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DIRITTI
DEL CONTRIBUENTE – STATUTO – NORME LEGGE 7/8/1990 N.241 (G.U.
31 luglio 2000, n.177)
Entrata in vigore: 1.08.2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Principi generali)
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53
e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento
tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da
leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta
soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le
disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla
presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da
essi emanati ai princi'pi dettati dalla presente legge.
Art. 2.
(Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie)
1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni
tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni
interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi
contenute.
2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario
non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle
strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in
materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della
disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte
riportando il testo conseguentemente modificato.
Art. 3.
(Efficacia temporale delle norme tributarie)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie
non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche
introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a
carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al
sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non
possono essere prorogati.
Art. 4.
(Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria)
1. Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi nè
prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.
Art. 5.
(Informazione del contribuente)
1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a
consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e
amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione
di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso
ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere
idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti
in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti
tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa
emanate, nonchè ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione,
sulle funzioni e sui procedimenti.
Art. 6.
(Conoscenza degli atti e semplificazione)
1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte
del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a
comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile
dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre
amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il
contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento
cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati
con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da
soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia
di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza
a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un
credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o
correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure
parziale, di un credito.
3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i
modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria
comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano
comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria
e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor
numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed
informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre
amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed
informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge
7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti,
stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di
tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti
rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il
contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i
chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo
e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La
disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la
spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La
disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i
quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono
nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente
comma.
Art. 7.
(Chiarezza e motivazione degli atti)
1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto
prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la
motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e
le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere
allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della
riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è
possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o
comunicato e il responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorità
amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel
merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità , il termine, l'organo
giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso
di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente
atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa
tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di
giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
Art. 8.
(Tutela dell'integrità patrimoniale)
1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del
contribuente originario
.3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire nè prorogare termini di
prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle
fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la
sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il
rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta
non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti
tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o
dalla loro formazione.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari
dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di
attuazione del presente articolo.
7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche
previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme
previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre
comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.
8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di
compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione
tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta
2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente
non è previsto.
Art. 9.
(Rimessione in termini)
1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il
tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza
maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il
decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o
differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei
contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
Art. 10. (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente)
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al
principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente,
qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti
dell'amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate
dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in
essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od
errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione
della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza
alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente
tributario non possono essere causa di nullità del contratto.
Art. 11.
(Interpello del contribuente)
1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione
finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche
istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a
casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza
sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione
dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con
esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e
limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il
termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con
l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi
atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla
risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono
essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto
risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di
contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro,
l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una
circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5,
comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari
dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le
procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta
da parte dell'amministrazione finanziaria.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei
contribuenti.
Art. 12.
(Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati
all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o
professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e
controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti
adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività
e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento
delle attività stesse nonchè alle relazioni commerciali o professionali del
contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere
informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la
riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla
difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonchè dei diritti e degli
obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e
contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il
professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che
eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni
di verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione
finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può
superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei
casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal
dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del
contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste
eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni
di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per
specifiche ragioni.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità
non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente,
secondo quanto previsto dall'articolo 13.
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e
contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura
delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può
comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate
dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima
della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata
urgenza.
Art. 13.
(Garante del contribuente)
1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle
province autonome è istituito il Garante del contribuente.
2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo
collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della
commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui
circoscrizione è compresa la direzione regionale delle entrate e appartenenti
alle seguenti categorie:
a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche,
notai, sia a riposo sia in attività di servizio;
b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori
della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti in una terna
formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, rispettivamente, per i
primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi,
dal Comandante generale della Guardia di finanza;
c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti
in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai
rispettivi ordini di appartenenza.
3. L'incarico di cui al comma 2 ha durata triennale ed è rinnovabile per una
sola volta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto
nell'ambito delle categorie di cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due
componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b) e
l'altro nell'ambito delle categorie di cui alla lettera c) del comma 2.
4. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il compenso ed i
rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente.
5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del
contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le
quali lo stesso è istituito.
6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per
iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti
disfunzioni, irregolarità , scorrettezze, prassi amministrative anomale o
irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il
rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge
richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono
entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti
amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il
Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione
regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza
competente nonchè agli organi di controllo, informandone l'autore della
segnalazione.
7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici
ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei
servizi.
8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli uffici finanziari e
di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al
contribuente nonchè l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.
9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto di quanto
previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge.
10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto dei termini
previsti per il rimborso d'imposta.
11. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui
le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione
determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro
rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o
compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e
all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un
eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle
finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in
termini previsti dall'articolo 9.
12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione
sull'attività svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle
entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonchè al
comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più
rilevanti e prospettando le relative soluzioni.
13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni
parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente,
all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni
segnalate nonchè ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del
Garante stesso.
Art. 14.
(Contribuenti non residenti)
1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle
modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati
nonchè agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle
modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari
dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di
attuazione del presente articolo.
Art. 15.
(Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie)
1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle
finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di
comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche
tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle
disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.
Art. 16.
(Coordinamento normativo)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni
correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a garantirne
la coerenza con i princi'pi desumibili dalle disposizioni della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme
regolamentari incompatibili con la presente legge.
Art. 17.
(Concessionari della riscossione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei
soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti
dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano
l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque
natura.
Art. 18.
(Disposizioni di attuazione)
1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1 sono nominati i componenti del Garante del
contribuente di cui all'articolo 13.
Art. 19.
(Attuazione del diritto di interpello del contribuente)
1. L'amministrazione finanziaria, nel quadro dell'attuazione del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni opportuno adeguamento della
struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse
umane, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni
dell'articolo 11 della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministro delle finanze è altresì
autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del
personale in servizio.
Art. 20.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, valutati in lire 6
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, determinati nel limite
massimo di lire 14 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede,
mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 21.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino