Roma, 21/05/2004

circolare 31 INPDAP

OGGETTO :   Legge 24.12.2003 n.350, art.3, comma 106. Congedo per l’assistenza ai

                          disabili.

 

Il comma 106,  dell’art.3, della  legge 24 dicembre 2003 n.350 (Legge Finanziaria 2004), ha modificato l’art.42, comma 5, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e paternità di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001 n.151.

    

La novità riguarda il congedo straordinario, introdotto dall’art.80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000 n.388 (Legge Finanziaria 2001), della durata massima di due anni, usufruibile, ai sensi del citato comma 5 dell’art.42, come modificato dall’art.3 del D.Lgs. 23 aprile 2003 n.115,  dai genitori, compresi adottivi e affidatari, nonché da fratelli e sorelle in caso di scomparsa dei genitori di soggetti con handicap in situazione di gravità, a condizione che questi ultimi non siano  ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati e  non  prestino attività lavorativa.

 

In base alla nuova  formulazione della norma, per il conseguimento del congedo da parte degli aventi diritto,  non  è  più  richiesto, a  partire dal 1° gennaio 2004,  il vincolo dei cinque anni di riconoscimento  della situazione di gravità del soggetto con handicap, decorrenti  dalla  data del rilascio della prevista certificazione. Unico requisito richiesto è, quindi, il riconoscimento della situazione di gravità del soggetto con handicap, accertata ai sensi dell’art.4, comma 1, della legge 104/1992, ad opera delle apposite Commissioni mediche istituite presso le ASL.

 

Con l’occasione si rammenta  che il limite di due anni  deve essere conteggiato con riferimento a tutti i beneficiari  e per ogni soggetto disabile e che il periodo in questione  rientra nell’ambito  dei due anni di congedo riconosciuto, ai sensi dell’art.4, comma 2, della legge 8 marzo 2000 n.53, a ciascun lavoratore dipendente in occasione di gravi e documentati motivi familiari.

Eventuali periodi già fruiti a tale titolo devono essere decurtati dal periodo relativo al congedo ex art.42 citato. I periodi di cui all’oggetto sono utili ai fini del trattamento di quiescenza con versamento contributivo da parte dell’ente datore di lavoro. I medesimi non sono valutabili né ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR (Circolare n. 11 del 12-3-2001 D.C.P.P.).

                                                                                                                                                                                                                                               

Si chiarisce che il periodo di congedo, durante il quale è prevista la corresponsione di un’indennità pari all’ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13° mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza entro il limite massimo di euro  38.969,64  per l’anno 2004 (importo rivalutato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo), incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie, salvo diversa previsione contrattuale.

Quanto alla fruizione, si ricorda che il congedo può essere richiesto anche in modo frazionato e che, in tal caso, è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo.

 

Per gli aspetti non innovati dalla presente nota, si  richiamano comunque le istruzioni impartite da questo Istituto con la circolare n.2 del 10 gennaio 2002 e le informative nn.22 e 30 rispettivamente del 25 ottobre 2002 e del 21 luglio 2003 della Direzione Centrale Entrate.   

                                                                                              IL  DIRETTORE  GENERALE  

                                                                                                 ( Dott. Luigi  Marchione )

                                                                                                         F.to MARCHIONE