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Ministero della
Giustizia - CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Circolare del 13-05-2002
OGGETTO : Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari.
Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto si rappresenta che è
stato convertito in legge con modifiche il decreto-legge n. 28 dell'11 marzo
2002 sul contributo unificato.
La legge di conversione 11 maggio 2002, n. 91, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 2002, è entrata in vigore il 12 maggio 2002.
Per motivi di organicità si è ritenuto di emanare la presente circolare che
comprende anche le parti ancora in vigore delle circolari n. 1/2002 e n. 2/2002
di questo Dipartimento, le quali, pertanto, devono ritenersi sostituite dalla
presente.
Di seguito verranno esaminati gli aspetti più rilevanti della legge n. 488/99,
così come modificata dalla legge di conversione.
Il comma 1 dell'art. 9 della legge n. 488/99 e succ. mod. stabilisce che il
pagamento del contributo unificato comprende tutti gli atti e provvedimenti dei
procedimenti civili, penali ed amministrativi inclusi quelli ad essi
antecedenti, necessari o funzionali. La formulazione della legge, così come
modificata dalla legge di conversione, rende eloquente che nel pagamento del
contributo unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla
procura alle liti, sull'atto di precetto, sull'atto di pignoramento, sull'atto
di costituzione di parte civile, sulla relazione dell'ausiliario del giudice e
del consulente tecnico di parte, sulla tempestiva istanza di ammissione al
passivo fallimentare, sul provvedimento comunque conclusivo del procedimento,
sul mandato di pagamento emesso dal funzionario, sul decreto di pagamento del
magistrato, sull'istanza per la liquidazione della consulenza, sulle varie
istanze presentate dalle parti, quali differimento, sospensione, estinzione,
perenzione ecc.
La disciplina sul bollo è invariata per le domande ed istanze presentate da
terzi, non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore
è legata ai processi e, quindi, innanzi tutto all'attività delle parti
processuali. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il terzo che chiede la
copia autentica di un atto processuale oltre al bollo sulle copie (come si
evince dal comma 1 dell'art. 9) è tenuto al pagamento del bollo sull'istanza
con cui le chiede; l'istanza per richiedere il certificato sullo stato del
processo civile non è soggetta a bollo se presentata da una delle parti, è
soggetta a bollo se presentata da un terzo interessato.
Attesa la formulazione dell'art. 9, comma 1, legge cit. - secondo cui non si
applicano le imposta di bollo, i diritti di cancelleria, i diritti di chiamata
di causa dell'ufficiale giudiziario agli atti comunque antecedenti, necessari e
funzionali dei procedimenti giurisdizionali - deve ritenersi che l'esenzione dal
pagamento dell'imposta di bollo è indipendente dal risultato della richiesta di
pignoramento o di sfratto. In tali ipotesi gli ufficiali giudiziari dovranno,
quindi, redigere i relativi verbali in carta semplice, e, quindi, senza
l'assolvimento dell'imposta di bollo.
Per quanto riguarda le copie autentiche è stata introdotta dalla legge di
conversione una norma interpretativa secondo la quale le copie autentiche
comprese quelle esecutive richieste dalle parti del procedimento si intendono
esenti dal bollo.
Per tali copie, pertanto, non sarà più dovuta l'imposta di bollo, ma
continueranno ad essere dovuti il diritto di copia forfettizzato e il diritto di
certificazione di conformità di cui alla tabella A allegata alla legge 21
febbraio 1989, n. 99 e succ. mod.
La soppressione dei diritti di cancelleria, effettuata con l'art. 9, l. n.
488/99 e succ. mod., infatti, ha inciso in modo molto limitato sui diritti di
copia.
Invero, dall'interpretazione sistematica dei recenti interventi legislativi
discende che sono stati soppressi solo i diritti per le riproduzioni ad uso
d'ufficio, quantificati in modo forfettizzato per il recupero dal D.M. n. 374/89
per il procedimento penale, quantificati in modo forfettizzato per il pagamento
anticipato della parte che si costituisce, per il procedimento civile dalla
legge 7 febbraio 1979, n. 59
Sono, invece, rimasti invariati gli importi richiesti per le copie semplici e
sono aumentati gli importi per le copie autentiche ai sensi dell'ultimo comma
della tabella 1 allegata all'art. 9 legge cit., quando la copia è rilasciata ad
istanza di parte.
