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LEGGE 27 marzo 2001 n. 97. ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2001 n. 80 )
Norme sul rapporto tra PROCEDIMENTO PENALE e PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ed effetti del giudicato nei CONFRONTI dei DIPENDENTI delle amministrazioni Pubbliche |
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Articolo
1. Efficacia
della sentenza penale nel giudizio disciplinare
1.
All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
nella rubrica, le parole: « di assoluzione » sono soppresse;
b)
nel comma 1, le parole: « pronunciata in seguito a dibattimento » sono
soppresse e, dopo le parole: « il fatto non sussiste o », sono inserite le
seguenti: « non costituisce illecito penale ovvero »;
c)
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis.
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel
giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità
quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale
e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso».
Articolo
2.
Modifica
all'articolo 445 del codice di procedura penale
1.
All'articolo 445, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale la
parola: « Anche » è sostituita dalle seguenti: « Salvo quanto previsto
dall'articolo 653, anche ».
Articolo
3. Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio
1.
Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di
amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli
314, primo comma, 317, 3-18, 319, 319-ter e 320 del codice penale e
dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n.1383, l'amministrazione di
appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava
servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per
inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in
precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria
organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di
un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di
evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio
in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da
tale permanenza.
2.
Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi
organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il
dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto
al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente
connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento
dell'amministrazione di appartenenza.
3.
Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di
continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai comma, 1 e
2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o
di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla
loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva.
In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva,
l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali
nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura
dell'interessato.
4.
Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per
le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di
pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di
appartenenza può non dare corso al rientro.
5.
Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n.271, è aggiunto il seguente:
«
1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di
appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317,
318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9
dicembre 1941, n. 1383 p.
Articolo
4.Sospensione
a seguito di condanna non definitiva
1.
Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma
1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.
2.
La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata
sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni
caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.
Articolo
5
Pena
accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego odi lavoro.
Procedimento
disciplinare a seguito di condanna definitiva
1.
All'articolo 19, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è inserito
il seguente:
5-bis)
l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; ».
2.
Dopo l'articolo 32-quater del codice penale è inserito il seguente:
«
Art. 32-quinquies. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del
rapporto di lavoro o di impiego). - Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e
31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i
delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320
importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti
del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente
partecipazione pubblica».
3.
All'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n.1383, è aggiunto il seguente
comma: «
Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si
applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale ».
4.
Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia
pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei
dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena
condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può
essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento
disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire
entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza
all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il
procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti
dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo
653 del codice di procedura penale.
Articolo
6- Disposizioni patrimoniali
1.
Dopo l'articolo 335 del codice penale, è inserito il seguente:
«
Art. 335-bis. - (Disposizioni patrimoniali). - Salvo quanto previsto
dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente
capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo
240, primo comma ».
2.
Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa
al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti
patrimoniali a carico del condannato.
3.
All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:«
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il
sequestro dei beni di cui è consentita la confisca ».
4.
I beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-ter e 335-bis del codice
penale sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del
comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca
costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.
Articolo
7 - Responsabilità per danno erariale
1.
La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti
indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è
comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché
promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per
danno erariale nei confronti del condannato. Resta salve quanto disposto
dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.
Articolo
8 - Prevalenza
della legge sulle disposizioni contrattuali
1.
Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni di natura
contrattuale regolanti la materia.
2.
I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in
vigore della presente legge non possono, in alcun caso, derogare alle
disposizioni della presente legge.
Articolo
9 - Estensione dell'articolo 652 del codice di procedura penale nel giudizio
promosso nell'interesse del danneggiato
1.
Al comma 1 dell'articolo 652 del codice di procedura penale, le parole da: «
promosso dal danneggiato p fino alla fine,sono
sostituite dalle seguenti: « promosso dal danneggiato o nell'interesse dello
stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stata posto in
condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia
esercitato 1'aziorrÑ in sede civile a -norma dell'articolo 75, comma 2 ».
Articolo
10 - Disposizioni transitorie
1.
Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai
giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla
data di entrata in vigore della legge stessa.
2.
Ai procedimenti di cui al comma 1 non si applicano le pene accessorie e le
sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni previgenti.
3.
I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi
giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile.
Articolo
11 - Entrata in vigore
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti
Nota
all'art. 1:
-
Si riporta il testo dell'art. 653 del codice di procedura penale approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario,
come modificato dalla presente legge:
«Art.
653 (Efficacia della sentenza penale [parole soppresse] nel giudizio
disciplinare). - 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione [parole
soppresse] ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità
disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il
fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non
lo ha commesso.
1-bis.
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel
giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità
quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale
e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. ».
Nota
all'art. 2:
-
Si riporta il testo dell'art. 445 del codice di procedura penale approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 445 (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta). -1. La sentenza
prevista dall'art. 444, comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle
spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di
sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240, comma
2, del codice penale. Salvo quanto previsto dall'art. 653, anche quando è
pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei
giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la
sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
2.
Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne
un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione,
l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata
una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque
di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della
pena.».
Note
all'art. 3:
-
Si riporta il testo degli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, e
320 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398: «Art.
314 (Peculato). - II pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,
che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la
disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è
punito con la reclusione da tre a dieci anni.
(Omissis).
».
«Art.
317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra
utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.».
«Art.
318 (Corruzione per un atto d'uffcio). - Il pubblico ufficiale, che, per
compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od
altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la
promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se
il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già
compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.».
