Con riferimento al Testo Unico di cui all'oggetto e, avuto
riguardo ai diversi quesiti pervenuti dagli uffici giudiziari, si forniscono i
chiarimenti che seguono
  - E' stato chiesto di conoscere quale sia la disciplina e la procedura
    applicabile in merito ai decreti di pagamento relativi a spese di giustizia
    ed ai mandati già firmati alla data del 30 giugno 2002 e non annotati nel
    registro modello 12.
    In merito si rappresenta che, in mancanza di una disciplina transitoria, i
    decreti di pagamento ed i mandati emessi prima del 30 giugno 2002 devono
    essere iscritti al modello 12 secondo le norme vigenti anteriormente
    all'entrata in vigore del Testo Unico sulle spese di giustizia. Una diversa
    soluzione implicherebbe la necessità di emettere nuovamente dei
    provvedimenti già, peraltro, legittimamente formati e sottoscritti.
    Dalla data del 1° luglio 2002, invece, i relativi decreti ovvero ordini di
    pagamento devono essere emessi dal magistrato o dal funzionario secondo le
    nuove competenze previste nel Testo Unico. Gli ordini o i decreti di
    pagamento emessi sia dalle procure che dagli uffici U.N.E.P. dovranno poi
    essere trasmessi sempre al Tribunale per le relative annotazioni nel
    registro modello 12. Invero, fino all'emanazione del decreto dirigenziale di
    cui all'art. 163, deve trovare applicazione la disposizione transitoria di
    cui all'art. 282 T.U., in base alla quale i registri continuano ad essere
    tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del
    Testo Unico.
    La documentazione relativa ai decreti ovvero agli ordini di pagamento dovrà
    essere conservata presso l'ufficio che li ha emessi per i successivi
    adempimenti previsti dagli artt. 183 e 184 del Testo Unico. A tal fine si
    informa che sono in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del
    Ministero i decreti dirigenziali di cui all'art. 186 T.U. recanti la nomina
    dei funzionari delegati che sono stati individuati
    
      - nel dirigente della cancelleria della Corte di Cassazione
      
 - nel dirigente della segreteria della Procura Generale presso la Corte
        di Cassazione
      
 - nel dirigente della cancelleria del Tribunale Superiore delle Acque
        Pubbliche
      
 - nei dirigenti delle Corti di Appello
      
 - nei dirigenti delle cancellerie delle sezioni distaccate delle corti
        di appello
      
 - nei dirigenti delle segreterie delle procure generali presso le corti
        di appello
      
 - nei dirigenti delle segreterie delle procure generali presso le
        sezioni distaccate delle corti di appello
      
 - nel dirigente della segreteria della Direzione Nazionale Antimafia.
 
    
 
In merito alla competenza all'emissione dell'ordine di pagamento o del
decreto di pagamento, si rileva che, per ciò che concerne l'ordine, esso
compete non già al dirigente, ma al funzionario addetto all'ufficio e cioè al
funzionario amministrativo secondo l'organizzazione interna, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 165 e 3 lett. i) T.U.
Per ciò che concerne, invece, il decreto di pagamento, si osserva che, come
già precisato nella circolare n. 4/2002, esso deve essere emesso - a cura del
magistrato – tutte le volte in cui la quantificazione dell'importo richiede un
qualche elemento di discrezionalità. L'adozione del decreto stesso è
certamente necessario, dunque, per le spese straordinarie di cui all'art. 70 del
T.U., nelle quali vanno comprese le spese relative alle intercettazioni
telefoniche.
  - Relativamente alle ritenute fiscali, è stato chiesto di conoscere se
    nell'ordine o nel decreto di pagamento di cui all'art. 165 T.U. debbano
    essere indicate le sole spettanze o anche tutte le voci accessorie (IRPEF ed
    altro, I.V.A. ecc.).
    Con riferimento a tale problematica, si ritiene che il decreto o l'ordine di
    pagamento debba contenere soltanto le spettanze, mentre per ciò che
    concerne le relative ritenute, queste debbano essere indicate, a cura
    dell'ufficio, al momento della compilazione del modello di pagamento di cui
    all'art. 177 T.U.
   - Con riferimento all'art. 30 del Testo Unico, si rappresenta che tale
    disposizione sulle spese di giustizia prevede un'anticipazione forfettaria
    da parte dei privati in favore dell'erario per le notifiche nel processo
    civile, fatta eccezione per i processi previsti dall'articolo unico della
    legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'art. 10 della legge 11
    agosto 1973, n. 533.
    Numerosi uffici hanno chiesto di conoscere se i procedimenti esenti dal
    pagamento del contributo unificato, in quanto inferiori ad euro 1033,
    debbono, tuttavia, essere soggetti al pagamento delle predette
    anticipazioni.
    In merito, deve darsi una risposta negativa nella considerazione che l'art.
    46 della legge n. 374/91 e succ. mod., non abrogato dal Testo Unico,
    stabilisce che i procedimenti in questione sono esenti "da imposta
    di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie
    e natura".
    Analogo criterio deve essere adottato allorché l'esenzione dal pagamento di
    imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa è prevista da norme
    speciali che non risultino abrogate (es. nei procedimenti di separazione e
    divorzio).
   - E' stato anche chiesto di conoscere se, atteso il richiamo contenuto
    nell'art. 67, comma due, del T.U., agli esperti del tribunale di
    sorveglianza debbano essere liquidate tutte le indennità previste all'art.
    65, commi 1, 2 e 4 del T.U. In merito, deve ritenersi che il richiamo
    contenuto nell'art. 67, comma 2 del T.U. sembra il frutto di un refuso,
    dovendosi in realtà intendersi riferito all'art. 65, comma 4.
  
