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SCHEMA
di D.D.L. DELEGA PER LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEGLI UFFICIALI
GIUDIZIARI
Il Governo è delegato ad emanare, entro
SEI mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per l’istituzione e la regolamentazione della professione
intellettuale di Ufficiale Giudiziario, la modificazione delle disposizioni del
codice civile e del codice di procedura
civile e delle altre leggi speciali in relazione all'oggetto della professione,
l’organizzazione degli uffici giudiziari relativamente al servizio delle
notificazioni dei decreti legislativi con tutte le altre leggi dello Stato e la
disciplina transitoria necessaria ai fini del passaggio al nuovo regime
giuridico.
Nell'esercizio della delega
il Governo osserverà le direttive comunitarie e le relative norme di
attuazione, nonché i principi e criteri direttivi precisati dalla presente
legge.
Gli schemi dei decreti legislativi sono
trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché sia
espresso dalle competenti commissioni un motivato parere entro il
termine di trenta giorni dalla data della trasmissione, trascorso il
quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Entro due anni dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel
rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 2 e
della procedura di cui al comma 3.
1. L’ordinamento della professione
intellettuale di Ufficiale Giudiziario dovrà uniformarsi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
A)
definizione dell'oggetto della
professione mediante la precisazione delle attività riservate agli esercenti la
professione di Ufficiale Giudiziario, secondo le seguenti indicazioni;
attività di notificazione di atti da
effettuarsi a richiesta ai soggetti pubblici o privati, fatta eccezione per
quelli che devono essere notificati a cura delle cancellerie e delle segreterie
degli uffici giudiziari e fatto salvo il disposto dell’art. 13 Legge 21
novembre 1991 n. 374, come sostituito dall' art. 11 bis del decreto legge 7
ottobre 1994, convertito con legge 6 dicembre 1994 n. 678;
attività inerente alla formazione di
titoli esecutivi stragiudiziali e attività connesse, secondo le disposizioni
del codice di procedura civile e delle leggi speciali;
attività diretta alla constatazione che
la pretesa assistita da titolo esecutivo, è stata comunque interamente
soddisfatta, con effetti estintivi dell'esecuzione iniziata, ovvero che è
intervenuta conciliazione tra le parti, con effetti estintivi o sostitutivi del
titolo esecutivo originano;
attività inerenti all'espropriazione
forzata, demandata all' Ufficiale Giudiziario dalle disposizioni di legge;
tutte
le altre attività deferite dalla legge alle attribuzioni dell’Ufficiale
Giudiziario ;
rilascio di copie di atti, di estratti,
di certificazioni concernenti le attività comprese nelle attribuzioni
del1'Ufficiale Giudiziario;
B) definizione dell'oggetto della
professione mediante la precisazione delle attività che possono essere svolte
dagli esercenti la professione di Ufficiale Giudiziario, secondo le seguenti
indicazioni:
procedere, su delega dell'autorità
giudiziaria;
a)
nelle espropriazioni mobiliari, alla
vendita ed all'assegnazione, alla redazione del progetto e alla distribuzione
della somma ricavata;
b)
alla vendita di corpi di reato;
c)
alle attività necessarie ai fini della
precisazione delle modalità di esecuzione dei provvedimenti cautelari e di
urgenza;
d)
all'apposizione e rimozione di sigilli
nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;
e) agli inventari in materia civile e
commerciale, ai sensi dell'art. 679 del codice di procedura civile;
elevare protesti di cambiali ed assegni
bancari ai sensi del Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1969, del Regio Decreto
21 dicembre 1933, n. 1736 e della legge 12 giugno1973, n. 349;
attestare la conformità delle
riproduzioni meccaniche o grafiche allo stato di cose o di luoghi;
ricevere atti di asseverazione con
giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritture;
autenticazione della sottoscrizione di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15;
esercitare le altre attribuzioni
deferite dalla legge agli Ufficiali Giudiziari.
