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Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Risoluzione 23 luglio 2002, n.244/E
Regime fiscale acquisto veicoli per attivitą professionale
Articoli 50, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e 19 bis 1, D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633.
Interpello n. /2002 Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. XY
Con istanza di interpello del 27 marzo 2002, inoltrata ai
sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e indirizzata alla
Direzione Regionale ......, il Sig. XY ha chiesto un parere in merito all'esatta
applicazione dell'art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 concernente
"determinazione del reddito di lavoro autonomo" e dell'art. 19-bis 1
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente "esclusione o riduzione
della detrazione" dell'Iva "per alcuni beni e servizi".
Esposizione del quesito
Il Sig. XY, esercente l'attivita' di notaio, intende acquistare un veicolo da
utilizzare ai fini dello svolgimento della propria attivita' professionale.
In particolare, intende immatricolare il suddetto veicolo come autocarro, ai
sensi della lettera d) dell'art. 54 del C.d.S., in quanto destinato "al
trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose
stesse".
In particolare l'istante sostiene che tale veicolo gli occorre in ragione della
sua attivita', per lo svolgimento della quale ha necessita' di trasportare
"con notevole frequenza documentazione da e verso Pubblici Uffici, nonche'
da e verso soggetti privati. Ha inoltre esigenza di provvedere talvolta al
trasporto di forniture necessarie alla propria attivita'".
Chiede, pertanto, di conoscere se possa interamente dedurre i relativi costi di
acquisto ed utilizzo e detrarre l'imposta ad essi relativa.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente L'istante ritiene
possibile, in quanto compatibile col principio di inerenza e con la normativa
vigente, dedurre integralmente ai fini dell'Irpef i costi relativi all'acquisto
nonche' quelli relativi all'uso del veicolo, quali, ad esempio, le spese
sostenute per il carburante o la manutenzione del veicolo stesso e detrarre la
relativa imposta. Parimenti ritiene possibile operare l'integrale detrazione
dell'Iva assolta o addebitata per rivalsa in relazione alle predette spese.
Parere dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Al fine di dare corretta risposta al quesito bisogna
prendere in considerazione, oltre all'art. 50, comma 1, relativo alla
"determinazione del reddito di lavoro autonomo", l'art. 121-bis del
Tuir e l'art. 19-bis 1, comma 1, lett. c), del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 633,
come integrato dall'art. 30 della l. 23 dicembre 2000, n. 388. L'art. 50, comma
1, del Tuir afferma che "il reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in
denaro o in natura percepiti nel periodi di imposta, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell'esercizio dell'arte o della professione..."
La disciplina contenuta nell'art. 121-bis del Tuir, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, concernente "limiti di deduzione delle spese e degli
altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore,
utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni", trova
applicazione esclusivamente nei riguardi di taluni mezzi di trasporto a motore
individuati dalla norma stessa.
In particolare, con riferimento agli autoveicoli, la norma in commento individua
dei limiti di deducibilita' delle spese e degli altri componenti negativi, solo
per le autovetture e gli autocaravan, di cui alle lettere a) ed m) dell'articolo
54 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).
Per gli altri autoveicoli, non espressamente individuati dalla norma, e',
invece, consentita l'integrale deducibilita' nella determinazione del reddito
sempre che risulti soddisfatto il principio generale dell'inerenza, che, per
quanto riguarda i professionisti, e' ricavabile dall'art. 50, comma 1, del Tuir,
il quale richiede che "i beni di cui si tratta siano impiegati
nell'esercizio dell'arte o della professione ". Deve, pertanto, sussistere
un rapporto di diretta inerenza tra l'utilizzo del veicolo e l'esercizio dell'attivita'
professionale (cfr. Circolare n. 48 del 10 febbraio 1998).
Riguardo, poi, al diritto alla detrazione dell'Iva, occorre far riferimento
innanzitutto al disposto dell'art. 19-bis 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Tale articolo, in deroga ai principi di carattere generale indicati nei
precedenti articoli 19 e 19-bis, prevede, per alcuni beni e servizi limitazioni
generalizzate al diritto alla detrazione. In particolare, relativamente agli
autoveicoli, la lett. c) dell'art. 19-bis 1 prevede che "l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed
autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c) del decreto legislativo
30 aprile 1992, n.285... che non formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
servizi e a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazioni relative ai
beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o
rappresentanti di commercio".
L'art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha precisato che, a
decorrere dal 1 gennaio 2001, "l'indetraibilita' dell'imposta sul valore
aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli,
autovetture e autoveicoli di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 19-bis 1
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633", limitatamente all'acquisto,
all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria,
noleggio e simili di detti veicoli e' ridotta al 90 per cento del relativo
ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a
combustione interna.
Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto e' stata
detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile e'
assunta per il 10 per cento ovvero per il 50 per cento del relativo ammontare
nel caso di veicoli con propulsione non a combustione interna.
La disciplina Iva non individua, invece, nessun tipo di limitazione di
detraibilita' per gli autoveicoli di cui alla lettera d) dell'art. 54 del C.d.S.
Pertanto, per essi si applichera' la disciplina generale di cui all'art. 19 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede che "e' detraibile
dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello
dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o da lui addebitata a titolo
di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione". Dalla lettura delle
richiamate disposizioni si ricava che, poiche' le limitazioni alla deduzione
Irpef e alla detrazione Iva previste, rispettivamente dall'art. 121-bis del Tuir
e dell'art. 19-bis 1 del D.P.R. n. 633/72 (letto in connessione con il
richiamato art. 30 della l. n. 388 del 2000) non operano in relazione ai veicoli
di cui alla richiamata lettera d) dell'art. 54 del C.d.S., la spettanza o meno
delle predette deduzioni Irpef e detrazioni Iva, nel caso in esame va valutata
esclusivamente in relazione alla sussistenza o meno del requisito dell'inerenza.
Affinche' l'istante possa dedurre integralmente dal reddito la spesa sostenuta
per l'acquisto del veicolo e gli altri componenti negativi di reddito ad esso
correlati, e' necessario che vi sia un rapporto di stretta inerenza tra l'attivita'
di notaio, dallo stesso esercitata e l'utilizzo del veicolo immatricolato quale
"autocarro".
Identica condizione deve essere verificata in relazione alla detrazione Iva.
Al riguardo, la scrivente ritiene, in linea generale, che non sia possibile
riscontrare un nesso di diretta strumentalita' tra l'utilizzo di un autocarro e
lo svolgimento di un'attivita' professionale, quale quella notarile, che si
caratterizza logicamente per il fatto di fondarsi sull'applicazione di energie
intellettuali da parte del prestatore del servizio e che viene normalmente
esplicata in ambienti organizzati in ufficio.
Per quanto riguarda la necessitą, invocata dall'istante, di trasportare
frequentemente documenti, si fa presente che, a parte il fatto che
l'introduzione di procedure telematiche per la registrazione degli atti sta
riducendo il movimento dei supporti cartacei, risulta francamente difficile
ipotizzare che la quantita' di fascicoli da trasportare richieda addirittura
l'utilizzo di veicoli attrezzati per il trasporto professionale di merci.
Poiche' nel caso di specie, sulla base degli elementi di fatto rappresentati
alla scrivente non e' stato individuato uno stretto rapporto di strumentalita'
tra l'esercizio dell'attivita' di notaio e l'utilizzo del bene, deve ritenersi
esclusa per l'istante la possibilita' di fruire, anche parzialmente, delle
deduzioni Irpef e delle detrazioni Iva relativamente all'acquisto e all'uso del
veicolo immatricolato quale autocarro. La risposta di cui alla presente
Risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione
Regionale ....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.