Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


PROGETTI DI LEGGE ...UFFICIALI..." GIUDIZIARI"

prima pagina


DISEGNO DI LEGGE recante "Modifiche urgenti al processo civile" (approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, n. 31).

COMUNICATO STAMPA

RELAZIONE illustrativa

TESTO DDL

Ministero della Giustizia - Giustizia: varato un D.d.l. per snellire il processo civile

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi (21.12.2001: n.d.r), su proposta del Ministro della Giustizia Roberto Castelli, un disegno di legge recante "Modifiche urgenti al processo civile", che mira appunto a snellire alcune fasi dei procedimenti. Ciò avverrà attraverso interventi precisi che, senza snaturare la struttura di riferimento, adattano meglio l'esistente alle esigenze diffusamente avvertite dagli operatori pratici.

Sinteticamente, la proposta di riforma è diretta a:

- potenziare, attraverso l'aumento della competenza per valore, l'istituto del giudice di pace;

- snellire la fase iniziale del processo di cognizione, consentendo alle parti di evitare il doppio passaggio udienza di prima cognizione-udienza di trattazione, e a rafforzare l'efficacia dei provvedimenti idonei a definire il giudizio (ordinanza ingiunzione e ordinanza post istruttoria);

- semplificare le modalità di notifica degli atti giudiziari, sia attraverso l'ampliamento del novero dei destinatari (art. 145), che attraverso la previsione della sufficienza della notifica di un solo atto al legale che assista più parti nel medesimo giudizio;

- rendere potenzialmente stabile il provvedimento d'urgenza emanato ante causam, attraverso il meccanismo della inversione dell'onere della proposizione del giudizio di merito, sul modello del referèe francese;

- razionalizzare il processo esecutivo, consentendo l'intervento ai soli creditori muniti di titolo esecutivo, assommando nel giudice dell'esecuzione la competenza a decidere di tutte le controversie insorte in sede di distribuzione ed elevando l'opposizione agli atti esecutivi (di cui si è raddoppiato il termine per la proposizione) a rimedio generale avverso le decisioni del predetto giudice;

- deflazionare il contenzioso attraverso la previsione della inappellabilità della sentenza sul merito possessorio e della non impugnabilità dell'ordinanza ammissiva dell'azione di accertamento giudiziale di paternità.


RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I criteri ai quali si ispira il d.d.l sono essenzialmente due: da un lato si persegue l'intento di incidere su alcuni snodi dell'attuale disciplina al fine dì eliminare talune rigidità sovente non imposte, ma consentite dalla legge, che costituiscono altrettanti ingombri all'efficienza del processo (specie esecutivo e cautelare); dall'altro lato, si persegue l'intento di risolvere, in senso meno formalistico, talune contraddizioni dell'attuale disciplina quali si sono andate evidenziando nel corso di questi anni di applicazione. Si tratta di previsioni normative che - senza in alcun modo pregiudicare (se non in settori per i quali vi è unanime consenso) la futura riforma del processo civile - recano un sensibile ed atteso contributo al miglioramento dell'attuale disciplina del codice di rito e di alcuni istituti ad esso collegati, liberandolo da incrostazioni formalistiche , allo scopo di contribuire ad adeguare il sistema alle esigenze di una giustizia celere e perciò stesso efficace.

Il primo gruppo di ipotesi consta delle seguenti modifiche: 

a) aumento della competenza per valore del giudice di pace, attualmente sotto utilizzato rispetto alle sue potenzialità (anche per l'esperienza ormai acquisita), tenuto anche conto che gli attuali limiti di competenza sono stati fissati diversi anni fa (articolo 7); 

b) udienza di prima comparizione (articolo 180), che non costituisce più la prima di una predeterminata e rigida serie di udienze di trattazione e di ammissione delle prove, ma soltanto la prima (e potenzialmente, anche l'ultima) di una serie duttilmente adeguata alle esigenze concrete della lite; 

