IMPOSTA DI BOLLO E CONTRIBUTO UNIFICATO PER GLI ATTI GIUDIZIARI

(interpretazione personale di D'Aurora in attesa di disposizioni ministeriali)

  Desidero sapere come si collocano gli uffici N.E.P. rispetto al contributo unificato. Nel mio ufficio regna il caos!! – Grazie”

 Questo è solo uno dei numerosi quesiti che pervengono all’Associazione - stante la carenza di informazioni per gli UNEP nella circolare ministeriale del 26/2/02 - in merito all’interpretazione dell’articolo 9 della legge 23/12/1999, n° 488 che ha istituito il contributo unificato.

 Premesso che l’esposizione che segue è personale e suscettibile di diversa interpretazione ministeriale, mi permetto di fornire la seguente risposta ai quesiti proposti dai colleghi.

La prima considerazione è che la disciplina sull’imposta di bollo è invariata per gli atti stragiudiziari e per il rilascio di copie conformi. Pertanto gli atti di tale natura sono soggetti all’imposta di bollo di euro 10.33 per ogni quattro facciate.

 Il comma 1 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 prevede cheAgli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.

L’interpretazione letterale di questo primo comma non lascia dubbi : “Sugli atti relativi ai procedimenti civili, penali, amministrativi (ecc…) non devono essere più applicate dal 1° marzo 2001 le imposte di bollo – virgola - la tassa di iscrizione a ruolo – virgola - i diritti di cancelleria – virgola - i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale Giudiziario.” , né vi è alcuna relazione tra l’iscrizione a ruolo e l’imposta di bollo e i diritti di cancelleria.

 Pertanto l’atto di precetto, il pignoramento presso terzi, il verbale di pignoramento, il verbale di consegna o rilascio, ecc… sono atti di un procedimento civile e quindi sono esenti dall’imposta di bollo e dei relativi diritti di cancelleria di (lire 6.000 o 15.000).

 Il successivo comma 2 istituisce, “ nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1…, il contributo unificato di iscrizione a ruolo secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla L. 488/1999.

Il contributo è anticipato, ai sensi del comma 3, dalla parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo.

 Tale secondo comma elenca espressamente e tassativamente quali sono i procedimenti ai quali si applica il contributo unificato e il momento in cui il versamento va effettuato.

 La perplessità di alcuni colleghi riguardano principalmente:

a)     il fatto che quando alla richiesta di pignoramento segue un verbale negativo, la parte beneficia di una agevolazione sull’imposta di bollo sia nel precetto che nel successivo processo verbale.

b)     l’esecuzione per consegna o rilascio non prevede alcuna fase propriamente giurisdizionale, salvo l’intervento del Giudice su eventuali difficoltà che possono insorgere nel procedimento. Pertanto nell’esecuzione forzata  non vi è la necessità di una azione vera e propria e quindi l’apertura di un procedimento da iscrivere a ruolo.

Tale dubbio non si può giustificare in quanto la legge è chiara sia sulla soppressione dell’imposta di bollo nei procedimenti civili, sia sul momento in cui la parte è tenuta all’anticipazione del contributo unificato (quando si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, salvo il diritto alla ripetizione a carico della parte soccombente (articolo 9, comma 3, legge citata), ai sensi dell’articolo 91 del Codice di procedura civile.)

Pertanto il principio secondo cui nel dubbio è meglio far “pagare” non può trovare riscontro in quanto oltre che ad essere ingiusto può essere motivo di richiesta di risarcimento al P.U. che ha imposto tale tributo.

Per quanto concerne gli atti relativi ai procedimenti già iscritti a ruolo prima del 1° marzo 2002, ritengo che tenuto conto che viene rimessa alla libera valutazione delle parti se avvalersi o meno della nuova normativa con il pagamento del contributo unificato ridotto alla metà, l’esenzione dall’imposta e diritti di cancelleria ha efficacia solo nell’ipotesi in cui la parte fornisce prova dell’avvenuto versamento o dichiarazione a margine dell’atto, ovvero in caso contrario gli atti dovranno essere bollati.

Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine.

 Poiché tale diritto non è altro che l’estensione di un diritto di copia già esistente nelle cancellerie, va quindi interpretato in relazione alle copie autentiche di atti che l’Ufficiale Giudiziario rilascia  su istanza di parte, come ad esempio una copia di verbale di sfratto, la copia per la trascrizione, ecc..

Non ritengo si possa addebitare al richiedente il diritto di copia sugli atti in cui l’Ufficiale Giudiziario è autorizzato dall’art. 111 del DPR 1229/59, quando deve provvedere alla notificazione, a fare le copie che deve consegnare al destinatario (notificando), in quanto è già compreso nel diritto di notificazione (art. DPR 1229/59) non soppresso.

L’ultima questione riguarda le modalità di riscossione e di destinazione del diritto fisso di copia.

 Tenuto conto che l’articolo 122 del DPR 1229/59 prevede che gli Ufficiali Giudiziari sono retribuiti mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni dell’ordinamento o di altre leggi, appare evidente che il diritto di copia va considerato un “diritto computabile” ai fini del calcolo dell’indennità integrativa e va attribuita al profilo B3 o C1 in funzione dell’Ufficiale Giudiziario che ha effettuato l’autenticazione della copia dell’atto.

Con la presente inoltre, si sollecita il Ministero della Giustizia, che legge per conoscenza, a diramare nota “UFFICIALE” di chiarimento in merito ai dubbi interpretativi sopra evidenziati.

 Arcangelo D’Aurora

UFFICIO NEP : 47023 CESENA  (FC) via Curiel 5

Fax ufficio: 0547/22434    Posta elettronica: daurora@tiscali.it

 

Articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e tabella

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 2001, n.126 - Regolamento recante disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, a norma dell'articolo 9, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n.488.

La  circolare del ministero della Giustizia n. 1/2002 del 26 febbraio 2002, avente a oggetto il «contributo unificato per le spese degli atti giudiziari

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