C) Protezione degli interessi pubblici
generali collegati all'esercizio della libera professione di Ufficiale
Giudiziario, mediante idonei controlli di affidabilità effettuati per il
tramite di:
attribuzione all'esercente la
professione della qualità di pubblico ufficiale a tutti gli effetti e
obbligatorietà dell'esercizio delle funzioni legalmente richiestegli;
accesso alla professione previa
verifica dell'idoneità al suo esercizio ed obbligatorietà dell'iscrizione
nell'apposito albo;
verifica periodica, da parte
dell'organo preposto alla tenuta dell'albo, con certificazione attestante la
qualificazione professionale dei singoli professionisti e la qualità delle
prestazioni;
attribuzione del potere di sorveglianza
all'autorità giudiziaria ordinaria e del potere di vigilanza al Ministero della
giustizia;
D) Istituzione di un albo nazionale degli
esercenti la professione di Ufficiale Giudiziario e subordinazione
dell'iscrizione, o del mantenimento della stessa, al possesso dei seguenti
requisiti:
diploma di laurea in giurisprudenza;
selezione sulla base di concorso
bandito dal Ministero di grazia e giustizia per le sedi disponibili, previo
superamento di prove scritte ed orali dirette ad accertare l’idoneità tecnico
professionale all'esercizio delle funzioni di Ufficiale Giudiziario, con la
previsione, quale requisito di ammissione al concorso, dello svolgimento di un
periodo minimo di pratica biennale presso un Ufficiale Giudiziario;
cittadinanza italiana, esercizio dei
diritti civili e politici, idoneità fisica e psichica, età non inferiore a
venticinque anni e non superiore a quarantacinque anni, non aver riportato
condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non
essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurézza, non trovarsi
nelle situazioni di incompatibilità determinate dalla qualità di lavoratore
subordinato, pubblico o privato, dall'esercizio abituale di altre libere
professioni o dall'esercizio, anche occasionale, di attività che possano
compromettere il corretto ed indipendente disimpegno delle funzioni;
E) Individuazione, anche mediante rinvio
ad una fonte regolamentare, del numero di sedi di Ufficiale Giudiziario per
ciascuna circoscrizione,coincidente con la circoscrizione dei tribunali, e
regolamentazione dell'esercizio della professione su base territoriale nei
limiti resi necessari dalla rilevanza pubblica dell'attività svolta e secondo
modalità che rispettino il principio di concorrenza, osservando, in
particolare, i seguenti criteri:
obbligo dell'Ufficiale Giudiziario di
risiedere ed esercitare le sue funzioni nella sede assegnatagli;
possibilità di esercitare la
professione in qualsiasi comune compreso nel distretto della corte di appello in
cui si trova la sua sede;
F) istituzione di un albo distrettuale
degli esercenti la professione di Ufficiale Giudiziario, nel quale sono iscritti
i titolari delle sedi comprese nel distretto di corte di appello;
G)
istituzione di consigli distrettuali e
di un Consiglio nazionale degli Ufficiali Giudiziari, eletti dagli appartenenti
alla categoria secondo meccanismi intesi a garantire la partecipazione e la
trasparenza delle procedure elettorali, la tutela delle minoranze, i limiti alla
rieleggibilità e la disciplina delle incompatibilità, con la precisazione
della competenza regolamentare attribuita in materia ai consigli;
H) Attribuzione ai consigli distrettuali
di funzioni – da esercitare in conformità alle generali direttive
eventualmente impartite dal Consiglio nazionale, sentito il Ministero della
giustizia - nelle seguenti materie:
formazione ed aggiornamento periodico
della professionalità;
regolamentazione dell’attività degli
iscritti nelle materie di competenza dei consigli distrettuali, controllo della
deontologia, anche sotto il profilo della qualità delle prestazioni
professionali, elaborazione ed informazione all'utenza dei contenuti minimi
delle prestazioni e del loro costo;
·tenuta, aggiornamento degli albi
distrettuali e provvedimenti disciplinari, con obbligo di segnalare al Consiglio
nazionale le ipotesi che comportino cancellazione dall'albo nazionale;
rappresentanza istituzionale degli
iscritti e rapporti con i poteri locali;
I)
attribuzione al Consiglio nazionale dei
