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Circolare del 14 - 11 -
2002
Circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia
OGGETTO
:
Testo Unico sulle spese di
giustizia.
La Direzione Generale della Giustizia Civile,
come già segnalato nella precedente circolare di questo Dipartimento (la n. 6
dell'8 ottobre 2002) ha provveduto all'emanazione dei decreti dirigenziali di
cui all'art. 186 T.U. con i quali sono stati nominati i funzionari delegati.
Quindi, a fronte degli appositi ordini di accreditamento che questo Ministero
sta predisponendo, i funzionari delegati dovranno provvedere alla regolazione ed
al rimborso delle spese di giustizia anticipate da poste italiane s.p.a. e dai
concessionari per la riscossione (art. 183 T.U.), nonché al versamento delle
ritenute fiscali e delle imposte, ai sensi dell'art. 184 T.U.
Il parametro prescelto ai fini della nomina, ad eccezione - ovviamente - degli
uffici della Suprema Corte di Cassazione, della Procura Generale presso la
stessa, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e della Direzione
Nazionale Antimafia, è quello distrettuale.
Si è ritenuto - adottando questo criterio - che il funzionario delegato possa
utilizzare le risorse a seconda del fabbisogno di ciascun ufficio, evitandosi
così eventuali rimanenze ovvero incapienze che possano verificarsi a causa
della variabilità, anche cospicua, delle spese di giustizia e della conseguente
impossibilità di una esatta previsione delle spese per ciascun ufficio.
Pertanto i funzionari delegati sono stati individuati:
- nel dirigente della cancelleria della Corte di Cassazione
- nel dirigente della segreteria della Procura Generale presso la Corte di
Cassazione
- nel dirigente della cancelleria del Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche
- nei dirigenti delle cancellerie delle Corti di Appello
- nei dirigenti delle segreterie delle Procure Generali presso le Corti di
Appello
- nei dirigenti delle cancellerie delle sezioni distaccate delle Corti di
Appello
- nei dirigenti delle segreterie delle sezioni distaccate delle Procure
Generali presso le Corti di Appello
- nel dirigente della segreteria della Direzione Nazionale Antimafia.
Si segnala che i decreti in questione saranno pubblicati nel Bollettino
Ufficiale di questo Ministero del 30 novembre p.v. Ad ogni buon conto, si allega
alla presente circolare l'elenco contenente i nominativi dei funzionari
individuati.
Si rappresenta la necessità che eventuali cessazioni dall'incarico per
collocamento a riposo, tramutamento o altro ragione siano comunicati
tempestivamente alla Direzione Generale della Giustizia Civile per la relativa
sostituzione.
Tanto posto, al fine di consentire un tempestivo versamento delle ritenute per
le categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tutti gli
uffici periferici (giudici di pace, tribunali, procure, ecc.) - ad eccezione
degli uffici U.N.E.P. –dovranno comunicare al funzionario delegato della Corte
di Appello o della Procura Generale, entro l'ultimo giorno di ogni mese, le
ritenute I.R.P.E.F., nonché le ritenute a titolo di addizionali regionali,
comunali e provinciali, effettuate sui compensi erogati tramite il modello 12
(cap. 1360) nel mese precedente a quello di riferimento e rientranti appunto
nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Si richiama l'attenzione degli uffici periferici sulle responsabilità
conseguenti alla ritardata od omessa trasmissione al funzionario delegato degli
elenchi delle ritenute da versare.
Ai fini di un corretto versamento delle addizionali regionali, provinciali e
comunali, le ritenute devono essere raggruppate a seconda della regione,
provincia, o comune in cui i beneficiari hanno il domicilio fiscale all'atto
delle operazioni di conguaglio.
Dovrà, altresì, essere precisata da ciascun ufficio periferico l'I.R.A.P. sui
compensi corrisposti a titolo di redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, avendo cura di raggruppare, anche in tal caso, i relativi importi a
seconda della regione beneficiaria.
Tutti gli indicati versamenti, riferiti al periodo 1° luglio - 30 novembre
2002, devono essere effettuati senza oneri aggiuntivi per il ritardo. Per il
periodo successivo i medesimi devono essere effettuati alle rispettive scadenze.
Le ricevute dei versamenti, ad eccezione di quelle I.R.A.P., dovranno essere
trasmesse agli uffici giudiziari per conto dei quali si è effettuato il
versamento.
I funzionari delegati, inoltre, dovranno tempestivamente comunicare a questo
Ufficio l'eventuale insufficienza dei fondi accreditati.
Si rappresenta, inoltre, che l'art. 24 del D.P.R. n. 600/73, primo comma, ultimo
periodo, e succ. mod., ha disposto per gli stessi redditi assimilati l'obbligo
di effettuare il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23 del medesimo D.P.R.
Al riguardo va precisato che, nell'effettuazione delle ritenute, il sostituto può,
d'accordo con il sostituito, applicare un'aliquota più elevata di quella che
sarebbe applicabile al reddito percepito, per evitare, in seguito, un conguaglio
più oneroso (es. nell'ipotesi in cui il soggetto sia percettore di altri
redditi).
