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Contributo unificato per atti
giudiziari dopo il DL 28/2002 con tabella aggiornata
(Circolare Giustizia n° 2 del 12/03/2002)
Ministero della
Giustizia
CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
"Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari"
12 marzo 2002
In occasione dell'entrata in vigore del decreto legge sul contributo unificato n. 28/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2002, che ha risolto molti dei quesiti posti dagli uffici giudiziari e, avuto riguardo alle difficoltà interpretative sorte in sede di prima applicazione della legge n. 488/99, al fine di uniformare il comportamento degli uffici, si rappresenta quanto segue.
In particolare per ciò che concerne
l'art. 1 del decreto legge citato:
- il comma 1 reca la soppressione dal
testo dell'art. 9, comma 3 della legge n. 488/99, della locuzione "che
interviene nella procedura di esecuzione" poiché tale specificazione
appare del tutto superflua e già compresa nella formula "fa
istanza", atteso che l'interveniente deve pagare il contributo
unificato solo se è lui a fare istanza di vendita o di assegnazione, non avendo
proceduto a farla il creditore procedente, primo pignorante.
In secondo luogo, il comma in esame elimina la sanzione della irrecevibilità,
prevista dalla norma originaria, per il caso di omesso pagamento del contributo,
che si esponeva a dubbi di legittimità costituzionale e sopprime l'espressione
"salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente"
essendo inutile, poiché secondo i principi generali, la parte anticipa le spese
poste a suo carico dalla legge o dal giudice e le recupera quando ne ricorrono i
presupposti.
Il medesimo comma, inoltre, ha aumentato il novero dei soggetti tenuti
all'integrazione del contributo unificato in corso di causa. Mentre prima
l'ipotesi era limitata alla modifica della domanda (art. 9, comma 5 L. n.
488/99), oggi la fattispecie è estesa alla domanda in riconvenzione,
all'intervento autonomo e alla chiamata in causa che facciano scattare lo
scaglione superiore previsto nella Tabella 1 allegata alla legge n. 488/99 e
succ. mod. e nei soli limiti dell'aumento. Ciò è più rispondente alle regole
generali sulla competenza dettate dal codice di procedura civile, secondo le
quali il valore di una causa si determina dal valore complessivo delle richieste
di ciascuna delle parti (artt. 10 c.p.c. e ss.).
In tali ipotesi, analogamente a quanto dispone il comma 6 dell'art. 1 del
decreto legge n. 28 /2002 - secondo cui "per i procedimenti già
iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002 la parte si avvale delle
disposizioni del presente articolo versando, per la prima udienza utile,
l'importo del contributo di cui alla Tabella 1 …."- deve ritenersi
che il relativo versamento debba avvenire per la prima udienza utile.
- Il comma 2 prevede l'inserimento nel
comma 4 dell'art. 9 legge cit. della prenotazione a debito nell'ipotesi di
contributo unificato dovuto a seguito di domanda risarcitoria formulata nel
procedimento penale.
L'inserita disposizione richiama quanto già disposto nel sistema dall'art. 59,
lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 recante approvazione del T.U. delle
disposizioni concernenti l'imposta di Registro, secondo cui si registrano a
debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute, le sentenze
che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato,
evitando che l'anticipazione del contributo gravi sulla persona offesa dal
reato.
- Il comma 3 prevede l'eliminazione dal
comma 5 dell'art. 9 legge cit. della parte del comma che va dall'inciso "ovvero
nell'atto di precetto" sino alla parola "domanda".
Al richiamato inciso "ovvero nell'atto di precetto", come già
segnalato nella circolare n. 1 del 2002 di questo Dipartimento poteva, infatti,
attribuirsi natura di refuso, dovuto alle alterne vicende dell'articolo in sede
parlamentare. Invero, la Tabella 1 allegata alla norma stabilisce la misura del
contributo per i processi esecutivi immobiliari o mobiliari nella somma fissa,
rispettivamente, di euro 154,94 e 77,47, a prescindere dal valore per cui si
procede.
