DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2004, n.108
Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto
comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare gli
articoli 23 e 27;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Ravvisata la necessita' di disciplinare le modalita' di istituzione,
l'organizzazione ed il funzionamento nelle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti, le procedure e le modalita' per
l'inquadramento in ruolo dei dirigenti di prima e seconda fascia iscritti nel
ruolo unico della dirigenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 febbraio 1999, n. 150, nonche' le modalita' di utilizzazione dei dirigenti ai
quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
12 marzo 2004;
Considerato che la Corte dei conti, in sede di registrazione, ha formulato
osservazioni in ordine all'articolo 6 del provvedimento;
Ritenuto di accogliere le citate osservazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 aprile 2004;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato
1. Alla data di entrata in
vigore del presente regolamento in ciascuna delle amministrazioni dello Stato
elencate nella allegata tabella A, di seguito denominata: «amministrazione»,
e' istituito ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il ruolo dei dirigenti; alla medesima data e' soppresso il ruolo unico dei
dirigenti dello Stato, ferme restando le disposizioni particolari riguardanti la
Presidenza del Consiglio dei Ministri previste dal decreto legislativo 5
dicembre 2003, n. 343.
2. Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda fascia
dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale dirigenziale
individuato negli atti di organizzazione dell'amministrazione.
3. Nell'ambito di ciascun ruolo dei dirigenti, ove sia necessario garantire le
specificita' dei dirigenti in relazione alle competenze istituzionali di
ciascuna amministrazione, possono essere definite apposite sezioni. Alla
istituzione, modifica e soppressione delle sezioni le amministrazioni provvedono
di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
il Dipartimento della funzione pubblica comunica alle amministrazioni il
contingente di personale dirigenziale iscritto, sulla base delle informazioni
trasmesse dalle amministrazioni e salve eventuali verifiche congiunte, nel
soppresso ruolo unico, con l'indicazione degli incarichi dirigenziali conferiti
ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai dirigenti di seconda fascia.
5. Le amministrazioni provvedono all'inquadramento dei dirigenti, secondo le
modalita' di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dalla comunicazione.
6. Il ruolo dei dirigenti e' adottato con decreto del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
amministrazioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il medesimo provvedimento e' adottato dall'organo di vertice nel rispetto
della specificita' dei rispettivi ordinamenti.
7. Il ruolo e' pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione e di tale
pubblicazione e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 2.
Organizzazione e funzionamento del ruolo dei dirigenti
1. Il ruolo dei dirigenti e'
tenuto a cura di ogni amministrazione secondo principi di trasparenza e
completezza dei dati, nonche' di pertinenza e non eccedenza dei medesimi, nel
rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai soli fini della predisposizione e della tenuta dei ruoli
i dirigenti sono inquadrati e ordinati secondo il criterio dell'anzianita'
maturata nella fascia di appartenenza, fatto salvo quanto previsto per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri dal decreto legislativo 5 dicembre 2003,
n. 343. L'anzianita' e' determinata dalla decorrenza giuridica della nomina
rispettivamente nella prima e nella seconda fascia. In caso di pari anzianita'
nella prima fascia, la posizione e' determinata in base all'anzianita' maturata
nella seconda fascia. In caso di parita', dalla data di accesso nella pubblica
amministrazione ed in caso di ulteriore parita' dalla maggiore eta'.
3. Per ogni dirigente inquadrato nel ruolo sono inseriti i seguenti dati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, ove
necessario;
c) data di primo inquadramento nell'amministrazione;
d) incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; per ogni incarico devono essere indicati la
decorrenza e il termine di scadenza.
4. I dati riguardanti i dirigenti inquadrati nei ruoli sono trasmessi dalle
amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede
all'inserimento e all'aggiornamento della banca dati prevista dall'articolo 23
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ne assicura la consultabilita'
via Internet, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
Art. 3.
Modalita' di inquadramento nel ruolo dei dirigenti
1. I dirigenti reclutati
attraverso le procedure di accesso previste dall'articolo 28, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati nella seconda fascia
del ruolo rispettivamente dell'amministrazione di reclutamento, nel caso di
concorso pubblico per esami, e dell'amministrazione di assegnazione, nel caso di
corso-concorso selettivo di formazione.
2. I dirigenti di seconda fascia incaricati di funzione dirigenziale di livello
generale, o equivalenti in base ai particolari ordinamenti previsti
dall'articolo 19, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
transitano nella prima fascia del ruolo dell'amministrazione nella quale
svolgono l'incarico al raggiungimento di un periodo pari ad almeno cinque anni
nella titolarita' di uno o piu' dei predetti incarichi, anche per periodi non
continuativi, presso le amministrazioni di cui alla allegata tabella A, senza
che siano incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
Art. 4.
Inquadramento dei dirigenti del soppresso ruolo unico nella fase di prima
attuazione
1. Nella fase di prima
attuazione del presente regolamento la data di inquadramento dei dirigenti delle
amministrazioni dello Stato e' quella di entrata in vigore del presente
regolamento; l'inquadramento e' disposto anche in soprannumero, con
riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei relativi posti; il
collocamento in soprannumero non produce effetti sullo stato giuridico ed
economico del dirigente.
2. I dirigenti di prima e seconda fascia sono inquadrati nelle rispettive fasce
del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione presso cui sono titolari di un
incarico dirigenziale alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.
3. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento
risultano collocati a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
anche se utilizzati con incarichi temporanei, sono inquadrati nella
corrispondente fascia del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione che ne ha
disposto il collocamento a disposizione.
4. I dirigenti di seconda fascia che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono incaricati di funzione dirigenziale di livello generale sono
inquadrati nella seconda fascia del ruolo dell'amministrazione che ha conferito
loro l'incarico, con annotazione del relativo incarico, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 5.
5. I dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente
regolamento incaricati di funzione dirigenziale negli uffici di diretta
collaborazione degli organi di Governo sono inquadrati nel ruolo della
amministrazione dello Stato presso la quale hanno conseguito l'accesso iniziale
alla qualifica dirigenziale oppure, a scelta, nel ruolo dell'amministrazione di
cui fa parte l'ufficio di diretta collaborazione ove prestano servizio.
6. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento
prestano servizio in amministrazioni non comprese nell'elenco di cui alla
allegata tabella A, in quanto collocati in posizione di aspettativa, comando,
distacco, fuori ruolo o altre analoghe posizioni, sono inquadrati nel ruolo
dell'amministrazione presso la quale prestavano servizio anteriormente
all'adozione del relativo provvedimento di mobilita'.
7. I posti dirigenziali vacanti, fatte salve le disposizioni particolari
riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, sono coperti mediante procedure concorsuali
solo successivamente al completo riassorbimento dei dirigenti collocati in
soprannumero.
Art. 5.
Esercizio del diritto di opzione
1. Il dirigente puo' esercitare
il diritto di opzione per l'inserimento nel ruolo dell'amministrazione, tra
quelle comprese nella allegata tabella A, presso la quale, tramite procedura
concorsuale, ha conseguito l'accesso iniziale alla qualifica dirigenziale.
2. I dirigenti reclutati attraverso le procedure concorsuali bandite, per conto
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione possono esercitare il diritto di opzione esclusivamente
per l'amministrazione di prima assegnazione.
3. L'esercizio del diritto di opzione ed il conseguente inserimento nel ruolo
della relativa amministrazione non produce effetti sull'incarico in corso. Le
amministrazioni, nel cui ruolo il dirigente e' inquadrato a seguito
dell'esercizio del diritto di opzione, adottano i provvedimenti necessari per il
proseguimento dell'incarico.
4. La domanda irrevocabile di opzione e' presentata all'amministrazione di cui
ai commi 1 e 2, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione, da parte dell'amministrazione destinataria della domanda,
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di cui
all'articolo 1, comma 7.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'amministrazione destinataria della
domanda provvede, entro trenta giorni e con le modalita' di cui all'articolo 2,
all'inquadramento in ruolo del dirigente che ha esercitato il diritto di
opzione, anche in soprannumero, con riassorbimento della posizione in relazione
alle vacanze dei relativi posti.
6. Restano ferme le disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale.
Art. 6.
Dirigenti non titolari di uffici dirigenziali
1. I dirigenti ai quali non sia
affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono per l'amministrazione
nella quale sono inquadrati in ruolo, ovvero, ove richiesti, presso altre
amministrazioni, incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni ispettive,
di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello
dirigenziale previsti dall'ordinamento, compresi quelli da svolgere presso
organi collegiali di enti pubblici in rappresentanza dell'amministrazione.
