Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


PROGETTI DI LEGGE ...UFFICIALI..." GIUDIZIARI"


SCHEMA di D.D.L. DELEGA PER LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI


 - ARTICOLO 1 -

Il Governo è delegato ad emanare, entro SEI mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’istituzione e la regolamentazione della professione intellettuale di Ufficiale Giudiziario, la modificazione delle disposizioni del codice civile e del codice di  procedura civile e delle altre leggi speciali in relazione all'oggetto della professione, l’organizzazione degli uffici giudiziari relativamente al servizio delle notificazioni dei decreti legislativi con tutte le altre leggi dello Stato e la disciplina transitoria necessaria ai fini del passaggio al nuovo regime giuridico.

Nell'esercizio della delega  il Governo osserverà le direttive comunitarie e le relative norme di attuazione, nonché i principi e criteri direttivi precisati dalla presente legge.

Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti commissioni un motivato parere entro il  termine di trenta giorni dalla data della trasmissione, trascorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. 

Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il   Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 2 e  della procedura di cui al comma 3.

- ARTICOLO 2 -

1. L’ordinamento della professione intellettuale di Ufficiale Giudiziario dovrà uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

A) definizione dell'oggetto della professione mediante la precisazione delle attività riservate agli esercenti la professione di Ufficiale Giudiziario, secondo le seguenti indicazioni;

attività di notificazione di atti da effettuarsi a richiesta ai soggetti pubblici o privati, fatta eccezione per quelli che devono essere notificati a cura delle cancellerie e delle segreterie degli uffici giudiziari e fatto salvo il disposto dell’art. 13 Legge 21 novembre 1991 n. 374, come sostituito dall' art. 11 bis del decreto legge 7 ottobre 1994, convertito con legge 6 dicembre 1994 n. 678;

attività inerente alla formazione di titoli esecutivi stragiudiziali e attività connesse, secondo le disposizioni del codice di procedura civile e delle leggi speciali;

attività diretta alla constatazione che la pretesa assistita da titolo esecutivo, è stata comunque interamente soddisfatta, con effetti estintivi dell'esecuzione iniziata, ovvero che è intervenuta conciliazione tra le parti, con effetti estintivi o sostitutivi del titolo esecutivo originano;

attività inerenti all'espropriazione forzata, demandata all' Ufficiale Giudiziario dalle disposizioni di legge;

tutte le altre attività deferite dalla legge alle attribuzioni dell’Ufficiale Giudiziario ;

rilascio di copie di atti, di estratti, di certificazioni concernenti le attività comprese nelle attribuzioni del1'Ufficiale Giudiziario;

B) definizione dell'oggetto della professione mediante la precisazione delle attività che possono essere svolte dagli esercenti la professione di Ufficiale Giudiziario, secondo le seguenti indicazioni:

procedere, su delega dell'autorità giudiziaria;

a) nelle espropriazioni mobiliari, alla vendita ed all'assegnazione, alla redazione del progetto e alla distribuzione della somma ricavata;

b) alla vendita di corpi di reato;

c) alle attività necessarie ai fini della precisazione delle modalità di esecuzione dei provvedimenti cautelari e di urgenza;

d) all'apposizione e rimozione di sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

e) agli inventari in materia civile e commerciale, ai sensi dell'art. 679 del codice di procedura civile;

elevare protesti di cambiali ed assegni bancari ai sensi del Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1969, del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e della legge 12 giugno1973, n. 349;

attestare la conformità delle riproduzioni meccaniche o grafiche allo stato di cose o di luoghi;

ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritture;

autenticazione della sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

esercitare le altre attribuzioni deferite dalla legge agli Ufficiali Giudiziari.

C) Protezione degli interessi pubblici generali collegati all'esercizio della libera professione di Ufficiale Giudiziario, mediante idonei controlli di affidabilità effettuati per il tramite di:

attribuzione all'esercente la professione della qualità di pubblico ufficiale a tutti gli effetti e obbligatorietà dell'esercizio delle funzioni legalmente richiestegli;

accesso alla professione previa verifica dell'idoneità al suo esercizio ed obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito albo;

verifica periodica, da parte dell'organo preposto alla tenuta dell'albo, con certificazione attestante la qualificazione professionale dei singoli professionisti e la qualità delle prestazioni;

attribuzione del potere di sorveglianza all'autorità giudiziaria ordinaria e del potere di vigilanza al Ministero della giustizia;

D) Istituzione di un albo nazionale degli esercenti la professione di Ufficiale Giudiziario e subordinazione dell'iscrizione, o del mantenimento della stessa, al possesso dei seguenti requisiti:

diploma di laurea in giurisprudenza;

selezione sulla base di concorso bandito dal Ministero di grazia e giustizia per le sedi disponibili, previo superamento di prove scritte ed orali dirette ad accertare l’idoneità tecnico professionale all'esercizio delle funzioni di Ufficiale Giudiziario, con la previsione, quale requisito di ammissione al concorso, dello svolgimento di un periodo minimo di pratica biennale presso un Ufficiale Giudiziario;

cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili e politici, idoneità fisica e psichica, età non inferiore a venticinque anni e non superiore a quarantacinque anni, non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurézza, non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità determinate dalla qualità di lavoratore subordinato, pubblico o privato, dall'esercizio abituale di altre libere professioni o dall'esercizio, anche occasionale, di attività che possano compromettere il corretto ed indipendente disimpegno delle funzioni;

E) Individuazione, anche mediante rinvio ad una fonte regolamentare, del numero di sedi di Ufficiale Giudiziario per ciascuna circoscrizione,coincidente con la circoscrizione dei tribunali, e regolamentazione dell'esercizio della professione su base territoriale nei limiti resi necessari dalla rilevanza pubblica dell'attività svolta e secondo modalità che rispettino il principio di concorrenza, osservando, in particolare, i seguenti criteri:

obbligo dell'Ufficiale Giudiziario di risiedere ed esercitare le sue funzioni nella sede assegnatagli;

possibilità di esercitare la professione in qualsiasi comune compreso nel distretto della corte di appello in cui si trova la sua sede;

F) istituzione di un albo distrettuale degli esercenti la professione di Ufficiale Giudiziario, nel quale sono iscritti i titolari delle sedi comprese nel distretto di corte di appello;

G) istituzione di consigli distrettuali e di un Consiglio nazionale degli Ufficiali Giudiziari, eletti dagli appartenenti alla categoria secondo meccanismi intesi a garantire la partecipazione e la trasparenza delle procedure elettorali, la tutela delle minoranze, i limiti alla rieleggibilità e la disciplina delle incompatibilità, con la precisazione della competenza regolamentare attribuita in materia ai consigli;

H) Attribuzione ai consigli distrettuali di funzioni – da esercitare in conformità alle generali direttive eventualmente impartite dal Consiglio nazionale, sentito il Ministero della giustizia - nelle seguenti materie:

formazione ed aggiornamento periodico della professionalità;

regolamentazione dell’attività degli iscritti nelle materie di competenza dei consigli distrettuali, controllo della deontologia, anche sotto il profilo della qualità delle prestazioni professionali, elaborazione ed informazione all'utenza dei contenuti minimi delle prestazioni e del loro costo;

·tenuta, aggiornamento degli albi distrettuali e provvedimenti disciplinari, con obbligo di segnalare al Consiglio nazionale le ipotesi che comportino cancellazione dall'albo nazionale;

rappresentanza istituzionale degli iscritti e rapporti con i poteri locali;

