DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35
Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. (in G.U. n. 62 del 16 marzo 2005 - in vigore dal 17 marzo
2005)
Stralcio del DL 35/2005 ... di particolare interesse per gli Ufficiali Giudiziari
DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure atte a rilanciare lo
sviluppo economico, sociale e territoriale;
Ritenuta,
altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dotare l'ordinamento
giuridico di adeguati strumenti coerenti con le determinazioni del Piano
d'azione europeo, così da assicurare la crescita interna in misura
corrispondente allo scenario europeo;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11
marzo 2005;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri e
con i Ministri dell'interno, delle attività produttive, delle comunicazioni,
delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del
territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche
sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le
attività culturali, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per
l'innovazione e le tecnologie;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I
SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATI
Articolo 1.
Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla
contraffazione e
sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo.
1.
Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo di consentire
l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione europea in
tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonchè per l'incentivazione
dei sistemi logistici nazionali in grado di rendere più efficiente lo
stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, è definito, ferme restando le
vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, il riassetto
delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, con l'individuazione
di forme di semplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenzia
delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni che
concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque nell'osservanza dei
principi della massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e
della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro
analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attività, dell'adeguamento delle procedure alle tecnologie
informatiche, del più ampio ricorso alle forme di autocertificazione, sulla
base delle disposizioni vigenti in materia. È fatta salva la disciplina in
materia di circolazione in ambito internazionale dei beni culturali di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2.
Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte
certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la presentazione di
certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.
3.
Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le
parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «e all'Agenzia
delle dogane».
4.
Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature
scanner in dotazione all'Agenzia delle dogane installate nei maggiori porti ed
interporti del territorio nazionale, favorire la presenza delle imprese sul
mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali corrette ed il
contrasto di quelle fraudolente, nonchè assicurare un elevato livello di
deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalità
internazionale, l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta
milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate
all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3) della lettera i) del
comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili
per l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali finalizzati al potenziamento
delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
5.
È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo
con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a decorrere
dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema
d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri
dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE
del Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al presente comma
si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
dei Ministri competenti. All'onere di cui al presente comma si provvede:
a)
quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni
2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per ciascun
degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno;
b)
a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal 2008,
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione
dell'articolo 7, comma 3;
c)
quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il 2006 e ad euro
1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.
6.
Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla legge
24 aprile 1990, n. 100, è elevato al 49 per cento per gli investimenti
all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da
acquisizioni di imprese, «joint-venture» o altro e che garantiscano il
mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del
CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta
partecipazione.
7.
Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima
accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro
qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo,
inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e
provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione
di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare
acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza
averne prima accertata la legittima provenienza.
8.
Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi
capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero
delle attività produttive e del Ministero degli affari esteri, da destinare
alla lotta alla contraffazione.
9.
All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole:
«fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le seguenti: «o di origine».
10.
All'articolo 517 del codice penale, le parole: «due milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «ventimila euro».
11.
Il comitato anti-contraffazione di cui all'articolo 4, comma 72, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture
degli altri Paesi esteri.
12.
I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n.
100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre
2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo
all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività
di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonchè di una parte sostanziale
dell'attività produttive.
13.
Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all'estero in data
antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che intendono
reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle agevolazioni e agli
incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle previsioni in materia di
contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003, e n. 16/03
del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio
2003.
14.
Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese
italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di
internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota
del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le
imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel
periodo di durata del contratto.
15.
I funzionari delegati di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare trasferimenti tra le
aperture di credito disposte in loro favore su capitoli relativi
all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dell'unità previsionale di base
«Uffici all'estero» dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati al
competente centro di responsabilità, all'ufficio centrale del bilancio e alla
Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e delle
conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del Ministro degli
affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di
attuazione delle norme di cui al presente comma.
Articolo 2.
Disposizioni in materia fallimentare
processuale civile e di libere professioni
1.
Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito denominato: «regio decreto
n. 267 del 1942», sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l'articolo 67 è sostituito dal seguente: «67. Atti a titolo oneroso,
pagamenti, garanzie. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1)
gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2)
gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con
danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento;
3)
i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4)
i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei
mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono
altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti
a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti,
anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori
alla dichiarazione di fallimento.
Non
sono soggetti all'azione revocatoria:
a)
i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa
nei termini d'uso;
b)
le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purchè non abbiano ridotto
in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei
confronti della banca;
c)
le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il
terzo grado;
d)
gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purchè posti
in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il
risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia
attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e)
gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata, nonchè dell'accordo omologato ai
sensi dell'articolo 182-bis;
f)
i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti
ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g)
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere
la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di
amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le
disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle
operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le
disposizioni delle leggi speciali.»;
b)
l'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: «70.
Effetti della revocazione. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite
intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle
società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si
esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
Colui
che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha
restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo
eventuale credito.
Qualora
la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati,
il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo
raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza
dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui
si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al
passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.»;
c)
nella rubrica del Titolo III, del regio decreto n. 267 del 1942 sono aggiunte,
in fine, le parole: «e degli accordi di ristrutturazione»;
d)
l'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: «160.