Il comma in esame prevede pure l'eliminazione del meccanismo sanzionatorio dell'improcedibilità
della domanda per l'insufficiente pagamento del contributo nell'ipotesi di
modifica della domanda che ne aumenti il valore.
- Il comma 4 inserisce dopo il comma 5
dell'art. 9 il comma 5 bis che prevede il meccanismo di riscossione del
contributo unificato, in caso di mancato o insufficiente pagamento, secondo i
principi generali dettati dai decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237, 26
febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni, che
hanno regolato la materia della riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato.
Il funzionario addetto all'ufficio verifica la presenza della ricevuta di
versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso dall'importo del
corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa
dall'avvocato.
Il controllo effettuato dal funzionario è, dunque, come già precisato in via
interpretativa nella circolare n. 1 del 2002, un controllo meramente formale di
riscontro tra l'importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente
al valore della causa. Infatti, la legge è inequivocabile nell'attribuire la
determinazione del valore – sulla base delle regole del codice di procedura
civile – al difensore.
Il meccanismo di riscossione delineato nel comma in esame consta di due fasi.
La prima prevede l'inoltro dell'invito bonario al pagamento da parte del
funzionario di cancelleria entro 10 giorni dal deposito dell'atto cui si collega
il pagamento o l'integrazione del contributo dovuto, quale risulta dal raffronto
tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella.
In analogia a quanto stabilito in una precedente circolare del Ministero della
giustizia (Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni,
prot. n. 8/988(u)60/2 del 24.4.99) - che ha fatto fronte alla mancanza di
raccordo normativo tra la nuova disciplina della riscossione e le spese di
giustizia – nell'invito, cui è allegato il modello di pagamento pre-compilato,
è fissato il termine di un mese per il pagamento presso gli uffici competenti
ivi indicati ed è richiesto al debitore di darne notizia entro dieci giorni
dall'avvenuto pagamento.
La notifica dell'invito di pagamento deve avvenire mediante raccomandata con
avviso di ricevimento e le relative spese vanno imputate al capitolo 1254 (spese
postali e telegrafiche).
L'invito al pagamento serve solo all'adempimento spontaneo di una obbligazione ex
lege che basterà menzionare nello stesso invito.
La seconda fase, che si apre a seguito della inottemperanza all'invito di
pagamento, consiste nella formazione del ruolo, nel caso di decorso del termine
per l'adempimento computato dall'avvenuta notifica, e nella trasmissione del
medesimo al concessionario per la riscossione. Nell'importo iscritto a ruolo
sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto
cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
- Il comma 5 modifica il comma 8 dell'articolo
9 della legge 488/1999 sopprimendo l'inciso "di registro".
Atteso che la disciplina del contributo unificato sostituisce per alcuni
procedimenti giurisdizionali l'imposta di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo,
i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata dell'ufficiale giudiziario,
mentre non sostituisce l'imposta di registro, il collegamento dell'esenzione con
l'imposta di registro poteva ingenerare dubbi per i procedimenti esenti da
bollo, ma non dall'imposta di registro o, viceversa, dall'imposta di registro e
non dal bollo.
Inoltre, dopo la prima preposizione, che si conclude con la parola
"bollo" si è inserita la congiunzione "o" in luogo
della congiunzione "e" per chiarire come l'esenzione – come
del resto già segnalato nella circolare n. 1 del 2002 – operi anche
nell'ipotesi in cui, ad esempio, un procedimento, pur esente dall'imposta di
bollo sia soggetto al pagamento dei diritti.
Viene, inoltre, esplicitata l'esenzione per i procedimenti in materia tavolare,
come del resto espressamente prevista dal comma 1 dell'art. 9, nonché quella
relativa ai procedimenti cautelari attivati in corso di causa, come del resto
prevista dal numero 4 della originaria Tabella 1 allegata alla legge n. 488/99.
Sono stati aggiunti i procedimenti di regolamento di giurisdizione e di
competenza, che sono procedimenti incidentali come quelli cautelari.
Ancora, si è omesso il richiamo all'art. 454 c.c. perché abrogato dall'art.
