Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario

disposizioni legislative attinenti alla professione dell'ufficiale giudiziario

CONVENZIONE

PROTOCOLLO

Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

LEGGE 19 ottobre 1999 n. 422

( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 1999 - S. O. n. 200/L )

RATIFICA ED  ESECUZIONE, IN BASE ALL'ARTICOLO K3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA NOTIFICAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE E DEL PROTOCOLLO CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE DELLA STESSA CONVENZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, FATTI A BRUXELLES IL 26 MAGGIO 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare, in base all'articolo K3 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale e il protocollo concernente l'interpretazione della stessa convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, fatti a Bruxelles il 26 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 della convenzione e dall'articolo 7 del protocollo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 


ARTICOLI  della Convenzione:

TITOLO I

Articolo 1 - Campo d'applicazione

Articolo 2 - Organi mittenti e riceventi

Articolo 3 - Autorità centrale

TITOLO II - Atti giudiziari

SEZIONE I - Trasmissione e notificazione degli atti giudiziari

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Articolo 5 - Traduzione dell'atto

Articolo 6 - Ricezione dell'atto da parte di un organo ricevente

Articolo 7 - Notificazione dell'atto

Articolo 8 - Rifiuto di ricezione dell'atto

Articolo 9 - Data della notificazione

Articolo 10 - Certificato di notificazione e copia dell'atto notificato

Articolo 11 - Spese

SEZIONE II - Atri mezzi di trasmissione e notificazione di atti giudiziari

Articolo 12 - Trasmissione per via consolare o diplomatica

Articolo 13 - Notificazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari

Articolo 14 - Notificazione per posta

Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione

TITOLO III - Atti extragiudiziali

Articolo 16

TITOLO IV - Interpretazione da parte della Corte di Giustizia

Articolo 17 - Interpretazione da parte della Corte di giustizia

TITOLO V - Disposizioni finali

Articolo 18 - Comitato esecutivo

Articolo 19 - Applicazione degli articoli 15 e 16 della convenzione dell'Aia del 1965

Articolo 20 - Rapporto con altri accordi o intese

Articolo 21 - Assistenza giudiziaria

Articolo 22 - Protezione delle informazioni

Articolo 23 - Riserve

Articolo 24 - Adozione e entrata in vigore

Articolo 25 - Adesione

Articolo 26 - Modifiche

Articolo 27 - Depositario e pubblicazione


 

CONVENZIONE, STABILITA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLA NOTIFICAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE.

Le parti contraenti della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

Facendo riferimento all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26.05.1997,

Desiderose di migliorare e accelerare la trasmissione tra gli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, ai fini della foro notificazione,

Considerando che e tal fine la trasmissione di questi atti sarà effettuata direttamente e con mezzi rapidi tra gli organi designati dagli Stati membri,

Considerando che a norma dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea, le convenzioni stabilite in base all'articolo K.3 possono prevedere che la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente a interpretarne le disposizioni secondo modalità che saranno precisate dalle medesime convenzioni,

Tenendo presente la convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e in particolare l'articolo 25, a norma del quale la convenzione non deroga alle convenzioni in cui gli Stati contraenti siano o saranno Parti e che contengano delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente convenzione,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

TITOLO I

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La presente convenzione si applica, in materia civile e commerciale, qualora un atto giudiziario o extragiudiziale debba essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato al suo destinatario.

2. La convenzione non si applica qualora non sia noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato l'atto.

Articolo 2

Organi mittenti e riceventi

1. Ciascuno Stato membro designa gli ufficiali ministeriali, le autorità o altre persone, in appresso denominati "organi mittenti", competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro designa gli ufficiali ministeriali, le autorità o altre persone, in appresso denominati "organi riceventi", competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali emanati da un altro Stato membro.

3. All'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, ogni Stato membro può dichiarare che designerà un organo mittente e/o un organo ricevente. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi di diritto o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata ogni cinque anni.

4. All'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, ciascuno Stato membro fornisce le seguenti informazioni:

a) i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;

b) la rispettiva competenza territoriale;

c) i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti;

d) le lingue che possono essere utilizzate per la compilazione del formulario il cui modello è nell'allegato;

Gli Stati membri notificano al depositario le eventuali modifiche di tali informazioni.

Articolo 3

Autorità centrale

Ciascuno Stato membro designa, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, un'autorità centrale incaricata:

a) di fornire informazioni agli organi mittenti;

b) di ricercare soluzioni alle difficoltà che possono sorgere in occasione della trasmissione di atti ai fini della notificazione;

c) di trasmettere in casi eccezionali, a richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione al competente organo ricevente.

Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi di diritto o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

TITOLO II

Atti giudiziari

SEZIONE I

Trasmissione e notificazione degli atti giudiziari

Articolo 4

Trasmissione degli atti

1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'articolo 2.

2. La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e di qualsiasi altro documento tra gli organi mittenti e riceventi può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, e condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme e quello del documento spedito e che tutte le indicazioni che esso comporta siano facilmente comprensibili.

3. L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta sulla base del formulario in allegato. Il formulario è compitato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingue o in una della lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. A questo scopo, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2 ogni Stato membro indica la o le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il formulario

4. Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.

5. Quando l'organo mittente desidera che gli venga restituito un esemplare dell'atto corredato del certificato di cui all'articolo 10, esso trasmette l'atto da notificare in due esemplari.

Articolo 5

Traduzione dell'atto

1. Il richiedente è informato dall'organo mittente a cui consegna l'atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto se esso non è compilato in una delle lingue di cui all'articolo 8.

2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell'atto, fatta salva un'eventuale decisione successiva del giudice o dell'autorità competente sull'addebito di tele spesa.

Articolo 6

Ricezione dell'atto da parte di un organo ricevente

1. Alla ricezione dell'atto l'organo ricevente trasmette al più presto, con i mezzi più rapidi e comunque entro un termine di sette giorni della ricezione, una ricevuta all'organo mittente, utilizzando il formulario il cui modello è allegato alla presente convenzione.

2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette in contatto il più rapidamente possibile con l'organo mittente, per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

3. Se la domanda di notificazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione della presente convenzione o se il mancato rispetto delle condizioni formali richieste rende impossibile la notificazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti, non appena ricevuti, all'organo mittente, unitamente all'avviso di restituzione il cui modello è nell'allegato.

4. L'organo ricevente, che ha ricevuto un atto per la cui notificazione non ha competenza territoriale, lo ritrasmette, unitamente alla domanda, all'organo ricevente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 3 e ne informa l'organo mittente utilizzando il formulario in allegato. Quest'ultimo organo ricevente informa l'organo mittente della ricezione dell'atto, secondo le modalità specificate al paragrafo 1.

Articolo 7

Notificazione dell'atto

1. L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione dell'atto conformemente alla legislazione dello Stato membro richiesto oppure secondo la forma particolare chiesta dall'organo mittente, a meno che essa sia incompatibile con la legislazione di detto Stato membro.

2. Le procedure necessarie alla notificazione sono espletate nel più breve tempo possibile. In ogni caso, se non è stato possibile effettuare la notificazione entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione, l'organo ricevente lo comunica all'organo mittente mediante il certificato il cui modello è nell'allegato, compilato secondo quanto disposto all'articolo 10, paragrafo 2. Il termine è calcolato conformemente alla legislazione dello Stato membro richiesto.

Articolo 8

Rifiuto di ricezione dell'atto

1. L'organo ricevente informa il destinatario che può rifiutare di ricevere l'atto oggetto della notificazione se è redatto in una lingua diverse da una delle seguenti lingue:

a) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro richiesto abbia più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione,

oppure

b) una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario.

2. Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto ai sensi del paragrafo 1, ne informa immediatamente l'organo mittente utilizzando il certificato previsto all'articolo 10 e restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

Articolo 9

Data della notificazione

1. La data della notificazione dell'atto, effettuata in applicazione dell'articolo 7, è quella in cui l'atto è stato notificato conformemente alla legge dello Stato membro richiesto, fatto salvo quanto disposto dell'articolo 8.

2. Tuttavia, se, nell'ambito di un procedimento da avviare o in pendenza nello Stato membro mittente, un atto deve essere notificato entro un determinato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella prevista della legge di detto Stato membro.

3. All'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, ciascuno Stato membro può dichiarare che non applicherà i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 10

Certificato di notificazione e copia dell'atto notificato

1. Quando le procedure relative alla notificazione dell'atto sono state espletate, viene redatto un certificato del loro espletamento mediante il formulario in allegato che è inoltrato all'organo mittente, corredato, in caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, di copia dell'atto notificato.

2. Il certificato è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente o in un'altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di poter accettare. All'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, ciascuno Stato membro indica la o le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il formulario.

Articolo 11

Spese

1. La notificazione degli atti giudiziari provenienti da uno Stato membro non pub dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.

2. Il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate:

a) dall'intervento di un ufficiale ministeriale o di una persona competente secondo la legge dello Stato membro richiesto,

b) dall'adozione di un particolare mezzo di notificazione.