poteri:
di vigilanza sull'attività dei
consigli distrettuali;
di decisione dei ricorsi contro i
provvedimenti dei consigli distrettuali in materia disciplinare e di tenuta
degli albi distrettuali;
di deliberare la cancellazione
dall'albo nazionale;
di organizzare, di concerto con il Ministero della Giustizia, le attività di formazione e aggiornamento periodiche ed obbligatorie per gli appartenenti alla categoria;
di valutare periodicamente, sulla base
delle relazioni dei consigli distrettuali e sentito il Ministero di grazia e
giustizia, se la qualificazione professionale dei singoli professionisti e la
qualità delle prestazioni rese consenta di continuare ad esercitare la
professione ;
di rappresentanza istituzionale esterna
di tutti gli iscritti;
di emanare il codice deontologico,
soggetto all’approvazione del Ministero della Giustizia;
di coordinare nei modi opportuni
l’attività dei consigli distrettuali;
di indicare, per la parte non riservata
alle determinazioni da assumere mediante decreto ministeriale, le tariffe, non
vincolanti, minime e massime, con riferimento alla complessità ed alla qualità
della singola prestazione;
di avocazione, con provvedimento
motivato, delle competenze dei consigli distrettuali, in caso di inerzia o di
necessità di tutelare la funzionalità dell’organo o altri interessi pubblici
generali;
L)
attribuzione al Ministero di grazia e
giustizia di poteri idonei al controllo dell'effettiva tutela degli interessi di
cui al punto A), mediante la previsione:
di procedure idonee a consentire
l’esercizio, in via sostitutiva, dell'azione disciplinare nei casi di maggiore
gravità, garantire la celere conclusione del conseguente giudizio disciplinare
e la possibilità di impugnare in sede giurisdizionale la determinazione
dell'organo competente in materia disciplinare;
del potere di sciogliere i consigli
distrettuali, sentito il Consiglio nazionale, o di proporre al Consiglio dei
Ministri lo scioglimento del Consiglio nazionale;
del potere di determinare, sulla base
dei criteri generali stabiliti dai decreti legislativi e sentito il Consiglio
nazionale, le tariffe degli atti affidati alla competenza esclusiva degli
Ufficiali Giudiziari, di quelli compiuti per delega dall'autorità giudiziaria e
di quelli inerenti ai protesti di cambiali ed assegni bancari;
specificazione degli atti che devono
essere compiuti personalmente dall'Ufficiale Giudiziario e degli atti per i
quali è consentita la delega a dipendenti del professionista, previo decreto
nominativo di autorizzazione del presidente del tribunale;
introduzione, per tutti gli esercenti
la professione, dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
conseguente ai danni cagionati nell'esercizio della responsabilità
professionale, tale da assicurare l’effettivo risarcimento dei danni , anche
provocati dai dipendenti del professionista;
0)
trasformazione della Cassa per le
pensioni agli Ufficiali Giudiziari, agli aiutanti Ufficiali Giudiziari ed ai
coadiutori, come prevista dalla legge 27 aprile 1981, n. 167 e dalla legge 24
gennaio 1986, n. 16, in ente privato, con la denominazione di Istituto di
previdenza ed assistenza degli Ufficiali Giudiziari, nel rispetto dei principi
di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e delle
disposizioni di cui all'art.3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni e integrazioni;
P)
adozione di una disciplina
transitoria diretta a consentire l’esercizio della professione, mediante
l’iscrizione a domanda, da presentare entro un termine perentorio, nell'albo
nazionale da istituire ai sensi della lettera 6), dei soggetti attualmente in
servizio presso l’amministrazione giudiziaria con il profilo professionale di
collaboratore degli uffici notificazioni, protesti ed esecuzioni (VII qualifica
funzionale), ancorché non in possesso del diploma di laurea ovvero di diploma
di istruzione secondaria di secondo grado purché in servizio nel profilo stesso
da almeno dieci anni, ferma restando la necessità degli altri
requisiti richiesti per l’accesso alla professione, prevedendo altresì
prestiti agevolati da parte
dell'ente di previdenza per far fronte alle
spese necessarie per l’organizzazione
dell'attività libero-professionale;
1.
