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Circolare del 13-07-2002 - Circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia
OGGETTO : Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari.
Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto e avuto riguardo ai dubbi e alle perplessità avanzate da taluni uffici giudiziari, si reputa opportuno fornire ulteriori chiarimenti.
L'art. 10, comma 2 T.U. comprende tra i procedimenti esenti "il
processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per
il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa".
Orbene, stante l'ampia dizione della legge, deve ritenersi che l'esenzione
riguardi tutti i procedimenti "comunque" relativi alla prole intesa
come persone minori d'età, indipendentemente dal diverso giudice competente.
Sono compresi, pertanto, anche i procedimenti di competenza del giudice
tutelare.
L'art. 10, comma cinque T.U. prevede, inoltre, che non siano soggetti a
contributo i procedimenti cautelari attivati in corso di causa.
Si precisa, però, che il reclamo avverso tali provvedimenti è, viceversa,
soggetto al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in
camera di consiglio, pari ad euro 62.
In merito ai procedimenti possessori deve ritenersi superato quanto detto
nella circolare n. 3/2001 di questo Dipartimento in merito alla necessità di
procedere ad un ulteriore versamento del contributo, allorché dalla fase di
cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria.
Invero, i suddetti procedimenti pur se strutturati in due fasi - l'una a
cognizione sommaria destinata a concludersi con ordinanza, l'altra a cognizione
piena destinata a concludersi con sentenza - mantengono comunque una
connotazione unitaria, tant'è che le due fasi sono entrambe rette da un unico
ricorso introduttivo.
Per tale motivo, il procedimento possessorio è assoggettabile soltanto al
pagamento del contributo indicato nell'art. 13, comma tre T.U.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 del Testo Unico si rammenta
che il contributo unificato comprende le imposte di bollo sulle copie
autentiche, anche esecutive, degli stessi atti processuali, purché richieste
dalle parti. Sono, pertanto, esenti dal pagamento dell'imposta di bollo anche le
copie delle sentenze richieste in forma esecutiva allo scopo di procedere alla
esecuzione forzata.
In tale ipotesi, infatti, la notificazione del titolo in forma esecutiva
costituisce il primo necessario adempimento funzionale al procedimento di
esecuzione forzata, procedimento che sarà poi assoggettato al contributo al
momento della presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione dei beni
pignorati.
In merito poi alla disciplina transitoria deve precisarsi che quanto detto
nella circolare n. 3/2002 di questo Dipartimento relativamente ai procedimenti
iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 al giorno antecedente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione, vale anche per i procedimenti pendenti nel
medesimo periodo.
Conseguentemente, se una delle parti si è avvalsa del decreto legge n. 28/2002
e ha versato il contributo unificato nelle percentuali ivi previste, l'atto è
compiuto e il procedimento proseguirà secondo le regole del nuovo regime.
Se, invece, il contributo non è stato versato, le parti, a norma dell'art. 265,
comma 1 T.U., sono libere di optare tra il precedente regime ovvero il
versamento del contributo unificato nella misura del 50%.
Ovviamente, se la parte opta per la prosecuzione con il vecchio regime, dovrà
regolarizzare gli atti eventualmente compiuti nella fase transitoria per i quali
non sono stati pagati bolli e diritti.
Se la parte opta per il pagamento del contributo unificato nella misura del 50%
dovrà regolarizzare gli atti compiuti nella fase transitoria con il pagamento
dei bolli e dei diritti fino a quando non avrà esercitato l'opzione.
Non dovrà essere effettuata, invece, alcuna regolarizzazione per il periodo
transitorio se il procedimento pendente rientrava tra i procedimenti esenti, ai
sensi del D.L. n. 28/2002.
Si pregano le SS.LL. di voler tempestivamente diffondere la presente circolare a tutti gli uffici interessati.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Gianfranco TATOZZI