prevedere che la sentenza possa non esporre lo svolgimento del processo, se non
necessario ai fini della motivazione della decisione ovvero, se necessario,
anche estraendolo da un atto di parte e dandone atto.
Prevedere che tutte le comunicazioni ai difensori possano avvenire, purché vi
sia certezza della ricezione, a mezzo fax o per e-mail, al numero telefonico o
indirizzo di posta elettronica che il difensore ha l’obbligo di indicare al
momento della costituzione in giudizio.
Razionalizzare il procedimento di notifica per adeguarlo ai principi comunitari,
al fine di garantire la realizzazione del diritto di difesa e di azione, anche
mediante l’utilizzazione di strumenti informatici.
Equiparare la notifica ad associazioni, enti e persone giuridiche, alle modalità
previste per le persone fisiche e della notifica al legale rappresentante a
quella fatta all’ente rappresentato.
Semplificare, attraverso forme di comunicazione più moderne ed efficaci, la
notificazione per pubblici proclami.
Articolo 15
Termini processuali
Rivedere la disciplina dei
termini processuali, prevedendo la possibilità di loro abbreviazione o proroga,
purché non perentori, su istanza di parte e prevedendo, nel rispetto del
principio del contraddittorio, la rimessione in termini per inosservanza dovuta
a causa non imputabile anche per i termini perentori, purché non relativi alla
proposizione dell’impugnazione.
Ridurre le ipotesi di controversie sottratte alla sospensione nel periodo
feriale, derogando alla regola della sospensione dei termini per le sole
tipologie di controversie strutturalmente caratterizzate dall’urgenza.
CAPO VIII
Dell’introduzione della causa
Articolo 16
Citazione e costituzione delle parti
Prevedere che il processo sia
introdotto con atto di citazione, senza indicazione dell’udienza, da
depositarsi in cancelleria con i documenti offerti in comunicazione, entro un
termine perentorio.
Prevedere che nell’atto di citazione l’attore fissi al convenuto un termine,
disciplinato dalla legge solo nel minimo, entro il quale il convenuto può
replicare con una comparsa di risposta da notificare, o comunicare, all’attore
e all’eventuale terzo e da depositare in cancelleria con i documenti offerti
in comunicazione.
Prevedere che, in caso di mancata costituzione in cancelleria dell’attore, il
convenuto possa costituirsi chiedendo la fissazione dell’udienza di
discussione ovvero, in difetto, l’estinzione del processo con salvezza degli
effetti sostanziali della domanda.
Prevedere la facoltà per l’attore costituito di replicare con atto
notificato, o comunicato, al convenuto, ovvero di comunicare che intende
depositare istanza di fissazione dell’udienza.
Prevedere la facoltà per il convenuto, ove l’attore abbia optato per la
replica, di replicare a sua volta, ovvero di comunicare che intende depositare
istanza di fissazione dell’udienza.
Prevedere l’estensione della trattazione scritta tra le parti fin quando una
di esse, in luogo di replicare, depositi e notifichi alle altre parti istanza di
fissazione dell’udienza, entro un termine perentorio decorrente dall’ultima
difesa effettuata. Disciplinare l’estinzione del giudizio in caso di mancata
presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza.
Articolo 17
Istanza di fissazione dell’udienza
Prevedere che l’istanza di
fissazione dell’udienza contenga le conclusioni, di rito e di merito, e che
analogamente debba provvedere l’altra parte.
Prevedere che l’istanza possa essere volta ad ottenere provvedimenti
anticipatori di condanna o cautelari, ovvero avere per oggetto incidenti del
processo quali la chiamata di terzi o l’integrità del contraddittorio, ma
debba, anche in tali casi, contenere le conclusioni finali di rito e di merito,
salva sempre la facoltà di replica della controparte.
Articolo 18
Preclusioni
Prevedere che le domande
riconvenzionali e la chiamata in causa dei terzi siano proposte, a pena
d’inammissibilità rilevabile su istanza dell’altra parte, nella comparsa di
risposta tempestivamente depositata e che le eccezioni di rito non rilevabili
d’ufficio siano dichiarate d’ufficio inammissibili, se non proposte nella
prima difesa successiva.
Prevedere che le eccezioni di merito non rilevabili di ufficio siano proposte
dal convenuto non oltre la seconda memoria, salva per l’attore la facoltà di
chiedere la fissazione dell’udienza dopo la comparsa di risposta, con
conseguente preclusione per il convenuto.
Prevedere che le eccezioni di merito non rilevabili di ufficio relative a tutte
le domande riconvenzionali siano proponibili nella prima difesa successiva.