SEZIONE II

Atri mezzi di trasmissione e notificazione di atti giudiziari

Articolo 12

Trasmissione per via consolare o diplomatica

Ciascuno Stato-membro ha la facoltà, in circostanze eccezionali, di utilizzare la via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari, a scopo di notificazione, alle autorità di un altro Stato designate e norma dell'articolo 2 o 3.

Articolo 13

Notificazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari

1. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati a cittadini dello Stato membro d'origine.

Articolo 14

Notificazione per posta

1. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di effettuare la notificazione di atti giudiziari direttamente per posta alle persone residenti in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro può specificare, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo, 2 o in qualsiasi altro momento, le condizioni nelle quali accetta la notificazione di atti giudiziari per posta.

Articolo 15

Domanda diretta di notificazione

1. La presente convenzione non osta a che le persone interessate ad un procedimento giudiziario abbiano la facoltà di far notificare atti giudiziari direttamente attraverso gli ufficiali ministeriali, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto.

2. Ciascuno Stato membro può, all'atto della notificazione di cui all' articolo 24, paragrafo 2, dichiarare che si oppone alla notificazione di atti giudiziari nel proprio territorio in applicazione del paragrafo 1.

TITOLO III

Atti extragiudiziali

Articolo 16

Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione in un altro Stato membro, conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

TITOLO IV

Interpretazione da parte della Corte di Giustizia

Articolo 17

Interpretazione da parte della Corte di giustizia

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sull'interpretazione della presente convenzione conformemente alle disposizioni del protocollo adottato con atto del Consiglio dell'Unione europea del 26.05.1997.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 18

Comitato esecutivo

1. E' istituito un Comitato incaricato di esaminare tutte le questioni di carattere generale relative all'applicazione della presente convenzione.

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno. Si riunisce la prima volta non appena la convenzione sarà applicata, come previsto all'articolo 24, paragrafo 4, tra tre Stati membri. Esso sorveglia il funzionamento della convenzione, in particolare l'efficienza degli organi designati a norma dell'articolo 2 e l'attuazione pratica dell'articolo 3, lettere c) e dell'articolo g. Esso riferisce al Consiglio al riguardo entro tre anni della prima riunione nonché allo scadere di ciascun quinquennio a decorrere da tale data.

3. Il Comitato ha anche il compito di:

a) elaborare e aggiornare annualmente un manuale contenente le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4;

b) elaborare un repertorio, nelle lingue ufficiali dell'Unione europee, degli atti che possono essere notificati nell'ambito della presente convenzione.

4. Inoltre, il Comitato può formulare proposte intese a:

a) accelerare la trasmissione e la notificazione degli atti;

b) apportare modifiche al modello di formulario in allegato;

c) avviare negoziati riguardanti la revisione della presente convenzione.

Articolo 19

Applicazione degli articoli 15 e 16 della convenzione dell'Aia del 1965

Gli articoli 15 e 16 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1 965, relativa alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale si applicano per gli atti di citazione, o atti equivalenti, trasmessi ai sensi della presente convenzione come si applicano a siffatti documenti trasmessi ai sensi della convenzione dell'Aia e pertanto:

1. a) quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notifica, secondo le disposizioni della presente convenzione, e il convenuto non compare, il giudice è tenuto e soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:

  I) o che l'atto è stato notificato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato membro richiesto per la notificazione degli atti redatti in tale paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;

  II) o che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un'altra procedura prevista dalla presente convenzione

e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi;

b) ciascuno Stato membro ha la facoltà di dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che i propri giudici, nonostante le disposizioni della lettera a), e benché nessuna attestazione che dia atto della notificazione o della consegna sia stata ricevuta, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni:

  I) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presente convenzione;

  II) dalla data di invio dell'atto è trascorso un termine che il giudice valuterà in ciascun caso particolare e che sarà di almeno sei mesi;

  III) malgrado ogni diligenza utile presso le autorità competenti dello Stato richiesto, non è stata ottenuta un'attestazione.

c) Le lettere a) e b) non ostano a che, in caso d'urgenza, il giudice ordini ogni misura provvisoria conservativa;

2. a) quando un atto introduttivo o un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso ad un altro Stato membro per la notifica, secondo le disposizioni della presente convenzione, e una decisione è state emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

  I) il convenuto, senza che vi sia colpa da parte sua, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla;

  II) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

b) La richiesta di rimuovere la preclusione è inammissibile se non è formulate entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

c) Ciascuno Stato membro ha la facoltà di dichiarare all'atto della notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che tale richiesta è inammissibile se è formulata dopo lo scadere di un termine che esso preciserà nella propria dichiarazione, purché tele termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

d) Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che riguardano lo stato delle persone.

Articolo 20

Rapporto con altri accordi o intese

1. La presente convenzione lascia impregiudicati gli accordi o le intese, vigenti o futuri, tra due o più Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo K.7 del trattato sull'Unione europea e che contengono disposizioni su materie disciplinate della presente convenzione.

2. Gli Stati membri comunicano al depositario della presente convenzione:

a) copia degli accordi o delle intese menzionati al paragrafo 1;

b) qualsiasi denuncia di detti accordi o intese.

Articolo 21

Assistenza giudiziaria

La presente convenzione lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 23 della convenzione concernente la procedura civile, del 17 luglio 1905, dell'articolo 24 della convenzione concernente la procedura civile, del 10 marzo 1954, e dell'articolo 13 della convenzione volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia del 25 ottobre 1980, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni.

Articolo 22

Protezione delle informazioni

1. Le informazioni, compresi in particolare i dati personali, trasmesse ai sensi della presente convenzione possono essere utilizzate dall'organo ricevente soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse.

2. Gli organi riceventi assicurano la riservatezza di tali informazioni, conformemente alla legislazione dello Stato membro richiesto.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicati gli eventuali diritti delle persone interessate, ai sensi della pertinente legislazione nazionale, di essere informate circa l'uso fatto delle informazioni trasmesse ai sensi della presente convenzione.

Articolo 23

Riserve

1. Ciascuno Stato membro dichiara, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che si avvale di una o più delle riserve previste ai seguenti articoli:

a) articolo 2, paragrafo 3,

b) articolo 9, paragrafo 3,

c) articolo 13, paragrafo 2,

d) articolo 15, paragrafo 2.

2. Non sono ammesse riserve diverse da quelle espressamente previste.

3. Ciascuno Stato membro può ritirare, in qualsiasi momento, una sua riserva. Questa cessa di produrre effetti novanta giorni dopo la notificazione del ritiro.

Articolo 24

Adozione e entrata in vigore

1. La presente convenzione è sottoposta a adozione da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al depositario l'espletamento delle procedure costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notificazione di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato che procede per ultimo e questa formalità.

4. Sino all'entrata in vigore della presente convenzione ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notificazione di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi altro momento, che la convenzione, ad eccezione dell'articolo 17, è applicabile, per quanto lo riguarda, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. Queste dichiarazioni si applicano novanta giorni dopo la data del loro deposito.

Articolo 25

Adesione

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea.

2. Fa fede il testo della presente convenzione nella lingua o nelle lingue dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

4. Per qualsiasi Stato che vi aderisca, la presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo il deposito dello strumento di adesione o, qualora essa non sia ancora entrata in vigore al momento della scadenza del suddetto periodo di novanta giorni, alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

5. Qualora la presente convenzione non sia ancora entrata in vigore al momento del deposito del loro strumento di adesione, agli Stati membri aderenti si applica l'articolo 24, paragrafo 4.

Articolo 26

Modifiche

1. Ciascuno Stato membro, Parte della presente convenzione, o la Commissione possono proporre modifiche della presente convenzione. Ogni proposta di modifica è trasmessa al depositario che la comunica al Consiglio.

2. Le modifiche sono approvate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

3. Le modifiche approvate entrano in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 3.

4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, i formulari in allegato possono essere modificati con una decisione del Consiglio, su proposta del Comitato esecutivo in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), di uno Stato membro, Parte della presente convenzione, o della Commissione.

Articolo 27

Depositario e pubblicazione

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale:

a) le adozioni e adesioni,

b) la data di entrata in vigore della presente convenzione,

c) la data di applicazione della presente convenzione tra tre Stati membri,

d) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 19, punto 1, lettera b) e punto 2, lettera c), nonché all'articolo 24, paragrafo 4,

e) le riserve e il ritiro delle riserve di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

 

Si omettono i modelli della "Domanda di notificazione di un atto", "Dichiarazione di ricezione" e "Certificato di notificazione o di mancata notificazione di un atto"

 

PROTOCOLLO,
STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE, DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA NOTIFICAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE

Le alte parti contraenti del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea,

Facendo riferimento all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26.05.1997,

Facendo riferimento all'articolo 17 della convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, che prevede che la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente ad interpretare in via pregiudiziale detta convenzione,

Desiderose di disciplinare le condizioni alle quali la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi, su questioni d'interpretazione della convenzione e del presente protocollo,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 17 della convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, in appresso denominata la "convenzione", la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente, alle condizioni stabilite dal presente protocollo, a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione e del presente protocollo.

