In data 1° luglio 2002 entrerà in vigore il Testo
Unico sulle spese di giustizia, pubblicato nella G.U. del 15 giugno 2002, che ha
il proprio fondamento nella delega conferita al Governo ai sensi dell'art. 7,
commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, modificato dall'art. 1 della legge
n. 24 novembre 2000, n. 340.
Tale testo riordina ed armonizza tutte le disposizioni concernenti le spese di
giustizia, innovando, in parte, l'assetto legislativo vigente mediante la
semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti e l'abrogazione di una
serie di norme ormai desuete.
Considerate le importanti novità introdotte dal Testo Unico, che ha inciso su
un sistema in vigore da oltre un secolo e con riserva di più specifiche e
formali disposizioni, si osserva quanto segue.
Tra le principali innovazioni si segnalano:
  - Per ciò che concerne il pagamento delle spese per
    conto dell'erario, si rappresenta che, in passato, per tutte le spese
    diverse da quelle a favore dei magistrati e dei testimoni, il magistrato con
    decreto quantificava l'importo ed il funzionario emetteva l'ordine di
    pagamento.
    Con il Testo Unico, invece, è stata superata la coesistenza del decreto del
    magistrato e dell'ordine del funzionario per le stesse spese, che si
    sostanziava nella duplicazione del titolo di pagamento.
    La sola distinzione rimasta è quella tra ordine di pagamento emesso dal
    funzionario allorché la quantificazione dell'importo da liquidare non
    presenta alcun elemento di discrezionalità (così, ad esempio, per le
    indennità ai giudici onorari e agli esperti) e decreto di pagamento emesso
    dal magistrato, necessario allorché la quantificazione comporta questioni
    valutative (così, ad esempio, per le spettanze agli ausiliari del
    magistrato e dell'indennità di custodia).
    Pertanto, in base alla nuova disciplina, se la quantificazione è effettuata
    dal funzionario è questi ad emettere l'ordine di pagamento. Se la
    quantificazione è effettuata dal magistrato, è questi ad emettere il
    decreto di pagamento, che costituisce di per sé titolo di pagamento della
    spesa (cfr. art. 171).
    In particolare il Testo Unico contempla tra i soggetti abilitati al
    versamento, oltre agli uffici postali anche i concessionari e, quanto alle
    modalità di pagamento, prevede che esso venga effettuato in via ordinaria,
    mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale.
    Per ciascun ordine o decreto di pagamento l'ufficio dovrà compilare
    l'apposito modello contenente i dati di cui all'art. 177 del Testo Unico e
    conforme agli allegati n. 2 e 3 del medesimo Testo.
    Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello
    è trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al
    competente ufficio postale in un unico esemplare, nonché al beneficiario.
    Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione
    relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato (art. 177,
    comma 3).
    Questa Direzione Generale provvederà quanto prima ad individuare con
    decreto dirigenziale i funzionari delegati (art. 186) ed a disporre, sempre
    con decreto dirigenziale, le aperture di credito per la regolazione ed il
    rimborso dei pagamenti e per il versamento all'erario delle ritenute e delle
    imposte, in conformità a quanto previsto dall'art. 185.
   - Per ciò che concerne la riscossione dei crediti
    erariali, il Testo Unico ha operato un'armonizzazione tra la normativa
    speciale delle pene pecuniarie e l'altra complessa riforma che, iniziata con
    il decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 237, ha soppresso le funzioni
    di cassa degli uffici finanziari attribuendole ai concessionari per la
    riscossione ed ha uniformato la disciplina della riscossione di tutte le
    entrate patrimoniali dello Stato, comprendendo tra queste anche le pene
    pecuniarie e le spese di giustizia.
    Gli uffici giudiziari, pertanto, passata in giudicato o divenuto definitivo
    il provvedimento da cui sorge l'obbligo al pagamento, devono notificare al
    debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto con l'espressa avvertenza
    che si procederà ad iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento nei
    termini stabiliti. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il
    pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di
    versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento (art. 212 T.U.).