L'incidenza limitata della soppressione dei diritti di cancelleria sui diritti
di copia è fondata su tre argomenti:
- Il comma 3 dell'art. 9 legge cit. stabilisce che il contributo unificato
deve essere anticipato dalla parte che per prima si costituisce in giudizio, o
che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa
istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati.
Il contributo deve essere integrato nell'ipotesi di modifica della domanda, di
domanda riconvenzionale, di chiamata in causa o di intervento autonomo, cui
consegua un aumento di valore del procedimento e nei soli limiti dell'aumento
(art. 9, comma 3, legge cit., ultima parte).
In tali ipotesi, nel silenzio della legge, deve ritenersi che il relativo
versamento debba avvenire per la prima udienza utile.
Si precisa, inoltre, che il contributo si paga per ciascun grado di giudizio.
Conseguentemente non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte quelle
ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo
passaggio ad un grado diverso dal primo. Così, ad esempio, nell'ipotesi di
prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo.
Relativamente ai procedimenti possessori di cui al Libro quarto, Titolo I, Capo
IV c.p.c., considerata la loro natura "bifasica" - sommaria che
termina con ordinanza e ordinaria che termina con sentenza - si chiarisce che
per la prima procedura (di natura sommaria) andrà richiesto il pagamento nella
misura di cui al comma 4 della tabella 1 legge citata e per la seconda procedura
(quella di merito di natura ordinaria) andrà richiesto il pagamento di un
autonomo contributo unificato per il procedimento di cognizione ordinaria.
Per i procedimenti relativi alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di
non fare (art. 612 e ss. c.p.c.), poiché non vi sono istanze per l'assegnazione
o la vendita di beni pignorati, il contributo deve essere pagato al momento del
ricorso al giudice dell'esecuzione.
L'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l'opposizione di terzo
all'esecuzione (art. 619 c.p.c.), quali azioni che introducono normali ed
ordinari processi di cognizione, soggiacciono alle regole generali e, quindi,
sono soggette al versamento del contributo al momento della iscrizione a ruolo
secondo il valore della domanda. L'opposizione agli atti esecutivi (art. 617
c.p.c.) soggiace al contributo fisso di euro 103,30 ai sensi del comma 5 bis
della tabella 1 della legge in commento che dovrà essere versato, anch'esso, al
momento della iscrizione a ruolo.
Inoltre, sempre avuto riguardo ai procedimenti esecutivi, deve precisarsi che la
ricevuta di versamento attestante il pagamento del contributo unificato non deve
essere consegnata all'ufficiale giudiziario, bensì deve essere depositata nella
cancelleria competente secondo quanto disposto in via generale dall'articolo 5
del d.P.R. n.126/2001.
- Il comma 4 dell'art. 9 della legge n. 488/99 e succ. mod. disciplina
l'esercizio dell'azione civile nel processo penale.
La norma prevede che il contributo non sia dovuto nell'ipotesi in cui sia
richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in
cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile, chieda
anche la condanna al pagamento di una somma di denaro, il contributo è dovuto,
in caso di accoglimento della domanda, in base all'importo del valore liquidato
in sentenza ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della
parte obbligata al risarcimento del danno. Le modifiche introdotte dalla legge
di conversione al comma 4 chiariscono che il pagamento del contributo per
l'azione civile nel processo penale è dovuto, oltre che nell'ipotesi di
richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro, anche nell'ipotesi di
richiesta di provvisionale, allorché la domanda venga accolta.
Con riferimento, in generale, alle costituzioni di parte civile nei processi
penali è opportuno, altresì, precisare che per le costituzioni avvenute prima
del 1° marzo 2002 si applica il regime antecedente l'entrata in vigore del
contributo unificato anche nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia
emessa successivamente a tale data.
Il comma 5 dell'art. 9 legge citata rimette all'avvocato l'attestazione se la
controversia sia soggetta o meno al pagamento del contributo unificato e, in
caso positivo, la determinazione del valore dei procedimenti ai sensi
dell'articolo 10 e ss. del codice di procedura civile. Gli uffici, infatti,
devono eseguire un controllo meramente formale di riscontro tra l'importo pagato
e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa.
Le modifiche introdotte dalla legge di conversione al comma 5 dell'art. 9 legge
cit. recano delle precisazioni molte utili volte a chiarire che la dichiarazione
circa il valore della causa è dovuta anche nelle ipotesi di prenotazione a
debito del contributo e di esenzione.