I) attribuzione al Consiglio nazionale dei poteri:

di vigilanza sull'attività dei consigli distrettuali;

di decisione dei ricorsi contro i provvedimenti dei consigli distrettuali in materia disciplinare e di tenuta degli albi distrettuali;

di deliberare la cancellazione dall'albo nazionale;

di organizzare, di concerto con il Ministero della Giustizia, le attività di formazione e aggiornamento periodiche ed obbligatorie per gli appartenenti alla categoria;

di valutare periodicamente, sulla base delle relazioni dei consigli distrettuali e sentito il Ministero di grazia e giustizia, se la qualificazione professionale dei singoli professionisti e la qualità delle prestazioni rese consenta di continuare ad esercitare la professione ;

di rappresentanza istituzionale esterna di tutti gli iscritti;

di emanare il codice deontologico, soggetto all’approvazione del Ministero della Giustizia;

di coordinare nei modi opportuni l’attività dei consigli distrettuali;

di indicare, per la parte non riservata alle determinazioni da assumere mediante decreto ministeriale, le tariffe, non vincolanti, minime e massime, con riferimento alla complessità ed alla qualità della singola prestazione;

di avocazione, con provvedimento motivato, delle competenze dei consigli distrettuali, in caso di inerzia o di necessità di tutelare la funzionalità dell’organo o altri interessi pubblici generali;

L) attribuzione al Ministero di grazia e giustizia di poteri idonei al controllo dell'effettiva tutela degli interessi di cui al punto A), mediante la previsione:

di procedure idonee a consentire l’esercizio, in via sostitutiva, dell'azione disciplinare nei casi di maggiore gravità, garantire la celere conclusione del conseguente giudizio disciplinare e la possibilità di impugnare in sede giurisdizionale la determinazione dell'organo competente in materia disciplinare;

del potere di sciogliere i consigli distrettuali, sentito il Consiglio nazionale, o di proporre al Consiglio dei Ministri lo scioglimento del Consiglio nazionale;

del potere di determinare, sulla base dei criteri generali stabiliti dai decreti legislativi e sentito il Consiglio nazionale, le tariffe degli atti affidati alla competenza esclusiva degli Ufficiali Giudiziari, di quelli compiuti per delega dall'autorità giudiziaria e di quelli inerenti ai protesti di cambiali ed assegni bancari;

specificazione degli atti che devono essere compiuti personalmente dall'Ufficiale Giudiziario e degli atti per i quali è consentita la delega a dipendenti del professionista, previo decreto nominativo di autorizzazione del presidente del tribunale;

introduzione, per tutti gli esercenti la professione, dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente ai danni cagionati nell'esercizio della responsabilità professionale, tale da assicurare l’effettivo risarcimento dei danni , anche provocati dai dipendenti del professionista;

0) trasformazione della Cassa per le pensioni agli Ufficiali Giudiziari, agli aiutanti Ufficiali Giudiziari ed ai coadiutori, come prevista dalla legge 27 aprile 1981, n. 167 e dalla legge 24 gennaio 1986, n. 16, in ente privato, con la denominazione di Istituto di previdenza ed assistenza degli Ufficiali Giudiziari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e delle disposizioni di cui all'art.3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni;

P) adozione di una disciplina transitoria diretta a consentire l’esercizio della professione, mediante l’iscrizione a domanda, da presentare entro un termine perentorio, nell'albo nazionale da istituire ai sensi della lettera 6), dei soggetti attualmente in servizio presso l’amministrazione giudiziaria con il profilo professionale di collaboratore degli uffici notificazioni, protesti ed esecuzioni (VII qualifica funzionale), ancorché non in possesso del diploma di laurea ovvero di diploma di istruzione secondaria di secondo grado purché in servizio nel profilo stesso da almeno dieci anni, ferma restando la necessità degli altri  requisiti richiesti per l’accesso alla professione, prevedendo altresì prestiti  agevolati da parte dell'ente di previdenza per far fronte  alle spese necessarie per  l’organizzazione dell'attività libero-professionale;

