Associazione
di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura
dell’Ufficiale Giudiziario e gli uffici N.E.P.
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Ai colleghi che ancora non hanno capito....la convenzione
Osservazioni trasmesse alla Corte dei conti sulla convenzione
(per il documento in formato pdf..clicca qui)
CONVENZIONE
MINISTERO GIUSTIZIA/POSTE ITALIANE SPA – Durata:15/7/2004 al 31/12/2006 –
firmata il 15 luglio 2004
La presente ha lo scopo di porre
all’attenzione delle SS.VV. un approfondimento sui contenuti della convenzione
sottoscritta in data 15 luglio 2004 tra il Ministero della Giustizia e le
Poste italiane SpA in merito alla gestione del servizio notificazioni a
mezzo del servizio postale.
Nella
relazione che il ministero allegherà (o già allegata) alla convenzione farà
sicuramente presente che l’accordo non prevede oneri aggiuntivi per lo Stato.
Lo
scopo dell’analisi che segue è di dimostrare che tale convenzione, non solo
è illegittima, ma ha dei costi eccessivamente alti per un servizio non di
qualità come lo è la notificazione fatta dall’Ufficiale Giudiziario (a costi
“eccessivamente” bassi).
Titolo
della Convenzione:
Gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta.
1.
Nota AUGE
Il
titolo della convenzione fa presumere che riguardarà la sola gestione degli
avvisi di ricevimento delle raccomandate delle notificazioni a mezzo del
servizio postale.
-Convenzione….premessa:
La
notifica degli atti giudiziari costituisce un momento fondamentale
del processo e per tale motivo l’amministrazione della giustizia
ha avviato un programma di rinnovamento, anche tecnologico, teso
a snellire e velocizzare il sistema delle notifiche degli atti giudiziari e,
in particolare, si è prefissato l’obiettivo di ridurre,
quanto più possibile,
la durata dei tempi di definizione dei processi civile e penale.
2.
Nota AUGE
L’esigenza
di un programma di rinnovamento del servizio notificazioni,come si legge, è
avvertita anche dall’amministrazione. Titolare della notificazione è per
legge l’Ufficiale Giudiziario e pertanto
un programma di rinnovamento, anche tecnologico, per rendere efficiente
il servizio notificazione, dovrebbe riguardare gli uffici degli ufficiali
giudiziari (UNEP).
La
mancanza di informatizzazione, di mezzi e strutture adeguate degli UNEP con la
carenza di personale sono la principale causa del disservizio di questi uffici.
Pertanto da parte dell’amministrazione ci si aspetterebbe un programma di
rinnovamento e di investimenti non verso l’esterno, verso il privato,
ma all’interno della propria organizzazione.
La
convenzione, come si legge, è nata per
il seguente motivo:
Nella
celebrazione dei processi civili e penali una forte percentuale dei rinvii è
causata dalla mancanza della prova documentale della regolare notifica degli
atti eseguiti a mezzo del servizio postale per
la mancata restituzione, all’ufficio giudiziario, della
cartolina di ritorno…..
La
legge prevede che il mittente da indicare nell’avviso di ricevimento di una
notifica a mezzo del servizio postale è l’autorità che ha richiesto la
notificazione. Pertanto una volta che l’Ufficiale Giudiziario ha spedito
l’atto, restituisce l’originale all’ufficio giudiziario richiedente il
quale a sua volta dovrà allegare l’avviso di ricevimento come prova di
avvenuta notifica.
In
questa fase, successiva alla spedizione dell’atto l’Ufficiale Giudiziario
non ha nessun compito.
Quindi,
il disservizio degli avvisi di ricevimento è dovuto principalmente o alla posta
che non recapita in tempo l’avviso o alle cancellerie (motivi vari).
Viene
quindi spontaneo chiedersi: Se la notifica a mezzo posta è inaffidabile perché
stipulare una convenzione? Non era più conveniente (anche in termini di costi)
incentivare la notifica a mani in quando offre qualità e maggiore garanzia per
chi riceve un atto giudiziario?
le
numerose sentenze di cassazione sulla nullità delle notifiche per posta
rispetto a irregolarità delle notifiche fatte a mani è la prova evidente che
la direzione per risolvere il problema è… vietare la notifica per posta, così
come avviene in paesi dell’Unione Europea, in particolare quando si tratta di
atti rilevanti agli effetti di un regolare processo (atti introduttivi)
Convenzione
(premessa..p.F)
La
legge 890/82 consente all’Ufficiale Giudiziario di avvalersi del servizio
postale per la notifica degli atti in materia penale e obbliga lo stesso a servirsi di tale servizio per la notifica
di atti civili ed amministrativi da eseguirsi al di fuori del comune ove ha sede
il suo ufficio.
Legge
20 novembre 1982, n. 890 articolo 1.
In
materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può
avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità
giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita
personalmente.
L'ufficiale
giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli
atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha
sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia
eseguita di persona.
Con
diverse interpretazioni il ministero della Giustizia ha più volte ribadito che
l’Ufficiale Giudiziario ha l’obbligo di spedire per posta gli atti da
eseguirsi fuori del comune ove ha sede l’ufficio anche su richiesta
dell’amministrazione ed anche se questo costituisce un aggravio di spesa
pubblica.
Nulla
da eccepire se la parte è un privato, ma se la parte è lo Stato e
l’Ufficiale Giudiziario è un suo rappresentate, l’obbligo non può essere
tale in quanto:
1)
Poste italiane non è più un Ente ma una vera SpA
2)
La spesa di ogni notifica a mezzo posta incide nel bilancio pubblico a
favore di un privato.
3)
La legge impone all’Ufficiale Giudiziario di avvalersi del servizio
postale fuori comune, sede dell’ufficio, salvo che la PARTE chieda che la
notifica sia eseguita di persona.
4)
se
la parte è lo Stato, poiché l’Ufficiale Giudiziario deve fare l’interesse
dello Stato, non può avere l’obbligo di spedire l’atto per posta anche
quando ha una spesa superiore rispetto alla notifica fatta a mani. Per questa
ragione nel secondo comma non è stata ripetuta autorità giudiziaria come nel
primo.
5)
Un legislatore che impone un obbligo ad un proprio rappresentare di
pagare di più ad un privato per un servizio non di qualità come può essere la
notifica a mani ad un costo nettamente inferiore è paradossale.
6)
Quindi la parola “OBBLIGA” per l’aggravio di spesa pubblica che
comporta per l’Erario va eliminata dalla convenzione.
La
distinzione di notifica fatta a mani o per posta dovrebbe essere legata, come in
tutta Europa, non al luogo di residenza del destinatario, ma alla natura
dell’atto!
Questo
“obbligo” secondo una stima ministeriale per i soli atti penali nell’anno
2001 ammonta a circa sette miliardi““Quest’ufficio ribadisce di non poter
fornire interpretazioni o dare direttive che stravolgono i contenuti cogenti
della normativa predetta, anche se ciò comporta un aggravio per
l’Erario di circa sette miliardi di lire all’anno per le sole
notifiche penali da eseguirsi a mezzo posta.”
Non
vi è dubbio che il termine “OBBLIGO” usato nella convenzione comporta
allo Stato un aggravio di spesa eccessivo.
Convenzione
…PREMESSA
In
data 10/5/2001 l’ex ministro (Fassino) ha stipulato un accordo di
programma per la possibile introduzione del servizio e il ministro in carica
Castelli ha confermato il contenuto dell’accordo di programma …..
Questa
premessa sottolinea che il primo accordo è stato fatto dal governo di
sinistra… i motivi della precisazione ovviamente sono politici.
Convenzione
….premessa punto N.
Il
costo sostenuto attualmente dall’amministrazione è di euro 8,37….
Poste
si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di gestione integrata
degli esiti delle notifiche ….al medesimo costo.