«Art.
319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). -Il pubblico
ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto
del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai
doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o
ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.».
«Art.
319-ter (Corruzione in atti giudiziari). -- Se i fatti indicati negli articoli
318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo
civile, penale o amministrativo, si applica la pena
della reclusione da tre a otto anni.
Se
dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a
cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva
l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la
pena è della reclusione da sei a venti anni.».
«Art.
320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). - Le
disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico
servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata
di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In
ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.».
-
Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 recante: «Militarizzazione
del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza
e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1941, n. 306:
«Art.
3. - Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione
delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare
la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di
altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio,
abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace
alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace,
ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.
La
cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989, n. 182, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art.
133 (Notificazione del decreto che dispone il giudizio). - 1. II decreto che
dispone il giudizio è notificato, a norma dell'art. 429, comma 4 del codice,
anche alle altre parti private non presenti all'udienza preliminare.
1-bis.
- II decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza
quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di
enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno
dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e
320 del codice penale e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383. ».
Note
all'art. 5:
-
Si riporta il testo dell'art. 19 del codice penale, approvato con regio decreto
19 ottobre 1930, n. 1398, come modificato dalla presente legge:
«Art.
19 (Pene accessorie: specie). - Le pene accessorie per i delitti sono:
1.
l'interdizione dai pubblici uffici;
2.1'interdizione
da una professione o da un'arte;
3.
l'interdizione legale;
4.
l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5.
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5-bis)
1 estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
6.
la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.
Le
pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1.
la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
2.
la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Pena
accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della
sentenza penale di condanna.
La
legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i
delitti sono comuni alle contravvenzioni.».
-
Si riporta il testo degli articoli 29 e 31 del codice penale, approvato con
regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398:
«Art.
29 (Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici). -
La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non
inferiore a cinque anni importano (interdizione perpetua del condannato dai
pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre
anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
La
dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto ovvero di
tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.».
«
Art. 31 (Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una
professione o di un'arte. Interdizione). - Ogni condanna per delitti commessi
con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica
funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3
dell'art. 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria o di un
commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte,
industria o dal commercio o mestiere.».
-
Per il testo degli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319ter, e 320 del
codice penale vedi note all'art. 3.
-
Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 recante: «
Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia
guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1941, n. 306, come modificato
dalla presente legge:
«Art.
3. - Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione
delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare
la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di
altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio,
abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace
alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace,
ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.
La
cognizione dei suddetti reati appartiene ai tribunali militari.
Nel
caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si
applica il disposto dell'art. 32-quinquies del codice penale.».
-
Per il testo dell'art. 653 del codice di procedura penale vedi note all'art. 1.
Note
all'art. 6:
-
Si riporta il testo degli articoli 240, primo comma, e 322-ter del codice
penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398:
«Art.
240 (Confisca). - Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose,
che ne sono il prodotto o il profitto.
Omissis.
«Art.
322-ter (Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai
soggetti indicati nell'art. 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca
dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a
persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di
beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale
prezzo.
Nel
caso di condanna, o di applicazione della pena a norma del1'art. 444 del codice
di procedura penale, per il delitto previsto dal1'art. 321, anche se commesso ai
sensi dell'art. 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni
che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo
ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e,
comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o
promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli
altri soggetti indicati nell'art. 322-bis, secondo comma.
Nel
casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna,
determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in
quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore
corrispondente al profitto o al prezzo del reato».
-
Si riporta la rubrica del Capo I del titolo II (Dei delitti contro la pubblica
amministrazione) del libro II (Dei delitti in particolare) del codice penale,
approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398:
«Capo
I Dei
delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.».
-
Si riporta il testo dell'art. 321 del codice di procedura penale approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario, come
modificato dalla presente legge:
Art.
321 (Oggetto del sequestro preventivo). - I. Quando vi è pericolo che la libera
disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le
conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta
del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne
dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione
penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
2.
Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita
la confisca.
2-bis.
Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo 1 del
titolo Il del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro
dei beni di cui è consentita la confisca.
3.
Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o
dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le
condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini
preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è
notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è
richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che
essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta
richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La
richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito
nella segreteria.
3-bis.
Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione
di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con
decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima
dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di
polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il
verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito.
Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al
giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro
quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o
dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa
dalla polizia giudiziaria.
3-ter.
Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma
3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente
notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.».
Note
all'art. 7:
-
Per la rubrica del Capo I del titolo II del libro II del codice penale vedi note
all'art. 6.
-
Si riporta il testo dell'art. 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182,
supplemento ordinario:
«Art.
129 (Informazioni sull'azione penale). - 1. Quando esercita l'azione penale nei
confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico
ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia
dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le
informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione anche
al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il
segreto di Stato.
2.
Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un
religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'ordinario della
diocesi a cui appartiene l'imputato.
3.
Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per
l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte
dei conti, dando notizia della imputazione.
3-bis.
Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle
norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati
nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di
custodia cautelare.».
Note
all'art. 9:
-
Si riporta il testo dell'art. 652 del codice di procedura penale approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario, come
modificato dalla presente legge:
«Art.
652 (Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o
amministrativo di danno). - 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione
pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto
all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o
che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di
una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni
e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello
stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in
condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia
esercitato 1 azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2.
2.
La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a
norma dell'art. 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.».
-
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 75 del codice di procedura penale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento
ordinario:
«Art.
75 (Rapporti tra azione civile e azione penale) - Omissis.
2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.».