    - ARTICOLO 3 -

1. In relazione all'oggetto  della professione di Ufficiale Giudiziario, il Governo è delegato a modificare le disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile e delle altre leggi speciali secondo i  seguenti principi e criteri direttivi:

  prevedere che il creditore, nelle ipotesi in cui può avvalersi del procedimento d'ingiunzione di cui agli  artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile, ha facoltà di richiedere la notificazione dell'atto di precetto e che si formi il titolo  esecutivo nel caso in cui il debitore, su specifico interpello dell'Ufficiale Giudiziario, riconosce, anche in  parte, il debito;

estendere, eventualmente, la previsione di cui al  punto A) ad altre ipotesi analoghe;

  prevedere che, anche  dopo la chiusura del verbale di pignoramento, è data facoltà al debitore di adempiere totalmente l’obbligazione versando le somme dovute all'Ufficiale Giudiziario che ne rilascia quietanza, con effetti estintivi della procedura;

  prevedere l’esecutività a tutti gli effetti della conciliazione intervenuta tra le  parti del processo esecutivo, la cui autenticità sia accertata dall'Ufficiale Giudiziario;

  ferma restando la disciplina speciale delle esecuzioni esattoriali, introdurre modificazioni alla disciplina del processo civile di esecuzione in materia di espropriazione forzata mobiliare, dirette a modernizzare e razionalizzare la ricerca delle cose mobili da pignorare, limitare le possibilità ed i tempi di interventi degli altri creditori, affidare alla competenza dell'Ufficiale Giudiziario il ricevimento della dichiarazione del terzo di cui agli articolo 547 del codice di procedura civile, nonché, per delega del giudice, la vendita delle cose pignorate, la redazione del progetto di distribuzione della somma ricavata ed il pagamento agli aventi diritto;

stabilire la competenza esclusiva dell'Ufficiale Giudiziario in tutte le ipotesi in cui le leggi vigenti contemplano, alternativamente, la competenza del1'Ufficiale Giudiziario o del notaio;

provvedere a tutte le altre modificazioni necessarie in relazione all'oggetto della professione di Ufficiale Giudiziario;

 

   - ARTICOLO 4 -

I1 Governo è delegato ad emanare norme dirette alla riorganizzazione del servizio delle notificazioni svolto dall'Amministrazione Giudiziaria, secondo i seguenti principi e cnteri direttivi;

A)       prevedere l’attribuzione alle cancellerie e segreterie giudiziarie dell'esecuzione del servizio relativo alla notificazione degli atti concernenti la materia penale e di quelli che, a norma delle vigenti disposizioni, devono essere notificati a cura dell'Ufficio Giudiziario, ferma restando, in ordine ai messi di conciliazione, la previsione di cui all'art. 13 legge 21 novembre 1991 n. 374, come sostituito dall'art. 11 bis del decreto legge 7 ottobre 1994, convertito con legge 6 dicembre 1994 n. 678;

B)  Procedere alla soppressione degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesto e dei profili professionali di collaboratore, assistente ed operatore degli stessi uffici e conferire al personale già in servizio presso gli uffici predetti, mediante gli atti organizzativi di cui agli artt.2, comma 1, e 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, mansioni equivalenti a quelle esercitate in precedenza, secondo i profili professionali o sulla base della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, nel rispetto del principio della conservazione della retribuzione complessiva in godimento, riassorbibile per effetto degli incrementi retributivi successivi, dettando altresì le disposizioni necessarie per il passaggio del suddetto personale al regime previdenziale ed assistenziale previsto per i dipendenti dello Stato;

C)        prevedere che, mediante gli atti organizzativi di cui agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1929, nel testo sostituito, rispettivamente, dagli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, è individuato il personale da adibire , in via esclusiva o promiscua con altri compiti, al servizio relativo alle notificazioni e all'assistenza all'udienza, sulla base del criterio dell’equivalenza con le mansioni del profilo professionale o della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi.

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