Condizioni per l'ammissione alla procedura. L'imprenditore che si trova in stato
di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un
piano che può prevedere:
a)
la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonchè a società da
questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in
azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b)
l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di
concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori
o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le
azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto
del concordato;
c)
la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi
economici omogenei;
d)
trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.»;
e)
l'articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: «161.
Domanda di concordato. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato
preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del
luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della
stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai
fini della individuazione della competenza.
Il
debitore deve presentare con il ricorso:
a)
una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell'impresa;
b)
uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c)
l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in
possesso del debitore;
d)
il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci
illimitatamente responsabili.
Il
piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati
dalla relazione di un professionista di cui all'articolo 28 che attesti la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.
Per
la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma
dell'articolo 152.»;
f)
l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: «163.
Ammissione alla procedura. Il tribunale, verificata la completezza e la
regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara
aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi
di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della
correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
Con
il provvedimento di cui al primo comma:
1)
delega un giudice alla procedura di concordato;
2)
ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del
provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai
creditori;
3)
nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e
29;
4)
stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il
ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si
presume necessaria per l'intera procedura.
Qualora
non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a
norma dell'articolo 173, quarto comma.»;
g)
l'articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: «177.
Maggioranza per l'approvazione del concordato. Il concordato è approvato se
riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei
crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima.
Il
tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può
approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di
creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato
e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano
risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle
alternative concretamente praticabili.
I
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia
contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di
prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purchè non inferiore alla
terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.
Qualora
i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte
alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono
assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del
concordato.
Sono
esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi
parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro
crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.»;
h)
l'articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: «180.
Approvazione del concordato e giudizio di omologazione. Il tribunale fissa
un'udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del
commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del
tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli
eventuali creditori dissenzienti.
Il
debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e
qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza
fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d'ufficio, nonchè l'indicazione dei mezzi istruttori e
dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve
depositare il proprio motivato parere.
Il
tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio tutte le
informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti
del collegio per l'espletamento dell'istruttoria.
Il
tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 è
raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste
diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la
maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, può approvare il
concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la
maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora
ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare
soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative
concretamente praticabili.
Il
decreto è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a
darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17.
Le
somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono
depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e
le modalità per lo svincolo.»;
i)
l'articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: «181.
Chiusura della procedura. La procedura di concordato preventivo si chiude con il
decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve
intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi
dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal
tribunale di sessanta giorni.»;
l)
dopo l'articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 è inserito il seguente:
«182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti. Il debitore può depositare,
con la dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di
ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il
sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un
esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla
sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
L'accordo
è pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato
possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.
Il
tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di
consiglio con decreto motivato.
Il
decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi
dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua
pubblicazione nel registro delle imprese.
L'accordo
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle
imprese.».
2.
Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni
revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata
in vigore del presente decreto.
3.
Al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 133 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«L'avviso
di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di
posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi.»;
b)
all'articolo 134 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«L'avviso
di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di
posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi.»;
c)
all'articolo 176, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «anche a mezzo telefax o a mezzo di posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi»;
d)
all'articolo 250 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
«L'intimazione
al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può
essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi.
Il
difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita
nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità
all'originale, e l'avviso di ricevimento.»;
e)
all'articolo 490 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito
dal seguente:
«In
caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso può essere inserito in
appositi siti Internet.».
4.
Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 3, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei
casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi
telematici, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione a stampa sul
documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale
giudiziario stesso.»;
b)
all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «per telegrafo» sono inserite
le seguenti: «o in via telematica»;
c)
all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se le persone abilitate a
ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se
l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o
per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è
depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o
presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo
deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al
destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso
in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in
caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso
oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio
o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha
richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario
al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico
corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o
della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonchè
l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui
destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con
l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci
giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto
termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.»;
2)
il terzo comma è sostituito dal seguente: «Trascorsi dieci giorni dalla data
di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di
ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con
annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto
deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non
ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione.
Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio
postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne
abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in
raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale,
della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato,
dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni"
e della data di restituzione.»;
3)
il quarto comma è sostituito dal seguente: «La notificazione si ha per
eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se
anteriore.»;
4)
al quinto comma, dopo le parole: «presso l'ufficio postale» sono inserite le
seguenti: «o una sua dipendenza»;
5)
il sesto comma è abrogato.».
5.
Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per
l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, è obbligatoria l'iscrizione
all'albo per l'espletamento delle relative funzioni. Ove gli ordinamenti di
categoria prevedano un tirocinio per l'accesso alla professione, quest'ultimo può
essere svolto secondo quanto previsto dalle norme deontologiche, sotto la
responsabilità di un professionista, anche presso amministrazioni e società
che svolgono attività nel settore.
6.
Nelle commissioni per l'esame di Stato per l'abilitazione professionale non più
della metà dei commissari sono designati dall'ordine o collegio territoriale
tra gli iscritti all'albo.
7.
Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è
subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti
nello svolgimento di attività caratterizzate dal rischio di danni sociali
conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.
8.
Le associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività
regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229
del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni
prescritte dalla legge, possono essere riconosciute.
Capo II
SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
Articolo 3.
Semplificazione amministrativa
1.
