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DECRETO-LEGGE: Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione.
Su proposta del Presidente Berlusconi e del Ministro
della Giustizia, Castelli:
- un decreto-legge che, con opportune modifiche alla legge n.488 del 1999,
risolve taluni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione della
disciplina sul contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti
giurisdizionali civili, penali e amministrativi, consentendo così agli uffici
giudiziari di procedere con speditezza nell’applicazione della nuova
normativa, entrata in vigore il 1° marzo scorso. Si stabilisce, altresì, che
le controversie per l’indennizzo da eccessiva durata dei procedimenti
(cosiddetta equa riparazione) sono esenti dal predetto contributo. L’onere in
questione è inoltre ridotto nei giudizi a più intenso impatto sociale, quali,
ad esempio, i procedimenti in materia di famiglia, locazione, comodato, di
impugnazione di delibere comunali, etc.;
DECRETO LEGGE
(testo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2002, recante alcune
modifiche alla disciplina del contributo unificato per gli atti giudiziari, in
corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale R.I.).
Art. 1
1. Il comma 3 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito
dal seguente: "3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che
deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa
istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta
all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2.
La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli
chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegna l'aumento del
valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al
relativo pagamento integrativo secondo gli importi e i valori indicati nella
tabella 1 allegata alla legge".
2. Al comma 4 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in fine, sono
aggiunte le seguenti parole:
"ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte
obbligata al risarcimento del danno.".
3. Al comma 5 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono soppresse le
seguenti parole:
"ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne
aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a
procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi e i valori
indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il
giudice dichiara l'improcedibilità della domanda".
4. Dopo il comma 5 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto
il seguente comma:
"5-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, il
funzionario addetto all'ufficio giudiziario, entro dieci giorni, notifica alla
parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra
la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella, avvertendo
espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si
procederà a iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva ai sensi del dlgs 9
luglio 1997, n. 237, del dlgs 26 febbraio 1999, n. 46 e del dlgs 13 aprile 1999,
n. 112 e successive modificazioni".
5. Il comma 8 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito
dal seguente: "8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente
articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore,
dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti
in materia di equa riparazione previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, i
procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di
causa, e i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.".
6. Il comma 11 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito
dal seguente:
"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° marzo 2002
ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i
procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002 la parte deve
valersi delle disposizioni del presente articolo versando, per la prima udienza
utile, l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione:
a) del 20% per le cause iscritte prima dell'anno 1997;
b) del 50% per le cause iscritte prima del 1° gennaio 2000;
c) del 70% per le cause iscritte dal 1° gennaio 2000.
Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti
rimessi o assunti in decisione, anche se rimessi sul ruolo successivamente
all'entrata in vigore della presente legge, né i procedimenti iscritti a ruolo
anteriormente al 1° gennaio 1992.
Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo
d'imposta di bollo, di tassa d'iscrizione a ruolo, (e) di diritti di
cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.'.
7. Dopo il punto 3 della tabella di cui all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Nell'ipotesi di cui all'art. 91 del rd 16 marzo 1942, n. 267 è
dovuto il contributo pari a lire 1.000.000.".
8. Nel punto 4 della tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488,
dopo le parole "titolo I' sono aggiunte le seguenti: ´il capo I, III, IV,
V e VI' e sono soppresse le seguenti parole: "e II".
9. Dopo il punto 4 della tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n.
488, è aggiunto il seguente:
´4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché per i
procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, del codice di procedura
civile, è dovuto il contributo indicato alla lettera b) del comma 1 della
presente tabella.'.
10. Dopo il punto 5 della tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n.
488, è aggiunto il seguente:
´5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo
dovuto è pari a lire 200.000. Il contributo non è dovuto per i procedimenti
esecutivi per consegna e rilascio.'.
11. Dopo il punto 5-bis della tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999,
n. 488, è aggiunto il seguente:
5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza
titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari
a lire 200.000.
Art. 2
1. Nell'art. 71 delle norme di attuazione del codice di procedure civile le
parole "l'indicazione delle parti." sono sostituite dalle seguenti:
"l'indicazione delle generalità delle parti e del codice fiscale".'.
Art. 3
Norma transitoria
1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 alla data di entrata
in vigore del presente decreto e per i procedimenti, già iscritti a ruolo alla
data del 1° marzo 2002, per i quali la parte si è avvalsa della facoltà di
versare il contributo nella misura del 50%, sono fatti salvi gli atti compiuti e
non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
Art. 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
camere per la conversione in legge.
Pagina
contributo unificato