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Il ministro delle Attività produttive ha emanato una circolare esplicativa che fornisce le prime indicazioni applicative sulle modifiche apportate ai titoli cambiari dalla recente legge 12 dicembre 2002, n. 273. In particolare la circolare si sofferma sui requisiti che il titolo deve contenere al momento del protesto e sulle relative modalità di esecuzione dei protesti stessi
Ministero delle Attività
Produttive - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i servizi -
Servizio centrale Camere di commercio - Ufficio B4 Registro delle imprese,
Circolare 14 febbraio 2003, n.3557/C
Legge 12 dicembre 2002, n. 273: Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza – Disposizioni in materia di titoli cambiari.
Art.45 Legge 12 dicembre 2002, n. 273: Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza – Disposizioni in materia di titoli cambiari. (Modifiche alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario e sui protesti cambiari)
1. Alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, di cui al regio decreto
14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è
designato a pagare (trattario)»;
b) all’articolo 30, primo comma, dopo le parole: «è sottoscritta dal
trattario» sono inserite le seguenti: «; il trattario indica il luogo e la
data di nascita ovvero il codice fiscale»;
c) all’articolo 100, primo comma, è aggiunto il seguente numero:
«7-bis) l’indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice
fiscale dell’emittente».
2. All’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, nel primo periodo, le parole: «Il presidente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono sostituite dalle
seguenti: «Il responsabile dirigente dell’ufficio protesti»; nel secondo
periodo, le parole: «il presidente» sono sostituite dalle seguenti: «il
responsabile dirigente dell’ufficio protesti»;
b) al comma 4, le parole: «del presidente della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «del responsabile
dirigente dell’ufficio protesti».
3. All’articolo 17, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 7 marzo 1996, n.
108, le parole: «dal presidente della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dal responsabile
dirigente dell’ufficio protesti».
Premessa
Il giorno 29 dicembre 2002 è entrata in vigore la legge 12 dicembre 2002, n.
273. In particolare, l'art. 45, comma 1, prevede espressamente che nelle
cambiali e nei vaglia cambiari, devono essere indicati accanto al nome e cognome
del trattario o dell'emittente, il luogo e data di nascita, ovvero il codice
fiscale, dei medesimi.
Il comma successivo individua nel dirigente dell'ufficio protesti della camera
di commercio, il pubblico ufficiale incaricato di provvedere sull'istanza di
cancellazione dal registro informatico dei protesti prodotta dal debitore che
abbia eseguito il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario (e dei
relativi interessi e spese), entro i dodici mesi successivi alla levata del
protesto. Il comma 3 determina infine nel dirigente dell'ufficio protesti della
camera di commercio, il soggetto deputato alla cancellazione dei dati dal
registro dei protesti, nei confronti del debitore protestato e riabilitato.
I tre commi, riguardando differenti settori della materia, devono essere
affrontati partitamente.
Il comma 1
Riferimenti normativi
La norma modifica la legge cambiaria, approvata con R.D. 14 dicembre 1933 n.
1699. In particolare risultano variati gli articoli 1, 30 e 100 della legge
cambiaria, che rispettivamente disciplinano: gli elementi essenziali della
cambiale; le forme di accettazione del trattario; gli elementi essenziali del
vaglia cambiario.
L'originaria norma deve essere letta in combinato disposto con la legge 12
febbraio 1955 n. 77, che disciplina la pubblicazione degli elenchi dei protesti
cambiari, come da ultimo modificata dalla legge 18 agosto 2000, n. 235.
Ratio dell'intervento normativo
Questo Ministero si è fatto promotore della suddetta iniziativa legislativa che
ha consentito da un lato, di dare concreta attuazione alla legge 77/55, come
modificata dalla legge 235/2000, e dall'altro di evitare ai soggetti che abbiano
lo stesso nome, il danno morale ed economico che possa provenire da un atto,
quale il protesto, ingiustamente levato per omonimia. Lo strumento apparso più
opportuno è stato quello di introdurre nei titoli di credito, sui quali si
leverà il protesto, l'indicazione delle generalità o del codice fiscale del
debitore, che consentiranno poi al levatore di identificare a norma di legge il
protestato, senza possibilità ne rischio alcuno di omonimia.
Oggetto della novella normativa
L'art. 45, comma 1, della legge 273/2002, prevede l'indicazione delle generalità
(data e luogo di nascita) o del codice fiscale del debitore, tanto nel caso di
cambiale, ove debitore è il trattario, quanto nel caso di vaglia cambiario, ove
il debitore è l'emittente stesso.
In particolare, con riferimento alla cambiale tratta, la norma, modificando
l'art. 1 della legge cambiaria, dispone che l'indicazione delle generalità
codice fiscale del trattario siano da considerarsi elementi essenziali; in base
al successivo art. 2, "il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti
indicati nell'articolo precedente non vale come cambiale". L'art. 101
ribadisce medesime precisazioni per il vaglia cambiario.