Si stabilisce, inoltre, che nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione
dell'avvocato circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore
di cui allo scaglione g) del comma 1 della Tabella 1. E' stata così eliminata
una discrasia del decreto legge n. 28/2002, il quale, abrogando le sanzioni
della improcedibilità e della irricevibilità della domanda, non aveva chiarito
quali fossero i compiti del funzionario di cancelleria nell'ipotesi in cui
mancasse la dichiarazione dell'avvocato circa il valore della causa.
Il comma 5 bis dell'art. 9 disciplina il meccanismo di riscossione del
contributo unificato, in caso di mancato o insufficiente pagamento, secondo i
principi generali dettati dai decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237, 26
febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni, che
hanno regolato la materia della riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato.
Il funzionario addetto all'ufficio deve verificare la presenza della ricevuta di
versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso dall'importo del
corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa
dall'avvocato.
Il controllo effettuato dal funzionario è, dunque, come già precisato in
precedenza, un controllo meramente formale di riscontro tra l'importo pagato e
quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa. Infatti,
la legge è inequivocabile nell'attribuire la determinazione del valore - sulla
base delle sopra richiamate regole del codice di procedura civile - al
difensore.
Il meccanismo di riscossione delineato nel comma in esame consta di due fasi.
La prima prevede l'inoltro dell'invito bonario al pagamento da parte del
funzionario di cancelleria entro 30 giorni dal deposito dell'atto cui si collega
il pagamento o l'integrazione del contributo dovuto, quale risulta dal raffronto
tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella. Le
modifiche apportate dalla legge di conversione al comma 5 bis allungano il
termine per l'invio dell'invito bonario al pagamento da parte del cancelliere
portandolo da dieci giorni a trenta giorni e precisano che l'invito deve essere
inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancanza di domicilio
eletto, deve essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario.
Si precisa, al riguardo, che nel contesto del processo pendente il legislatore
ha limitato al domicilio eletto la possibilità di notifica. Ciò si fonda sulla
circostanza che nel processo la parte elegge domicilio presso il proprio
difensore (articolo 84 c.p.c.). Per il caso, poi, del tutto marginale, in cui la
parte stia in giudizio personalmente (perché autorizzata ex articolo 82 c.p.c.)
e non ha eletto domicilio, il legislatore ha esteso il meccanismo del deposito
in cancelleria, già previsto dall'articolo 58 disp. att. c.p.c.
Per ciò che concerne la notifica dell'invito di pagamento deve ritenersi che
essa rientri tra le notifiche a richiesta d'ufficio e che, quindi, debba essere
effettuata mediante l'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 137 c.p.c.
L'invito al pagamento serve solo all'adempimento spontaneo di una obbligazione
ex lege che basterà menzionare nello stesso invito.
La seconda fase, che si apre a seguito della inottemperanza all'invito di
pagamento, consiste nella formazione del ruolo e, nel caso di decorso del
termine per l'adempimento computato dall'avvenuta notifica, nella trasmissione
del medesimo al concessionario per la riscossione. Nell'importo iscritto a ruolo
sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto
cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
Si rammenta che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 237/97 e
succ. mod., il ruolo deve essere formato dall'ufficio giudiziario e trasmesso al
concessionario per la riscossione.
Relativamente alla formazione, al contenuto ed alla consegna del ruolo al
concessionario, si applicano l'articolo 12 e l'articolo 24 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 e succ. mod.
- Il comma 7 dell'art. 9 legge cit. stabilisce che "i soggetti ammessi
al gratuito patrocinio o a forme similari dei non abbienti sono esentati dal
pagamento del contributo".
Appare evidente che il legislatore con il termine "esenzione" abbia
inteso escludere un "passaggio di denaro". Invero, il contributo è
dovuto, ma la concreta riscossione si avrà solo se si verificano i presupposti
(condanna alle spese della parte diversa da quella ammessa e
dall'amministrazione) e a tal fine la voce è prenotata a debito.
Il comma 8 dell'art. 9 della legge citata individua i procedimenti esenti,
cioè non soggetti al pagamento del contributo unificato.