In relazione all'oggetto
della professione di Ufficiale Giudiziario, il Governo è delegato a
modificare le disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile e
delle altre leggi speciali secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
prevedere che il creditore, nelle ipotesi in cui può
avvalersi del procedimento d'ingiunzione di cui agli
artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile, ha facoltà di
richiedere la notificazione dell'atto di precetto e che si formi il titolo
esecutivo nel caso in cui il debitore, su specifico interpello
dell'Ufficiale Giudiziario, riconosce, anche in
parte, il debito;
estendere, eventualmente, la previsione di cui al
punto A) ad altre ipotesi analoghe;
prevedere che, anche dopo
la chiusura del verbale di pignoramento, è data facoltà al debitore di
adempiere totalmente l’obbligazione versando le somme dovute all'Ufficiale
Giudiziario che ne rilascia quietanza, con effetti estintivi della procedura;
prevedere l’esecutività a tutti gli effetti della
conciliazione intervenuta tra le parti
del processo esecutivo, la cui autenticità sia accertata dall'Ufficiale
Giudiziario;
ferma restando la disciplina speciale delle esecuzioni
esattoriali, introdurre modificazioni alla disciplina del processo civile di
esecuzione in materia di espropriazione forzata mobiliare, dirette a
modernizzare e razionalizzare la ricerca delle cose mobili da pignorare,
limitare le possibilità ed i tempi di interventi degli altri creditori,
affidare alla competenza dell'Ufficiale Giudiziario il ricevimento della
dichiarazione del terzo di cui agli articolo 547 del codice di procedura civile,
nonché, per delega del giudice, la vendita delle cose pignorate, la redazione
del progetto di distribuzione della somma ricavata ed il pagamento agli aventi
diritto;
stabilire la competenza esclusiva
dell'Ufficiale Giudiziario in tutte le ipotesi in cui le leggi vigenti
contemplano, alternativamente, la competenza del1'Ufficiale Giudiziario o del
notaio;
provvedere a tutte le altre
modificazioni necessarie in relazione all'oggetto della professione di Ufficiale
Giudiziario;
I1 Governo è delegato ad emanare norme
dirette alla riorganizzazione del servizio delle notificazioni svolto
dall'Amministrazione Giudiziaria, secondo i seguenti principi e cnteri
direttivi;
A)
prevedere l’attribuzione alle cancellerie e segreterie giudiziarie
dell'esecuzione del servizio relativo alla notificazione degli atti concernenti
la materia penale e di quelli che, a norma delle vigenti disposizioni, devono
essere notificati a cura dell'Ufficio Giudiziario, ferma restando, in ordine ai
messi di conciliazione, la previsione di cui all'art. 13 legge 21 novembre 1991
n. 374, come sostituito dall'art. 11 bis del decreto legge 7 ottobre 1994,
convertito con legge 6 dicembre 1994 n. 678;
B) Procedere alla soppressione degli Uffici notificazioni, esecuzioni
e protesto e dei profili professionali di collaboratore, assistente ed operatore
degli stessi uffici e conferire al personale già in servizio presso gli uffici
predetti, mediante gli atti organizzativi di cui agli artt.2, comma 1, e 4,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, mansioni equivalenti a
quelle esercitate in precedenza, secondo i profili professionali o sulla base
della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, nel
rispetto del principio della conservazione della retribuzione complessiva in
godimento, riassorbibile per effetto degli incrementi retributivi successivi,
dettando altresì le disposizioni necessarie per il passaggio del suddetto
personale al regime previdenziale ed assistenziale previsto per i dipendenti
dello Stato;
C)
prevedere che, mediante gli atti organizzativi di cui agli
articoli 2, comma 1, e 4, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1929, nel
testo sostituito, rispettivamente, dagli articoli 2 e 4 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, è individuato il personale da adibire , in via esclusiva
o promiscua con altri compiti, al servizio relativo alle notificazioni e
all'assistenza all'udienza, sulla base del criterio dell’equivalenza con le
mansioni del profilo professionale o della classificazione professionale
prevista dai contratti collettivi.