Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


Concorso per 443 posti vacanti per Ufficiale Giudiziario

Concorsi pubblici, distrettuali, per esami per la copertura di 443 posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario, area funzionale C – posizione economica C1 del personale del Ministero della Giustizia – amministrazione giudiziaria, disponibili negli Uffici Notificazioni e Protesti indetto con P.D.G. 8 novembre 2002.

(pubblicato nella G.U. n. 98 del 13 dicembre 2002 – 4a serie speciale)


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione

 
Il Direttore Generale

visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato e successive modificazioni;

vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro" e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui è stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

visto il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;

vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "norme per il diritto al lavoro dei disabili";

visto l'art. 39, comma 18 della legge 449/1997, come modificato dall'art. 20 della legge n. 488/1999, che, tra l'altro, stabilisce che il Consiglio dei Ministri definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, la percentuale del personale da assumere con contratto di lavoro a tempo parziale, che, comunque, non può essere inferiore al 50% delle assunzioni autorizzate;

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995, e successive modificazioni e quello stipulato il 16 febbraio1999;

visto il contratto collettivo integrativo del Ministero della Giustizia stipulato il 5 aprile 2000;

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari di cui all'art.1, comma 2, del CCNL del personale del comparto ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999 stipulato il 24 aprile 2002;

visto il D.P.R. 30 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2001, n. 109, che autorizza questa amministrazione ad indire un concorso per la copertura di 450 posti di ufficiale giudiziario, area funzionale C – posizione economica C1;

considerato che dai 450 posti vanno detratti:
cinque posti da attribuire agli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, per i quali si deve provvedere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
due posti da attribuire agli uffici giudiziari della regione autonoma Valle d'Aosta, per i quali si deve provvedere ai sensi della legge 16 maggio 1978, n. 196;

vista la direttiva 26 febbraio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica sul decentramento delle sedi di concorso per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dei posti messi a concorso e della maggiore o minore partecipazione di candidati;

ritenuto necessario, quindi, indire il concorso in sedi decentrate in ambito distrettuale o interdistrettuale in previsione rispettivamente, di maggiore o minore partecipazione di candidati, per la copertura di 443 posti nella figura professionale di ufficiale giudiziario, area funzionale C, posizione economica C1 del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria, disponibili negli uffici notificazioni esecuzioni e protesti;
provvede
Articolo 1
Posti messi a concorso

Sono indetti, per la copertura dei posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario, area funzionale C – posizione economica C1 del personale del Ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria, disponibili negli uffici notificazioni esecuzioni e protesti, i seguenti concorsi pubblici per esami:
distretto della Corte di appello di Torino posti n. 66
distretti delle Corti di appello di Milano Brescia posti n. 94
distretti delle Corti di appello di Trento/Trieste/Venezia posti n. 58
distretto della Corte di appello di Genova posti n. 30
distretto della Corte di appello di Bologna posti n. 26
distretto della Corte di appello di Firenze posti n. 39
distretto della Corte di appello di Cagliari (Compresi i posti disponibili nella sezione di Corte di appello di Sassari;) posti n. 22
distretti delle Corti di appello di Ancona/Perugia/L'Aquila/Campobasso posti n. 13
distretto della Corte di appello di Roma posti n. 23
distretti delle Corti di appello di Napoli/Salerno posti n. 24
distretti delle Corti di appello di Bari/Lecce ePotenza (Compresi i posti disponibili nella sezione di Corte di appello di Taranto.) posti n. 17
distretti delle Corti di appello di Catanzaro/Reggio Calabria posti n. 11
distretti delle Corti di appello di Messina/Catania/Caltanissetta/Palermo posti n. 20

I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione per i posti disponibili in un solo distretto o gruppo di distretti di Corte di appello, tenuto conto che le prove scritte avranno luogo contemporaneamente.
Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate all'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi e da ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, in numero non inferiore alla percentuale prevista al momento dell'assunzione per tale tipologia di rapporto.