CAPO IX
Dell’istruzione della causa
Articolo 19
Decreto di fissazione dell’udienza
Prevedere che l’udienza sia
fissata con decreto, il quale deve sempre contenere:
l’indicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili d’ufficio;
una pronuncia, succintamente motivata, sull’ammissibilità e sulla rilevanza
delle prove richieste dalle parti o disponibili d’ufficio;
l’invito alle parti, ove appaia opportuno ai fini dell’interrogatorio libero
o del tentativo di conciliazione, a comparire personalmente all’udienza;
l’autorizzazione o l’invito, ove appaia opportuno, a depositare brevi
memorie conclusionali prima dell’udienza, eventualmente indicando le questioni
che necessitano di trattazione;
eventuali provvedimenti volti alla regolarizzazione della costituzione delle
parti, alla integrazione del contraddittorio, alla chiamata in causa di terzi,
alla rinnovazione della notificazione della citazione, disponendo un adeguato
differimento dell’udienza ove necessario per consentire il pieno
contraddittorio anche con i terzi.
Articolo 20
Attività istruttoria di parte
Prevedere la possibilità che i
difensori delle parti possano assumere, anche prima dell’inizio del giudizio,
dichiarazioni testimoniali scritte ed eventualmente autenticarle o farle
autenticare da soggetti, muniti di poteri di certificazione, nonché relazioni
peritali e attestazioni di fatti e situazioni constatati da pubblici ufficiali,
riconoscendo all’ufficiale giudiziario tale potere di attestazione.
Prevedere l’utilizzabilità di tali documenti nel processo, con il potere per
il giudice di disporre, anche su istanza delle parti, accertamenti istruttori.
Prevedere che le ispezioni di luoghi e gli accertamenti tecnici possano sempre
essere chiesti in contraddittorio, in vista di un futuro giudizio, con nomina,
nel primo caso, anche di un ufficiale giudiziario e, nel secondo, di uno o più
tecnici.
Prevedere il potere delle parti, anche mediante difensori muniti di mandato, di
ottenere da pubbliche amministrazioni, soggetti assimilati e pubblici
depositari, pure in vista di un giudizio ed indipendentemente dalla sua
instaurazione, documenti e informazioni scritte, coordinando la disciplina con
quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.241.
Articolo 21
Istruzione probatoria
Razionalizzare il sistema di
assunzione delle prove, armonizzandolo con gli sviluppi della legislazione e
curando la disciplina della produzione e dell’acquisizione del documento
informatico.
Rivedere la disciplina della forma degli atti processuali, coordinandola con le
caratteristiche e le esigenze del processo informatizzato.
CAPO X
Della decisione della causa
Articolo 22
Udienza di discussione
Prevedere che l’udienza si
svolga con discussione orale delle questioni trattate ovvero indicate dal
giudice il quale, ove nel decreto abbia disposto in ordine all’ammissibilità
delle prove, conferma o revoca, in tutto o in parte, il proprio provvedimento e
procede all’assunzione delle prove stesse, salvo che le parti concordemente
non chiedano di assumerle in sede extragiudiziaria ed il giudice le autorizzi,
dando le opportune disposizioni circa le modalità di assunzione e
documentazione e fissando l’udienza di discussione con termine, anteriore
all’udienza, per il deposito di memorie conclusionali.
Prevedere che, ove non vi sia bisogno di assumere mezzi di prova, il giudice
pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e
della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
salvo che, per la particolare complessità della causa, si riservi di decidere
depositando la sentenza nei trenta giorni successivi.
Prevedere che, anche nel caso di istanza di trattazione volta ad ottenere
provvedimenti anticipatori di condanna, ovvero cautelari, il giudice possa,
previa provocazione del contraddittorio tra le parti, emettere la decisione di
merito dando lettura del dispositivo e della concisa motivazione.
Articolo 23
Contumacia delle parti
Prevedere che, nel caso di
contumacia della parte avversa, il giudice ritenga ammessi i fatti costitutivi
della domanda relativa a diritti disponibili ed emetta un’immediata ordinanza
di condanna esecutiva a seguito di valutazione della concludenza della domanda
previo eventualmente, ove il “quantum” non sia adeguatamente documentato,
deferimento del giuramento suppletorio o estimatorio, penalmente sanzionato.
Prevedere l’appellabilità dell’ordinanza con potere di inibitoria del
giudice d’appello, ove l’appellante fornisca prova scritta o di pronta
soluzione.
Prevedere che, nel caso di contumacia erroneamente dichiarata, l’inibitoria
possa essere negata dal giudice di appello solo se la domanda dell’attore è
assistita da prove documentali che giustificherebbero la immediata esecutività
del decreto ingiuntivo.