    Decorso il termine per l'adempimento, computato dal giorno dell'avvenuta
    notifica, l'ufficio giudiziario provvede all'iscrizione a ruolo ed alla
    consegna del medesimo al concessionario, secondo quanto disposto dall'art.
    223 del T.U. che richiama le norme applicabili ai sensi dell'art. 18 D.lgs.
    n. 46/99.
    Si rappresenta che per la formazione dei ruoli gli uffici giudiziari
    potranno prendere contatti con le sedi periferiche del consorzio nazionale
    dei concessionari di cui all'elenco allegato alla circolare, i quali
    forniranno anche la modulistica necessaria. Si rammenta che fino
    all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 228, non si fa luogo
    all'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese
    processuali e di mantenimento per importi inferiori ad euro 16, 53, importo
    aumentato con il D.P.R. n. 129/99, che seppure è riferito espressamente ai
    tributi è applicabile anche alle spese stante il rinvio generale di cui
    all'art. 18 D.lgs. n. 46/1999 citato. Un'altra importante novità è
    costituita dal fatto che il Testo Unico ha semplificato il procedimento per
    l'annullamento del credito nell'ipotesi di irreperibilità dell'obbligato e
    di estinzione legale del credito (insussistenza), conferendo il predetto
    potere direttamente agli uffici di cancelleria, previo parere conforme,
    quando previsto, dell'Avvocatura dello Stato (cfr. artt. 219 e 220).
    Quanto ai reati finanziari, è stata modificata la previgente legislazione
    specialistica che prevedeva, per alcune ipotesi di reato, nel caso di
    condanna alla sola pena pecuniaria, la competenza alla riscossione degli
    uffici di cassa delle dogane. Con l'attribuzione ai concessionari della
    riscossione e del pagamento delle spese e pene pecuniarie anche in tali
    fattispecie, sono state superate quelle incertezze interpretative legate
    alla non facile individuazione delle ipotesi di reato in relazione alle
    quali operavano le procedure soppresse. Per evitare che gli uffici
    finanziari chiedano il pagamento del tributo evaso quando lo stesso è
    assorbito dal sequestro del bene è stato previsto, nei casi in cui si
    applica l'art. 338 del D.P.R. n. 43/73, che la cancelleria tenga informato
    l'ufficio finanziario in ordine all'eventuale sequestro della merce oggetto
    di contrabbando (cfr. art. 221).
   - Il Testo Unico incide poi profondamente nella
    materia relativa alla disciplina dei registri delle spese e delle relative
    annotazioni riducendo da sei a tre i registri necessari ancorandoli alla
    necessità delle funzioni da registrare. Si rammenta, peraltro, che in virtù
    dell'art. 282, fino all'emanazione del decreto dirigenziale di cui all'art.
    163, i registri continuano ad essere tenuti secondo le disposizioni
    vigenti al momento dell'entrata in vigore del Testo Unico.
    Si rappresenta l'opportunità, fino a quando non sarà emanato il decreto
    dirigenziale di cui all'art. 163, dell'istituzione di un registro di comodo
    per l'annotazione degli importi da recuperare iscritti a ruolo e le
    successive vicende del credito. Come noto, infatti, il registro dei ruoli
    non è operativo non essendo stati approntati i modelli. Per agevolare il
    recupero del credito si è comunque ampliato lo strumento del modello 25,
    cioè la distinta delle spese recuperabili per intero nel processo penale.
    Invero, è stato previsto che nel fascicolo processuale sia inserito un
    foglio notizie nel quale dovranno essere annotate non tutte le somme pagate,
    ma soltanto quelle ripetibili e quelle prenotate a debito (art. 280).
    E' stato, inoltre, previsto che i crediti già iscritti nella tavola
    alfabetica alla data di entrata in vigore del Testo Unico, se non prescritti
    e se non ricorrono altre cause di estinzione, sono riportati nel registro
    dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo (art. 281).
   - Il Testo Unico, inoltre, ha fatto propria la nuova
    disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i giudizi diversi da
    quello penale che, per effetto dell'art. 23 della legge 29 marzo 2001, n.