Articolo 2
Riserve di posti
Si applicano le disposizioni di cui all'art.40, comma 2, della legge n. 574/1980, all'art. 3, comma 65, della legge n.537/1993 e alla legge n.68/1999, in materia di riserva di posti.
Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste dal presente articolo, ovvero che abbiano titoli di precedenza o preferenza di cui all'allegato "B" del bando, devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.
Articolo 3
Requisiti per l'ammissione


Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

  2. diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio, ovvero titolo di studio equipollente, conseguito presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica. Ai predetti diplomi di laurea devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, i corrispondenti titoli di studio di primo livello denominati laurea (L) previsti dall'art. 3 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

  3. godimento dei diritti politici;
  4. condotta e qualità morali incensurabili;
  5. idoneità fisica all'impiego;
  6. essere in regola con le norme relative agli obblighi militari.
Articolo 4
Termini per il possesso dei requisiti e motivi di esclusione

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.
L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, nonché il requisito della condotta e delle qualità morali incensurabili.


Articolo 5
Esclusione dal concorso

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.
Articolo 6
Presentazione delle domande – Termine, contenuti e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata e presentata, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale del personale e della formazione – Ufficio III Concorsi e assunzioni, Via Arenula 70 – 00186 Roma, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede, relativamente all'osservanza del suddetto termine, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono riportate tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Non si terrà conto delle domande che non conterranno tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 3 e riportate nello schema allegato al bando.
Non si terrà, altresì, conto delle domande non firmate dal candidato o presentate oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Articolo 7
Prove d'esame

L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio, che comprende anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.
La prima prova scritta consisterà in una serie di quesiti a risposta sintetica volti ad accertare l'attitudine dei candidati a valutare e correttamente risolvere questioni connesse con l'attività istituzionale dell'ufficiale giudiziario e verterà sulla legislazione cambiaria, sulle imposte di bollo e di registro e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, come disciplinato dal D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni ed integrato dai CCNL 16 maggio 1995 e 16 febbraio 1999, dal contratto integrativo del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000, dal CCNL relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari stipulato il 24 aprile 2002 e dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
La seconda prova scritta, a contenuto teorico, verterà sulla procedura civile e/o penale, con particolare riferimento alle funzioni e competenze dell'ufficiale giudiziario.
Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sul diritto privato, diritto della navigazione e ordinamento giudiziario.
Nel corso del colloquio sarà accertata la conoscenza da parte del candidato di una lingua straniera scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Nel corso del colloquio dovrà, altresì, essere accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 8
Diario d'esame

In relazione al numero dei partecipanti, l'amministrazione provvederà ad individuare una o più sedi, in ambito distrettuale o interdistrettuale, per l'espletamento delle prove scritte.
Le date e le sedi per lo svolgimento delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale – del 29 aprile 2003.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati sono ammessi alle prove scritte con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione e dovranno presentarsi, senza alcun preavviso o invito, nei locali e nei giorni indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale.
La mancata presentazione dei candidati nella sede d'esame nei giorni e nelle ore indicati nell'avviso di cui sopra, comporterà l'esclusione dal concorso degli stessi.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento.
Articolo 9
Esito delle prove ed ammissione al colloquio

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30.
I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova.
Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.
Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.
Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento.

Articolo 10
Commissione esaminatrice


Alle operazioni di concorso per ciascun distretto o gruppo di distretti procederà apposita commissione, nominata con successivo provvedimento e costituita secondo quanto disposto dall'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11
Titoli di riserva, precedenza o preferenza


I candidati che abbiano superato le prove di esame i quali intendano far valere i titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, che abbiano diritto a riserva ai sensi dell'art. 2 del bando, dovranno presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della giustizia -–Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei s ervizi – Direzione generale del personale e della formazione – Ufficio III concorsi e assunzioni – Via Arenula 70, 00186 Roma, i documenti, in carta semplice, ovvero opportuna autocertificazione, attestanti il possesso dei titoli stessi, già indicati nella domanda, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio.
Dai documenti, ovvero dall'autocertificazione, dovrà risultare il possesso dei titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e che abbiano conseguito l'idoneità, potranno usufruire della riserva nei limiti stabiliti dalle norme vigenti purché, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 68/99 risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso la provincia - servizio del collocamento obbligatorio - e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

Articolo 12
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati per ciascun distretto o gruppo di distretti sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, di cui al precedente art. 9 riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, di cui all'allegato B del bando di concorso.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, per ciascun distretto, o gruppo di distretti i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 2 del presente provvedimento.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, per ciascun distretto o gruppo di distretti sarà approvata con apposito provvedimento.
La graduatoria dei vincitori per ciascun distretto o gruppo di distretti verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Articolo 13
Documentazione
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione, un certificato medico rilasciato da un medico dell'azienda sanitaria locale competente per territorio (o da un medico militare in servizio permanente effettivo), dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce e l'eseguito accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.
Per i candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, mutilati ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, il certificato medico deve essere rilasciato dalla azienda sanitaria locale di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, le ulteriori dichiarazioni previste dalla predetta norma.
L'amministrazione, comunque, ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
Nello stesso termine di giorni trenta, i candidati vincitori dovranno altresì produrre, mediante apposite dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell'art. 46 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli eventuali aggiornamenti o integrazioni richiesti, rispetto alle dichiarazioni già contenute nella domanda, concernenti il possesso dei seguenti requisiti di ammissione: cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici, iscrizione nelle liste elettorali, posizione nei riguardi degli obblighi militari, titolo di studio prescritto, assenza di condanne penali.
L'amministrazione ha facoltà di effettuare idonei controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, i/le dichiaranti decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.
Per accelerare il procedimento, l'interessato/a può altresì trasmettere, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
Scaduto inutilmente il termine di giorni trenta previsto dal presente articolo, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell'interessato/a e nel caso di comprovato impedimento, non potrà darsi luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ed il/la candidato/a stesso/a sarà dichiarato/a rinunciatario/a.


Articolo 14
Assunzione dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori saranno assunti, negli uffici notificazioni esecuzioni e protesti del distretto o gruppo di distretti prescelto, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'assunzione, nella figura professionale dell'ufficiale giudiziario – area funzionale C, posizione economica C1, del personale del Ministero della giustizia, Amministrazione giudiziaria.
Una percentuale di ogni scaglione di vincitori che sarà assunto in servizio, nella misura vigente al momento dell'assunzione, dovrà stipulare un contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.
L'Amministrazione comunicherà ai vincitori del concorso, prima della scelta della sede, gli uffici per i quali sarà prevista la costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e da quello sottoscritto il 16 maggio 1995 (nella parte non sostituita dal nuovo C.C.N.L.) nonché dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 che non siano state espressamente o implicitamente abrogate dai decreti legislativi n. 29/1993, n. 80/1998, n. 387/1998 e n. 165/2001 o disapplicate dai citati contratti collettivi nazionali di lavoro. Il dipendente si impegna, inoltre, ad osservare il "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (decreto del Ministro della funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001).


Articolo 15
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione – Ufficio III concorsi e assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale del personale e della formazione – Ufficio III concorsi e assunzioni – Via Arenula 70, 00186 Roma.
Il responsabile del trattamento è il direttore del suddetto Ufficio III.

Articolo 16
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

Roma, 8 novembre 2002
IL DIRETTORE GENERALE
Carolina FONTECCHIA

ALLEGATO A - domanda

ALLEGATO B

Categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito ed a parità di titoli.

A parità di merito hanno preferenza:

  1. gli insigniti di medaglia al valore militare;
  2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra ed equiparati (profughi);
  4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  5. gli orfani di guerra;
  6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  8. i feriti in combattimento;
  9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
  10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria;
  18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
  19. gli invalidi ed i mutilati civili;
  20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
  1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
  2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
  3. dalla minore età.
Concorso per 2 posti vacanti per Ufficiale Giudiziario

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 2 posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario, area funzionale C – posizione economica C1 del personale del Ministero della Giustizia – amministrazione giudiziaria, disponibili negli Uffici Notificazioni e Protesti della Val d'Aosta indetto con P.D.G. 11 novembre 2002.

(pubblicato nella G.U. n. 98 del 13 dicembre 2002 - 4a serie speciale)


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione

Il Direttore Generale

visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato e successive modificazioni;
vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
visto il D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287, contenente norme per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta;
vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro" e successive modificazioni ed integrazioni;
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui è stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
visto il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "norme per il diritto al lavoro dei disabili";
visto l'art. 39, comma 18 della legge 449/1997, come modificato dall'art. 20 della legge n. 488/1999, che, tra l'altro, stabilisce che il Consiglio dei Ministri definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, la percentuale del personale da assumere con contratto di lavoro a tempo parziale, che, comunque, non può essere inferiore al 50% delle assunzioni autorizzate;
visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995, e successive modificazioni e quello stipulato il 16 febbraio1999;
visto il contratto collettivo integrativo del Ministero della Giustizia stipulato il 5 aprile 2000;
visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari di cui all'art.1, comma 2, del CCNL del personale del comparto ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999 stipulato il 24 aprile 2002;
visto il D.P.R. 30 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2001, n. 109, che autorizza questa amministrazione ad indire un concorso per la copertura di 450 posti di ufficiale giudiziario, area funzionale C – posizione economica C1;
visto il P.D.G. ……………….. con il quale 2 dei 450 posti autorizzati dal D.P.R. 30 marzo 2001 sono stati attribuiti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti della regione autonoma Valle d'Aosta;
ritenuto che ai sensi dell'art. 51 della citata legge 16 maggio 1978, n. 196, è necessario indire apposito concorso per la copertura dei posti disponibili nell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti di Aosta;

provvede
 
Articolo 1
Posti messi a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per esami, a 2 posti di ufficiale giudiziario, area funzionale C – posizione economica C1 del personale del Ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria, disponibili nell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti di Aosta.
Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate all'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi e da ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, in numero non inferiore alla percentuale prevista al momento dell'assunzione per tale tipologia di rapporto.

Articolo 2
Riserve di posti

Si applicano le disposizioni di cui all'art.40, comma 2, della legge n. 574/1980, all'art. 3, comma 65, della legge n.537/1993 e alla legge n.68/1999, in materia di riserva di posti.
Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste dal presente articolo, ovvero che abbiano titoli di precedenza o preferenza di cui all'allegato "B" del bando, devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.
Articolo 3
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
  2. diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio, ovvero titolo di studio equipollente, conseguito presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica. Ai predetti diplomi di laurea devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, i corrispondenti titoli di studio di primo livello denominati laurea (L) previsti dall'art. 3 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
  3. godimento dei diritti politici;
  4. condotta e qualità morali incensurabili;
  5. idoneità fisica all'impiego;
  6. essere in regola con le norme relative agli obblighi militari.
Articolo 4
Termini per il possesso dei requisiti e motivi di esclusione

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.
L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, nonché il requisito della condotta e delle qualità morali incensurabili.

Articolo 5
Esclusione dal concorso

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Articolo 6
Presentazione delle domande – Termine, contenuti e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata e presentata, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale del personale e della formazione – Ufficio III Concorsi e assunzioni, Via Arenula 70 – 00186 Roma, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede, relativamente all'osservanza del suddetto termine, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono riportate tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Non si terrà conto delle domande che non conterranno tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 3 e riportate nello schema allegato al bando.
Non si terrà, altresì, conto delle domande non firmate dal candidato o presentate oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Articolo 7
Prove d'esame

L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio, che comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua francese.
La prima prova scritta consisterà in una serie di quesiti a risposta sintetica volti ad accertare l'attitudine dei candidati a valutare e correttamente risolvere questioni connesse con l'attività istituzionale dell'ufficiale giudiziario e verterà sulla legislazione cambiaria, sulle imposte di bollo e di registro e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, come disciplinato dal D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni ed integrato dai CCNL 16 maggio 1995 e 16 febbraio 1999, dal contratto integrativo del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000, dal CCNL relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari stipulato il 24 aprile 2002 e dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
La seconda prova scritta, a contenuto teorico, verterà sulla procedura civile e/o penale, con particolare riferimento alle funzioni e competenze dell'ufficiale giudiziario.
Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sul diritto privato, diritto della navigazione e ordinamento giudiziario.
Nel corso del colloquio, inoltre, il candidato dovrà dare prova di possedere la conoscenza della lingua francese mediante la traduzione di un brano dall'italiano ed una conversazione in lingua.
Nel corso del colloquio dovrà, altresì, essere accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 8
Diario d'esame

Le date e il luogo per lo svolgimento in Aosta delle prove scritte saranno fissati con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale – del 29 aprile 2003.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati sono ammessi alle prove scritte con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione e dovranno presentarsi, senza alcun preavviso o invito, nei locali e nei giorni indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale.
La mancata presentazione dei candidati nella sede d'esame nei giorni e nelle ore indicati nell'avviso di cui sopra, comporterà l'esclusione dal concorso degli stessi.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento.
Articolo 9
Esito delle prove ed ammissione al colloquio

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30.
Nel corso del colloquio si procederà alla prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese.
Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano superato, con il giudizio di idoneità, l'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua francese.
I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova.
Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.
Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.
Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento.
Articolo 10
Commissione esaminatrice

Alle operazioni di concorso procederà apposita commissione, nominata con successivo provvedimento e costituita secondo quanto disposto dall'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 11
Titoli di riserva, precedenza o preferenza.

