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il giorno 8 maggio 2002
la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il decreto-legge
28/2002 recante alcune modifiche alla disciplina del contributo unificato per
gli atti giudiziari.
Le principali novità introdotte dal decreto e dalla legge di conversione:
- eliminato l'obbligo di versare il contributo unificato per le cause iscritte a
ruolo prima del 1° marzo 2002 (ora è prevista la facoltà di pagare il
contributo in ragione del 50%);
- cancellate le sanzioni di irricevibilità e improcedibilità nel caso di
omesso od insufficiente versamento del contributo;
- esentati dal contributo i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio, i
procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia di
equa riparazione previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge "Pinto"),
i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso
di causa e i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.
- per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo
e di impugnazione di delibere condominiali e per i procedimenti di opposizione
agli atti esecutivi, il contributo dovuto è pari a € 103,30.
TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE
Testo del Decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante «Modifiche all'articolo 9
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di
iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e
amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa
riparazione», coordinato la legge di conversione definitivamente approvata
dalla Camera dei deputati in data 8 maggio 2002.
Art.1
Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e alla tabella 1
01. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
sostituito dal seguente: «1. A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti
civili, penali e amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure
concorsuali e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli a essi antecedenti,
necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di
iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di
causa dell'ufficiale giudiziario. Le copie autentiche, comprese quelle
esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste
dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di
cancelleria non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali».
1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
sostituito dal seguente: «3. La parte che per prima si costituisce in giudizio,
o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che
fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta
all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che
modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in
causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della
causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo
pagamento integrativo secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1
allegata alla presente legge».
2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al secondo
periodo, dopo le parole: «al pagamento», sono inserite le seguenti: «, anche
in via provvisionale,» e, in fine, sono aggiunte le parole: «ed è prenotato a
debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento
del danno».
3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
soppresse le seguenti parole: «ovvero nell'atto di precetto. In caso di
modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne
espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo
gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda».
Alla fine del medesimo comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: «La
dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a
debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella
dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del
procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera
g) del comma 1 della tabella 1 allegata alla presente legge».
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
inserito il seguente: «5-bis. Entro trenta giorni dal momento in cui si
determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai
sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di
omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al
pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione
resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente
che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà
alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale.
L'invito può essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di
mancata elezione di domicilio, può essere depositato presso la cancelleria
dell'ufficio giudiziario».
5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
sostituito dal seguente: «8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente
articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore,
dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti
in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, i
procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore a euro 2.500 ed i
procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione Non sono in ogni
caso soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti, anche
esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento
per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di
cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro quarto del Codice di
procedura civile».
6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.488, è
sostituito dal seguente: «11. Le disposizioni del presente articolo si
applicano dal 1º marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo o per i quali è
stato depositato il ricorso a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti
già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del
1º marzo 2002, una delle parti può valersi delle disposizioni del presente
articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla
presente legge in ragione del 50 per cento. La parte che si avvale di tale
facoltà effettua apposita dichiarazione sul valore del procedimento. Non si fa
luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di
bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di
chiamata di causa e di tassa fissa».
6-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
aggiunto il seguente: «11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il
pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e
segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato
mediante marche da bollo ordinarie».
6-ter. Il comma 1 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488,
è sostituito dal seguente: «1. Per ogni grado di giudizio nei procedimenti
giurisdizionali civili e amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9,
comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo
unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:
a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a euro 1.033;
b) euro 62 per i processi di valore superiore a euro 1.033 e fino a euro 5.165;
c) euro 155 per i processi di valore superiore a euro 5.165 e fino a euro
25.823;
d) euro 310 per i processi di valore superiore a euro 25.823 e fino a euro
51.646;
e) euro 414 per i processi di valore superiore a euro 51.646 e fino a euro
258.228;
f) euro 672 per i processi di valore superiore a euro 258.228 e fino a euro
516.457;
g) euro 930 per i processi di valore superiore a euro 516.457».
7. Dopo il comma 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488,
è inserito il seguente: «3-bis. Per le procedure fallimentari, dalla sentenza
dichiarativa di fallimento alla chiusura è dovuto il contributo di cui alla
lettera f) del comma 1».
8. Il comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
sostituito dal seguente: «4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali
previsti nel libro quarto, titolo I, del Codice di procedura civile, compreso il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla
sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Ai fini del
contributo dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si
determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica
dell'atto di citazione per la convalida e quello dei procedimenti di finita
locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno».
9. Dopo il comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488,
è inserito il seguente: «4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione
nonché per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, capo VI,
del Codice di procedura civile, è dovuto il contributo indicato alla lettera b)
del comma 1 della presente tabella».
10. Dopo il comma 5 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n.
488, è inserito il seguente: «5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli
atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 103,30. Il contributo non è
dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio».
11. Dopo il comma 5-bis della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n.
488, è inserito il seguente: «5-ter. Per i procedimenti in materia di
locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere
condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30».
Art. 2
Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:
«Articolo 5-bis. (Gratuità del procedimento). - 1. Il procedimento di cui
all'articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato di cui
all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il procedimento iscritto
prima del 13 marzo 2002 è esente dalla imposta di bollo, dai diritti di
cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario».
Art. 3
Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del Codice di procedura
civile
1.Nell'articolo 71 delle norme di attuazione del Codice di procedura civile,
approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive
modificazioni, le parole: «l'indicazione delle parti,» sono sostituite dalle
seguenti: «l'indicazione delle generalità delle parti, nonché la generalità
e il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo,».
Art. 4
Norma transitoria
1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1º marzo 2002 alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fatti salvi gli
atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di
quanto pagato.
Art. 5
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.