11, del d.P.R. 3 novembre 2000 n.396, recante il regolamento di semplificazione
in materia di registri di stato civile che ha ridisegnato il procedimento
mantenendo la competenza ai tribunali.
- Il comma 6 modifica il comma 11
dell'art. 9 legge 488/1999. In particolare, esso prevede, da un lato,
l'obbligatorietà del pagamento del contributo e dall'altro, esenzioni e
graduazioni della percentuale del contributo dovuto, a seconda del tempo in cui
è stata iscritta la causa a ruolo.
Come testualmente previsto il relativo versamento deve avvenire per la prima
udienza utile.
Il decreto legge, dunque, per le cause già iscritte a ruolo alla data del 1°
marzo 2002 prevede l'obbligatorietà del nuovo regime in luogo della
facoltatività. In tal modo è eliminata la possibile coesistenza di regimi
molto diversi (da un lato il pagamento del bollo, diritti, ecc., dall'altro il
solo contributo) che avrebbe comportato complicazioni gestionali per gli uffici
e per gli utenti.
L'obbligatorietà è temperata con due strumenti.
Da un lato, con la previsione di due esenzioni: per i procedimenti iscritti a
ruolo prima del 1° gennaio 1992; per i procedimenti rimessi al collegio o
assunti in decisione alla data dell'entrata in vigore del decreto legge di
modifica, anche se rimessi sul ruolo successivamente.
Dall'altro, per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 1992 al 28
febbraio 2002, con la previsione della graduazione della percentuale del
contributo a seconda del tempo di iscrizione a ruolo.
La disposizione poi riprende la norma originaria che elenca le voci per cui non
si può chiedere il rimborso dal vecchio al nuovo regime.
Parimenti l'art. 4 del decreto legge reca la disciplina transitoria per i
procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 alla data di entrata in vigore
del decreto legge e per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1°
marzo 2002, per i quali la parte si è avvalsa della facoltà di versare il
contributo nella misura del 50%, disponendo che sono fatti salvi gli atti
compiuti e che non si fa luogo a rimborso, a ripetizione o a integrazioni di
quanto pagato.
- Il comma 7 inserisce il numero 3-bis
nella Tabella 1 volto a stabilire il quantum del contributo dovuto per le
procedure fallimentari, che sono quelle ufficiose che vanno dalla sentenza
dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura, fissando un unico
scaglione pari a euro 516.50 nell'ipotesi di cui all'art. 91 del R.D. 16 marzo
1942, n.267, al fine di risolvere questioni interpretative non indifferenti (ad
esempio la commisurazione del valore della procedura sul valore dell'attivo o
sul valore del passivo, accertamento peraltro sempre successivo al momento in
cui la procedura si avvia).
Per tutti i procedimenti in camera di consiglio del Tribunale fallimentare
opererà lo scaglione di contributo indicato alla lett. b) del numero 1 della
Tabella 1, ai sensi del numero 4 bis della Tabella 1, introdotto dal
comma 9 dell'art. 1 del decreto legge, che ha richiamato i procedimenti del
Libro IV, Titolo II c.p.c., nel quale sono ricompresi anche quelli in camera di
consiglio.
- Il comma 8 sopprime dal numero 4 della Tabella 1 il riferimento ai procedimenti di convalida di sfratto di cui al Libro IV, Titolo I, capo II del c.p.c., cui è dedicato il numero 5 ter della Tabella 1 e sopprime il Titolo II, cui è dedicato il numero 4 bis della stessa Tabella 1.
- Il comma 9, difatti, inserisce il numero 4 bis nella Tabella 1 per individuare il contributo dovuto (pari a euro 62,00) per i procedimenti di volontaria giurisdizione e per i procedimenti di cui al Libro IV, Titolo II c.p.c., fatta eccezione per i procedimenti di cui al capo I del Titolo II in materia di separazione personale dei coniugi, già esenti a norma dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, articolo che è stato oggetto dell'intervento delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 176/1992 e 154/1999.