2. Gli incarichi possono riguardare la realizzazione di progetti, programmi ed
obiettivi coerenti con gli atti di indirizzo dell'organo di vertice
dell'amministrazione.
3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono affidati secondo le modalita' previste
dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il
conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 20
Tabella A
(prevista dall'articolo 1, comma 1)
Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Ministero degli affari esteri.
Ministero dell'interno.
Ministero della giustizia.
Ministero della difesa.
Ministero dell'economia e delle finanze.
Ministero delle attivita' produttive.
Ministero delle comunicazioni.
Ministero delle politiche agricole e forestali.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ministero della salute.
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Avvocatura generale dello Stato.
Consiglio di Stato.
Corte dei conti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui
pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- Il testo degli articoli 23 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 3, comma 4, della legge 15
luglio 2002, n. 145, e' il seguente:
«Art. 23 (Ruolo dei dirigenti ). - 1. In ogni amministrazione dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si
articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite
apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificita' tecnica. I
dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso
di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima
qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali
o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'art. 19, comma 11,
per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure
previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi
disponibili. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda
dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite
l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione.
I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio
della continuita' dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente,
gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in generale in ordine al
mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento
di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita' di servizio e al
fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente
i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.».
«Art. 27 (Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali).
- 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potesta'
statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano ai
principi dell'art. 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto
delle relative peculiarita'. Gli enti pubblici non economici nazionali si
adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li
disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi
dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in
attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne
cura la raccolta e la pubblicazione.».
- La legge 15 luglio 2002, n. 145, reca: «Disposizioni per il riordino della
dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra
pubblico e privato.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, reca: «Regolamento
recante disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico
della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di
elezione del componente del Comitato di garanti.».
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il
seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge.».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedi nelle note
alle premesse.
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, reca:
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.
1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
- Il testo degli articoli 15 e 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 8, lettera a), della legge 15 luglio
2002, n. 145, e' il seguente:
«Art. 15 (Dirigenti). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente
capo, la dirigenza e' articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'art. 23.
Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e
prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' fatto salvo
quanto previsto dall'art. 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonche' negli
altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione le
attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della
ricerca e dell'insegnamento.
3. Per ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del
dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di piu' elevato livello e'
sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento e'
sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale
dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la
Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il
presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza
rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della
Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il
presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello
generale sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.».
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e
delle capacita' professionali del singolo dirigente, valutate anche in
considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati
nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al
conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica
l'art. 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del
presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero
con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati
l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle
priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri
atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel
corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata
agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi
di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per
gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli
incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico
accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24.
E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione
di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli
di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23
o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in
misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri
dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali
richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono
conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono
conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai
dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da
ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art.
23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla
seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di
livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo,
tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8
per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a
tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali
incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione
dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri
incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi
sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o
privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno
un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso
amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla
dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. (Abrogato).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi
novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli
ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali
svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i
collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni
ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari
esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle
attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi
ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi
di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della
legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili
dai contratti o accordi collettivi.».
Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo n. 196/2003, vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo n. 343/2003, vedi note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001, vedi nota
all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n. 165/2001, vedi nota alle
premesse.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 28, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente,
valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilita'
disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione
alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico
collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero
recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto
collettivo.
2. (Abrogato).
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche
dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e
delle Forze armate.».
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente), come modificato dall'art. 3
della legge 15 luglio 2002, n 145. -
1. (Omissis).
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque
anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito
presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i
dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso,
il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi
soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche
non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, muniti del
diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea. Sono altresi'
ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario,
che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso
enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali
apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le
modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea
nonche' di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario
rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie
istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalita' di riconoscimento
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Scuola
superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere
ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea,
che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di
laurea. Possono essere ammessi, altresi', dipendenti di strutture private,
collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2
per i dipendenti pubblici, secondo modalita' individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma
di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali
posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.
4.-10 (Omissis).».
Nota all'art. 4:
- Per il decreto legislativo n. 343/2003, vedi nota all'art. 1.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001, vedi nota
all'art. 1.