Articolo 24
Contumacia involontaria
Prevedere che il contumace
involontario, ove non debba utilizzare un’impugnazione sostitutiva, possa
proporre opposizione, dinanzi al giudice di primo grado, entro congruo termine
dalla conoscenza della sentenza.
Estendere le ipotesi di contumacia involontaria, oltre che alla nullità della
citazione o della notificazione, anche alla nullità degli altri atti di
instaurazione del contraddittorio ed alla loro notificazione.
Articolo 25
Rapporti tra giudice collegiale e giudice monocratico
Mantenere la specialità della
previsione della collegialità della decisione, riformulandone le ipotesi
attraverso l’individuazione di gruppi omogenei di materie in funzione della
delicatezza delle questioni coinvolte.
Prevedere la possibilità per il giudice monocratico di chiedere al presidente
della sezione o, in mancanza, al presidente del tribunale di volere disporre la
trattazione collegiale di controversie che presentano questioni di particolare
importanza.
Prevedere la possibilità per il presidente di sezione o, in mancanza, del
presidente del tribunale di assegnare al collegio controversie già decise in
senso difforme da giudici monocratici.
Articolo 26
Fase successiva alla pronuncia della sentenza
Prevedere che l’adempimento
degli obblighi tributari, conseguenti alla pronuncia della sentenza, avvenga
mediante l’invio all’agenzia delle entrate, a cura della cancelleria, di
copia della stessa e degli altri atti eventualmente necessari.
Prevedere che l’originale della pronuncia ed il fascicolo di ufficio rimangano
presso l’ufficio giudiziario a disposizione degli interessati.
Prevedere che il rilascio delle copie della sentenza non sia subordinato
all’adempimento degli obblighi tributari conseguenti alla pronuncia della
sentenza.
CAPO XI
Delle vicende anomale del processo
Articolo 27
Sospensione del processo
Disciplinare la sospensione del
processo, stabilendo:
a le ipotesi di sospensione per pregiudizialità;
b le ipotesi di sospensione impropria;
c la possibilità di sospensione concordata, fissando congrui limiti di tempo
nei soli casi in cui la domanda sia soggetta a trascrizione nonché consentendo
al giudice di ordinare la riassunzione quando sussistono interessi di terzi.
Procedere ad una tendenziale unificazione del regime processuale dei vari
provvedimenti di sospensione, prevedendo la reclamabilità del provvedimento che
decide in ordine alla sospensione.
Articolo 28
Interruzione del processo
Disciplinare la interruzione
del processo, assicurando la necessità di garantire l’effettiva attuazione
del principio del contraddittorio.
Prevedere la possibilità di riassunzione della causa anche senza che sia stata
dichiarata l’interruzione della stessa.
Prevedere che l’interruzione, come conseguenza dell’apertura di procedure
concorsuali, operi su dichiarazione anche di parti diverse da quella rispetto
alla quale si è verificato l’evento, allorché il provvedimento conclusivo
del processo sia inidoneo a produrre effetti nei confronti della massa dei
creditori e che l’evento interruttivo, ove contestato, debba essere provato
dalla parte che chiede l’interruzione.
Articolo 29
Estinzione del processo
Disciplinare l’estinzione del
processo, distinguendo l’estinzione per inattività semplice e l’estinzione
per inattività qualificata, ed individuando le relative ipotesi.
Prevedere che l’estinzione per inattività semplice sia rilevabile solo ad
istanza di parte e quella per inattività qualificata anche di ufficio.
Prevedere la sopravvivenza all’estinzione degli effetti di tutte le pronunce,
non solo di quelle di merito.
Prevedere che anche le sentenze di rito e le ordinanze sulla competenza abbiano
effetti di giudicato esterno, e non solo interno.
Prevedere che, in caso di estinzione o di chiusura del processo con
provvedimento di rito, gli effetti sostanziali della domanda, ad eccezione
dell’effetto impeditivo della decadenza, si conservano, se la domanda è
riproposta entro sei mesi dalla chiusura del precedente processo.