I candidati che abbiano superato le prove di esame i quali intendano far valere i titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, che abbiano diritto a riserva ai sensi dell'art. 2 del bando, dovranno presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della giustizia -–Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale del personale e della formazione – Ufficio III concorsi e assunzioni – Via Arenula 70, 00186 Roma, i documenti, in carta semplice, ovvero opportuna autocertificazione, attestanti il possesso dei titoli stessi, già indicati nella domanda, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio.
Dai documenti, ovvero dall'autocertificazione, dovrà risultare il possesso dei titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e che abbiano conseguito l'idoneità, potranno usufruire della riserva nei limiti stabiliti dalle norme vigenti purché, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 68/99 risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso la provincia - servizio del collocamento obbligatorio - e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

Articolo 12
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, di cui al precedente art. 9 riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, di cui all'allegato B del bando di concorso.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 2 del presente provvedimento.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso sarà approvata con apposito provvedimento.
La graduatoria dei vincitori verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
Articolo 13
Documentazione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione, un certificato medico rilasciato da un medico dell'azienda sanitaria locale competente per territorio (o da un medico militare in servizio permanente effettivo), dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce e l'eseguito accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.
Per i candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, mutilati ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, il certificato medico deve essere rilasciato dalla azienda sanitaria locale di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, le ulteriori dichiarazioni previste dalla predetta norma.
L'amministrazione, comunque, ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
Nello stesso termine di giorni trenta, i candidati vincitori dovranno altresì produrre, mediante apposite dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell'art. 46 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli eventuali aggiornamenti o integrazioni richiesti, rispetto alle dichiarazioni già contenute nella domanda, concernenti il possesso dei seguenti requisiti di ammissione: cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici, iscrizione nelle liste elettorali, posizione nei riguardi degli obblighi militari, titolo di studio prescritto, assenza di condanne penali.
L'amministrazione ha facoltà di effettuare idonei controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, i/le dichiaranti decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.
Per accelerare il procedimento, l'interessato/a può altresì trasmettere, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
Scaduto inutilmente il termine di giorni trenta previsto dal presente articolo, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell'interessato/a e nel caso di comprovato impedimento, non potrà darsi luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ed il/la candidato/a stesso/a sarà dichiarato/a rinunciatario/a.

Articolo 14
Assunzione dei vincitori.

I candidati dichiarati vincitori saranno assunti, nell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti di Aosta, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'assunzione, nella figura professionale dell'ufficiale giudiziario – area funzionale C, posizione economica C1, del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria.
Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e da quello sottoscritto il 16 maggio 1995 (nella parte non sostituita dal nuovo C.C.N.L.) nonché dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 che non siano state espressamente o implicitamente abrogate dai decreti legislativi n. 29/1993, n. 80/1998, n. 387/1998 e n. 165/2001 o disapplicate dai citati contratti collettivi nazionali di lavoro. Il dipendente si impegna, inoltre, ad osservare il "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (decreto del Ministro della funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001).

Articolo 15
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione – Ufficio III concorsi e assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale del personale e della formazione – Ufficio III concorsi e assunzioni – Via Arenula 70, 00186 Roma.
Il responsabile del trattamento è il direttore del suddetto Ufficio III.

Articolo 16
Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Roma, 11 novembre 2002

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina FONTECCHIA

ALLEGATO B

Categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito ed a parità di titoli.

A parità di merito hanno preferenza:

  1. gli insigniti di medaglia al valore militare;
  2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra ed equiparati (profughi);
  4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  5. gli orfani di guerra;
  6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  8. i feriti in combattimento;
  9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
  10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria;
  18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
  19. gli invalidi ed i mutilati civili;
  20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
  1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
  2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
  3. dalla minore età.

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