Diversi
anni fa (1996) il ministero della Giustizia ha stipulato una precedente
convenzione con poste italiane per il pagamento differito delle spese delle notificazioni spedite a mezzo del servizio postale (Si
precisa che questa convenzione riguarda anche le raccomandate ordinarie di tutti
gli uffici giudiziari).
La
convenzione prevede che le spese delle raccomandate siano pagate, previo elenco
giornaliero, alla fine del mese con
un ordine di pagamento dell’ufficio NEP a favore delle Poste italiane sul
capitolo 1360/2. Per questo pagamento differito la provvigione concordata è
pari al 15% mensile sul totale sempre mensile delle raccomandate
spedite.(una provvigione che se tramutata in tasso di interesse raggiunge
annualmente circa il 180%).
Milioni
di euro a favore delle poste senza una logica di mercato considerando i tassi
di interesse praticato dalle banche.
Attualmente
la raccomandata per la spedizione di un atto giudiziario è di circa 6 euro.
Considerando che a volte è necessario una seconda raccomandata (se il
portalettere trova chiuso) e tenuto conto della provvigione, il costo
medio per raccomandata è di euro 8.37 (media determinata dal ministero).
Sulla
base di questa stima ministeriale, Poste Italiane si è dichiarata disponibile
ad effettuare il servizio allo stesso prezzo, cioè 8,37, nonostante il primo
accordo prevedeva un prezzo oltre i 10 euro.
Perché?
un
incremento di spesa costringerebbe l’amministrazione ad una gara di
appalto. Non è in discussione l’esclusività della spedizione quanto la
gestione successiva degli avvisi di ricevimento.
perché
una SpA dovrebbe investire personale, mezzi, penali, cauzione,
per firmare una convenzione che ha già in esclusiva al medesimo prezzo?
perché
nel costo pre-convenzione è stata compresa la provvigione che il ministero
ha più volte riconosciuto (verbalmente) illegale?
Non
sfugge a chi scrive alcune precisazioni previste nella convenzione :
articolo
9
Se durante l’esecuzione della convenzione l’amm.ne ritenga necessario procedere ad aggiornamenti e/o varianti organizzative e/o funzionali e/o tecnologiche, poste si impegna a darvi corso.
Gli
aggiornamenti e le varianti se implicano un aumento di spesa
dovranno risultare da apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione
Articolo
12 p.12.4
Per
i primi sei mesi dalla firma del contratto (dal 15/7) Poste si impegna ad
effettuare il servizio di imbustamento gratuitamente.
Questo
significa, ed appare evidente, che l’organizzazione del lavoro indicata negli
articoli della convenzione sarà solo provvisoria e che richiederà investimenti
tecnologici, con incrementi di spesa. Aggiungendo
il costo degli stampati, il prezzo finale sarà ben oltre i 10 euro.
Convenzione
-
Decorsi
12 mesi dalla data di esecutività ciascuna delle parti ha facoltà di
recedere ..tre mesi prima dello scadere dell’anno…
-
entro
30 giorni una commissione bilaterale …articolo 5
-
ma
all’articolo 19… In
caso di recesso da parte dell’amministrazione quest’ultima ai sensi
dell’articolo 1671 c.c. dovrà tenere indenne poste delle spese sostenute,
dei lavori eseguiti e del
mancato guadagno.
…
se il servizio offerto dalle poste è inefficiente, l’amministrazione potrà
recedere ma… dovrà pagare tutte le spese e …IL MANCATO GUADAGNO! (no
comment)
Convenzione….
Organizzazione del lavoro
1.
30 giorni prima dell’udienza , l’U.N.E.P. compila una distinta degli atti
da notificare per posta contenente:
-
data
e ora di consegna
-
per
ogni atto: numero di RG, il nome del giudice, la data dell’udienza.
-
2.
consegna degli atti alle poste ovvero tramite servizio di ritiro a domicilio
tre volte a settimana.
3.
LE POSTE ricevuti gli atti:
-
scansione degli atti
-
produzione dell’avviso di ricevimento
-
busta
-
avviso della seconda raccomandata
-
Restituzione degli atti all’U.N.E.P. per la VERIFICA e la firma sulle
buste dell’Ufficiale Giudiziario.