L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: «Articolo
19. Dichiarazione di inizio attività. 1. Ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio
di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti
amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per
il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione
delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del
gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonchè
degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una
dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni,
delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.
L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in
documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2.
L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione
competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà
comunicazione all'amministrazione competente.
3.
L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni,
modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove
ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente
detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione,
in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela,
ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge
prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per
l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di
rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino
a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i
propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della
sospensione è data comunicazione all'interessato.
4.
Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da
quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da
parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
5.
Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».
2.
La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.)
può essere effettuata su istanza del venditore, attraverso lo Sportello
telematico dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalità di cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3.
Alla rubrica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358, sono soppresse le seguenti parole: «e dichiarazione
sostitutiva»; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo
articolo 8, nonchè l'allegato 1 del citato decreto, sono abrogati.
4.
In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto
l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a
25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è necessaria
l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata
gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici
dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonché dai funzionari dell'Automobile
Club d'Italia competenti.
5.
Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e
delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalità applicative
dell'attività di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai
fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.
6.
L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilità di svolgere
l'attività di cui al comma 4 è demandata ad un regolamento, adottato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, con cui sono altresì disciplinati i requisiti
necessari, le modalità di esercizio dell'attività medesima da espletarsi
nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico della
finanza pubblica.
Articolo 4.
Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311
1.
Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 82 è soppresso;
b)
al comma 344 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette
disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla
data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione
previsto dal presente comma.»;
c)
al comma 362, dopo le parole: «in conto residui» sono inserite le seguenti: «e
quelle relative a residui passivi perenti»;
d)
il comma 540 è soppresso.
Capo III
POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE
Articolo 5.
Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
1.
Per le finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma
1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato
dall'articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE,
utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto della modifiche
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia
prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i
principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/04 del 29 settembre 2004, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.
2.
Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di
interventi che, in coerenza con le priorità strategiche e i criteri di
selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane,
consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture
materiali e immateriali delle città e delle aree metropolitane in grado di
accrescerne le potenzialità competitive.
3.
L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2, da inserire in
apposito programma regionale, è effettuata, valorizzando la capacità
propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle intese raggiunte dai
Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,
da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato
istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal punto
1.1 della delibera CIPE n. 20/04 del 29 settembre 2004, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.
4.
Per la realizzazione di infrastrutture con modalità di project financing
possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari
degli enti previdenziali pubblici.
5.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono dichiarati interventi
infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere ed i
lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assentite, non
inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE
con la delibera n. 121/01 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione
o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.
6.
Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, i soggetti competenti procedono alla
realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di
lavori pubblici e le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, ed il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e
successive modificazioni. Sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli
atti ed i provvedimenti, già formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, purchè destinati a concludersi
entro trenta giorni.
7.
Per ciascuna delle opere di cui al comma 5 si procede alla nomina di un
Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I
Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei Commissari
straordinari eventualmente già nominati. Nel caso di opera di interesse
regionale la proposta di nomina o di sostituzione dei Commissari straordinari
deve essere formulata sentito previamente il Presidente della regione o della
provincia autonoma interessata; nel caso di opera di interesse interregionale o
internazionale, la proposta di nomina o di sostituzione dei commissari
straordinari deve essere formulata sentito il Presidente della regione o della
provincia autonoma interessata ovvero con il sindaco della città metropolitana
interessata.
8.
I Commissari straordinari seguono l'andamento delle opere, svolgono le funzioni
di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai
sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie subiscano
rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si
verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti
per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle stesse,
dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
9.
È fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato
decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
10.
Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari alla
realizzazione dei terminali di rigassificazione già autorizzati ai sensi
dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati
infrastrutture strategiche nel settore del gas naturale con la citata
deliberazione CIPE n. 121/01 del 21 dicembre 2001, sono tenuti ad esprimersi
entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o ingiustificato ritardo, il
Ministero delle attività produttive, nell'ambito dei propri compiti
istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede, senza necessità
di diffida, alla nomina di un commissario «ad acta» per gli adempimenti di
competenza.
11.
Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente
articolo, i Commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo
approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche
in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento e delle normativa comunitaria.
12.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione
appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione
appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e
spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di eventuali
provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque
denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta
fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
13.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri
per la corresponsione dei compensi spettanti ai Commissari straordinari di cui
al comma 7. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi
stanziati per le opere di cui al comma 5.
14.
Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di
Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 53 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la concessione di contributi in favore
dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo
32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine
integrato dell'importo annuo di 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere
dall'anno 2005.
15.
I vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del
piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle
vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso piano
regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
16.
Il contributo di 10 milioni di euro di cui all'articolo 83, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, può essere utilizzato anche per la realizzazione di
incubatori per imprese produttive.
Capo IV
AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E
SVILUPPO
Articolo 6.
Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per
investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti
pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse.
1.
Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e di rafforzare
le azioni dirette a promuovere un'economia basata sulla conoscenza, una quota
pari ad almeno il trenta per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è
destinata al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e
sviluppo delle imprese da realizzare anche congiuntamente a soggetti della
ricerca pubblica, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, nonchè gli
IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288.
2.
Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1 sono parte della proposta
di Programma nazionale della ricerca e dei suoi aggiornamenti che il CIPE
approva annualmente su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, nei
limiti delle finalità di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 354, dopo le parole: «sostegno alle imprese» sono inserite le
seguenti: «e gli investimenti in ricerca»;
b)
al comma 355, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini
dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati
prioritariamente i seguenti progetti di investimento:
a)
interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di
prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attività
produttive;
b)
programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico
secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
per la tutela ambientale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea
2001/c 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 37
del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive;
c)
realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e
connesse bretelle di collegamento, nonchè delle reti infrastrutturali
marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate.».
4.
Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate prioritariamente ai
seguenti obiettivi:
a)
favorire la realizzazione di programmi strategici di ricerca, che coinvolgano
prioritariamente imprese, università ed enti pubblici di ricerca, a sostegno
sia della produttività dei settori industriali a maggiore capacità di
esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della attrazione di
investimenti dall'estero e che comprendano attività di formazione per almeno il
dieci per cento delle risorse;
b)
favorire la realizzazione o il potenziamento di distretti tecnologici, da
sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri enti nazionali e
territoriali;
c)
stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese, con particolare riferimento
alle imprese di piccola e media dimensione, per il sostegno di progetti di
ricerca industriale e sviluppo precompetitivo proposti dalle imprese stesse.
5.
Il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può riservare
una quota delle risorse del fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, al finanziamento di nuove iniziative realizzate ai sensi del
Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l'avvio di nuove
iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico nell'ambito dei
distretti tecnologici. Nella medesima delibera il CIPE definisce le
caratteristiche delle iniziative beneficiarie dell'intervento e i requisiti
soggettivi dei soci dell'imprese proponenti, anche al fine di promuovere
interscambi tra mondo della ricerca e imprese, nonchè le modalità di accesso
preferenziale ai benefici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
6.
Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al presente
articolo, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate, dalla
data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore
all'originaria durata contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione
del corrispettivo pari ad almeno il venti per cento.
7.
Il fondo di cui all'articolo 4, comma 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari,
nonchè alla corresponsione agli studenti meritevoli e privi di mezzi di
contributi in conto interessi sui prestiti stessi, è ripartito tra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei criteri ed
indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
8.
Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e
la produttività dei distretti e dei settori produttivi, il CIPE, senza nuovi e
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce in Comitato per lo
sviluppo che si avvale delle strutture del CIPE medesimo. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri stabilisce, con proprio decreto, le modalità
semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del
vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio
1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998.
9.
Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle
prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello territoriale,
individua, previa consultazione delle parti sociali, su proposta dei Ministri
delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali,
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'innovazione e le
tecnologie, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle comunicazioni, le priorità e la tempistica degli interventi
settoriali, indirizza e coordina tali interventi, sia attraverso gli incentivi
esistenti, il loro eventuale riordino e la proposta di eventuali nuovi
incentivi, sia attraverso interventi in infrastrutture materiali e immateriali,
o altre forme, anche facendo ricorso alle modalità previste dall'articolo 2,
comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
10.
Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e di
rafforzare l'innovazione e la produttività delle imprese che si associano con
università, centri di ricerca, e istituti di istruzione e formazione promuove,
d'intesa con le Regioni interessate, la predisposizione e l'attuazione di
progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici, facendo
ricorso alle modalità previste dall'articolo 2, comma 206, della citata legge
n. 662 del 1996.
11.
Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10, il Comitato
orienta e coordina strumenti e risorse finanziarie iscritte in bilancio a
legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio e
fa ricorso alle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60
e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo rotativo di cui
all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
12.
Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere l'attrazione di
investimenti e persone di alta qualifica nel Paese, con particolare attenzione
alle aree sottoutilizzate, il CIPE si costituisce in Comitato per l'attrazione
delle risorse in Italia senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
avvalendosi delle proprie strutture. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
stabilisce con proprio decreto le modalità semplificate di funzionamento del
Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente regolamento interno del
CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.
13.
Per l'attrazione degli investimenti, il predetto Comitato definisce la strategia
e fissa gli obiettivi generali che saranno attuati da Sviluppo Italia S.p.a. che
svolge le funzioni di agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa, facendo in particolare ricorso al contratto di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003 e n. 16/03 del 9
maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.
14.
Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate, di cui
agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002, destinate al finanziamento
del contratto di localizzazione e in generale dell'intervento di Sviluppo Italia
per l'attrazione degli investimenti.
Capo V
SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE
Articolo 7.
Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali
1.
Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di
cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03 del 13 novembre 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004, possono essere
realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il CIPE stabilisce annualmente le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato programma attuato
dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e
telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia) del gruppo Sviluppo
Italia S.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie per il tramite della società Innovazione Italia
S.p.a.
2.
Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto dall'articolo 41,
comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è rinnovato, per il triennio
2005-2007 per l'importo di 5.165.000 euro annui.
3.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 502 è sostituito
dal seguente:
«502.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei sistemi elettronici di
identificazione e controllo degli apparecchi da intrattenimento di cui
all'articolo 110, commi 6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco, intese
come l'insieme di tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e
dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38,
commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la
controllabilità a distanza, indipendentemente dal posizionamento sugli
apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi è preposto alla lettura dei
dati e l'apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter garantire l'effettuazione
dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovrà corrispondere
almeno un sistema elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di
rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei richiedenti.».