A norma di tale articolo, così come modificato dal decreto legge e dalla legge
di conversione, non sono soggetti al pagamento del contributo i procedimenti già
esenti, senza limiti di competenza o di valore dall'imposta di bollo, o da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di
rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i
procedimenti cautelari attivati in corso di causa, i procedimenti esecutivi
mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500 ed i procedimenti di regolamento di
competenza e di giurisdizione.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione al comma 8 sono volte ad
ampliare le ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo unificato.
In particolare, oltre che per i procedimenti esecutivi mobiliari di valore
inferiore ad euro 2.500 - già menzionati - sono stati esentati dal pagamento
del contributo unificato i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e
cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per i minori e, in
generale, quelli riguardanti la prole. Tale ultima esenzione è individuata per
materia indipendentemente dal diverso giudice competente.
Sono stati, altresì, esentati i procedimenti di interdizione e di
inabilitazione, i procedimenti di dichiarazione di assenza e morte presunta, i
procedimenti attinenti alle disposizioni relativi ai minori, agli interdetti e
agli inabilitati e i procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i
coniugi.
Infine, dall'esenzione è espressamente escluso il Capo VI dello stesso Titolo
II, che detta disposizioni comuni in materia di procedimenti in camera di
consiglio, i quali non sono esenti, ma assoggettati, unitamente ai procedimenti
di volontaria giurisdizione, ad una disciplina diversa e prevista dal comma 4
bis della Tabella 1 della legge in esame e, in particolare, per essi è dovuto
il contributo unificato in misura fissa pari a euro 62.
- La modifica del comma 11, operata dalla legge di conversione, è volta ad
eliminare la norma, introdotta dal decreto legge n. 28/2002, che prevedeva
l'obbligatorietà del pagamento del contributo anche per le cause pendenti.
Si ritorna, pertanto, al regime della facoltatività previsto dalla norma
originaria della legge n. 488/99 (art. 9, comma 11) con la possibilità, per i
procedimenti iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla
data del 1° marzo 2002, di optare tra il precedente regime o il pagamento del
contributo unificato nella misura del 50%.
La nuova norma chiarisce poi che la parte - e per essa il difensore - una volta
scelto di avvalersi della facoltà del pagamento del contributo unificato nella
misura ridotta prevista dall'articolo in esame, deve effettuare apposita
dichiarazione sul valore del procedimento.
Non sono previsti particolari termini per l'esercizio dell'opzione che, quindi,
potrà essere esercitata sino al termine del procedimento.
La norma stabilisce, inoltre, che non si fa luogo al rimborso, o alla
ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di
iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e
di tassa fissa.
Il riferimento ai ricorsi, introdotto dalla legge di conversione, chiarisce che
la disciplina del contributo unificato è intesa in senso ampio e cioè non solo
per i procedimenti introdotti con atto di citazione, ma anche per quelli
introdotti con il solo ricorso.
Qualora la parte non intenda avvalersi della facoltà di cui sopra (pagamento
del contributo in ragione del 50%), valgono le disposizioni vigenti relative
all'imposta di bollo. Per i diritti di cancelleria si applica la tabella
allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A,
allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21
febbraio 1989, n. 99 e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n.
3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6 e n. 7 e n. 8.
Per il regime transitorio si veda più avanti l'apposito paragrafo.
La legge di conversione aggiunge, inoltre, all'art. 1 il comma 11 bis, che realizza un importante semplificazione per il pagamento degli importi previsti dal contributo: quella della eliminazione delle marche speciali per diritti di cancelleria, con conseguente ricorso alle marche da bollo ordinarie che esistono in commercio anche per tagli minimi.
Per ciò che concerne le novità apportate dalla legge di conversione alla tabella 1 allegata alla legge n. 488/99 e succ. mod., si sottolinea quanto segue.
- Viene sostituito il comma 1 della tabella 1 allegata alla legge n. 488/99, con altra di contenuto identico, ma con gli importi arrotondati al fine di eliminare i decimali.
- Dopo il comma 3 della tabella, viene aggiunto il comma 3 bis, il quale
precisa che "per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di
fallimento alla chiusura è dovuto il contributo di cui alla lettera f) del
comma 1".
Con tale modifica è stato, dunque, eliminato ogni dubbio interpretativo
derivante dal fatto che il decreto legge n. 28/2002 faceva riferimento alla sola
ipotesi di cui all'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Viene, poi
contestualmente aumentato lo scaglione relativo a tali procedure portandolo così
ad euro 672.
Per tutti i procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare
opererà lo scaglione di contributo indicato alla lett. b) del comma 1 della
Tabella 1, ai sensi del comma 4 bis della medesima Tabella, che ha richiamato i
procedimenti del Libro IV, Titolo II, Capo VI del codice di procedura civile
(contributo unificato pari a euro 62).
Per ciò che concerne le procedure fallimentari è opportuno precisare il
diverso trattamento, ai fini del pagamento del contributo unificato, delle
insinuazioni tempestive e delle insinuazioni tardive.
In particolare le insinuazioni tempestive, non dovendo essere iscritte a ruolo,
non esigono il pagamento del contributo unificato.
A diverso trattamento sono invece soggette le istanze tardive. Invero, il
complesso delle norme che regolano l'accertamento del passivo in sede
fallimentare, ed in particolare quelle che attengono alla procedura per
l'insinuazione tardiva del credito (artt. 51, 52, 93 e 101 R.D. 16 marzo 1942,
n. 267), conducono ad un particolare processo di verificazione, inteso ad
assicurare un esame rapido dell'accertamento di tutte le pretese dei creditori.
Tali norme pongono bene in evidenza la circostanza che l'accertamento in
questione è di natura giurisdizionale-contenziosa ed inderogabile e che,
quindi, come ha ritenuto la Suprema Corte, con costante giurisprudenza, il
giudizio conseguente alla dichiarazione tardiva del credito, in considerazione
della sua autonomia rispetto alla fase di verificazione e accertamento, è
soggetto alla forma ed ai principi del rito ordinario.
La domanda di ammissione al passivo ed il ricorso per insinuazione tardiva del
credito, dunque, costituiscono l'unico mezzo processuale per proporre la domanda
giudiziale, al fine di far valere il proprio credito nei confronti del debitore
fallito (cfr., fra tutte Cass., Sez. 3°, 29 maggio 1972, n. 1709; Cass., sez. 1°,
18 giugno 1997, n. 5459).
Sulla base della configurazione di tale giurisprudenza di legittimità, si deve,
quindi, ritenere che il ricorso per insinuazione tradiva, abbia natura di
domanda giudiziale, diretta ad ottenere un provvedimento giurisdizionale che
accerta il diritto di partecipare al concorso.
Appare evidente, quindi, che il ricorso per insinuazione tardiva sia soggetto al
pagamento del contributo unificato in base al valore del credito per cui si
procede.
- Le modifiche apportate al comma 4 della tabella chiariscono come si determina il valore dei procedimenti per sfratto ai fini del pagamento del contributo: nei casi di morosità, il parametro cui riferirsi è l'importo dei canoni non pagati alla data di notifica della citazione, mentre, nella finita locazione, il valore è costituita dal canone di un anno. Per tutti e due i casi (morosità, finita locazione) il contributo è stato comunque dimezzato.
Pagamento del contributo unificato
In merito alle modalità di pagamento del contributo unificato, si rinvia al
d.P.R. n. 126/2001, come modificato dal D.P.R.. 466/2001.
- Il decreto legge n. 28/2002, così come convertito, modifica inoltre, la legge 24 marzo 2001, n. 89 prevedendo che i procedimenti in materia di equa riparazione connessi alla salvaguardia dei diritti garantiti dalla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sono esenti dal pagamento del contributo unificato. Si stabilisce, inoltre, a meri fini chiarificatori, che i procedimenti iscritti prima del 13 marzo 2002 sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di cancelleria e dei diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
Il decreto legge n. 28/2002, così come convertito, modifica, altresì,
l'art. 71 del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 (norme di attuazione del codice di
procedura civile) prevedendo che la nota di iscrizione della causa al ruolo
generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il
codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa al ruolo.
La norma chiarisce che il codice fiscale richiesto è quello della parte che
iscrive la causa a ruolo.
Disciplina transitoria
La legge di conversione modifica l'art. 4 del decreto legge n. 28/2002,
recante la disciplina transitoria, stabilendo che per i procedimenti iscritti a
ruolo dal 1° marzo 2002 al giorno antecedente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo
a rimborso, a ripetizione, o a integrazione di quanto pagato.
