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Circolare del 13-07-2002 - Circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia

OGGETTO : Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari.

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto e avuto riguardo ai dubbi e alle perplessità avanzate da taluni uffici giudiziari, si reputa opportuno fornire ulteriori chiarimenti.


L'art. 10, comma 2 T.U. comprende tra i procedimenti esenti "il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa".
Orbene, stante l'ampia dizione della legge, deve ritenersi che l'esenzione riguardi tutti i procedimenti "comunque" relativi alla prole intesa come persone minori d'età, indipendentemente dal diverso giudice competente. Sono compresi, pertanto, anche i procedimenti di competenza del giudice tutelare.


L'art. 10, comma cinque T.U. prevede, inoltre, che non siano soggetti a contributo i procedimenti cautelari attivati in corso di causa.
Si precisa, però, che il reclamo avverso tali provvedimenti è, viceversa, soggetto al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, pari ad euro 62.


In merito ai procedimenti possessori deve ritenersi superato quanto detto nella circolare n. 3/2001 di questo Dipartimento in merito alla necessità di procedere ad un ulteriore versamento del contributo, allorché dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria.
Invero, i suddetti procedimenti pur se strutturati in due fasi - l'una a cognizione sommaria destinata a concludersi con ordinanza, l'altra a cognizione piena destinata a concludersi con sentenza - mantengono comunque una connotazione unitaria, tant'è che le due fasi sono entrambe rette da un unico ricorso introduttivo.
Per tale motivo, il procedimento possessorio è assoggettabile soltanto al pagamento del contributo indicato nell'art. 13, comma tre T.U.


Con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 del Testo Unico si rammenta che il contributo unificato comprende le imposte di bollo sulle copie autentiche, anche esecutive, degli stessi atti processuali, purché richieste dalle parti. Sono, pertanto, esenti dal pagamento dell'imposta di bollo anche le copie delle sentenze richieste in forma esecutiva allo scopo di procedere alla esecuzione forzata.
In tale ipotesi, infatti, la notificazione del titolo in forma esecutiva costituisce il primo necessario adempimento funzionale al procedimento di esecuzione forzata, procedimento che sarà poi assoggettato al contributo al momento della presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.


In merito poi alla disciplina transitoria deve precisarsi che quanto detto nella circolare n. 3/2002 di questo Dipartimento relativamente ai procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, vale anche per i procedimenti pendenti nel medesimo periodo.
Conseguentemente, se una delle parti si è avvalsa del decreto legge n. 28/2002 e ha versato il contributo unificato nelle percentuali ivi previste, l'atto è compiuto e il procedimento proseguirà secondo le regole del nuovo regime.
Se, invece, il contributo non è stato versato, le parti, a norma dell'art. 265, comma 1 T.U., sono libere di optare tra il precedente regime ovvero il versamento del contributo unificato nella misura del 50%.
Ovviamente, se la parte opta per la prosecuzione con il vecchio regime, dovrà regolarizzare gli atti eventualmente compiuti nella fase transitoria per i quali non sono stati pagati bolli e diritti.
Se la parte opta per il pagamento del contributo unificato nella misura del 50% dovrà regolarizzare gli atti compiuti nella fase transitoria con il pagamento dei bolli e dei diritti fino a quando non avrà esercitato l'opzione.
Non dovrà essere effettuata, invece, alcuna regolarizzazione per il periodo transitorio se il procedimento pendente rientrava tra i procedimenti esenti, ai sensi del D.L. n. 28/2002.

Si pregano le SS.LL. di voler tempestivamente diffondere la presente circolare a tutti gli uffici interessati.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Gianfranco TATOZZI


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