Capo VI
RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA
Articolo 8.
Riforma degli incentivi
1.
Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree
sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla competitività del
sistema produttivo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la concessione delle agevolazioni per investimenti in attività
produttive disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, e dell'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, è attribuita secondo i seguenti principi:
a)
il contributo in conto capitale è inferiore o uguale al finanziamento con
capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico
agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;
b)
il CIPE, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 356, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e le modalità di erogazione e
di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;
c)
il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico agevolato non è
inferiore allo 0,50 per cento annuo;
d)
è previsto l'impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le
istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso unitario del
finanziamento pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal comma 4;
e)
gli indicatori per la formazione delle graduatorie sono limitati nel numero,
univocamente rappresentativi dell'obiettivo misurato, pienamente verificabili e
tali, tra l'altro, da premiare il minore ricorso al contributo in conto
capitale.
2.
Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, per quanto riguardante le attività della filiera agricola, sentita
la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, in conformità alla vigente normativa di
riferimento sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione
della disposizione di cui al comma 1, individuando, tra l'altro:
a)
le attività e le iniziative ammissibili;
b)
i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;
c)
i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalità della procedura
valutativa a graduatoria;
d)
gli indicatori per la formazione di graduatorie settoriali e territoriali,
secondo i principi di cui al comma 1, lettera e);
e)
la misura dell'intervento agevolativo, assicurando che l'intensità di aiuto
corrispondente sia contenuta nei limiti delle intensità massime consentite
dalla normativa dell'Unione europea;
f)
il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e finanziamento con
capitale di credito, entro la soglia di cui al comma 1, lettera a);
g)
le modalità e i contenuti dell'istruttoria delle domande, prevedendo la stipula
di apposite convenzioni, modificando eventualmente quelle attualmente in essere,
con soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici, amministrativi e di
terzietà.
3.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alla concessione di
incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in
vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma il cui
finanziamento è assicurato con risorse che, alla stessa data, risultino
formalmente attribuite allo strumento di intervento, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.
4.
Il finanziamento bancario ordinario è concesso dai soggetti abilitati a
svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi ovvero, fino
alla scadenza delle convenzioni in essere con questi ultimi, anche da altri
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5.
I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 possono essere erogati
sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo
1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con le delibere
CIPE di cui al medesimo articolo 1, comma 355. Si applica la disposizione
dell'articolo 1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6.
Nel primo biennio il CIPE, in attuazione delle disposizioni contenute negli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si conforma all'indirizzo
di assegnare per il finanziamento del contributo in conto capitale, al complesso
degli strumenti di cui al comma 1, una quantità di risorse in grado di
attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di
investimenti privati equivalente a quello medio agevolato dagli stessi negli
anni 2003 e 2004. Nella prima fase di attuazione, nel rispetto di tale
indirizzo, il CIPE assicura un trasferimento da incentivi a investimenti
pubblici materiali e immateriali, nelle assegnazioni di nuove risorse in conto
capitale, non inferiore a 750 milioni di euro, da cui consegua una disponibilità,
non inferiore a 225 milioni di euro nel 2005, 355 milioni di euro nel 2006 e 170
milioni di euro nel 2007, da utilizzare a copertura degli interventi di cui
all'articolo 5, comma 1.
7.
Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis.
Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla
normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori
agricoli. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo
agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non
superiore a quindici anni.»;
b)
all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 2, le
parole: «composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35
anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i
29 anni» sono sostituite dalle seguenti: «composte prevalentemente da soggetti
di età compresa tra i 18 ed i 35 anni»;
c)
all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 11, comma 3, e
all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «alla data del 1° gennaio 2000»
sono inserite le seguenti: «ovvero da almeno sei mesi, all'atto della
presentazione della domanda,»;
d)
all'articolo 9, comma 1, le parole: «gli agricoltori di età compresa tra i 18
ed i 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «i giovani imprenditori agricoli»;
e)
dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: «Articolo 12-bis (Ampliamenti
aziendali). - 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del presente titolo I
possono essere concessi anche per finanziare ampliamenti aziendali effettuati da
società in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni
prima della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e
finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attività di impresa
da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui le società
richiedenti abbiano già beneficiato di incentivi di cui al presente decreto,
esse devono dare dimostrazione di aver completato l'originario programma di
investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di
presentazione della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di
mutuo.»;
f)
all'articolo 17, comma 1, le parole: «nei sei mesi antecedenti la» sono
sostituite dalla seguente: «alla»;
g)
all'articolo 23, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. I
limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente
decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE.».
Articolo 9.
Dimensione europea per la piccola impresa e premio di
concentrazione
1.
Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di piccole e medie
imprese, di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE
del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione è
attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001
della Commissione, del 12 gennaio 2001, un contributo nella forma di credito di
imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e
consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in caso di
effettiva realizzazione dell'operazione, secondo le condizioni che seguono:
a)
il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti
civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente
decreto e i ventiquattro mesi successivi;
b)
l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata, deve
rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla
raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003;
c)
tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver
esercitato l'attività nell'anno precedente alla data in cui è ultimato il
processo di concentrazione o aggregazione ed essere residenti in Stati membri
dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo.