    134, diverrà operante anch'essa dal 1° luglio. Nell'ambito di tale materia
    il Testo Unico ha proceduto ad un riordino ed ad un coordinamento formale
    distinguendo le norme comuni a tutti i processi da quelle particolari
    riferite al processo penale od agli altri processi.
    Ai sensi dell'art. 279 l'ammissione al gratuito patrocinio deliberato
    secondo le leggi vigenti anteriormente all'entrata in vigore del testo Unico
    è comunque valida e i suoi effetti sono disciplinati dalle norme di cui
    agli artt. 74 e ss.
   - Per ciò che concerne la registrazione degli atti
    giudiziari si rappresenta che dovranno essere inviati al competente ufficio
    finanziario, per i procedimenti per i quali allo stato della legislazione è
    prevista l'imposta di registro, non più gli originali, bensì le copie
    autentiche degli atti da sottoporre a registrazione (cfr. artt. 73 e 278).
    Si rileva, inoltre, che il Testo Unico rende esplicito l'obbligo di inviare
    all'ufficio finanziario soltanto gli atti soggetti ad imposta di registro (cfr.
    73 cit.); conseguentemente non devono essere più inoltrati gli atti esenti
    dal pagamento di tale imposta.
   - Relativamente alle notificazioni a richiesta
    dell'ufficio, si rileva che l'art. 30 prevede che le spettanze degli
    ufficiali giudiziari relative alle notificazioni a richiesta dell'ufficio
    sono a carico delle parti, mediante anticipazione all'erario nella misura
    indicata nella tabella contenuta nell'allegato 1 del Testo Unico, eccetto
    che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n.
    319, come sostituito dall'art. 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 ed in
    quelli in cui si applica lo stesso articolo.
    I predetti importi devono essere corrisposti dalla parte che prima si
    costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che,
    nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per
    l'assegnazione o la vendita di beni pignorati (cfr. art. 30, comma 1).
    Circa le modalità di pagamento di tali diritti si richiama la norma
    transitoria secondo la quale sino all'emanazione del regolamento previsto
    dall'art. 196, le spese in questione si pagano mediante l'utilizzo delle
    marche da bollo (cfr. artt. 284 e 285).
   - Per ciò che concerne la demolizione di opere
    abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale (ed
    amministrativo) il Testo Unico ha riordinato tale materia con norme di tipo
    regolamentare (artt. da 61 a 63) che hanno tradotto in disciplina positiva i
    principi giurisprudenziali che si erano venuti consolidando in tale ambito
    ed hanno operato un coordinamento con l'art. 2, comma 56, legge n. 662/92.
    In particolare, l'attribuzione al magistrato (sia esso giudice sia esso P.M.)
    della competenza a curare l'esecuzione di sentenze recanti ordine, od aventi
    ad oggetto, la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello
    stato dei luoghi discende dal contenuto della sentenza della Corte di
    Cassazione (SS.UU. del 24-7-96 n. 15, poi seguita da numerose altre) che ha
    riconosciuto la natura di provvedimento giurisdizionale all'ordine di
    demolizione. Si richiama in particolare l'attenzione sull'obbligo per il
    magistrato di scegliere la soluzione meno onerosa dal punto di vista
    economico, avvalendosi, tramite i provveditorati delle opere pubbliche,
    delle strutture tecnico - operative del Ministero della difesa, salvo
    affidare l'incarico alle imprese private (con ricorso anche alla trattativa
    privata in aggiunta alle procedure di evidenza pubblica, secondo quanto
    previsto dal nuovo T.U. in materia edilizia) quando sulla base di
    valutazioni oggettive venga reputato più oneroso il ricorso alle prime.