L'intento cui risponde l'articolo in esame è quello di non rendere applicabili
le modifiche apportate dalla legge di conversione ad atti compiuti
nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto legge
e il giorno antecedente quello dell'entrata in vigore della legge di conversione
per i quali, espressamente la norma dispone che non si fa luogo a rimborso, a
ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
Si precisa che per atto compiuto deve intendersi l'avvenuto pagamento del
contributo unificato. Così, ad esempio, se la parte si è avvalsa del decreto
legge n. 28/2002 e ha versato il 20% del contributo per una causa iscritta a
ruolo dal 1992 al 1996, l'atto è compiuto e non può essere chiesta
l'integrazione rispetto al 50% previsto per tutti i processi dalla legge di
conversione. Se è stato inviato l'invito al pagamento per una delle percentuali
previste e vi è stato pagamento, non possono essere chiesti né rimborsi, né
integrazioni sulla base della disciplina emanata in sede di conversione. Se,
invece, all'invito non è stato dato adempimento - indipendentemente dalla
circostanza della decorrenza o meno del termine per l'adempimento - si applica
il nuovo regime previsto dalla legge di conversione.
Per i procedimenti dichiarati esenti dalla legge di conversione (procedimenti
esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500, di opposizione e
cautelari in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli
comunque riguardante la stessa e i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II,
III, IV e V, del libro IV del codice di procedura civile) non è previsto alcun
regime transitorio.
Il nuovo regime di esenzione, pertanto, si applicherà, in conformità all'art.
11 delle disposizioni della legge in generale al codice civile, secondo cui la
legge non dispone che per l'avvenire, solamente ai procedimenti iscritti a ruolo
successivamente alla legge di conversione. Così, ad esempio, il processo
esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2500 è esente solo se iniziato
dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, mentre se è iniziato prima
si applica il regime precedente: contributo unificato se dal 1° marzo in poi,
bolli, diritti, etc… se antecedente al 1° marzo.
Procedimenti penali
L'art. 9 della legge n. 488 del 1999 e succ. mod. incide anche sulla
disciplina delle spese dei procedimenti penali.
Infatti, è previsto che anche per tali procedimenti non possono più applicarsi
le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di
causa dell'ufficiale giudiziario.
Ne deriva che dalla tabella allegata al d.m. 11 ottobre 1989, n. 347, recante la
disciplina relativa al recupero in misura fissa delle spese dei procedimenti
penali, dovranno essere scorporate le somme relative alle voci suindicate
(Diritti cancelleria di copia; Bollo; Precetto diritti cancelleria).
Rimane la voce dei diritti e trasferte degli ufficiali giudiziari, quantificata
unitariamente con la chiamata di causa sino all'emanazione di un nuovo
regolamento.
In mancanza di una norma transitoria occorre fare riferimento, anche in tal
caso, ai principi generali ed in particolare al già richiamato art. 11 delle
disposizioni della legge in generale al codice civile.
Per i procedimenti penali, difatti, le voci soppresse rilevano solo ai fini del
recupero forfettizzato ai sensi del D.M. n. 374/89; conseguentemente è nel
momento in cui nasce il debito nei confronti dello Stato che occorre fare
riferimento per individuare la linea di demarcazione tra il vecchio ed il nuovo
regime.
Tale momento è certamente collegato al passaggio in giudicato della sentenza di
condanna.
Pertanto:
- per le sentenze divenute definitive entro il 28 febbraio c.a., si applica
l'intero D.M. n. 347/89;
- per le sentenze divenute definitive dal 1° marzo c.a. il nuovo regime.
Si segnala che è in fase di adozione un nuovo regolamento sostitutivo del D.M.
n. 347/1989 ove non saranno più comprese tutte le voci abrogate e saranno
individuate le somme da riscuotere in misura fissa per tutti i procedimenti
penali.
Infine, si reputa opportuno avvisare che il 14 marzo c.a. è stato approvato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, redatto dal Nucleo
per la Semplificazione delle Norme e delle Procedure, di concerto con questo
Ministero.
Il Testo Unico riunisce e coordina tutte le disposizioni legislative e
regolamentari che hanno disciplinato la materia relative alle spese sul processo
e verosimilmente entrerà in vigore il prossimo 1° luglio.
Il testo è disponibile in internet sul sito del Ministero della Giustizia: www
giustizia.it.
Si pregano le SS.LL. di voler tempestivamente diffondere la presente circolare a tutti gli uffici interessati.
13-05-2002
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Gianfranco TATOZZI