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Il Giudice di Pace di Sansepolcro ha ritenuto non manifestatamene infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, 1 comma, della legge n. 12 febbraio 1955 n. 77 nella parte in cui non consente al traente di un assegno bancario o, nei casi, agli altri soggetti legittimati, di adire il presidente della C.C. I.A.A. per ottenere la cancellazione dall'archivio informatico dei protesti. Secondo il Giudice tale disciplina risulterebbe ingiustificata a seguito delle novità introdotte con legge n. 235/2000 rispetto a quella dettata per gli effetti cambiari. Il trattamento differenziato che ancora permane riguardo al primo comma dell'art. 4 legge n. 77/1955, risulterebbe essere ormai ingiustificato posto che il traente dell'assegno protestato, pagando quanto dovuto entro 60 giorni dal protesto, evita ogni sanzione amministrativa, e puo' ottenere dopo un anno la riabilitazione con conseguente cancellazione definitiva dei propri dati dall'archivio informatico, proprio come il debitore cambiario protestato ma, a differenza di quest'ultimo, secondo la lettera della legge, non puo' vedere annotata la comunicazione dell'avvenuto pagamento nell'archivio informatico, ne' puo' richiedere prima la cancellazione, ma deve per forza attendere un anno e la riabilitazione (Giudice di Pace di Sansepolcro, Ordinanza di promovimento di giudizio costituzionale, 30 luglio 2002).
Sentenza
IL GIUDICE DI PACE
Ha
emesso la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 38/C/2002 RG. tra:
Viciani Lorenzo, titolare della ditta "Microsilver" con sede in
Caprese Michelangelo (AR), contro Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Arezzo, in persona del Presidente pro tempore, avente ad oggetto:
ricorso ex art. 4 legge 12 febbraio 1955 n. 77 e successive modifiche. Letti gli
atti e sciolta la riserva formulata all'udienza del 2 maggio 2002;
Premesso e ritenuto che
Dagli atti del procedimento civile n. 38/C/2002, vertente tra Viciani Lorenzo,
titolare della ditta "Microsilver", rappresentato e difeso dall'avv.
Alberto Rubechi e dalla dott.ssa Katia Coleschi del Foro di Arezzo, contro la
C.C.I.A.A. di Arezzo, discende che l'attore ha inteso proporre ricorso avverso
la determinazione presidenziale n. 20 del 4 febbraio 2002 emessa dalla stessa
convenuta.
Nell'atto
introduttivo del giudizio parte istante evidenziava:
il
ricorrente e' intestatario di un conto corrente n. 3237 acceso presso la Banca
Popolare Etruria e Lazio filiale di Anghiari (AR); in data 11 dicembre 2001 il
ricorrente emetteva due assegni bancari tratti sulla Banca Popolare dell'Etruria
e del Lazio, precisamente: il n. 0300056439-07 dell'importo di euro 805,14
emesso all'ordine della "Centroleasing S.p.a." ed il n. 0300057395-01
dell'importo di euro 535,00 emesso all'ordine "G.L.P".; gli assegni
venivano presentati all'incasso rispettivamente in data 21 e 24 dicembre 2001 e
successivamente protestati per difetto di provvista; in data 8 gennaio 2002
l'attore provvedeva al pagamento delle somme indicate negli effetti, oltre agli
interessi maturati, le spese di protesto e la penale pari al 10% dell'importo,
ai sensi di legge; in data 24 gennaio 2002 il sig. Viciani Lorenzo presentava
alla C.C.I.A.A. di Arezzo istanza volta ad ottenere la cancellazione del proprio
nome dal registro informatico dei protesti ai sensi dell'art. 4 legge n.
77/1995; la Camera di commercio con la deliberazione impugnata respingeva
l'istanza, motivandola con il fatto che, non essendo gli atti di protesto
elevati in modo illegittimo od erroneamente unica possibilita' di cancellazione
rinvenibile nella legge n. 235/2000 sarebbe quella prevista dall'art. 2, comma
2, mentre non sarebbe proponibile alcuna interpretazione estensiva della
cancellazione a fronte di ritardato pagamento, inequivocabilmente circoscritta
dall'art. 2, comma 1 della citata legge alle sole cambiali e vagli cambiari.