CAPO XII
Delle impugnazioni
Articolo 30
Del processo di appello
Disciplinare il processo di
appello, stabilendo:
a la appellabilità di tutte le sentenze del giudice di pace e del tribunale,
tranne quelle decise secondo equità per legge o per volontà delle parti;
b la non appellabilità immediata delle sentenze che decidono di questioni
insorte senza definire il giudizio e l’appellabilità immediata delle sentenze
che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di
appello avverso le prime e previsione della riserva di appello avverso le
seconde;
c il contenuto proprio dell’atto di appello, anche nella forma incidentale,
quale specifica critica alla decisione impugnata, e la conseguente disciplina
della nullità dello stesso;
d il contenuto proprio dell’atto difensivo avverso l’appello;
e la disciplina dell’improcedibilità;
f il regime delle novità, escludendo in linea di principio le nuove domande ed
ammettendo le nuove allegazioni e le nuove prove;
g la esclusione dell’annullamento con rinvio al giudice di primo grado, salva
l’ipotesi della contumacia involontaria, prevedendo contemporaneamente la non
applicazione del divieto di proposizione di domande nuove, ove tale proposizione
sia stata impedita dalla nullità.
Articolo 31
Del processo di cassazione
1. Disciplinare il processo di
cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo:
la identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi
dell’articolo 111 della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione
debba riguardare un fatto controverso;
l’obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello
stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto;
l’estensione del sindacato diretto della Corte sull’interpretazione e
sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune,
ampliando la previsione del numero 3 dell’articolo 360 del codice di procedura
civile;
la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte
senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che
decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di
ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le
seconde;
la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle Sezioni
unite, prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza
delle Sezioni unite nei casi di cui all’articolo 111, comma 8, della
Costituzione, e possa, invece, essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni
semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate le Sezioni unite;
il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle Sezioni unite, stabilendo
che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba
reinvestire le Sezioni unite con ordinanza motivata;
l’estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso
di violazione di norme processuali;
l’enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in
caso di rigetto dell’impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della
decisione;
meccanismi idonei, modellati sull’attuale articolo 363 del codice di procedura
civile, a garantire l’esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte
di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi
dell’articolo 111 della Costituzione.
Articolo 32
Della revocazione
Prevedere la revocazione straordinaria e l’opposizione di terzo contro le sentenze di merito della cassazione, disciplinandone la competenza.
CAPO XIII
Norme per le controversie in materia di lavoro
Articolo 33
Processo del lavoro
Ferma la specialità del
processo del lavoro secondo le attuali linee generali, eliminare
l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per le relative controversie;
Prevedere il regime delle novità in appello, escludendo in linea di principio
le nuove domande ed ammettendo le nuove allegazioni e le nuove prove;
Razionalizzare e disciplinare l’arbitrato in materia di lavoro.
Prevedere l’eseguibilità forzata nei confronti della pubblica amministrazione
ove datore di lavoro, nelle forme dell’esecuzione civile, dei titoli esecutivi
e dei provvedimenti cautelari aventi ad oggetto obblighi di fare e non fare, o
di produrre effetti giuridici.
Trasferire all’interno del codice e disciplinare unitariamente, eventualmente
operandone razionalizzazione, le norme relative al processo riguardanti il
rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni.
CAPO XIV
Del processo di esecuzione
Articolo 34
Titolo esecutivo
Ferma la tassatività dei
titoli esecutivi, attribuire efficacia esecutiva agli atti ricevuti da notaio o
da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli e alla scrittura
privata, eventualmente autenticata, anche in relazione alle obbligazioni di dare
e di fare eseguibili in forma specifica.
Salva diversa previsione di legge, stabilire che il titolo esecutivo sia
efficace a favore e contro i successori a titolo universale e particolare, salvi
gli effetti della trascrizione della domanda.
Eliminare il divieto di spedizione di più copie in forma esecutiva.
Articolo 35
Giudice dell’esecuzione
Generalizzare la figura del
giudice dell’esecuzione, estendendola anche alle esecuzioni in forma
specifica.
Prevedere che il giudice dell’esecuzione possa, su istanza di parte ovvero
dell’ufficiale giudiziario, risolvere con provvedimento non impugnabile, ma
revocabile o modificabile, ogni difficoltà insorta nell’esecuzione.
Prevedere in ogni esecuzione la formazione del fascicolo di ufficio.
Semplificare la disciplina delle comunicazioni prevedendo che, ove le parti non
abbiano eletto domicilio ai fini dell’esecuzione nel comune in cui si trova il
giudice dell’esecuzione, tutte le comunicazioni, successive alla prima,
vengano loro effettuate in cancelleria.
Prevedere che, al termine di ogni esecuzione, vengano liquidate dal giudice
dell’esecuzione le spese della stessa, in sintonia con la regola generale
dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
Articolo 36
Dei poteri del giudice dell’esecuzione
1. Prevedere che il giudice dell’esecuzione eserciti, nei confronti della pubblica amministrazione e dei soggetti privati ad essa assimilati, poteri omologhi a quelli esercitati dal giudice amministrativo per l’esecuzione e l’attuazione forzata di obblighi specifici nonché di obbligazioni pecuniarie.