c) udienza per l'ammissione dei mezzi di prova (articolo 184), che viene adeguata alla nuova duttilità della fase introduttiva del processo, eliminando una preclusione che - assente nella legge - è affermata da taluna giurisprudenza di merito, con conseguente irrigidimento del sistema; 

d) ordinanza ingiuntiva (articolo 186 ter) e ordinanza sostitutiva della decisione (articolo 186 quater) che sono diversamente strutturate con riguardo alle modalità di reazione e al mantenimento degli effetti, ai fini di potenziare la funzione definitoria della controversia; 

e) modifiche degli articoli 187, 189 e 190 che mirano a snellire il processo eliminando ora una trattazione potenzialmente inutile della causa, anche a fronte di questioni preliminari di merito e pregiudiziali di rito idonee a definire il giudizio (dove la idoneità in concreto è dimostrata dalla richiesta concorde delle parti di una immediata decisione della questione), ora 1'attesa di una lontana udienza riservata alla precisazione delle conclusioni (contemperando le esigenze delle parti e del giudice con il raddoppio del termine massimo per il deposito della decisione); inoltre, si consente alle parti, purché concordi, una più meditata difesa attraverso la proroga del termine per il deposito delle comparse conclusionali; 

f) potere di inibitoria del giudice d'appello (articolo 283) che può essere esercitato con esplicito riferimento sia al fumus boni juris dell'appello (con il riferimento ai “fondati motivi”) che recupera dignità valutativa accanto al periculum in mora, che è pur sempre presente come elemento imprescindibile tanto da essere connotato dal riferimento al gravissimo danno, con la previsione della possibilità di imporre cauzione, così rendendo duttile l'istituto;

g) inversione dell'ordine nella discussione davanti alla Corte di Cassazione (articolo 379) che risponde all'esigenza di assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio; deposito del dispositivo entro 30 giorni (articolo 380) che contempera l'esigenza della meditazione della decisione (e, quindi, anche il ripensamento del dispositivo deliberato subito dopo la discussione) con quella di certezza del rapporti soggetti al giudizio della Corte, con la previsione di una proroga per ulteriori trenta giorni da disporsi con decreto motivato del presidente del collegio. 

Le numerose innovazioni riguardanti il processo esecutivo rispondono, nel loro complesso, all'esigenza di razionalizzare e velocizzare un processo che necessita di urgenti misure. E' stato quindi previsto: 

a) la riserva dell'intervento ai soli creditori muniti di titolo, come da tempo auspicato dalla migliore dottrina (articolo 499 e, conseguentemente, articoli 526, 528, 564, 566, 629);

b) la generalizzazione ad ogni tipo di esecuzione (articolo 499, 3° comma) dell'istituto, oggi riservato all'espropriazione mobiliare (articolo 527), dell'estensione del pignoramento e la previsione (articolo 546) che il pignoramento presso terzi produce nel patrimonio del debitore, effetti commisurati all'entità del credito del pignorante e non anche, come oggi, effetti spropositati; 

c) il potenziamento dell'efficienza, quanto a tempi e risultato economico, della vendita forzata che il giudice, preferendo non servirsi del notaio ex lege n 302 del 1988, voglia condurre in prima persona, e ciò facendo leva sull'istituto della custodia per vendere il bene libero (articolo 560) e sulla vendita senza incanto (articoli 571 e 572), riscrivendo l'istituto delle offerte dopo l'incanto per stroncare fenomeni estorsivi ai quali si prestava (articoli 584), rendendo meno rigida ed automatica la disciplina della produzione della documentazione ipocatastale (articolo 567); 

d) l'elevazione a dieci giorni del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (articolo 617), istituto non più utilizzabile soltanto per opposizioni meramente formali, ma anche per complesse forme di contestazione di una serie atti e provvedimenti esecutivi, che è ulteriormente valorizzato in quanto elevato a rimedio esperibile avverso l'ordinanza risolutiva di controversie insorte in sede di distribuzione del ricavato (articolo 512); 

e) l'individuazione nella notifica dell'avviso del momento iniziale dell'esecuzione per il rilascio (articolo 608); 

f) l'attribuzione al giudice dell'opposizione al precetto del potere di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo o l'esecuzione, con previsione del reclamo ex articolo 669 terdecies come agile strumento in luogo dell'opposizione agli atti - per contestare la legittimità di tale significativo provvedimento (articolo 624);

Con riguardo al procedimento monitorio, al cautelare uniforme e ai provvedimenti anticipatori e possessori, sono state adottate le seguenti modificazioni: 

a) è eliminata la limitazione dell'utilizzo del procedimento ingiuntivo nei casi di notificazione all'intimato fuori dal territorio nazionale (articolo 633) ed è prevista la possibilità per il giudice dell'opposizione di revocare, e non solo sospendere, l'esecuzione provvisoria (articolo 649), per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla concessone della provvisoria esecuzione; 

b) è stato previsto che il provvedimento d'urgenza anticipatorio - sempre munito di pronuncia sulle spese (articolo 700) - non necessita dell'inizio del giudizio di merito da parte del cautelato ai fini del mantenimento dell'efficacia (articolo 669 octies); 

c) è stato previsto che il dies a quo per il reclamo è costituito dalla comunicazione del provvedimento (articolo 669 terdecies); è stato raddoppiato il termine per l'inizio della causa di merito (articolo 669 octies) ed è stato previsto che in caso di reclamo i predetti termini decorrono dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo, in modo tale da evitare precipitose azioni di merito e da consentire il coordinamento tra l'esito del reclamo e l'inizio del giudizio di merito; 

d) è stato parzialmente riscritto il procedimento possessorio (articolo 703) lasciando a quella delle parti che vi abbia interesse di far proseguire, in via contenziosa ordinaria, la fase urgente e prevedendo che la sentenza sia inappellabile.

All'esigenza di razionalizzare taluni aspetti del sistema attuale sono dedicate le seguenti modificazioni dei seguenti articoli: 

a) articolo 92, con la previsione dell'obbligo di motivare la compensazione delle spese, che oggi avviene con tautologico richiamo ai giusti motivi e quindi finisce per rappresentare un indiretto incentivo alla litigiosità; 

b) articolo 145, con la previsione di modalità di notificazione alle persone giuridiche ed associazioni parimenti efficaci sul piano sostanziale, ma assai meno defatiganti delle attuali; 

c) articolo 165, con la previsione, volta a legittimare prassi talvolta tollerate, ma proprio per ciò fonte di incertezza, dell'iscrizione a ruolo con “velina” e del dies a quo del termine nel caso di notifica a più parti, chiarendo che esso decorra dall'ultima delle notificazioni effettuate; 

d) articoli 170 e 285, con la previsione - che elimina un'attuale discriminazione- della notifica al difensore di più parti di una sola copia della sentenza o dell'impugnazione; 

e) articoli 250 e 103 disposizioni di attuazione, con la previsione - modellata sul codice di procedura penale - dell'intimazione del teste a mezzo raccomandata, e non necessariamente con notifica; 

f) articolo 255, mediante adeguamento monetario delle sanzioni a carico del teste non comparso; 

g) articolo 319, con una previsione razionalizzatrice delle modalità di costituzione davanti al giudice di pace; 

h) articolo 492, con la previsione dell'invito al debitore ad eleggere domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, altrimenti provvedendosi alle notifiche presso la cancelleria; 

i) articolo 495, con la previsione che la conversione del pignoramento possa chiedersi solo prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, al fine di evitare manovre meramente dilatorie del debitore; 

j) articolo 830, con la disciplina, la cui attuale assenza è fonte di gravi incertezze, dell'inibitoria del lodo impugnato per nullità; 

l) articolo 274 codice civile, con una disciplina dell'ammissibilità modellata su quella di cui alla legge n. 117 del 1988; 

m) articolo 2721 codice civile, con l'adeguamento a 25.000 Euro del limite di £. 5.000 vigente sin dal 1942; 

n) articolo 8 legge n. 890/1982, così colmando la lacuna aperta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 346 del 1998; 

o) articolo 9 legge n 488/1999, che elimina talune incertezze interpretative della legge istitutiva del contributo unificato; 

p) articolo 13 legge n. 267/1997, che snellisce la definizione davanti al giudice onorario aggregato di cause erano già giunte alla decisione davanti al Collegio.

Con riferimento alle osservazioni fatte pervenire dalla Vice-Presidenza del Consiglio dei Ministri nella riunione del 18.12.01, inerenti alla proposta di modifica di parte del testo degli articoli 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 38 e 39, si osserva che per alcuni di essi l'intervento proposto appare definire con sufficiente certezza le questioni prospettate, laddove per altri i suggerimenti indicati saranno tenuti nella dovuta considerazione in sede di definitiva elaborazione del progetto di riforma. Attraverso il presente intervento normativo, il Governo intende dare un primo concreto segno di attenzione per i problemi della giustizia civile, che entro breve tempo saranno affrontati in maniera sistematica.


TESTO DEL DDL

Articolo 1

1. All'articolo 7 del C.p.c., al primo comma, le parole: "cinque milioni" sono sostituite dalle parole: "seimila Euro".

2. All'articolo 7 del C.p.c., al secondo comma, le parole: "trenta milioni" sono sostituite dalle parole: "ventimila Euro".

Articolo 2

1. All'articolo 92 del C.p.c., il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.".

Articolo 3

1. All'articolo 145 del C.p.c., al primo comma, dopo le parole: "alla sede stessa" sono aggiunte le parole: "ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141 alla persona fisica che rappresenta l'ente indicandone nell'atto la qualità.".

2. All'articolo 145 del C.p.c., il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti la notificazione alla persona fisica, indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma dell'articolo 140.".

Articolo 4

1. All'articolo 165 del C.p.c., al primo comma, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente periodo: " Il difensore, che faccia espressa riserva di produzione dell'originale all'udienza di comparizione, può depositare anche copia fotostatica dell'atto di citazione.".

2. Il secondo comma dell'articolo 165 del C.p.c. è sostituito dal seguente: "Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione, ovvero la copia fotostatica in caso di riserva di cui al primo comma, deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione e da tale data decorre il termine per la costituzione."

Articolo 5

1. All'articolo 170 del C.p.c., al secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: "la disposizione si applica anche agli atti di impugnazione.".

Articolo 6

1. All'articolo 180 del C.p.c., il secondo comma è sostituito dal seguente: " La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore, esperito il tentativo di conciliazione, può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. Su istanza di una delle parti, fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non superiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio; altrimenti procede a norma dell'articolo 183.".

Articolo 7

1. All'articolo 184 del C.p.c., il primo comma è sostituito dal seguente: " Nella prima udienza di trattazione, o in quella eventualmente fissata ai sensi dell'articolo 183 ultimo comma, il giudice istruttore, salva l'applicazione dell'articolo 187, ammette i mezzi di prova proposti che ritiene ammissibili e rilevanti; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare mezzi di prova, nonché altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.".

Articolo 8

1. All'articolo 186ter del C.p.c., il quarto comma è sostituito dal seguente: "L'ordinanza diventa esecutiva ai sensi dell'articolo 647 se contro di essa non è proposta opposizione nel termine di giorni trenta dalla sua pronuncia in udienza o dalla sua comunicazione, mediante ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria ".

2. All'articolo 186ter del C.p.c., dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti commi : "In mancanza dell'opposizione di cui ai precedenti due commi l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma, ed il giudice, se l'ingiungente che abbia interesse alla prosecuzione non si oppone, dichiara d 'ufficio l'estinzione del processo.

Se il processo, proseguito per l'opposizione o la costituzione dell'ingiunto, ai sensi dei precedenti due commi, si estingue, l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo. 653, primo comma. ".

Articolo 9

1. All'articolo 186quater del C.p.c., il quarto comma è sostituito dal seguente:

"L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla sua comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza.".

Articolo10

1. All'articolo187 del C.p.c., dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Se richiesto da tutte le parti, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione di questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria.".

Articolo 11

1. All'articolo 189 del C.p.c., dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Tuttavia, ove vi sia istanza di una delle parti, il giudice assegna termine non superiore a venti giorni per la precisazione delle conclusioni a mezzo di atto depositato in cancelleria; in caso di mancato deposito, si intendono proposte le conclusioni, di cui ai rispettivi atti introduttivi, ovvero rassegnate a norma dell'articolo 183. In tal caso, il termine per la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 281- quinquies è elevato a sessanta giorni e quello di cui all'articolo 352 è elevato a centoventi giorni.".

Articolo 12

1. All'articolo 190 del C.p.c., il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine, prorogabile una sola volta su istanza di tutte le parti costituite, di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.".

Articolo 13

1. All'articolo 250 del C.p.c. sono aggiunti i seguenti commi:

"L'intimazione, al teste richiesto dalle parti private, di comparire in udienza, può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento".

Articolo 14

1. All'articolo 103 delle disposizioni di attuazione del C.p.c. è aggiunto il seguente comma:

"L'intimazione a cura del difensore contiene:

a) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

b) le generalità e il domicilio della persona da citare;

c) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

d) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 255 C.p.c., essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 Euro e non superiore a 1000 Euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa.".

Articolo 15

1. All'articolo 255 del C.p.c., il primo comma è sostituito dal seguente:

"Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure dispone l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 Euro e non superiore a 1000 Euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa".

Articolo 16

1. All'articolo 283 del C.p.c., il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando può derivarne gravissimo danno o sussistono fondati motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con cauzione o senza".

Articolo 17

1. L'articolo 285 del C.p.c. è sostituito dal seguente:

"Articolo 285. - (Modo di notificazione della sentenza) - La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170, primo, secondo e terzo comma.".

Articolo 18

1. All'articolo 319 del C.p.c. il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura.

I termini per la costituzione delle parti sono fissati in venti giorni dalla notificazione

per l'attore e in venticinque giorni dalla notificazione per il convenuto.

Se una delle parti si costituisce entro il termine a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza; la parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace, salva la disposizione dell'articolo 291.".

Articolo 19

1. All'articolo 379 del C.p.c. il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dal seguente:

"Dopo la relazione, il presidente invita il pubblico ministero ad esporre oralmente le sue conclusioni motivate e quindi gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche.".

Articolo 20

1. All'articolo 380 del C.p.c., al secondo comma è aggiunto il seguente periodo:

"II dispositivo della sentenza sottoscritto dal presidente viene pubblicato entro trenta giorni dalla deliberazione, mediante deposito in cancelleria, salvo che il presidente, con decreto motivato depositato entro lo stesso termine, ne disponga la proroga per ulteriori trenta giorni".

Articolo 21

1. All'articolo 492 del C.p.c., dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma :

"Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.".

Articolo 22

1. All'articolo 495 del C.p.c., al primo comma, le parole: "in qualsiasi momento anteriore alla vendita," sono sostituite dalle parole: "Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 del codice".

Articolo 23

1. All'articolo 499 del C.p.c., il primo comma è sostituito dal seguente:

"Oltre i creditori indicati nell'articolo precedente, possono intervenire solo i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo.".

2. All'articolo 499 del C.p.c., al secondo comma è aggiunto il seguente:

"Ai creditori, intervenuti entro l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'aggiudicazione, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, all'udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili e di invitarli ad estendere il pignoramento; se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.".

Articolo 24

1. All'articolo 512 del C.p.c., il primo comma è sostituito dal seguente:

"Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma .".

2. All'articolo 512 del C.p.c., il secondo comma è sostituito dal seguente:

"II giudice può sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.".

Articolo 25

1. All'articolo 525 del C.p.c., il primo comma è abrogato.

2. All'articolo 525 del C.p.c., al terzo comma, le parole: "dieci milioni" sono sostituite dalle parole: "ventimila Euro".

Articolo 26

1. All'articolo 526 del C.p.c., le parole: " se muniti di titolo esecutivo" sono soppresse.

Articolo 27

1. L'articolo 527 del C.p.c. è abrogato.

Articolo 28

1. All'articolo 528 del C.p.c., il primo comma è abrogato.

2. All'articolo 528 del C.p.c., al secondo comma, le parole: "a norma del comma precedente" sono sostituite dalle parole: "dopo l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione.".

Articolo 29

1. All'articolo 546 del C.p.c., dopo le parole: "da lui dovute" sono aggiunte le parole: "e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà.".

2. All'articolo 546 del C.p.c., al primo comma è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.".

Articolo 30

1. All'articolo 560 del C.p.c., il terzo comma è sostituito dal seguente:

"II debitore può continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui ed alla sua famiglia, facendone istanza al giudice.".

2. All'articolo 560 del C.p.c., al quarto comma è aggiunto il seguente:

"I provvedimenti di nomina e di revoca del custode e l'autorizzazione di cui al precedente terzo comma o la sua revoca sono dati con ordinanza costituente titolo esecutivo per il rilascio e non impugnabile. Dopo l'aggiudicazione, è sempre sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485.".

Articolo 31

1. L'articolo 564 del C.p.c. è sostituito dal seguente:

"Articolo 564.-(Facoltà dei creditori intervenuti).-I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e possono provocare i singoli atti.".

Articolo 32

1. L'articolo 566 del C.p.c. è sostituito dal seguente:

"Articolo 566. - (Intervento dei creditori iscritti e privilegiati). - I creditori iscritti e privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 563, secondo comma, ma prima di quella prevista dall'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione e possono provocare atti della espropriazione.".

Articolo 33

1. All'articolo 567 del C.p.c., l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati, su istanza dei creditori o dell'esecutato per giusti motivi. Ulteriori proroghe possono essere concesse nei limiti di cui all'articolo 154. Se la proroga non è concessa o non è richiesta, il giudice dell'esecuzione dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile carente della prescritta documentazione; si applica l'articolo 630 del codice.".

Articolo 34

1. All'articolo 571 del C.p.c., il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'offerta non è efficace se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.".

Articolo 35

1. All'articolo 572 del C.p.c., il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se l'offerta è inferiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere.".

2.All'articolo 572 del C.p.c., il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se l'offerta è pari o superiore al valore determinato a norma dell'articolo 568, il giudice può fare luogo alla vendita quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all'incanto.".

Articolo 36

1. L'articolo 584 del C.p.c. è sostituito dal seguente:

"Articolo 584.- (Offerte dopo l'incanto) - Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Tali offerte si fanno mediante deposito in Cancelleria, prestando cauzione per una somma pari alla metà di quella offerta, oltre l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere da pubblico avviso a norma dell'art 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato al giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione a titolo di multa.".

Articolo 37

1. All'articolo 608 del C.p.c., il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.".

Articolo 38

1. All'articolo 617 del C.p.c., al primo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla parola "dieci".

2. All'articolo 617 del C.p.c., al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla parola "dieci".

Articolo 39

1. All'articolo 624 del C.p.c., al primo comma, è aggiunto il seguente periodo:

"II giudice provvede analogamente, anche sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo, in caso di opposizione ai sensi dell'ari. 615, primo comma.".

2. All'articolo 624 del C.p.c., il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.".

Articolo 40

1. L'articolo 629 del C.p.c., è sostituito dal seguente:

"Articolo 629.- (Rinuncia).- Il processo si estingue se il creditore pignorante e quelli intervenuti rinunciano agli atti. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.".

Articolo 41

1. All'articolo 633 del C.p.c., il terzo comma è abrogato.

Articolo 42

1. All'articolo 641 del C.p.c., dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"II termine di cui al precedente comma è di cento giorni se la notificazione deve essere effettuata fuori dalla Repubblica.".

Articolo 43

1. All'articolo 644 del C.p.c., la parola: "sessanta" è sostituita dalla parola: "novanta" e la parola: "novanta" dalla parola: "centoventi".

Articolo 44

1. All'articolo 649 del C.p.c., dopo la parola: "sospendere" sono inserite le parole: "o revocare".

Articolo 45

1. All'articolo 669octies del C.p.c., al primo comma le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle parole: "sessanta giorni".

2. All'articolo 669octies del C.p.c., al secondo comma le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle parole: "sessanta giorni".

3. All'articolo 669octies del C.p.c., al quinto comma sono aggiunti i seguenti commi: "Nel caso di reclamo, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo.

Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al primo comma dell'articolo seguente non si applicano ai provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700, ma la parte contro la quale è stato emesso il provvedimento può iniziare il giudizio di merito; si applica l'articolo 669novies, terzo comma.

Nel caso di mancato inizio del giudizio di merito il provvedimento d'urgenza è revocabile e modificabile dal giudice che l'ha emesso solo se si verificano mutamenti delle circostanze.".

Articolo 46

1. All'articolo 669terdecies del C.p.c., il primo comma è sostituito dal seguente:

"Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla sua comunicazione.".

Articolo 47

1. All'articolo 700 del C.p.c., al primo comma è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, il giudice provvede sulle spese a norma degli articoli 91 e seguenti.".

Articolo 48

1. All'articolo703 del C.p.c., il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili.".

2. All'articolo 703 del C.p.c., al secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Con l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda il giudice provvede sulle spese del procedimento. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669terdecies .

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, che è definito con sentenza non appellabile. Si applica l'articolo 669octies terzo comma.".

Articolo 49

1. All'articolo 830 del C.p.c., il terzo comma è sostituito dal seguente:

"In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere l'esecutorietà del lodo quando può derivarne gravissimo danno o sussistono fondati motivi, con cauzione o senza.".

Articolo 50

1. All'articolo 274 del Cc, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto che dichiara l'inammissibilità si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Contro il decreto d'inammissibilità della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che, in sede di impugnazione, dichiarano ammissibile la domanda, rimettono gli atti al tribunale per la prosecuzione del processo.

Articolo 51

1. All'articolo 2721 del Cc, le parole: "cinquemila lire" sono sostituite dalle parole: " venticinquemila euro".

Articolo 52

1. All'articolo 8, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'Ufficiale Giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

2. All'articolo 8, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il comma 3 è sostituito dai seguenti commi:

"Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione, con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione, con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non ritirato» e della data di restituzione.".

3. All'articolo 8, della legge 890/82, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.".

4. All'articolo 8, della legge 890/82, il comma 6 è abrogato.

Articolo 53

1. All'articolo 9 della legge 488/99, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:

"Il contributo non è dovuto nelle ipotesi di riassunzione del giudizio nel grado per il quale lo stesso è già stato versato.".

Articolo 54

1. Al primo comma della tabella 1 allegata alla legge 488/99 è aggiunta la seguente lettera:

" h) nulla è dovuto per i procedimenti di correzione degli errori delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice. ".

Articolo 55

1. All'art 13 della legge 276/97, i commi da due a sei sono abrogati.

1. All'art 13 della legge 276/97, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1bis. Il giudice istruttore , in funzione di giudice unico, convoca le parti davanti a sé e provvede per la decisione della causa ai sensi degli articoli 281 quater, quinquies e sexies del C.p.c.".

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