Considerato che il titolo cambiario è incorporato nel modulo bollato diffuso
dai rivenditori autorizzati dall'Agenzia delle entrate, e che la sostituzione
delle cambiali attualmente in circolazione con quelle redatte secondo le nuove
previsioni normative non potrà avvenire immediatamente, si pone il problema
delle cambiali emesse dopo il 29 dicembre 2002, utilizzando moduli bollati in
circolazione.
Nell'attesa della emissione dei moduli bollati cambiari aderenti al nuovo
dispositivo di legge, e che cioè contengano prestampata l'indicazione del luogo
e data di nascita o del codice fiscale del emittente/trattario, lo scrivente
Ministero ha provveduto, tramite campagna informativa a mezzo stampa, attraverso
codeste Camere di commercio, ed attraverso le associazioni di consumatori ed
utenti, nonché in sinergia con la Agenzia delle Entrate, a diffondere la
notizia dell'esistenza della norma, precisando che, sino alla distribuzione dei
nuovi moduli, le cambiali attualmente in circolazione possono essere utilmente
impiegate, purché accanto al nome e cognome del debitore compaia l'indicazione
del luogo e data di nascita, ovvero il codice fiscale del medesimo.
Alternatività dell'indicazione delle generalità o del codice fiscale sul
titolo
E' evidente che la formula scelta dal legislatore "luogo e data di nascita
ovvero codice fiscale" abbia posto una chiara alternativa tra i due
elementi, di talché la presenza di almeno una delle due indicazioni è
sufficiente per il perfezionamento della fattispecie. È altrettanto evidente
che l'eventuale compresenza dei due elementi, rappresenta un'aggiunta non
necessaria, ma neanche preclusa dalla norma.
La norma fa chiaramente riferimento tanto alle persone
fisiche, per le quali è possibile l'alternativa sopra delineata, quanto agli
altri soggetti giuridici differenti da queste ultime, per i quali è possibile
la sola indicazione del codice fiscale (che a norma del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 605 è obbligatorio), accanto alla denominazione/ragione sociale della
società o ente.
Effetti della modifica normativa
Venendo agli effetti prodotti dalla legge 273/2002 si rileva che, come sopra
osservato, l'art. 2 della legge cambiaria precisa che, "il titolo nel quale
manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come
cambiale". Le medesime considerazioni trovano applicazione anche per il
vaglia cambiario, ai sensi dell'art. 101 della predetta legge. Ne consegue che
al momento della levata del protesto, detto titolo deve essere completo in ogni
sua indicazione, particolarmente richiamate quelle relative alla identificazione
del debitore (trattario o emittente) con le generalità (luogo e data di
nascita) o il codice fiscale, come richiesto dalla norma.
Irretroattività della norma
Si ricorda che il legislatore ha previsto al comma 1 la semplice modifica
dei titoli cambiari (cambiale tratta - artt.1 e 30 - e vaglia cambiario -
art.100), senza prevedere alcunché in tema di protesti. Ne consegue che
l'efficacia della norma decorre per i titoli emessi dopo l'entrata in vigore
della legge n. 273/2002 fissata alla data del 29 dicembre 2002.
Nulla disponendo specificatamente, e trattandosi di normativa di ordinamento
civile, le disposizioni sono pertanto efficaci dall'entrata in vigore della
norma stessa. Il legislatore non ha infatti statuito alcunché per il periodo
precedente, per il quale appare pertanto applicabile la disciplina normativa
previgente, cui si fa ampio rinvio anche per quanto riguarda le indicazioni
interpretative fornite da questo Ministero.
I commi 2 e 3
Riferimenti normativi
Le disposizioni dei successivi commi 2 e 3, riguardano invece in via diretta le
attività connesse al protesto dei titoli. Il comma 2, in particolare modifica
l'art. 4 della legge 77/55, in materia di cancellazione dal registro informatico
dei protesti del debitore che abbia adempiuto nel termine di dodici mesi al
pagamento del titolo protestato. L'ultimo comma modifica l'art. 17 della legge 7
marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, con particolare
riferimento alla definitiva cancellazione dal registro del debitore protestato
riabilitato.
Ratio dell'intervento normativo
In entrambe le fattispecie contemplate dagli ultimi due commi dell'art. 45, la
volontà del legislatore si è inserita nel solco segnato dalla riforma del
pubblico impiego, già a partire dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ed in
particolare nella distinzione tra attività di indirizzo ed attività
amministrativa.
Coerentemente con le scelte di carattere generale, il
legislatore ha spostato la competenza a provvedere sull'istanza di cancellazione
dal registro informatico dei protesti, prodotta, dal debitore che abbia eseguito
il pagamento della cambiale o del vaglia (e dei relativi interessi e spese)
entro i dodici mesi successivi alla levata del protesto (comma 2) e a procedere
alla cancellazione dei dati dal registro dei protesti nei confronti del debitore
protestato e riabilitato (comma 3) dal presidente della camera di commercio, al
dirigente responsabile dell'Ufficio protesti della camera di commercio stessa.
Al di là della mutata competenza non si rilevano ulteriori modifiche al
previgente sistema.
IL MINISTRO
(Antonio Marzano)
Firmato A. Marzano