Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario



Ufficio Presidenza

Protocollo n° 2866 / 2002

Bologna 28 marzo 2002

 Agli Uffici Notificazioni Esecuzioni e Protesti del Distretto della Corte di Appello di Bologna

 

Oggetto: Contributo unificato in relazione ai servizi degli U.N.E.P.

 

          In relazione ai numerosi quesiti proposti dagli Ufficiali Giudiziari in relazione all’esatta interpretazione della legge che ha istituito il contributo unificato, limitatamente ai servizi UNEP, salvo ulteriori modifiche in sede di conversione del D.L.7/3/2002 – si precisa quanto segue:

 1)    IMPOSTA di BOLLO.

a)     Per gli atti stragiudiziali la disciplina sull’imposta di bollo è invariata. Pertanto gli atti di tale natura (esempio: Offerta reale e di intimazione) sono soggetti all’imposta di bollo di euro 10,33 per ogni quattro facciate;

b)     La circolare n°2/2002 del 12/3/2002 del Ministero della Giustizia ha fugato i dubbi sulla corretta individuazione degli atti suscettibili di applicazione dell’imposta nei procedimenti civili. Infatti la predetta circolare precisa “che tra gli atti e i provvedimenti civili di cui al comma 1 dell’art.9 della L.488/99 devono comprendersi tutti gli atti funzionali al processo inteso in senso più ampio prima e durante lo stesso, come ad esempio…la procura alle liti” Pertanto è indubitabile che l’atto di pignoramento (mobiliare, immobiliare, presso terzi), il precetto cambiario o su titolo a formazione processuale, lo sfratto, l’esecuzione dei provvedimenti per consegna e rilascio, i provvedimenti cautelari e di urgenza, obblighi di fare debbono ricomprendersi fra gli atti funzionali al processo esecutivo e quindi non sottoposti all’imposta di bollo.

c)     Per quanto riguarda i diritti di cancelleria - che per gli ufficiali giudiziari erano limitati agli atti depositati in cancelleria per la formazioni di un fascicolo - in applicazione della L. 488/99, non sono più dovuti perché soppressi.

 

La perplessità di alcuni Ufficiali Giudiziari consiste nel fatto che nell’ipotesi di verbali di pignoramenti negativi  (o verbali di rinvio di sfratto, ecc...) la parte beneficia di una agevolazione sull’imposta di bollo in quanto il contributo unificato viene anticipato solo nell’ipotesi di iscrizione a ruolo o istanza di vendita.

La legge su questo punto è chiara in quanto l’esenzione del bollo è indipendente dal risultato della richiesta di pignoramento o sfratto. Ad ogni modo si precisa che anche un verbale di pignoramento infruttuoso è comunque un atto funzionale al processo in senso ampio. Basti pensare al pignoramento infruttuoso presso la sede della società che legittima il successivo pignoramento dei beni personali del socio illimitatamente responsabile, o quello negativo che legittima l’istanza di fallimento.

2)    DIRITTO DI COPIA.

In merito al punto 6 della tabella allegata alla legge 488/99 ove viene previsto che “per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli e di più pagine”, poiché tale diritto non è altro che l’estensione di un diritto di copia già esistente nelle cancellerie, va quindi applicato solo in quei casi in cui la parte richieda all’Ufficiale Giudiziario il rilascio di copia autentica di un atto compiuto in conformità alle norme che disciplinano la sua attività, come ad esempio la copia dell’atto di pignoramento immobiliare per uso trascrizione o la copia conforme di un verbale di pignoramento o di sfratto. Si precisa però, che in queste copie e solo ad esse, l’imposta di bollo si continua ad applicare come precisato nella circolare ministeriale.

 Per quanto riguarda le copie conformi degli atti che l’Ufficiale Giudiziario è tenuto ad autenticare ai sensi dell’articolo 111 del DPR 1229/59 quando deve provvedere alla notificazione di un atto, non spetta il diritto di copia in quanto tale diritto è già compreso nel diritto forfettizzato di notificazione non soppresso.

 L’ultima questione riguarda le modalità di riscossione e di destinazione del diritto di copia degli uffici NEP.

Tenuto conto che l’art.122 del DPR 1229/59 prevede che gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni dell’ordinamento o di altre leggi, appare evidente che il diritto di copia va considerato diritto computabile ai fini del calcolo dell’indennità integrativa.

  f.to Il Presidente della Corte di Appello di Bologna

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