Nell'ipotesi in cui la prestazione si esaurisca in una singola operazione (es.
nell'ipotesi di incarichi una tantum), gli uffici potranno procedere al
prelievo dell'I.R.P.E.F., nonché delle addizionali regionali, comunali e
provinciali dovute, in un'unica soluzione all'atto delle operazioni di
conguaglio, da effettuarsi alla cessazione del rapporto.
Viceversa, nelle ipotesi in cui sia possibile individuare un compenso base annuo
(es. giudici onorari aggregati e giudici di pace) le aliquote applicabili
dovranno fare riferimento a tale importo, oltre che a quello ulteriore
eventualmente corrisposto mese per mese, salvo poi operare eventuale conguaglio.
Per ciò che concerne, invece, l'individuazione delle categorie di redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, si rileva che l'Agenzia delle Entrate,
Direzione Centrale normativa e contenzioso, con nota del 7 marzo 2001, prot. n.
2001/36443, ha precisato che, nell'ambito della riforma dei redditi di lavoro
dipendente e di quelli assimilati, si è inteso razionalizzare una serie di
fattispecie i cui redditi erano di incerta qualificazione; pertanto i redditi
corrisposti nell'esercizio di pubbliche funzioni (art. 47 T.U.I.R.) sono stati
considerati "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" anche
se la loro natura li farebbe rientrare tra i redditi di lavoro autonomo. A
titolo esemplificativo si indicano tra i soggetti che percepiscono redditi da
assimilare a quelli di lavoro dipendente: i giudici di pace, i giudici onorari
aggregati, gli esperti per il tribunale di sorveglianza, gli esperti per il
tribunale dei minorenni, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori
onorari, i giudici popolari, i consulenti, periti, custodi, interpreti e
traduttori nominati dal pubblico ministero o dal giudice nei procedimenti
penali.
Su tali redditi, pertanto, deve essere operata la ritenuta I.R.P.E.F. per
scaglioni di reddito in base alle somme liquidate senza l'applicazione dell'
I.V.A.
In relazione poi agli adempimenti connessi alla qualificazione dei compensi
corrisposti ai predetti soggetti quali redditi assimilati e relativi alla
compilazione del modello 770 e al rilascio del C.U.D., si sottolinea che gli
stessi dovranno continuare ad essere curati dagli uffici giudiziari che hanno
disposto il pagamento.
La dichiarazione I.R.A.P. di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 446/97 dovrà,
invece, essere presentata direttamente dal funzionario delegato per tutti gli
uffici del distretto.
La Corte di Cassazione, la Procura Generale presso la stessa, la Direzione
Nazionale Antimafia procederanno ai suddetti adempimenti soltanto in relazione
ai compensi eventualmente corrisposti dai medesimi uffici e rientranti nella
categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Si reputa opportuno rammentare che i decreti, gli ordini di pagamento ed i
modelli di pagamento emessi successivamente all'entrata in vigore del Testo
Unico devono essere adottati con la nuova modulistica.
Inoltre, si richiama l'attenzione sul fatto che una volta emesso il decreto o
l'ordine di pagamento, il modello di pagamento, debitamente compilato, deve
essere trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al
competente ufficio postale in un unico esemplare, nonché al beneficiario per il
quale, in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento
(art. 177, comma 3, T.U.).
Passando ora all'esame dei controlli che il funzionario delegato deve effettuare
ai fini della regolazione e del rimborso dei pagamenti (art. 183 T.U.), si
osserva quanto segue.
Come noto, l'art. 182, comma 4 T.U. prevede che il prospetto riepilogativo dei
pagamenti effettuati dal concessionario o da Poste Italiane s.p.a. sia
trasmesso, entro il 10 di ciascun mese, all'ufficio del funzionario delegato
unitamente ai modelli di pagamento.
Detto prospetto dovrà essere inviato dalle filiali postali e dai concessionari
al funzionario delegato per il tramite dell'ufficio che ha disposto il pagamento
(tribunali, procure, UNEP, ecc.).
Tale ufficio, infatti, al fine di agevolare i compiti dei funzionari delegati,
dovrà procedere ad un primo riscontro contabile verificando la corrispondenza
tra il prospetto riepilogativo ed i modelli di pagamento allegati.
Effettuato il suddetto controllo, il responsabile della cancelleria o segreteria
ovvero il dirigente UNEP dovrà trasmettere tutta la documentazione, compresi
gli allegati al modello di pagamento, al funzionario delegato avendo cura di
segnalare le eventuali rettifiche da effettuare in relazione alle somme
indebitamente pagate ed ai mancati accreditamenti ovvero attestando
l'inesistenza di irregolarità.
Il funzionario delegato procederà, quindi, all'ulteriore riscontro di cui
all'art. 183, comma 1, T.U. ed alla successiva emissione di ordinativi a valere
sulle apposite aperture di credito.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che i rimborsi riguardano soltanto
i pagamenti effettuati sul capitolo 1360 (spese di giustizia).