Qui
è poco chiaro se l’originale va trattenuto dall’U.N.E.P.. (Presumo di si)
Entro
6 giorni dalla data di ritiro dall’U.N.E.P.,
punto 1. dovrà inoltrare alle strutture postali per la notifica ai
destinatari (prima postalizzazione).
4.
Notifica degli atti mediante recapito ai destinatari
5.
domiciliazione temporanea degli avvisi di ricevimento presso le poste e
riconsegna degli stessi all’U.N.E.P. emittenti con cadenza mensile.
5.scansione
degli avvisi di ricevimento e inserimento di tutti i dati in un archivio
accessibile ai giudici/cancelleria tramite internet
6.Restituzione
degli atti (copie?) entro dieci con esito trasferito o sconosciuto
Come
si nota non si definisce bene la natura degli atti ma fa si riferimento solo
all’udienza:
-
civile?
-
Penale?
-
E
gli atti senza udienza?
-
e
per un atto fuori comune o in zone non di competenza territoriale con
un’udienza inferiore ai 30 giorni dalla richiesta stessa? Le poste
accetteranno in deroga alla convenzione?
-
La
firma della relazione di notifica sull’originale e nella copia come farà
l’Ufficiale Giudiziario a determinarla se non conosce il giorno esatto della
spedizione dell’atto?
-
Ignoranza
o malafede?
No semplicemente
superficialità voluta!
E’
chiaro che questo tipo organizzazione è totalmente confusionario e per
l’U.N.E.P. costituisce un maggior aggravio in ordine sia di tempo che di
responsabilità.
Infatti
riepilogando:
-
l’Ufficiale
Giudiziario compila la distinta..data..giudice..RG ..ecc..
-
la
posta ritira le copie e predispone l’imbustamento (sotto il controllo
dell’Ufficiale Giudiziario addetto al presidio )
-
la
posta ritorna con le buste e le copie
-
distribuzione
del preposto agli Ufficiale Giudiziario competenti
-
l’Ufficiale
Giudiziario controlla e verifica l’esattezza tra le buste e gli atti
-
firma
le buste ( e presumo anche la relata di notifica)
-
la
posta riprende il tutto (presumo la chiusura delle buste sia compito
dell’Ufficiale Giudiziario ) e ritorna in sede
-
la
posta, sotto il controllo dell’Ufficiale Giudiziario spedisce
-
ecc..
Come
si può notare è un sistema arcaico…altro che
programma di rinnovamento anche tecnologico, come scrive
l’amministrazione.
La
verità è che questa organizzazione non sarà la vera organizzazione del
servizio perché ha il solo scopo di giustificare nella fase immediatamente
successiva l’incremento del prezzo con gli investimenti tecnologici.
E’ come un menù
turistico in cui al prezzo fisso di 8,37 senza bevande si dovrà aggiungere il
resto, le varianti ecc.. (confronta la nota 6.)
Tale
servizio potrà essere esteso agli atti civili il cui utilizzo è condizionato
dal parere favorevole del Consiglio Nazionale Forense.
La
motivazione di inserire le notifiche civili su richieste di parte privata dà
una ulteriore conferma della volontà di affidare la totalità delle notifiche
alla posta.
-
La classe forense ha già espresso parere favorevole (confronta accordo
precedente) ed inoltre corre voce che agenti stanno già visitando alcuni studi
legali per proporre la convenzione.
La
parte che segue evidenzia ancora più forte questa volontà di monopolizzare
l’istituto della notificazione a favore delle Poste: privacy, presidi U.N.E.P.
e firma digitale, cioè quello che si nasconde nelle parole.
Convenzione
-
L’amministrazione
designa poste italiane responsabile del trattamento dei dati personali …. Sia
pure sotto la diretta sorveglianza del costituendo PRESIDIO
degli U.N.E.P. PRESSO I CENTRI RACCOLTA DATI.