Con
il ricorso de quo il suddetto ricorrente all'udienza del 24 maggio 2002 rilevava
l'illegittimita' della determinazione presidenziale n. 20 del 4 febbraio 2002
osservando che: l'art. 4 legge n. 77/1995 consente espressamente al debitore che
entro un certo temine esegue il pagamento dell'effetto protestato di ottenere la
concellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti; nonostante
la norma faccia riferimento solo a cambiali e vagli cambiari, si puo' estendere
l'applicazione anche agli assegni posto che tale fattispecie non e'
espressamente esclusa e quanto, a contrariis, si verificherebbe una violazione
degli artt. 3 e 24 della Costituzione, ossia una disparita' di trattamento tra
il debitore cambiario e il traente dell'assegno che abbiano entrambi eseguito il
pagamento del debito dopo il protesto. In tal senso si sottolineava che gia' ai
sensi dell'art. 8 legge n. 386/1990 il tardivo pagamento dell'assegno, degli
interessi e delle spese di protesto, rendeva improcedibile l'azione penale con
la conseguente inapplicabilita' della sanzione accessoria dell pubblicazione
della sentenza di condanna.
Quindi, se da un lato il traente riusciva, pagando entro 60 giorni dalla levata del protesto, ad impedire la sanzione piu' grave della pubblicazione della sentenza di condanna; dall'altro non riusciva pero' ad evitare la pubblicazione del proprio nome sul registro informatico dei protesti: con la successiva depenalizzazione del reato di emissione di assegni senza provvista, ad opera del d.lgs. n. 507/1999, tale condotta viene punita con semplici sanzioni amministrative. Tuttavia qualora il traente paghi entro 60 giorni dalla data di scadenza del titolo, il nuovo testo dell'art. 8 legge n. 386/1990 prevede che non si applichino le relative sanzioni ivi previste; per effetto di tale ultima modifica legislativa, quindi, ove si ritenesse di non applicare estensivamente il disposto dell'art. 4 legge n. 77/1955, si verificherebbe che per due inadempimenti di carattere civile (mancato pagamento di un assegno e di una cambiale) si avrebbero trattamenti sanzionatori di gran lunga diversi, nel senso che solo al debitore cambiario verrebbe riconosciuto il diritto di chiedere la cancellazione dal bollettino dei protesti; ancora piu' grave disparita' si verificherebbe poi tra il traente che ha pagato nei 60 giorni, e quindi che ha adempiuto la propria obbligazione, seppure in ritardo ma, comunque, in breve lasso di tempo, e colui che, al contrario, non ha mai provveduto al pagamento.
Si
sottolinea come la ratio della pubblicazione sia quella di rendere pubblici i
nominativi di coloro che non hanno provveduto ad onorare il titolo di credito
scaduto, per cui e' iniquo porre costoro sullo stesso piano di quelli che invece
abbiano adempiuto, seppur tardivamente. L'applicazione estensiva dell'art. 4
della legge n. 77/1955 porrebbe, pertanto, rimedio a tale violazione della Carta
costituzionale; non si ritiene inoltre piu' applicabile la ratio della diversa
natura attribuita dalla legge ad assegno e cambiale posto che ormai, con
l'avvenuta depenalizzazione, i due titoli di credito sono in fatto soggetti alla
stessa normativa; d'altro canto, se il pagamento effettuato entro 60 giorni,
come previsto dall'art. 8 legge n. 386/1990, esclude per legge l'applicabilita'
di ogni sanzione amministrativa, il ricorrente che abbia pagato in tali termini
ha diritto a vedersi cancellare da bollettino dei protesti; nel ricorso di cui
e' causa si fa notare anche il contraddittorio comportamento tenuto dalla
convenuta C.C.I.A.A. di Arezzo la quale, se da un lato rifiuta la applicazione
estensiva dell'art. 4 legge n. 77/1975 nel testo modificato dalla legge n.
235/2000, con riferimento alla cancellazione dal registro informatico dei
protesti, dall'altro applica estensivamente la disciplina contenuta nello stesso
articolo nella parte in cui prevede la possibilita' di annotare in tale registro
l'avvenuto pagamento di cambiali e vaglia cambiari: infatti, su istanza del sig.
Viciani, la Camera di commercio ha provveduto ad annotare nell'archivio
l'avvenuto pagamento degli assegni dopo il protesto. E', quindi, lo stesso ente
convenuto che da se' applica l'art. 4 legge n. 77/1995 agli assegni; il sig.
Viciani, alla luce di tali considerazioni, chiedeva che, in accoglimento del
ricorso, il giudice di pace adito ordinasse alla C.C.I.A.A. di Arezzo la
cancellazione del proprio nominativo dal registro informatico dei protesti
relativamente agli assegni protestati ed elencati nell'atto introduttivo.
Rilevato, inoltre che:
a seguito della presentazione di tale ricorso in cancelleria veniva fissata con
ordinanza l'udienza del 24 maggio 2002 per la discussione del medesimo
ritualmente notificata alle parti; nel corso della prima udienza si costituiva
in giudizio la C.C. I.A.A. di Arezzo in persona del presidente pro tempore rag.