Articolo 37
Espropriazione mobiliare
Prevedere, accanto ai tipi di
espropriazione già disciplinate, la possibilità di espropriazione
dell’azienda o di un ramo di essa, improntata ai seguenti principi:
possibilità di nomina di un amministratore giudiziario;
possibilità di vendita unitaria dell’azienda pignorata, ove non appaia
preferibile la vendita frazionata;
impignorabilità relativa dei beni mobili facenti parte dell’azienda, in
limiti analoghi a quelli previsti per i beni utilizzati per il servizio e la
coltivazione del fondo agricolo.
Articolo 38
Procedimento
Prevedere che, ai fini della
ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, l’ufficiale giudiziario inviti
il debitore a dichiarare, sotto la sua penale responsabilità, l’ubicazione e
l’esistenza dei beni e che sia reso possibile l’accesso all’anagrafe
tributaria e ad altre banche dati, previa eventuale autorizzazione del giudice
dell’esecuzione.
Prevedere una disciplina uniforme per i vari casi di eccesso
nell’espropriazione, ammettendo sempre un controllo sull’ordinanza del
giudice dell’esecuzione che provvede in proposito, con efficacia sospensiva
della stessa.
Articolo 39
Estinzione del processo esecutivo
1. Prevedere, nell’espropriazione mobiliare, l’estinzione del processo esecutivo nel caso di esito infruttuoso della vendita da determinarsi con riferimento ad una percentuale di quello stimato, se i creditori non chiedono il bene in assegnazione per tale prezzo; prevedere che, nell’espropriazione presso terzi, l’ufficiale giudiziario raccolga, ove possibile, la dichiarazione del terzo in sede di pignoramento.
Articolo 40
Espropriazione immobiliare
Prevedere che
l’espropriazione immobiliare sia modificata secondo i seguenti principi:
trascrizione del pignoramento prima della sua notificazione al debitore;
semplificazione della fase di autorizzazione alla vendita, ponendo a carico
dell’esperto, da nominarsi obbligatoriamente dal giudice dell’esecuzione,
l’accertamento della titolarità in capo all’esecutato dei diritti sui beni
pignorati;
introduzione di adeguate forme di pubblicità dell’avviso di vendita o di
assegnazione, anche mediante mezzi informatici;
attribuzione della custodia dei beni pignorati, salvo casi eccezionali, ad un
terzo e previsione che il provvedimento di nomina di questi sia titolo esecutivo
per il rilascio nei confronti di chiunque non abbia un titolo opponibile alla
procedura;
introduzione, accanto alle altre forme, della vendita tramite commissionario;
previsione dell’estinzione del processo esecutivo nel caso di esito
infruttuoso della vendita per un prezzo pari alla metà di quello stimato, se i
creditori non chiedono il bene in assegnazione per tale prezzo;
possibilità, per l’acquirente dei beni pignorati, di ricorso al credito
mediante garanzia sul bene oggetto della vendita;
possibilità di delega al notaio anche della vendita senza incanto;
possibilità di delega al notaio della pronuncia del decreto di trasferimento e
della distribuzione, se non vengano sollevate, con riguardo a quest’ultima,
contestazioni ad opera delle parti.
Articolo 41
Esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare
1. Prevedere, nell’esecuzione degli obblighi di fare o non fare, che il giudice dell’esecuzione possa ordinare con provvedimento esecutivo all’obbligato di anticipare le spese, che provvede a quantificare, presumibilmente necessarie per l’esecuzione, prima del compimento delle opere da realizzare.
Articolo 42
Esecuzione indiretta
1. Prevedere forme di
esecuzione indiretta per la tutela di diritti correlati ad obblighi infungibili,
secondo i seguenti principi:
a fissazione dell’obbligo di pagamento di una somma di denaro per ogni
frazione di tempo nel ritardo all’adempimento dell’obbligo;
b previsione di un procedimento sommario per la verifica del ritardo e la
liquidazione di quanto previsto nella comminatoria, da attivarsi ad istanza
dell’avente diritto;
c previsione che la sanzione pecuniaria sia versata nelle forme del deposito
giudiziario o in altre analoghe;
d previsione che le somme così versate siano destinate a risarcire l’avente
diritto del danno prodotto dall’inadempimento dell’obbligo e che il residuo
vada allo Stato.