2.
Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di concentrazione
interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o
indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle
partecipazioni detenute dai familiari di cui all'articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
3.
Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, dalla data di
ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via
telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta
presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il
diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro
per l'anno 2007.
4.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il
modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in
esso contenuti, nonchè i termini di presentazione delle istanze medesime.
Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo
provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
5.
Per le modalità di presentazione telematica si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla
comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta
non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nè
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del
rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 10.
Disposizioni in materia di agricoltura
1.
All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) le cooperative e
loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi
della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti
prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o
previa manipolazione o trasformazione, nonchè gli enti che provvedono per
legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per
conto dei produttori soci.»;
b)
il comma 3 è soppresso;
c)
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che il
cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.»;
d)
il comma 10 è soppresso;
e)
il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai
soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta
nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».
2.
All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite
dalle seguenti: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato»;
b)
le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono
sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per
ettolitro»;
c)
le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite
dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro».
3.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre
2005, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono rideterminatele percentuali di compensazione
applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a
20 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006.
4.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le
nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con effetto dal 1° gennaio 2006, in
misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006.
5.
All'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole:
«contratti di filiera», sono inserite le seguenti: «e di distretto».
6.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per
l'attivazione di contratti di distretto di cui al comma 5, prevedendo anche la
possibilità di partecipazione attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari
di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.
7.
In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 512, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è soppresso.
8.
All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
nel comma 5 dopo le parole: «dal presente articolo», sono inserite le
seguenti: «, nonchè quelle previste dall'articolo 1, comma 512, della legge 30
dicembre 2004, n. 311»;
b)
dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Le garanzie prestate ai sensi
del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato
secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione
della garanzia concessa al sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta
garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.».
9.
Il Fondo di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, è
soppresso. Le disponibilità finanziarie accertate alla data di entrata in
vigore del presente decreto sul Fondo per la meccanizzazione dell'agricoltura,
di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, già destinate al Fondo per il
risparmio idrico ed energetico, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente trasferite all'ISMEA per le finalità di cui
all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
10.
Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed
agroalimentari italiani il Ministero delle politiche agricole e forestali,
promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai
mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari. Il
Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale, per l'attuazione del
programma di cui al presente comma, della società «Buonitalia» S.p.a., di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. A tale
fine è destinata, per l'anno 2005, quota parte, nel limite di 50 milioni di
euro, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, comma 42, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, con riferimento all'attuazione degli interventi di cui
alla delibera CIPE n. 90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, e successive modificazioni. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e le
procedure per l'attuazione del presente comma, ivi inclusa l'individuazione
delle risorse effettivamente disponibili da destinare allo scopo.
Articolo 11.
Sostegno e garanzia dell'attività produttiva
1.
Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di cui
all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato
per l'anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.
2.
Sviluppo Italia S.p.a. è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui
al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a condizioni di
mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi
di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o
di servizi con tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari
chiusi che investono in tali imprese, secondo le modalità indicate dal CIPE,
nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 4, commi da 106 a 110, della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
3.
È istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli
Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di
euro per l'anno 2005.
4.
All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.
Le attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al comma 3
sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le amministrazioni competenti si avvalgono di
Sviluppo Italia S.p.a. per la valutazione ed attuazione dei citati interventi
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
6.
Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono dettati i criteri e le modalità per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5.
7.
All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 28 è soppresso;
b)
dopo il comma 61-ter è aggiunto, in fine, il seguente:
«61-quater.
Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate
a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto
dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale
per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
8.
Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di
reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1°
aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, sono estesi al territorio dei comuni individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti
fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le
procedure di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.
9.
Per gli interventi di cui al comma 8 è concesso un contributo straordinario
pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85
milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008. Saranno realizzati
prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali,
anche per il tramite di società o enti strumentali, tenendo conto della quota
di cofinanziamento.
10.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 50 milioni di euro per l'anno 2005, 50
milioni di euro per l'anno 2006, 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 65 milioni
di euro per l'anno 2008. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei
pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è ridotto di 50 milioni di euro.
11.
Al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva delle imprese
interessate, l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture
di energia elettrica di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto-legge 18
febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003,
n. 83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni tariffarie di cui al
31 dicembre 2004.
12.
Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento dell'Autorità
per l'energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata
alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo
cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui
mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, situati nel territorio della regione Sardegna e
caratterizzati da alimentazione in alta tensione. Le condizioni tariffarie di
cui al presente comma vengono riconosciute a fronte della definizione di un
protocollo d'intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle
parti con l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri interessati.
13.
Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e vengono aggiornate dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas che incrementa su base annuale i valori
nominali delle tariffe del quattro per cento, ovvero, qualora quest'ultimo
valore risulti più elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio
dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse
dell'Europa centrale.
14.
Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e
in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del
Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale ed ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 1994, la regione
Sardegna, dopo l'approvazione del piano energetico regionale, assegna una
concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la
produzione di energia elettrica. La regione Sardegna assicura la disponibilità
delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante
procedure di gara entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle
offerte, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:
a)
massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
b)
minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento
degli inquinanti delle polveri e gassosi, in forma di gassificazione, ciclo
supercritico o altro equivalente;
c)
contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
d)
presentazione di un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e la
realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione di energia elettrica,
che preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico dell'area del
Sulcis Iglesiente, avvalendosi della disponibilità di energia elettrica a costo
ridotto per le imprese localizzate nell'Isola;
e)
definizione e promozione di un programma di attività finalizzato alle
tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della legge 27
giugno 1985, n. 351.
Articolo 12.
Rafforzamento e rilancio del settore turistico
1.
Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del
settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato
nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle
politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attività dell'Agenzia.
Fanno parte del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel citato
decreto, il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni; il
coordinatore degli assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle
regioni indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle
principali associazioni di categoria, nel numero massimo di tre, secondo modalità
indicate nel citato decreto.
2.
Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per
favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) è
trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia»,
sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività
produttive.
3.
L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con
autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di
gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di
amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.
4.
L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e
succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue
nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal
comma 7.
5.
L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso
le seguenti entrate:
a)
contributi dello Stato;
b)
contributi delle regioni;
c)
contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti
pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
d)
proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti
pubblici e privati, nonchè dalle attività di cui al comma 8;
e)
contribuzioni diverse.
6.
Per l'anno 2005, all'ENIT è concesso il contributo straordinario di 20 milioni
di euro.
7.
Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani
nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominato, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita
l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e
alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito
comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla
partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni e delle
associazioni di categoria, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i
compiti dell'Agenzia è in particolare previsto lo sviluppo e la cura del
turismo culturale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del
patrimonio culturale.
8.
Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo,
sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa,
alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle
modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti
interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero
delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il
Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli
aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e
internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo
con il Ministero per i beni e le attività culturali.
9.
Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le somme
già assegnate al progetto Scegli-Italia con decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie in data 28 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell'ambito delle disponibilità del Fondo
di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui
all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonchè gli
eventuali proventi derivanti da forme private di finanziamento e dallo
sfruttamento economico della piattaforma tecnologica.
10.
È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006 per la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio al Progetto Scegli-Italia.
11.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto
capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
Capo VII
MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E
POTENZIAMENTO
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Articolo 13.
Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il
potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego nonché
conferma dell'indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione
dell'attività lavorativa.
1.
Al fine di sostenere l'apparato produttivo anche attraverso la graduale
attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare
previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è
autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della medesima legge, la spesa
di 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 530
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede,
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006
e 506 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2007, mediante
utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo
7, comma 3, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
2.
In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema
degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006 sono adottati i
seguenti interventi:
a)
per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31
dicembre 2006 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge
14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272 e successive modificazioni, è elevata a sette mesi per i soggetti
con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con
età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale di
commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al
cinquanta per cento per i primi sei mesi ed è fissata al quaranta per cento per
i successivi tre mesi e al trenta per cento per gli ulteriori mesi. Resta
confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di
percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età
anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età
anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli incrementi di misura e di
durata di cui al presente comma non si applicano ai trattamenti di
disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, nè all'indennità ordinaria con
requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
L'articolo 20, comma 2, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive
modificazioni, è abrogato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle
ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate
dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per le
finalità di cui alla presente lettera, è istituita, nell'ambito dell'INPS, una
speciale evidenza contabile a cui affluisce per l'anno 2005 l'importo di 307,55
milioni di euro e per l'anno 2006 l'importo di 427,23 milioni di euro;
b)
all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
le parole: «310 milioni di euro"» sono sostituite dalle seguenti: «460
milioni di euro»; dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2005»" sono
inserite le seguenti: «e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2006»;
dopo le parole: «intervenuti entro il 30 giugno 2005»" sono inserite le
seguenti: «che recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale
territoriale»;
c)
gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
si applicano anche al datore di lavoro, in caso di assunzione, o
all'utilizzatore in caso di somministrazione, di lavoratori collocati in mobilità
ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai
lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del
predetto articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero dell'articolo 1,
comma 5, della citata legge n. 223 del 1991, in caso di cessazione di attività,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori l'applicazione
del citato articolo 4, comma 3, è effettuata indipendentemente dai limiti
connessi alla fruizione per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e senza l'applicazione
ivi prevista delle riduzioni connesse con l'entità dei benefici, nel limite di
10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui
alla presente lettera non si applicano con riferimento ai lavoratori che siano
stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati
collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso
o di diverso settore di attività che, al momento della sospensione in cassa
integrazione guadagni straordinaria o al momento del licenziamento, presenti
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che
assume o utilizza, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o
controllo;
d)
nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al
fine di agevolare i processi di mobilità territoriale finalizzati al reimpiego
presso datori di lavoro privati, al mantenimento dell'occupazione, ai lavoratori
in mobilità o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, che
accettino una sede di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di
residenza, è erogata una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità
in caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi o
pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo
indeterminato o determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel caso del
distacco di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 148 del
1993, in una sede di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di
residenza, al lavoratore interessato viene erogata, nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui al capoverso precedente, una somma pari a una mensilità
dell'indennità di mobilità in caso di distacco di durata superiore a dodici
mesi o pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità in caso di distacco di
durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le relative modalità attuative.