Pietro Taralli, depositando comparsa di risposta e relativo fascicolo. Sostiene
parte convenuta che, a seguito del protesto dei due assegni, il ricorrente
faceva istanza alla C.C.I.A.A. di Arezzo per ottenere in primis la annotazione
dell'avvenuto pagamento degli assegni protestati e successivamente la
cancellazione del proprio nome dall'archivio informatico dei protesti.
La
convenuta provvedeva quindi alla pubblicazione degli assegni oggetto del ricorso
nell'elenco mensile dei protesti con l'annotazione dell'avvenuto pagamento
mentre rigettava l'istanza di cancellazione posto che la levata de protesti
risultava del tutto regolare e la norma inerente la cancellazione per avvenuto
pagamento riguarda solo cambiali e vaglia cambiari. A sostegno della
legittimita' della determinazione impugnata, parte convenuta faceva, inoltre
notare che, nonostante gli interventi legislativi subiti negli ultimi anni dalla
legge n. 77/1955, ed in particolare dalle norme inerenti gli assegni e i
protesti, la cancellazione del nome dall'archivio informatico dei protesti a
seguito di ritardato pagamento e' tuttora espressamente prevista solo per
cambiali e vaglia cambiari, mentre e' stata inserita la possibili di
cancellazione a seguito di illegittimo o erroneo protesto, senza alcuna
limitazione di titolo. (legge n. 235 del 18 agosto 2000); ancora, sostiene la
C.C.I.A.A. di Arezzo che l'art. 17 legge n. 108 del 7 marzo 1996 ha introdotto
l'ulteriore rimedio della riabilitazione del protestato, anche qui senza alcuna
limitazione relativa alla tipologia di titolo, pertanto, applicabile anche agli
assegni bancari;
l'esclusione della applicazione della normativa di cui in causa agli assegni
bancari e' il frutto di un indirizzo costante del Tribunale di Arezzo, mentre
diverso e' il caso della richiesta di annotazione dell'avvenuto pagamento
dell'assegno bancario protestato, a favore della quale rilevano la non
prescrittivita' del dato normativo ed una consolidata prassi in materia.
Per
tal motivo l'annotazione e' stata concessa all'attore; di conseguenza, la
C.C.I.A.A. di Arezzo concludeva per il rigetto della domanda attrice in quanto
infondata; nella stessa prima udienza, il sig. Viciani depositava istanza
affinche' il giudice adito sollevasse la presente questione illegittimita'
costituzionale.
Il giudice si riservava quindi di decidere sull'istanza.
Ritenuto
che:
non appare manifestatamene infondata, in relazione all'art. 3 (principio di
eguaglianza) e all'art. 24 della Costituzione (principio di difesa), la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 legge n. 12 febbraio 1955
n. 77, come modificato dalla legge n. 349 del 12 giugno 1973 e dalla legge n.
235 del 18 agosto 2000, nella parte in cui, pur dopo l'entrata in vigore della
legge n. 15 dicembre 1990 n. 386 come modificata dal decreto legislativo 30
dicembre 1999 n. 507 all'art. 33 (di depenalizzazione del reato di emissione
assegni a vuoto), non consente al traente di un assegno bancario, o agli altri
soggetti legittimati, di adire il presidente della C.C.I.A.A. per ottenere la
cancellazione dal registro informatico dei protesti, a differenza del debitore
cambiario che puo' invece ottenere tale provvedimento favorevole qualora abbia
effettuato il pagamento entro dodici mesi dal protesto dell'effetto; la Corte
costituzionale, in due precedenti occasioni, ha dichiarato non fondata
un'identica questione sottoposta al suo vaglio (sentenza 5 luglio 1990, n. 317 e
ordinanza 19 novembre 1993 n. 14) ma che essa appare meritevole di riesame
atteso che la diversita' del regime giuridico e sanzionatorio del protesto
dell'assegno bancario rispetto al protesto della cambiale si e' nel frattempo,
quasi del tutto annullata per effetto:
a) della legge n. 386/1990, art. 8, la quale prevede che l'avvenuto pagamento
dell'assegno, degli interessi e della penale sollevano il traente da ogni
conseguenza sanzionatoria;
b) del decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, art. 33, che ha
depenalizzato il reato di emissione di assegni emessi senza provvista,
sottoponendolo cosi' ora al procedimento sanzionatorio disciplinato dalla legge
n. 24 novembre 1981 n. 689;
c) dell'art. 4 legge n. 12 febbraio 1955 n. 77, comma 2, che ha introdotto la
possibilita' di cancellare il nome del debitore protestato dall'archivio
informatico di cui all'art. 3-bis decreto-legge 18 settembre 1995 n. 381, nel
caso in cui la levata del protesto sia stata fatta in modo erroneo o
illegittimo, non distinguendo tra cambiale e assegno;
d)