Si rappresenta, inoltre, che entro i termini previsti dalla legge e dal
regolamento di contabilità generale dello Stato, il funzionario delegato deve
trasmettere alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto
delle somme a lui accreditate.
Si segnala, infine, che i rimborsi ed i versamenti delle ritenute da effettuare
con il nuovo sistema concernono soltanto i pagamenti effettuati per spese di
giustizia a far tempo dal 1° luglio 2002.
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Da ultimo, si ritiene opportune fornire chiarimenti su talune particolari
problematiche evidenziate dagli uffici giudiziari e concernenti l'applicazione
delle nuove disposizioni del T.U. sulle spese di giustizia.
- Taluni uffici segnalano che, a seguito dell'entrata in vigore del menzionato
Testo Unico, sono insorte difficoltà per i pagamenti da effettuarsi in favore
di benificiari residenti in luoghi diversi da quello dell'ufficio giudiziario
che dispone il pagamento.
Come noto, infatti, l'art. 175 T.U. individua l'ufficio competente ad eseguire
il pagamento in quello dell'ufficio postale territorialmente più vicino
all'ufficio che dispone il pagamento.
Conseguentemente - in attesa che i concessionari per la riscossione avviino il
pagamento delle spese di giustizia tramite accredito in conto corrente bancario
- al fine di venire incontro alle esigenze dei beneficiari che risiedono in un
luogo diverso da quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento di
liquidazione delle somme, e sempre che i medesimi non abbiano un conto corrente
postale, si ritiene che, con il loro consenso, sia possibile emettere il decreto
ovvero l'ordine di pagamento a favore del titolare dell'ufficio postale per
conversione in vaglia postale, dedotte le spese. Ciò se l'entità dell'importo
da corrispondere lo consenta.
In questo caso l'ufficio di emissione dovrà annotare nel modello di pagamento
l'indicazione "da convertirsi in vaglia postale dedotte le spese".
Ove l'entità dell'importo non lo consenta (come ad es. può verificarsi nel
caso di compensi ai testimoni), si ritiene che, in via eccezionale, e
limitatamente al periodo transitorio previsto dall'art. 175 T.U., si possa
ricorrere al sistema delle deleghe come in passato.
Sempre in via eccezionale e fino alla ricezione della presente nota, al fine di
evitare prescrizioni derivanti dall'acquisizione del consenso degli interessati
per la conversione in vaglia postale, si considerano valide le eventuali deleghe
già conferite.
- Taluni uffici hanno chiesto di conoscere se debba essere pagata l'imposta di
bollo per il rilascio di copia delle sentenze per uso appello ovvero per
procedere all'esecuzione forzata nei procedimenti sottoposti al vecchio regime
dei diritti di cancelleria.
In merito si rileva che il rilascio delle copie esecutive delle sentenze per
procedere all'esecuzione forzata ovvero all'impugnazione delle medesime, deve
avvenire senza il pagamento dell'imposta di bollo. Ciò anche nell'ipotesi in
cui i procedimenti si siano esauriti con il vecchio regime dei diritti di
cancelleria.
Invero, relativamente al rilascio della copia esecutiva per procedere
all'esecuzione forzata - come già specificato nella circolare n. 5/2002 di
questo Dipartimento - la notificazione del titolo in forma esecutiva costituisce
il primo necessario atto del procedimento di esecuzione forzata, procedimento
che sarà poi assoggettato al pagamento del contributo al momento della istanza
di vendita o assegnazione dei beni pignorati.
Relativamente al rilascio di copia delle sentenze ai fini dell'impugnazione, si
osserva che il deposito di copia della sentenza impugnata risulta necessaria sia
per la costituzione in appello che per il ricorso per cassazione (cfr. artt.
347, comma 2, e 369 comma 2, n. 2 c.p.c.). Trattasi, in sostanza, di atti
indispensabili per i giudizi di impugnazione, i quali sono autonomamente
soggetti al pagamento del contributo unificato.
- Numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se, a seguito
dell'entrata in vigore del Testo Unico sulle spese di giustizia, il quale ha
abrogato espressamente l'art. 52, comma 44 della legge n. 448/2001, possa
ritenersi che l'importo dell'indennità riconosciuta ai magistrati onorari
(esperti) dei tribunale e delle sezioni di corte di appello per i minorenni sia
stato ridotto.
In merito deve rispondersi negativamente, nella considerazione che l'art. 66
T.U. non esclude l'interpretazione secondo cui il richiamo operato all'indennità
previste dall'art. 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
273, sia da intendersi riferito a tale norma nella formulazione vigente al
momento dell'emanazione del D.P.R. n. 115/2002.
Ne discende che l'indennità riconosciuta agli esperti in questione non risulta
modificata e che l'importo della stessa resta confermato nella misura di euro
98, 13 (equivalenti a 190 mila delle vecchie lire).
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Gianfranco TATOZZI