Articolo 43
Delle opposizioni
1. Prevedere che le opposizioni
siano strutturate secondo i seguenti criteri:
opposizione di merito, avente ad oggetto le contestazioni relative al diritto
sostanziale tutelato dal processo esecutivo da proporre, nell’espropriazione,
non posteriormente all’espletamento della vendita forzata;
opposizione di rito, avente ad oggetto le contestazioni relative al processo
esecutivo, ivi comprese quelle attinenti al titolo esecutivo ed alla
pignorabilità dei beni, con la individuazione di termini perentori per la
proposizione della stessa correlati alla natura della contestazione, da proporre
con reclamo al collegio, disciplinato in maniera analoga al reclamo cautelare, e
con la possibilità per il collegio di sospendere l’ulteriore corso
dell’esecuzione in relazione al proposto reclamo;
opposizione proponibile dai terzi che facciano valere diritti sul bene coinvolto
nell’esecuzione, esperibile anche nell’esecuzione in forma specifica,
individuando i termini per la proposizione della stessa, gli eventuali limiti
probatori, e gli effetti della vendita forzata.
opposizione al piano di riparto, nella quale si converte l’opposizione di
merito, ove la vendita abbia luogo.
Articolo 44
Dei mezzi di gravame
Prevedere, sulla base di quanto previsto dagli articoli 534ter e 591ter del codice di procedura civile, un gravame al giudice dell’esecuzione contro gli atti e i comportamenti degli ausiliari, individuandone l’oggetto, il termine, gli effetti e la reclamabilità dinanzi al collegio.
Articolo 45
Delle vicende anomale del processo esecutivo
1. Disciplinare la sospensione
e l’estinzione del processo esecutivo, in coerenza con le modifiche apportate
dalla presente legge ed attenendosi per il resto ai principi del codice di
procedura civile, apportando le seguenti modifiche:
prevedere la possibilità di sospensione dell’esecuzione forzata anche prima
del pignoramento.
prevedere che la riassunzione possa essere effettuata dopo la decisione in primo
grado del processo di cognizione incidentale, con facoltà del giudice di
appello di sottoporre a cauzione la prosecuzione dell’esecuzione, e che la
parte interessata possa riassumere il processo esecutivo anche dopo la
formazione del giudicato;
prevedere che, nell’ipotesi di sospensione della distribuzione del ricavato,
il creditore possa ottenere il pagamento della somma contestata ove offra idonea
garanzia;
Prevedere che l’estinzione per inattività semplice sia rilevabile solo ad
istanza di parte, e l’estinzione per inattività qualificata sia dichiarabile
anche di ufficio.
2. Ribadire l’intangibilità, nei confronti dei terzi, degli effetti degli
atti esecutivi compiuti prima dell’estinzione o, comunque, della chiusura
della procedura esecutiva.
Articolo 46
Della riunione dei procedimenti esecutivi
Prevedere, oltre alla connessione per oggetto, che nell’ipotesi di pluralità di pignoramenti, ove possibile anche di diversa natura, perfezionati nei confronti dello stesso esecutato, si realizzi un unico processo esecutivo dinanzi al tribunale investito della prima procedura.
CAPO XV
Dei procedimenti speciali
Articolo 47
Del procedimento monitorio
1. Prevedere uno o più
procedimenti monitori, di natura pura o documentale, a tutela di diritti aventi
ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la consegna di beni mobili o il
rilascio di beni immobili, caratterizzati:
a da un procedimento sommario anche a contraddittorio differito;
b dalla conversione del processo sommario in processo a cognizione piena, su
richiesta ovvero opposizione di parte;
c da un provvedimento che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato.
Articolo 48
Del procedimento sommario
1. Prevedere un procedimento
sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma nel rispetto del
principio del contraddittorio, che conduca all’emanazione di un provvedimento
esecutivo:
a reclamabile;
b privo dell’efficacia del giudicato;
c esperibile anche nel corso di un processo a cognizione piena;
d idoneo ad eventualmente definire tale processo.
Articolo 49
Del procedimento di istruzione preventiva
Prevedere la possibilità di
utilizzare i procedimenti di istruzione preventiva anche in assenza di
“periculum in mora”.
Prevedere la possibilità di generalizzare la consulenza tecnica “ante causam”.
Articolo 50
Del procedimento cautelare uniforme
1. Mantenere, per il
procedimento cautelare uniforme, i principi attualmente vigenti, ma con gli
opportuni adattamenti e le seguenti modifiche:
a attribuire tendenzialmente il potere cautelare al giudice competente per il
merito;
b completare la disciplina dell’efficacia del provvedimento nel tempo;
c disciplinare il sistema dei rimedi esperibili in sede di attuazione del
provvedimento cautelare;
d coordinare la disciplina con la previsione dell’articolo 31, lettera i.
