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Ufficio
Presidenza
Protocollo
n° 2866 / 2002
Bologna 28 marzo 2002
Agli
Uffici Notificazioni Esecuzioni e Protesti del Distretto
della Corte di Appello di Bologna
Oggetto:
Contributo unificato in relazione ai servizi degli U.N.E.P.
In relazione ai numerosi quesiti proposti dagli Ufficiali Giudiziari in
relazione all’esatta interpretazione della legge che ha istituito il
contributo unificato, limitatamente ai servizi UNEP, salvo ulteriori modifiche
in sede di conversione del D.L.7/3/2002 – si precisa quanto segue:
1)
IMPOSTA di BOLLO.
a)
Per gli atti stragiudiziali la disciplina sull’imposta di bollo è
invariata. Pertanto gli atti di tale natura (esempio: Offerta reale e di
intimazione) sono soggetti all’imposta di bollo di euro 10,33 per ogni quattro
facciate;
b)
La circolare n°2/2002 del 12/3/2002 del Ministero della Giustizia ha
fugato i dubbi sulla corretta individuazione degli atti suscettibili di
applicazione dell’imposta nei procedimenti civili. Infatti la predetta
circolare precisa “che tra gli atti e i
provvedimenti civili di cui al comma 1 dell’art.9 della L.488/99 devono
comprendersi tutti gli atti funzionali al processo inteso in senso più ampio
prima e durante lo stesso, come ad esempio…la procura alle liti” Pertanto
è indubitabile che l’atto di pignoramento (mobiliare, immobiliare, presso
terzi), il precetto cambiario o su titolo a formazione processuale, lo sfratto,
l’esecuzione dei provvedimenti per consegna e rilascio, i provvedimenti
cautelari e di urgenza, obblighi di fare debbono ricomprendersi fra gli atti
funzionali al processo esecutivo e quindi non sottoposti all’imposta di bollo.
c)
Per quanto riguarda i diritti di
cancelleria - che per gli ufficiali giudiziari erano limitati agli atti
depositati in cancelleria per la formazioni di un fascicolo - in applicazione
della L. 488/99, non sono più dovuti perché soppressi.
La
perplessità di alcuni Ufficiali Giudiziari consiste nel fatto che
nell’ipotesi di verbali di pignoramenti negativi
(o verbali di rinvio di sfratto, ecc...) la parte beneficia di una
agevolazione sull’imposta di bollo in quanto il contributo unificato viene
anticipato solo nell’ipotesi di iscrizione a ruolo o istanza di vendita.
La
legge su questo punto è chiara in quanto l’esenzione del bollo è
indipendente dal risultato della richiesta di pignoramento o sfratto. Ad ogni
modo si precisa che anche un verbale di pignoramento infruttuoso è comunque un
atto funzionale al processo in senso ampio. Basti pensare al pignoramento
infruttuoso presso la sede della società che legittima il successivo
pignoramento dei beni personali del socio illimitatamente responsabile, o quello
negativo che legittima l’istanza di fallimento.
2)
DIRITTO DI COPIA.
In
merito al punto 6 della tabella allegata alla legge 488/99 ove viene previsto che
“per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali
giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto, anche
se composto di più fogli e di più pagine”, poiché tale diritto non è
altro che l’estensione di un diritto di copia già esistente nelle
cancellerie, va quindi applicato solo in quei casi in cui la parte richieda
all’Ufficiale Giudiziario il rilascio di copia autentica di un atto compiuto
in conformità alle norme che disciplinano la sua attività, come ad esempio la
copia dell’atto di pignoramento immobiliare per uso trascrizione o la copia
conforme di un verbale di pignoramento o di sfratto. Si precisa però, che in
queste copie e solo ad esse, l’imposta di bollo si continua ad applicare come
precisato nella circolare ministeriale.
Per
quanto riguarda le copie conformi degli atti che l’Ufficiale Giudiziario è
tenuto ad autenticare ai sensi dell’articolo 111 del DPR 1229/59 quando deve
provvedere alla notificazione di un atto, non spetta il diritto di copia in
quanto tale diritto è già compreso nel diritto forfettizzato di notificazione
non soppresso.
L’ultima questione riguarda le modalità di riscossione e di destinazione del diritto di copia degli uffici NEP.
Tenuto
conto che l’art.122 del DPR 1229/59 prevede che gli ufficiali giudiziari sono
retribuiti mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad
esigere, secondo le disposizioni dell’ordinamento o di altre leggi, appare
evidente che il diritto di copia va considerato diritto computabile ai fini del
calcolo dell’indennità integrativa.
f.to
Il Presidente della Corte di
Appello di Bologna