3.
Per le finalità di cui al comma 2, lettere b), c) e d), il Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2005. Il predetto Fondo è altresì
incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
4.
All'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2005 la
dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni di euro.»;
b)
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per il
coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in
essere, sono indicati i criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse e
con riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonchè
i criteri di selezione dei soggetti di gestione dei programmi di sviluppo locale
connessi.» .
5.
Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni di euro per
l'anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1,35 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007, si provvede quanto a 456,05 milioni di euro per l'anno
2005, per 402,23 milioni di euro per l'anno 2006 e per 0,35 milioni di euro per
l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e quanto a 23,5 milioni di euro per l'anno 2005, 17 milioni di euro per
l'anno 2006 e un milione di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo, per l'anno
2005, di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo
10, comma 2, e, per gli anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori
entrate di cui all'articolo 7, comma 3, e quanto a 8 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della citata legge 5
agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
6.
L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni
introdotte ai sensi del comma 2, comunicando i risultati al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche
ai fini dell'adozione, per quanto concerne gli interventi previsti al comma 2,
lettera a), dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle
misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della lettera
i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente
necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali
eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede
mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7.
L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di
cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni, è riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in
conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili
all'imprenditore o ai lavoratori, e che siano in possesso dei requisiti di cui
al predetto articolo 19, comma 1, nel limite di spesa di 48 milioni di euro
annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione
figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli oneri per
assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di
cui al comma 2, lettera a).
8.
L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di
cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è riconosciuta, nel
limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il
riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare, ai dipendenti da
imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza di situazioni aziendali
dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori,
che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e
subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti
per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione
collettiva o alla somministrazione da parte degli stessi enti di attività di
formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a centoventi
ore.
9.
Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai lavoratori dipendenti
da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonchè nei
casi di contatti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni
lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione
dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di
incontro tra domanda e offerta di lavoro.
10.
La durata massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi 7 e 8 non può
superare sessantacinque giornate annue di indennità. Per l'indennità ordinaria
di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal diritto quando, nel periodo di un anno
immediatamente precedente, risultino corrisposte complessivamente sessantacinque
giornate di prestazione. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con
apposita dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente, la
sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonchè i
nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego.
11.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili
all'imprenditore o ai lavoratori, per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonchè le procedure di comunicazione
all'INPS dei lavoratori aventi titolo alle prestazioni di cui ai commi 7 e 8,
anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui
al comma 12.
12.
L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di
cui ai commi 7 e 8, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti degli oneri
per ciascuno indicati, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
13.
All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «I piani aziendali,
territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province
autonome territorialmente interessate.»;
b)
al comma 2, le parole: «da due rappresentanti delle regioni» sono sostituite
dalle seguenti: «da quattro rappresentanti delle regioni».
Capo VIII
INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO,
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE
CONOSCENZE DEI LAVORATORI.
Articolo 14.
ONLUS e terzo settore
1.
Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti
soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non
lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonchè quelle erogate in favore di
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto
dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono
deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci
per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui.
2.
Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di
scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le
operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonchè la redazione, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che
rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3.
Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
4.
Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità
siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei
presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del
duecento per cento.
5.
Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata
insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri
solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero
rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i
suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le
maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6.
In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di
cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale
prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni
di legge.
7.
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1-ter) è aggiunta, in fine, la
seguente: «1-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di
università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli
enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto
superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, nonchè degli enti parco regionali e nazionali.»;
b)
all'articolo 100, comma 2, lettera a), le parole: «o finalità di ricerca
scientifica» sono soppresse; nel medesimo comma, la lettera c) è sostituita
dalla seguente: «c) le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni
universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici,
ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonchè degli
enti parco regionali e nazionali;».
8.
Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università,
fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto
superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, nonchè degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse
e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a
qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione,
effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.
Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15.
Copertura finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, comma 2, 9,
comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a complessivi 73 milioni di euro
per l'anno 2005, 458 milioni di euro per l'anno 2006, e 368,5 milioni di euro
per l'anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:
a)
quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità
previsionale di base «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo
utilizzando la proiezione per i predetti anni dell'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni;
b)
quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità
previsionale di base «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;
c)
quanto a 68 milioni di euro per l'anno 2005, 315 milioni di euro per l'anno
2006, 293,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere
dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli
articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4;
d)
quanto a 133 milioni di euro per l'anno 2006 e a 65 milioni di euro per l'anno
2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
2.
L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli 7, comma 3,
e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal
presente decreto, è iscritto sul Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, per 19 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per
l'anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del
presente decreto.
Articolo 16.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 14 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Siniscalco,
Ministro dell'economia e delle finanze
Fini,
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
Follini,
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu,
Ministro dell'interno
Marzano,
Ministro delle attività produttive
Gasparri,
Ministro delle comunicazioni
Alemanno,
Ministro delle politiche agricole e forestali
Matteoli,
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Lunardi,
Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti
Maroni,
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Moratti,
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Urbani,
Ministro per i beni e le attività culturali
Baccini,
Ministro per la funzione pubblica
La
Loggia, Ministro per gli affari regionali
Stanca,
Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Visto,
il Guardasigilli: Castelli