 - E' stato, inoltre, chiesto di conoscere se l'art. 208 del T.U., che
    sostituisce l'art. 181 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., debba
    essere interpretato nel senso che le corti di appello sono competenti per la
    riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia per tutte le
    sentenze sottoposte alla loro cognizione.
    A tale quesito, stante il tenore letterale del nuovo art. 208 del T.U., deve
    rispondersi positivamente. Tale articolo, infatti, definisce l'ufficio
    competente alla gestione delle attività connesse alla riscossione in "quello
    del magistrato, (…), il cui provvedimento è passato in giudicato o presso
    il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo"; esso ha
    sostituito l'art. 181 delle disposizioni di attuazione al c.p.p. (abrogato
    espressamente dall'art. 299 T.U.) che invece attribuiva tale competenza alla
    cancelleria del giudice dell'esecuzione, individuata ai sensi dell'art. 665
    n. 2 c.p.p.
    In proposito, anche al fine di agevolare l'attività delle cancellerie delle
    corti di appello, si raccomanda la corretta compilazione del foglio notizie
    di cui all'art. 280 T.U.
   - Con riferimento al recupero delle spese di mantenimento in carcere, si
    osserva che, con l'entrata in vigore del Testo Unico, la competenza alla
    riscossione delle medesime non compete più alla cancelleria del giudice
    dell'esecuzione (come sino ad oggi è avvenuto), ma all'istituto
    penitenziario nel quale il condannato risulta essere stato per ultimo
    ristretto (art. 209 T.U.).
    Orbene, in mancanza di una norma transitoria, si deve ritenere che il
    criterio di individuazione per il passaggio della competenza al recupero
    delle suddette spese debba essere individuato nella data di maturazione del
    credito, che è, per l'intera somma dovuta, la data di scarcerazione, dalla
    quale decorre il termine di prescrizione del diritto al recupero.
    Conseguentemente, la cancelleria del giudice dell'esecuzione provvederà al
    recupero della somma relativa alle spese di mantenimento in carcere, come
    quantificata nel mod. 38, per tutte le pene detentive la cui espiazione sia
    cessata alla data del 30 giugno 2002. Viceversa gli istituti penitenziari
    procederanno al recupero delle spese di mantenimento in carcere relative a
    tutte le pene detentive, la cui espiazione sia cessata a far tempo dal 1°
    luglio 2002. Tale soluzione, peraltro, consentirà agli istituti
    penitenziari di attivare gradualmente il nuovo servizio, evitando il rischio
    di eventuali prescrizioni.
   - E' stato infine chiesto di conoscere se per effetto dell'abrogazione
    dell'art. 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, disposta
    dall'art. 299 T.U., l'indennità spettante ai giudici onorari di tribunale
    ed ai vice procuratori onorari sia stata ridotta da euro 98,13 ad euro
    77,47. In merito si sottolinea che l'art. 64 del Testo Unico prevede che ai
    vice procuratori onorari ed ai giudici onorari di tribunale spettano "le
    indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio,
    rispettivamente, e considerate le successive modificazioni,….dall'art. 4
    del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273…".
    Deve, quindi, ritenersi che il riferimento alle successive modificazioni
    intervenute, contenuto nell'art. 64 cit., sia da intendere nel senso che
    l'indennità da corrispondere ai vice procuratori onorari ed ai giudici
    onorari di tribunale sia quella prevista attualmente dall'art. 4 D.lgs. n.
    273/89, come modificato dall'art. 52, comma 44, legge n. 448/2001 (e quindi
    di euro 98,13), la cui abrogazione, contenuta nell'art. 299 T.U., è la
    naturale conseguenza del "riordino" normativo che è proprio di un
    Testo Unico, quale è quello in oggetto. 
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Si richiama, peraltro, l'attenzione degli uffici giudiziari
sulla esigenza di garantire in ogni caso la continuità del servizio, ivi
compresi i pagamenti, in attesa della emanazione dei vari regolamenti e decreti
ministeriali previsti dal T.U., trovando nel frattempo applicazione la
disciplina transitoria prevista in quest'ultimo.
Le SS.LL. sono pregate di diffondere la presente circolare a tutti gli uffici.