Articolo 2

1. Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione di interpretazione:

a) le più alte giurisdizioni degli Stati membri elencate in appresso:

- in Belgio: "la Cour de cassation - het Hof van Cassatie" e "le Conseil d'Etat - de Raad van Staat",

- in Danimarca: "Hojesteret",

- in Germania: "die obersten Gerichtstofe des Bundes",

- in Grecia:

- in Spagna: "el Tribunal Supremo".

- in Francia: "la Cour de cassation" e "le Conseil d'Etat".

- in Irlanda: "the Supreme Court",

- in Italia: "la Corte suprema di cassazione" e "il Consiglio di Stato",

- nel Lussemburgo: "la Cour superieure de justice", giudicante in cassazione,

- nei Paesi Bassi: "de Hoge Raad",

- in Austria: "der Oberste Gerichtshof", "der Verwaltungsgerichtshof" e "der Verfassungsgerichtshof".

- in Portogallo: "o Supremo Tribunal de Justica" e "o Supremo Tribunal Administrativo",

- in Finlandia: "korkein oikeus/hogsta domstolen", "korkein hallinto-oikeus/hogsta forvaltningsdomstolen",

- in Svezia: "Hogsta domstolen", "Regeringsratten", "Arbetsdomstolen" e "Marknadsdomstolen",

- nel Regno Unito: "the House of Lords";

b) le giurisdizioni degli Stati membri quando giudicano in grado d'appello.

2. Su richiesta dello Stato membro interessato l'elenco delle più alte giurisdizioni di cui al paragrafo 1 lettera a) può essere modificato con decisione del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 3

1. Quando una questione d 'interpretazione è sollevata in un giudizio pendente davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, è tenuta a chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

2. Quando una siffatta questione è sollevata davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), tale giurisdizione può alle condizioni determinate nel paragrafo 1, chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Articolo 4

1. L'autorità competente di uno Stato membro ha facoltà di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione, quando decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato siano in contrasto con l'interpretazione data o della Corte di giustizia o da una decisione di una giurisdizione di un altro Stato membro indicata nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e b), se tale Stato membro è Parte del presente protocollo. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passate in giudicato.

2. L'interpretazione data dalla Corte di giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto sulle decisioni che hanno dato motivo alla domanda di interpretazione.

3. La competenza a proporre alla Corte di giustizia la domanda d'interpretazione ai sensi del paragrafo 1 spetta ai procuratori generali presso le corti di cessazione degli Stati membri o ad ogni altra autorità designata da uno Stato membro.

4. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati membri, alla Commissione ed al Consiglio dell'Unione europee che, nel termine di due mesi dalla data di detta notificazione, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

5. La procedura prevista dal presente articolo non comporta né la riscossione né il rimborso delle spese.

Articolo 5

Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il regolamento di procedura della Corte stessa.

Articolo 6

Il presente protocollo non può essere oggetto di alcuna riserva.

Articolo 7

1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al depositario l'espletamento delle procedure richieste alle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notificazione di cui al paragrafo 2 da parte del terzo Stato, membro dell'unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che procede a tale formalità. Tuttavia, la sua entrata in vigore avverrà non prima di quella della convenzione.

Articolo 8

1. Il presente protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che divenga membro dell'Unione europea.

2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

3. All'atto del deposito del suo strumento di adesione, lo Stato membro aderente indica quale o quali delle sue più alte giurisdizioni ha o hanno il potere di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione di interpretazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 lettera a).

4. Prima che il presente protocollo entri in vigore nei confronti di uno Stato aderente, il Consiglio adotta, e norma dell'articolo 2, paragrafo 2, le necessarie modifiche dell'elenco delle più alte giurisdizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

5. Fa fede il testo del presente protocollo, nella lingua o nelle lingue dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

6. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione oppure alla date di entrata in vigore del presente protocollo, se quest'ultimo non è ancora entrato in vigore allo scadere del suddetto periodo di novanta giorni.

Articolo 9

1. Lasciando impregiudicati l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 8, paragrafo 4, ogni Stato membro, Parte del presente protocollo, o la Commissione possono proporre modifiche del presente protocollo. Qualsiasi proposta di modifica è trasmessa al depositario che la comunica al Consiglio.

2. Le modifiche sono approvate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

3. Le modifiche così approvate entrano in vigore a norma delle disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 10

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le notificazioni, gli strumenti o le comunicazioni relativi al presente protocollo.disposizioni legislative attinenti alla professione dell'ufficiale giudiziario

Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale