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Contributo unificato - atto di
precetto non è soggetto all'imposta di bollo
(Circolare Finanze Agenzia Entrate, risoluzione n° 161 del 30/05/2002)
SOLUZIONE INTEPRETATIVA PROSPETTATA
DAL CONTRIBUENTE
Secondo l'interpellante l'atto di precetto va considerato un atto funzionale al
processo di esecuzione e quindi va ricompreso tra gli "atti
(omissis)relativi ai procedimenti civili (omissis)" cui fa riferimento
l'art. 9, comma 1, legge 488/99, che ha abolito l'imposta di bollo.
Sempre a parere dell'istante, nel caso prospettato, non e' dovuta alcuna marca
da bollo ne' sull'originale del precetto, ne' sulla relativa procura, ne' sulla
copia conforme da notificare.
PARERE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
In merito la scrivente, alla luce della recente modifica dell'articolo 9, comma
1, legge 488 del 1999 (decreto legge del 11 marzo 2002 n. 28, art.1 convertito
dalla legge il 10 maggio 2002, n. 91), ritiene di condividere le conclusioni
dell'interpellante.
La nuova formulazione del suddetto comma, infatti, prevede che "A tutti gli
atti e provvedimenti dei procedimenti civili (omissis), inclusi quelli ad essi
antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo,
(omissis). Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei
provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si
intendono esenti da bollo".
Con riferimento all'atto di precetto, questa Direzione osserva che la sua
notifica, oltre a rappresentare una formalita' 'antecedente' all'esercizio
dell'azione esecutiva, costituisce, a tutti gli effetti, una condizione di
procedibilita'(ex artt. 479 e 480 c.p.c.), senza la quale il debitore potrebbe
opporsi all'atto di pignoramento (ex art. 617 c.p.c.) e pertanto e' anche
'necessaria' al procedimento civile che si vuole instaurare.
Non vi e' alcun dubbio, inoltre, che la notifica e' da considerare atto
'funzionale' al procedimento civile di esecuzione sia perche' ha lo scopo di
farlo conoscere all'interessato, sia per instaurare il contraddittorio, sia per
l'esercizio del diritto di difesa.
Anche sulla copia conforme da notificare non e' dovuta l'imposta di bollo per la
previsione letterale del secondo periodo del comma 1, articolo 9 in questione,
che comprende tra gli atti per i quali non e' dovuta l'imposta di bollo le copie
autentiche richieste dalle parti del procedimento. La norma richiamata lascia,
quindi, chiaramente intendere che per le copie chieste da terzi continua,
invece, ad applicarsi la disciplina dell'imposta di bollo(cfr. circolare n. 3,
del Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari della giustizia del 13
maggio 2002).
Circa la procura alle liti inserita a margine dell'atto di precetto, essendo un
atto 'funzionale' al procedimento civile che si instaura, questa Direzione la
ritiene non soggetta all'imposta di bollo perche' assolta con il pagamento del
contributo unificato (cfr. circolare n. 3 del Ministero della Giustizia appena
citata).
Riepilogando, con l'attuale modifica del primo comma dell'articolo 9 della legge
n. 488 del 1999, l'atto di precetto e le relative procura alle liti e copie
conformi richieste dalle parti del procedimento, sono escluse dall'assolvimento
dell'imposta di bollo. Di conseguenza, devono intendersi superate le precedenti
istruzioni amministrative sul punto tra le quali la recente circolare 21/E del
27 febbraio 2002 di quest'Agenzia.