Sospensione cautelare dei pubblici dipendenti

La sospensione cautelare facoltativa dal servizio del pubblico dipendente, dopo che si è esaurita quella obbligatoria, è vicenda rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione, la quale, proprio per questo, è tenuta ad indicare quali ragioni ostino al reinserimento del soggetto nella struttura pubblica; ragioni che devono, in genere, riguardare fatti e circostanze che determinano un discredito dell'Amministrazione (in relazione alla gravità degli addebiti e all'ufficio ricoperto dal soggetto) e un disagio nell'ambito dell'ambiente di lavoro, dove la presenza di un soggetto indagato per illeciti penali può indubbiamente creare un clima di non buona operatività.


Consiglio di Stato - Sezione IV - Sentenza 6 luglio 2004, n. 5019

FATTO

 Il presente appello è proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento di un ricorso dell'attuale appellato, Hager Giancarlo, è stato annullato un provvedimento che comminava allo stesso la sospensione cautelare dal servizio per gravi motivi, per difetto di motivazione in ordine alla inesistenza dei suddetti gravi motivi

Ritiene, invece, l'appellante che le sopraindicate gravi ragioni siano state compiutamente indicate, precisandosi nel provvedimento impugnato l'esistenza di un pregresso ordine di cattura nonché di una misura interdittiva dai pubblici uffici, il fatto che erano stati addebitati al geom. Hager reati relativi a turbativa d'asta (gare "guidate"), la presenza di un grave discredito pubblico e il riflesso sul clima di lavoro.

Il tutto, peraltro, continua l'appellante, è confermato dalla circostanza che, successivamente all'annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, l'appellato è stato anche rinviato a giudizio.

Il soggetto appellato si costituisce in giudizio e resiste all'appello, chiedendone la reiezione.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 6 aprile 2004.

 

DIRITTO

 L'appello è fondato.

Va precisato, infatti, che la sospensione cautelare facoltativa dal servizio, dopo che si è esaurita quella obbligatoria (nella specie, conseguente a misura cautelare restrittiva della libertà personale in carcere), è vicenda rimessa alla discrezionalità della pubblica amministrazione, la quale, proprio per questo, è tenuta ad indicare quali ragioni ostino al reinserimento del soggetto nella struttura pubblica.

Queste ragioni devono, in genere, riguardare fatti e circostanze che determinano un discredito dell'Amministrazione (in relazione alla gravità degli addebiti e all'ufficio ricoperto dal soggetto) e un disagio nell'ambito dell'ambiente di lavoro, dove la presenza di un soggetto indagato per reati penali può indubbiamente creare un clima di non buona operatività.

Ora, nella specie, in presenza di un soggetto indagato per reati particolarmente gravi ed incidenti direttamente sull'immagine dell'Amministrazione (reati connessi ad aste pubbliche "truccate"), la stessa ha correttamente, anche se succintamente, motivato le ragioni che impedivano una immediata reimmissione dell'Hager in servizio, deducendo in proposito:

- l'esistenza di un pregresso ordine di cattura;

- la presenza di una precedente misura cautelare di natura giudiziaria interdittiva dai pubblici uffici;

- la natura di reati particolarmente rilevanti per l'immagine dell'Amministrazione addebitati al geom. Hager;

- il grave discredito che la stessa Amministrazione avrebbe potuto subire in caso reimmissione in servizio del medesimo geom. Hager;

- la sicura pesantezza del clima di lavoro nell'ufficio pubblico che la suddetta reimmissione avrebbe determinato.

Appare, pertanto, evidente che l'Amministrazione si è determinata ad assumere il provvedimento impugnato in primo grado dopo un attento esame della situazione, dando dell'istruttoria una precisa e puntuale motivazione, da ritenersi, nonostante la stringatezza letterale della stessa, sicuramente sufficiente nel caso di specie.

E' appena il caso di soggiungere che la scelta effettuata ha trovato conferma, sia pure "ex post", dal fatto che il geom. Hager è stato successivamente rinviato a giudizio per i reati contestatigli.

L'appello va, pertanto, accolto.

Le spese di giudizio del doppio grado possono, però, essere compensate fra le parti. 

P.Q.M.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso in primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.