Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI – sentenza 15 ottobre 2003 n. 15403 - Presidente Carbone, Est. Prestipino - Ministero delle Finanze c. Guida - P.M. Cinque (difforme).

Giurisdizione e competenza - Concorso - Controversie relative a concorsi interni o a procedure di promozione - Giurisdizione del Giudice amministrativo - Sussiste - Riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale sui concorsi interni.


           Ai sensi degli articoli 37 c.p.c., 68, commi primo, terzo e quarto, decreto legislativo 29/1993, come modificato dall’articolo 29 decreto legislativo 80/1998 e dall’articolo 18 decreto legislativo 387/98, che regolano la ripartizione della giurisdizione fra il giudice amministrativo e il giudice ordinario nelle controversie relative al personale dipendente dalle Pubbliche amministrazioni, la materia dei pubblici concorsi, dalla emanazione del bando fino all’approvazione della graduatoria, è devoluta al giudice amministrativo, mentre resta attribuita al giudice ordinario la disciplina successiva del rapporto, compresa fra la sottoscrizione del contratto di lavoro e la cessazione dal servizio; la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste anche per i concorsi interni, specie quelli diretti a reclutare personale dirigenziale, tanto è vero che i vincitori sono tenuti a sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro.

Deve pertanto ritenersi che l’articolo 63, 4° comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo «le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni», faccia riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore, con la conseguenza che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo non solo le controversie in materia di concorsi pubblici, ma anche quelle in materia di concorsi interni e procedure di promozione.


Note.

L’articolo 63,

- primo comma, decreto legislativo 165/01, che reca le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni e che ha recepito le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni, che «sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni».

- al quarto comma, dispone peraltro che al giudice amministrativo continua ad essere attribuita la giurisdizione generale dì legittimità, come deve intendersi in considerazione del fatto che la norma poi assegna alla giurisdizione esclusiva del medesimo giudice le controversie del personale indicato nel precedente articolo 3 (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, ecc.) sulle controversie «in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni».

 

 La sentenza ha pertanto affermato che il quarto comma dell’articolo 63 decreto legislativo 165/01, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo «le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni», fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore: il termine "assunzione", d’altra parte, deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l’accesso nell’area superiore di personale interno od esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica.


torna a: GIURISPRUDENZA    alla prima pagina