IMPOSTA DI BOLLO E CONTRIBUTO UNIFICATO PER GLI ATTI GIUDIZIARI
(interpretazione
personale di D'Aurora in attesa di disposizioni ministeriali)
“Desidero
sapere come si collocano gli uffici N.E.P. rispetto al contributo unificato. Nel
mio ufficio regna il caos!! – Grazie”
Questo
è solo uno dei numerosi quesiti che pervengono all’Associazione - stante la
carenza di informazioni per gli UNEP nella circolare ministeriale del 26/2/02 - in
merito all’interpretazione dell’articolo 9 della legge 23/12/1999, n° 488
che ha istituito il contributo unificato.
Premesso
che l’esposizione che segue è personale e suscettibile di diversa
interpretazione ministeriale, mi permetto di fornire la seguente risposta ai
quesiti proposti dai colleghi.
La
prima considerazione è che la disciplina sull’imposta di bollo è invariata
per gli atti stragiudiziari e per il rilascio di copie conformi. Pertanto gli
atti di tale natura sono soggetti all’imposta di bollo di euro 10.33 per ogni
quattro facciate.
Il
comma 1 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 prevede
che “Agli atti e ai provvedimenti
relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia
tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non
si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i
diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa
dell'ufficiale giudiziario.
L’interpretazione
letterale di questo primo comma non lascia dubbi : “Sugli atti relativi
ai procedimenti civili, penali, amministrativi (ecc…) non devono essere più
applicate dal 1° marzo 2001 le imposte di bollo – virgola - la
tassa di iscrizione a ruolo – virgola - i diritti di cancelleria
– virgola - i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale
Giudiziario.” , né vi è alcuna relazione tra l’iscrizione a ruolo
e l’imposta di bollo e i diritti di cancelleria.
Pertanto
l’atto di precetto, il pignoramento presso terzi, il verbale di pignoramento,
il verbale di consegna o rilascio, ecc… sono atti di un procedimento civile e
quindi sono esenti dall’imposta di bollo e dei relativi diritti di cancelleria
di (lire 6.000 o 15.000).
Il
successivo comma 2 istituisce, “ nei procedimenti giurisdizionali civili e
amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione,
indicati al comma 1…, il contributo unificato di iscrizione a ruolo
secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla L.
488/1999.
Il
contributo è anticipato, ai sensi del comma 3, dalla parte che per prima si
costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo.
Tale
secondo comma elenca espressamente e tassativamente quali sono i procedimenti ai
quali si applica il contributo unificato e il momento in cui il versamento va
effettuato.
La
perplessità di alcuni colleghi riguardano principalmente:
a)
il fatto che quando alla richiesta di pignoramento segue un verbale
negativo, la parte beneficia di una agevolazione sull’imposta di bollo sia nel
precetto che nel successivo processo verbale.
b)
l’esecuzione
per consegna o rilascio non prevede alcuna fase propriamente giurisdizionale,
salvo l’intervento del Giudice su eventuali difficoltà che possono insorgere
nel procedimento. Pertanto nell’esecuzione forzata non vi è la necessità di una azione vera e propria e quindi
l’apertura di un procedimento da iscrivere a ruolo.
Tale
dubbio non si può giustificare in quanto la legge è chiara sia sulla
soppressione dell’imposta di bollo nei procedimenti civili, sia sul momento in
cui la parte è tenuta all’anticipazione del contributo unificato (quando si
costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei
procedimenti esecutivi, che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei
beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, salvo il diritto
alla ripetizione a carico della parte soccombente (articolo 9, comma 3, legge
citata), ai sensi dell’articolo 91 del Codice di procedura civile.)
Pertanto
il principio secondo cui nel dubbio è meglio far “pagare” non può trovare
riscontro in quanto oltre che ad essere ingiusto può essere motivo di richiesta
di risarcimento al P.U. che ha imposto tale tributo.
Per
quanto concerne gli atti relativi ai procedimenti già iscritti a ruolo prima
del 1° marzo 2002, ritengo che tenuto conto che viene rimessa alla libera
valutazione delle parti se avvalersi o meno della nuova normativa con il
pagamento del contributo unificato ridotto alla metà, l’esenzione
dall’imposta e diritti di cancelleria ha efficacia solo nell’ipotesi in cui
la parte fornisce prova dell’avvenuto versamento o dichiarazione a margine
dell’atto, ovvero in caso contrario gli atti dovranno essere bollati.
Per
il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, è
dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se
composto di più fogli o più pagine.
Poiché
tale diritto non è altro che l’estensione di un diritto di copia già
esistente nelle cancellerie, va quindi interpretato in relazione alle copie
autentiche di atti che l’Ufficiale Giudiziario rilascia
su istanza di parte, come ad esempio una copia di verbale di sfratto, la
copia per la trascrizione, ecc..
Non
ritengo si possa addebitare al richiedente il diritto di copia sugli atti in cui
l’Ufficiale Giudiziario è autorizzato dall’art. 111 del DPR 1229/59, quando
deve provvedere alla notificazione, a fare le copie che deve consegnare al
destinatario (notificando), in quanto è già compreso nel diritto di
notificazione (art. DPR 1229/59) non soppresso.
L’ultima
questione riguarda le modalità di riscossione e di destinazione del diritto
fisso di copia.
Tenuto conto che l’articolo 122 del DPR 1229/59 prevede che gli Ufficiali Giudiziari sono retribuiti mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni dell’ordinamento o di altre leggi, appare evidente che il diritto di copia va considerato un “diritto computabile” ai fini del calcolo dell’indennità integrativa e va attribuita al profilo B3 o C1 in funzione dell’Ufficiale Giudiziario che ha effettuato l’autenticazione della copia dell’atto.
Con
la presente inoltre, si sollecita il Ministero della Giustizia, che legge per
conoscenza, a diramare nota “UFFICIALE” di chiarimento in merito ai dubbi
interpretativi sopra evidenziati.
Arcangelo
D’Aurora
UFFICIO NEP : 47023 CESENA (FC) via Curiel 5
Fax
ufficio: 0547/22434 Posta
elettronica: daurora@tiscali.it
Articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e tabella