    Quando si ricorra all'opera delle strutture tecnico - operative del
    Ministero della difesa è prevista la stipula di una convenzione
    organizzativa tra i Ministeri della Giustizia, delle infrastrutture e dei
    trasporti e della difesa che contenga tutti gli elementi necessari per la
    quantificazione preventiva e successiva (necessaria per consentire al
    magistrato di valutare la convenienza o meno del ricorso a tale procedura),
    delle spese e di tutte le regolazioni contabili, anche con riferimento
    all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto
    obbligato. Il sistema di determinazione dei conseguenti importi da
    corrispondere, per effetto di un decreto del magistrato (v. art. 169), sia
    alle strutture del Ministero della difesa sia alle imprese private, è stato
    modificato rispetto a quello attuale in quanto nel primo caso, anziché
    liquidare quanto richiesto il magistrato ancorerà la propria valutazione al
    contenuto della convenzione in precedenza stipulata, mentre nel secondo caso
    la valutazione dovrà tenere conto di parametri oggettivi e predeterminati
    (art. 63).
    Si segnala, tuttavia, che, ai sensi dell'art. 277, fino a quando non è
    emanata la convenzione prevista dall'art. 62, l'importo da corrispondere
    alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello
    quantificato dalle medesime strutture alla conclusione dei lavori.
   - Per quanto riguarda la restituzione e la vendita dei
    beni sequestrati (artt.149-156), si è reso necessario un intervento, sia di
    carattere regolamentare che legislativo, sugli artt. 264 e 265 c.p.p., nonché
    sull'art. 84, comma 2 disp. att. e coord. c.p.p.
    La più importante novità prevista rispetto all'attuale disciplina consiste
    innanzitutto nella modifica dell'art. 84 comma 2 disp. att. e coord. c.p.p.
    e cioè nell'eliminazione della subordinazione della restituzione al previo
    pagamento delle spese per la custodia e la conservazione dei beni
    sequestrati nonché dell'ulteriore regola da tale norma prevista, secondo la
    quale le spese di custodia e di conservazione sono poste a carico
    dell'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al
    trentesimo giorno decorrente dalla data in cui lo stesso ha ricevuto la
    comunicazione del provvedimento di restituzione. Tale nuova disciplina trova
    una sua giustificazione nello snellimento successivo della procedura di
    restituzione che consente al magistrato, una volta che sia stato comunicato
    sia all'avente diritto che al custode il proprio provvedimento di
    restituzione e sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data della
    rituale comunicazione all'avente diritto senza che questi abbia provveduto
    al ritiro, di disporre la vendita dei beni in sequestro (v. art. 151),
    fissando altresì il termine iniziale di decorrenza ai fini
    dell'assegnazione delle somme e dei valori di cui al successivo art. 154
    (cioè di quelle somme e valori rispetto ai quali nessuno abbia provato di
    avervi diritto con la conseguenza che potranno essere devoluti, dopo soli
    tre mesi rispetto agli attuali due anni, alla cassa delle ammende dal
    magistrato).
    Per quanto riguarda la vendita essa può anche essere disposta in ogni
    momento qualora i beni non possano essere custoditi senza pericolo di
    deterioramento o di rilevante dispendio. La vendita, oltre che a cura
    dell'ufficio, può essere eseguita anche a mezzo degli istituti di vendite
    giudiziarie.
    Infine appare utile segnalare che le somme ed i valori in sequestro e le
    somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati devono essere depositate
    presso i concessionari, circostanza che deriva dal fatto che l'ufficio del
    registro non svolge più funzioni di cassa, mentre i concessionari svolgono
    tali funzioni. Con apposita convenzione conclusa con questi ultimi e da
    approvarsi con decreto interministeriale (di concerto tra il Ministero della
    Giustizia e quello dell'Economia e delle Finanze) sono individuate le
    modalità tecniche e le forme più idonee e proficue per assicurare alle
    somme ricavate dalla vendita ed alle somme ed ai valori in sequestro il
    vincolo di destinazione di cui all'art.154.
    
   
Considerata la rivisitazione fortemente innovativa
dell'assetto normativo vigente operata con il Testo Unico si fa riserva di più
specifiche e formali disposizioni che sono oggetto di studio da parte di un
apposito gruppo di lavoro creato presso questo Dipartimento.
Si raccomanda tuttavia di acquisire la relazione al Testo Unico sulle spese di
giustizia, pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia
www.giustizia.it, nella quale potranno trovare soluzione eventuali dubbi
interpretativi
Si pregano le SS.LL. di voler tempestivamente
diffondere la presente circolare a tutti gli uffici interessati.