- Il comma 10 dell'art. 1 inserisce il numero 5 bis nella Tabella 1 allegata alla legge 488/1999, al fine di stabilire il quantum del contributo dovuto per le procedure di opposizione agli atti esecutivi che, altrimenti, sarebbero state assimilate alle procedure di valore indeterminabile, con la previsione di un unico scaglione pari a euro 103.30. Viene prevista, inoltre, l'esplicita esenzione per i procedimenti esecutivi di rilascio e consegna (artt. 605 c.p.c. e ss.) in quanto nel corso degli stessi l'intervento del giudice è solo eventuale.
- Il comma 11 inserisce il comma 5 ter nella Tabella 1 che, per le procedure in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e impugnazione delle delibere condominiali prevede un contributo pari ad euro 103.30.
L'articolo 2 del decreto legge in esame modifica la legge 24 marzo 2001, n.89 prevedendo l'espressa esenzione dei procedimenti in materia di equa riparazione dal pagamento del contributo unificato connessi alla salvaguardia dei diritti garantiti dalla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
L'articolo 3 del medesimo decreto
modifica l'art. 71 disp. att. c.p.c. prevedendo che nella nota di iscrizione a
ruolo oltre all'indicazione delle generalità delle parti sia anche inserito il
codice fiscale.
Conseguentemente, deve precisarsi che, a modifica di quanto disposto nella
circolare n. 1 del 2001 cit., il contrassegno di cui all'art. 3 del D.P.R. n.
126/2001 debba essere apposto sull'apposito modello approvato con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate solo quando manchi la nota di
iscrizione a ruolo o atto equipollente che contenga gli stessi dati della
iscrizione a ruolo.
L'articolo 5 dispone dell'entrata in vigore del decreto stesso per il giorno 13 marzo c.a.
Infine, si reputa opportuno precisare quanto segue.
Tra gli atti e i
provvedimenti relativi ai procedimenti civili di cui al comma 1 dell'art. 9
della legge n. 488/99 devono comprendersi tutti gli atti funzionali al processo
inteso in senso ampio prima e durante lo stesso, compresi ad esempio il ricorso
e l'atto di citazione presentati per la notifica nonché la procura alle liti.
Rientra tra gli atti del procedimento anche la consulenza tecnica per la quale,
quindi, non dovrà più apporsi alcuna marca da bollo.
Si precisa altresì che, come già segnalato dalla circolare n. 1/2002,
l'imposta di bollo si continua ad applicare per le istanze e le domande
presentate sotto qualsiasi forma, nonché per le copie dichiarate conformi e gli
atti stragiudiziali compiuti da uffici giudiziari, ai sensi degli articoli 1 e 3
della Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 (cfr. sul punto,
circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21 del 27 febbraio
2002).
Infine, si reputa opportuno riportare per omogeneità di conversione gli importi di cui al n. 1 della Tabella 1 allegata alla legge n. 488/99 e succ. mod., convertiti in euro.
Tabella 1
"Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali, civili ed amministrativi, fermo quanto disposto dall'art. 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:
a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a euro 1.032,91;Procedimenti penali
In merito a quanto detto per i procedimenti penali con la circolare n. 1 del 2002, si reputa opportuno precisare quanto segue.
Nella legge n. 488/99 e succ. mod. manca
una norma transitoria per ciò che concerne i procedimenti penali;
conseguentemente occorre fare riferimento ai principi generali ed in particolare
all'art. 11 delle disposizioni della legge in generale al codice civile secondo
cui la legge non dispone che per l'avvenire.
Per i procedimenti penali, difatti, le voci soppresse rilevano solo ai fini del
recupero forfettizzato ai sensi del D.M. n. 374/89; conseguentemente è nel
momento in cui nasce il debito nei confronti dello Stato che occorre fare
riferimento per individuare la linea di demarcazione tra il vecchio ed il nuovo
regime.
Tale momento è certamente collegato al passaggio in giudicato della sentenza di
condanna.
Pertanto:
Deve intendersi così modificato il terzo capoverso della circolare n. 1/2001 nella parte relativa ai procedimenti penali (pag. 9).
Si pregano le SS.LL. di voler diffondere
tempestivamente la presente circolare a tutti gli uffici giudiziari del
distretto.
Si ringrazia.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Gianfranco TATOZZI