Articolo 51
Dei procedimenti cautelari
1. Disciplinare i singoli
provvedimenti cautelari secondo i principi attualmente vigenti, con gli
opportuni adattamenti e le seguenti modifiche:
a possibilità di concedere il sequestro conservativo di azienda, in coerenza
con la pignorabilità della stessa;
b riformulare la disciplina della conversione del sequestro conservativo, in
modo da garantire la prosecuzione dell’espropriazione forzata sui beni
sequestrati;
c riformulare, per i provvedimenti d’urgenza, la nozione del “periculum in
mora” atipico, in modo da consentire la cautelabilità di ogni diritto
soggettivo sottoposto a pericolo di grave lesione;
d riformulare, per i provvedimenti d’urgenza, la disciplina del concorso con
altre misure sommarie anticipatorie.
CAPO XVI
Dei procedimenti in camera di consiglio
Articolo 52
Del procedimento uniforme in camera di consiglio
Prevedere un procedimento in
camera di consiglio con le seguenti caratteristiche generali:
a proposizione della domanda con ricorso;
b trattazione da parte di un giudice monocratico, salve ipotesi specifiche di
collegialità;
c attuazione del principio del contraddittorio;
d conclusione con provvedimento reclamabile al collegio nell’ipotesi di
provvedimento monocratico ed al giudice superiore nell’ipotesi di
provvedimento collegiale.
Prevedere che, ove il procedimento in questione sia destinato a terminare con un
provvedimento non suscettibile di giudicato sostanziale, sia possibile
l’utilizzazione anche di prove atipiche e che il provvedimento sia
modificabile e revocabile quando si abbia un mutamento delle circostanze, o
quando siano addotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
Prevedere che, ove il procedimento in questione sia destinato a terminare con un
provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale, sia necessaria la difesa
tecnica; prevedere che sia possibile l’utilizzazione solo di prove tipiche,
anche se assunte con modalità diverse da quelle ordinarie; prevedere che il
provvedimento non sia modificabile o revocabile.
Prevedere la riconduzione alla disciplina sopra prevista di tutte le ipotesi
nelle quali sono richiamate le norme vigenti in materia di procedimento in
camera di consiglio.
CAPO XVII
Dell’arbitrato
Articolo 53
Della disciplina dell’arbitrato
Riformare in senso
razionalizzatore la disciplina dell’arbitrato:
Prevedendo la disponibilità dell’oggetto come unico e sufficiente presupposto
dell’arbitrato, salva diversa disposizione di legge;
Prevedendo, per la stipulazione di compromesso e di clausola compromissoria, un
unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in relazione al
rapporto controverso;
prevedendo una disciplina relativa all’arbitrato con pluralità di parti, che
garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o
successiva delle parti, nonché relativa alla successione nel diritto
controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto
dei principi fondamentali dell’istituto;
prevedendo una disciplina specifica finalizzata a garantire l’indipendenza e
l’imparzialità degli arbitri;
disciplinando in modo unitario e completo la responsabilità degli arbitri,
anche tipizzando le relative fattispecie;
disciplinando l’istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di
assistenza giudiziaria;
prevedendo che gli arbitri possano conoscere in via incidentale delle questioni
pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia necessaria la decisione
con efficacia di giudicato autonomo;
razionalizzando la disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con
riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi;
semplificando e razionalizzando le forme e le modalità di pronuncia del lodo;
prevedendo che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza;
razionalizzando le ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per nullità
secondo i seguenti principi:
k1 subordinare la controllabilità del lodo ai sensi del secondo comma
dell’articolo 829 del codice di procedura civile alla esplicita previsione
delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i
principi fondamentali dell’ordinamento giuridico;
k2 disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria
da parte del giudice dell’impugnazione per nullità;
l disciplinando in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa
l’eccezione di patto compromissorio;
m disciplinando l’arbitrato amministrato, assicurando che l’intervento
dell’istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se
previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni compiute da
queste ultime siano vincolanti.
Articolo 54
Dell’arbitrato internazionale
1. Eliminare il capo dedicato all’arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa disciplina all’arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto dall’articolo 838 del codice di procedura civile.
Articolo 55
Del patto compromissorio
1. Prevedere che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare.
CAPO XVIII
Altre disposizioni
Articolo 56
Pubblicità delle udienze
1. Generalizzare il principio della pubblicità delle udienze, adeguando la disciplina processuale a quanto disposto dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Articolo 57
Composizione stragiudiziale delle controversie
Prevedere forme e modalità di
mediazione non obbligatoria quale strumento di composizione extragiudiziale
delle controversie, affidato a soggetti professionalmente qualificati, diversi
dal giudice.