dell'art. 17, comma 1, legge 7 marzo 1996 n. 108, come modificata dalla legge 18
agosto 2000 n. 235, secondo cui il debitore protestato che ha adempiuto
all'obbligazione per la quale il protesto e' stato levato, ha diritto ad
ottenere la riabilitazione, trascorso un anno, ove non abbia subito ulteriore
protesto, anche qui senza fare alcuna distinzione tra assegni e cambiali;
e) dell'art. 17, comma 2, legge 7 marzo 1996 n. 108, come modificato dalla legge
18 agosto 2000 n. 235, nella parte in cui prevede, non distinguendo gli effetti
protestati, che il debitore protestato riabilitato possa ottenere la
cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro
informatico di cui all'art. 3-bis, decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381;
la Corte aveva fondato le proprie precedenti decisioni sopra indicate sulla diversita' del regime giuridico e sanzionatorio del protesto dell'assegno bancario rispetto a quello della cambiale, sostenendo che la diversita' permaneva anche alla luce della legge n. 386/1990, in quanto l'emissione di assegni senza provvista continuava ad essere un reato e comportava la revoca al traente dell'autorizzazione ad emettere assegni, mentre il mancato pagamento di una cambiale aveva come conseguenze solo quelle tipiche dell'inadempimento; le riforme successive al 1993, in particolare le piu' recenti, mostrano tuttavia una tendenziale volonta' del legislatore di armonizzare e unificare la normativa tra la cambiale l'assegno bancario, con speciale riferimento alla depenalizzazione del reato di emissione di assegni senza provvista, alla riabilitazione e soprattutto alla cancellazione definitiva in seguito a riabilitazione.
Premesso
questo, il trattamento differenziato che ancora permane riguardo al primo comma
dell'art. 4 legge n. 77/1955, risulta essere ormai ingiustificato posto che il
traente dell'assegno protestato, pagando quanto dovuto entro 60 giorni dal
protesto, evita ogni sanzione amministrativa, puo' ottenere dopo un anno la
riabilitazione con conseguente cancellazione definitiva dei propri dati
dall'archivio informatico, proprio come il debitore cambiario protestato ma, a
differenza di quest'ultimo, secondo la lettera della legge, non puo' vedere
annotata la comunicazione dell'avvenuto pagamento nell'archivio informatico, ne'
puo' richiedere prima la cancellazione, ma deve per forza attendere un anno e la
riabilitazione.
La violazione del diritto di eguaglianza, e quindi dell'art. 3 Cost. a cui
questa norma conduce, e' evidente. Tale disuguaglianza si crea nello stesso
tempo anche tra il traente protestato che abbia, provveduto al pagamento subito
dopo il protesto, ed il traente che non abbia mai provveduto ad adempiere:
entrambi, infatti risulteranno parimenti iscritti nel registro informatico per
almeno un anno, nonostante che il primo adempiendo abbia raggiunto una
condizione di completa legalita', non abbia subito conseguenze sanzionatorie e
abbia attuato un integrale ristoro nei confronti del creditore anche in ordine
ai danni dipendenti dal mero ritardo.
P. Q. M.
Visti
gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 871;
Attesa la rilevanza della pronuncia di legittimita' costituzionale ai fini della
decisione del presente giudizio;
Ritenuta non manifestatamene infondata la questione di legittimita'
costituzionale, alla luce delle premesse sopra esposte, dell'art. 4, 1 comma,
della legge n. 12 febbraio 1955 n. 77 nella parte in cui non consente al traente
di un assegno bancario o, nei casi, agli altri soggetti legittimati, di adire il
presidente della C.C. I.A.A. per ottenere la cancellazione dall'archivio
informatico dei protesti;
Sospende il presente giudizio recante il n. 38/C/2002 pendente tra: Viciani
Lorenzo, titolare della ditta "Microsilver" contro la Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Arezzo in persona del Presidente
pro-tempore.
Ordina
trasmettersi gli atti alla Eccellentissima Corte costituzionale, in Roma.
Dispone che a cura della cancelleria venga comunicata copia della presente
ordinanza:
1) Al sig. Presidente del Consiglio dei ministri in Roma;
2) Al sig. Presidente del Senato della Repubblica in Roma;
3) Al sig. Presidente della Camera dei deputati;
4) Al ricorrente nel domicilio eletto per il ricorso, posto in Anghiari (AR),
via XVIII Agosto n. 10, presso lo studio della dott.ssa Katia Coleschi;
5) Alla Camera di commercio, industria, artigianato agricoltura di Arezzo in
persona del Presidente pro tempore. Sansepolcro, addi' 29 luglio 2002.
Il giudice di pace: Fiori