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XIV
LEGISLATURA - SENATO
DELLA REPUBBLICA -
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore CENTARO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2002
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Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in tema di diritti ed indennità spettanti all’ufficiale giudiziario
Relazione
Onorevoli Senatori. – La modesta differenza di maggiorazione (50 per cento) tra atti ordinari ed urgenti induce spesso la parte a richiedere che atti vengano notificati, comunicati o eseguiti in giornata anche se non vi è motivo di urgenza né la prossimità di un’effettiva scadenza. Tale abitudine si ripercuote negativamente sull’attività dell’ufficiale giudiziario che, per dar corso alle richieste urgenti, deve trascurare le altre.
Il
presente disegno di legge intende diversificare, anche attraverso la
maggiorazione dell’importo dei diritti e delle indennità di trasferta, le
richieste urgenti da quelle ordinarie, al fine di consentire una migliore
organizzazione del lavoro e per limitare le istanze di notifica o comunicazione
o esecuzione in via d’urgenza agli atti che veramente necessitano di tale
procedura.
L’aumento dell’importo, sia dei diritti sia delle
indennità di trasferta, si inquadra anche nell’ottica di compensare
l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in brevissimo periodo di tempo
dalla richiesta, con le conseguenti ed evidenti problematiche organizzative,
nonché di limitare l’abitudine invalsa di classificare come urgenti atti che
non lo sono.
Articolo 1.
1. All’articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I diritti e l’indennità di trasferta sono
triplicati per gli atti urgenti, escluso il deposito di verbali di pignoramento
presso l’ufficio del giudice dell’esecuzione.»;
b) dopo il comma 4 è
aggiunto il seguente:
«4-bis. I diritti e l’indennità di trasferta
sono raddoppiati per gli atti che, per espressa disposizione di legge per volontà
delle parti, devono essere eseguiti nei cinque giorni successivi al termine
ultimo di cui al comma 3».
Assegnato alla 2° commissione giustizia in sede referente il 29/7/02