Prevedere l’istituzione di un registro nazionale per l’iscrizione dei
soggetti che operino senza scopo di lucro, presso cui è possibile attivare un
procedimento di conciliazione.
Prevedere, in presenza di una clausola di conciliazione, la sospensione del
processo da parte del giudice per un tempo breve e determinato.
Prevedere che il giudice, ove non vi sia opposizione di alcuna delle parti,
possa sospendere, per breve tempo, il procedimento invitando le parti ad
esperire un tentativo di conciliazione presso un soggetto iscritto
nell’apposito registro.
Escludere la possibilità di utilizzare gli atti e le dichiarazioni della
procedura di conciliazione come fonte di prova, anche indiretta, in un eventuale
successivo giudizio.
Prevedere le forme e le modalità di comunicazione della istanza di
conciliazione ai fini della interruzione o sospensione di termini processuali e
sostanziali.
Prevedere che il verbale di conciliazione dinanzi ai soggetti iscritti nel
registro costituisca titolo esecutivo, previo controllo formale da parte del
giudice.
Prevedere un sistema di incentivazione fiscale che favorisca il ricorso alla
conciliazione.
Articolo 58
Controversie agrarie
Prevedere che le controversie
in materia agraria si svolgano secondo apposito rito speciale modellato su
quello del lavoro, così come modificato dall’articolo 34, che tenga conto
delle particolarità della materia.
Prevedere che, alle controversie agrarie non richiamate dall’articolo 409 del
codice di procedura civile, non si applichino le disposizioni del rito speciale
che presuppongono la sussistenza di una controversia di lavoro.
Articolo 59
Controversie in materia di sanzioni amministrative
Prevedere che le controversie
in materia di sanzioni amministrative si svolgano secondo apposito rito
speciale, modellato secondo il rito del lavoro, e sulla base dei seguenti
principi:
l’impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione o, nei casi previsti, anche
direttamente del verbale di accertamento, in un termine perentorio decorrente
dalla piena conoscenza dell’atto impugnabile;
il coordinamento dell’impugnazione in sede giurisdizionale con il ricorso in
sede amministrativa, nelle ipotesi in cui è possibile l’impugnazione diretta
del verbale di accertamento;
la possibilità di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto da parte
del giudice adito con l’impugnazione;
Articolo 60
Modifiche ai procedimenti speciali
Razionalizzare ed omogeneizzare
la disciplina delle controversie in materia di separazione e di divorzio e i
giudizi ad essi collegati, i giudizi di scioglimento delle comunioni, i giudizi
di interdizione e di inabilitazione, i giudizi per la dichiarazione di paternità
e maternità naturale, i giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno
cagionato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, attraverso un
procedimento che, nel rispetto del principio del contraddittorio, tenga conto
dei peculiari interessi coinvolti, secondo i seguenti criteri:
con riferimento alla separazione e divorzio, prevedere una fase introduttiva,
finalizzata al tentativo di conciliazione ed alla emanazione di provvedimenti
provvisori, modificabili e revocabili nel corso del processo.
con riferimento ai giudizi di scioglimento delle comunioni prevedere, in
alternativa alla possibilità di chiedere la divisione attraverso un ordinario
processo di cognizione, un procedimento speciale ispirato ai principi
attualmente alla base degli articoli 784 e seguenti del codice di procedura
civile.
con riferimento ai giudizi di interdizione ed inabilitazione, prevedere che nel
corso del procedimento sia conservata all’interdicendo o inabilitando la
capacità processuale piena, anche in relazione alle impugnazioni.
con riferimento ai giudizi per la dichiarazione di paternità e maternità
naturali, prevedere un procedimento che garantisca la autonoma tutela degli
interessi del soggetto, della cui filiazione si tratta, nonché il diritto di
difesa di quest’ultimo.
Articolo 61
Del riconoscimento delle sentenze straniere
Trasferire nel codice di procedura civile la disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere, mantenendo i principi introdotti dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, ma limitando il riconoscimento automatico alle sentenze dei giudici dei Paesi con i quali l’Italia abbia convenzioni, bilaterali o multilaterali, sul reciproco riconoscimento delle sentenze.
Articolo 62
Mutamento di rito processuale
1. Prevedere che, laddove il rito utilizzato non risulti corretto per motivi originari o sopravvenuti, sia sempre possibile la conversione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali.
Articolo 63
Norma di coordinamento
1. Revisionare la formulazione letterale e la sistemazione topografica degli articoli del vigente codice non direttamente investiti dai principi di delega in modo da accordarle con le modifiche apportate dalla legge delegata.