-
-
Non appena saranno
attuate le norme in materia l’amministrazione e poste valuteranno
l’opportunità di sostituire la firma apposta in originale dall’Ufficiale Giudiziario
con la firma digitale.
-
Le
modalità di introduzione della firma digitale formeranno oggetto di un
successivo e separato accordo tra le parti.
L’introduzione
della firma digitale nella nostra professione in merito al servizio
notificazione è un processo avviato in tutta Europa e quindi l’Ufficiale
Giudiziario italiano non può essere escluso,
L’Europa
la vuole, l’Italia anche.
Chi
ha scritto la convenzione o è un ignorante o è..in malafede. Sono portato a
credere a questa seconda ipotesi.
La
notifica a mezzo di firma digitale è equiparata a quella postale e
a mani, ed il documento informatico sostituisce quello cartaceo.
Le
leggi in materia di firma digitale prevedono che:
la
parte che richiede la notificazione di un atto deve trasmettere per via
telematica l’atto medesimo all’ufficiale giudiziario, il quale procederà
alla notifica ugualmente per via telematica. Eseguita la notifica, l’Ufficiale
Giudiziario dovrà restituire per via telematica l’atto notificato, munito
della relazione di notificazione sottoscritta con la sua firma digitale.
La
procedura è chiara e fa a meno di terzi!
Il
progetto di monopolizzazione del servizio notificazioni a favore delle poste
italiane SpA ha previsto anche “il futuro” della notificazione, e
considerando che la
convenzione doveva solo regolare la gestione degli avvisi di ricevimento, appare
in tutta la sua dimensione l’illegittimità di questo vergognoso accordo.
11.
Nota AUGE
Cosa
rappresentano i presidi U.N.E.P. presso le poste?
Secondo
convenzione gli ufficiali giudiziari distaccati presso i costituendi presidi nei
centri servizi delle Poste, avranno la responsabilità di sorvegliare che il
trattamento dei dati da parte degli impiegati postali (privato) si svolga
secondo la legge sulla privacy e nei limiti della convenzione.
Ora
è facile immaginare lo sviluppo di questo scenario.
-
se
uno o più ufficiali giudiziari saranno distaccati presso questi presidi,
significa che durante tutta la lavorazione di postalizzazione, imbustamento e
altre attività (tutti i giorni e nelle ore anche pomeridiane) si dovranno
svolgere sotto il controllo dell’Ufficiale Giudiziario;
-
l’Ufficiale
Giudiziario dovrebbe controllare che l’impiegato rispetti la riservatezza dei
dati che inserirà nell’archivio
E’
inimmaginabile che un Ufficiale Giudiziario sia distaccato presso il presidio
con il solo scopo di controllo.
E’
immaginabile invece che nel presidio siano istituiti dei registri cronologici
per la ricezione di tutti gli atti civili e penali da notificare a mezzo posta.
In pratica un Ufficiale Giudiziario al servizio delle Poste. Gli investimenti
tecnologici e la firma digitale consentirà alle Poste di essere in grado di
gestire totalmente la notificazione con una graduale perdita della funzione
dell’Ufficiale Giudiziario. Considerando che la notificazione costituisce
l’80% dell’attività degli ufficiali giudiziari, il pericolo di esubero
(mobilità o soppressione) dei 6.000 ufficiali giudiziari è una realtà!,
Il
Ministero sostiene che in questa convenzione non vi è un incremento di spesa, e
nel fare un quantitativo di spesa nel triennio scrive:
ARTICOLO
11 e 12 DELLA CONVENZIONE “Il volume delle notificazioni per posta ammontano
annualmente a 2.500.000 atti.”
Stante
la carenza di personale, di strutture e mezzi, si può senza ombra di dubbio
prevedere che tenderà ad aumentare.
Pertanto,
pur mantenendo stabile questo dato ad un costo unitario di 8,37 (tendente ad un
forte rialzo), la logiCa previsione di mercato sarebbe:
2.500.000
x 3 x 8.37 = 62.775.000 euro.
Nella
convenzione il ministero quantifica come previsione di spesa solo 13.601.250
euro in quanto ritiene che gli ufficiali giudiziari utilizzeranno, rispetto alla
media degli atti notificati negli anni precedenti, solo un
-
5%
per l’anno 2004
-
20%
per l’anno 2005
-
40%
per l’anno 2006
cioè
gli Ufficiali Giudiziari notificheranno:
-
125.000
atti nel 2004 …euro 1046.250
-
500.000
nel 2005 ……..euro 4.185.000
-
1.000.000
nel 2006……euro 8.370.000
Ha
una logica? Perché ad esempio nel 2005 dovrebbe notificare solo il 20% su
2.500.000 atti di media?
Se
come scrivono l’utilizzo del servizio previsto nella convenzione è a
discrezione dell’Ufficiale Giudiziario (cfr obbligo per quelli fuori comune)
perché mai l’Ufficiale Giudiziario nel 2005 dovrebbe notificare a mani
l’80% della media nazionale annuale degli atti spediti per posta?
Una
spiegazione logica è:
o
l’amministrazione incentiverà la notificazione a mani ( non mi pare leggendo
la convenzione e non risultano provvedimenti ministeriali in tal senso) oppure
….
Considerazioni
finali
In
relazione alla tutela del cittadino
In
quasi tutti i paesi dell’Unione Europea (e non solo) la tutela e la garanzie
del cittadino destinatario di una notificazione di un atto giudiziario viene
effettuata a mani dall’Ufficiale Giudiziario. Il motivo è la scarsa garanzia
di difesa che offre la notifica fatta per posta.
In
Italia i codici prevedono per la notifica fatta personalmente dall’Ufficiale
Giudiziario una serie di adempimenti tassativi specialmente in assenza del
destinatario presso la propria abitazione. Inoltre il contatto diretto tra il
destinatario e Ufficiale Giudiziario consente al primo di ricevere tutte le
informazioni utili per capire il contenuto e gli effetti dell’atto che riceve,
senza considerare la responsabilità penale, civile e patrimoniale
dell’Ufficiale Giudiziario esecutore. La notifica a mezzo posta invece, oltre
ad essere una “giustizia in busta chiusa” , prevede, in assenza del
destinarlo, un doppio accesso (di solito a distanza di un solo giorno) del
portalettere, con un invito a ritirare l’atto presso l’ufficio postale
lasciato nella cassetta della posta.
Un
imputato assente per ferie, ad esempio, rischia con la notifica a mezzo posta,
di subire un processo senza venirne a conoscenza.
In
relazione al blocco parziale delle assunzioni dei vincitori del concorso di
Ufficiale Giudiziario per mancanza di fondi.
Il
blocco delle assunzioni, giustificato per mancanza di fondi, comporterà per lo
Stato un danno erariale non indifferente con l'entrata in vigore della
convenzione.
Un
esempio: Ufficio degli Ufficiali Giudiziari di Bracciano (Roma). Nell’ufficio
manca l’ufficiale giudiziario titolare e quindi, la Corte di Appello di Roma
ha provveduto ad applicare un altro UG da Roma due giorni a settimana.
L’Ufficiale Giudiziario applicato non essendo in grado di notificare a mani è
costretto ad inviare tutto per posta.
Un
UG di nuova nomina costa allo Stato (stipendio+accessor-irpef -contributi a
carico dell'amministrazione) circa 70 euro al giorno (all'anno
24.535,93). Questo significa che se, invece di notificare per posta,
l'UG notificasse a mani a 7 destinatari (non atti, perché un atto può
avere più destinatari) si paga lo Stipendio. Se ne notifica 20
atti di media al giorno (stime molto al di sotto di quelle reali)
significa che lo Stato in un anno (13 x 10.00 euro x 360) ha risparmiato euro
46.800. Se proiettiamo questo dato a livello nazionale la cifra è
incalcolabile.
Pertanto
è lecito chiedersi: perché non investire una somma nettamente inferiore con
nuove assunzione e nella riorganizzazione degli uffici degli ufficiali
giudiziari?
Arcangelo
D’Aurora