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23-4-2001
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie
generale n.
94
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 MARZO 2001 N. 144.
Regolamento recante
norme sui servizi di bancoposta.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di banco posta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento di esecuzione in materia di servizi di bancoposta,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 1° giugno 1989, n.
256;
Vista la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in materia di tutela della
concorrenza e del mercato;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto-legge 10 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;
Vista la deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000, concernente la trasformazione in società per azioni dell’Ente Poste Italiane;
Vista la delibera dell’Assemblea del 28 febbraio 1998 di
trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, concernente il
riordino della Cassa depositi e prestiti;
Visto l’articolo 40, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
che autorizza il Governo ad emanare apposito provvedimento di modificazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e
di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, nonché a definire le modalità
di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i principi normativi che governano
il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche;
Considerata l’esigenza di assicurare il regolare funzionamento dei
sistemi di pagamento, come previsto dall’articolo 146 del decreto legislativo 10
settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 19 gennaio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 12 febbraio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’8 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del Ministro delle comunicazioni;
EMANA
il seguente regolamento:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) Poste:
la società per azioni Poste Italiane istituita ai sensi della deliberazione
C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del
2 novembre 2000;
b) testo
unico bancario: il decreto legislativo IO settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
c) testo
unico finanza: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) conto
corrente postale: il conto corrente aperto presso le Poste Italiane S.p.a.;
e) assegno
postale: l’assegno tratto su Poste;
f) vaglia postale: lo strumento di trasferimento nazionale ed
internazionale di fondi emesso da Poste;
g) bollettino
di conto corrente postale: il modulo emesso da Poste per il versamento di fondi
su un conto corrente postale;
h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di
risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto
della Cassa depositi e prestiti.
Art. 2.Attività di
bancoposta
1. Le attività di bancoposta
svolte da Poste comprendono:
a) raccolta
di risparmio tra il pubblico, come definita dall’articolo Il, comma 1, del
testo unico bancario ed attività connesse o strumentali;
b) raccolta
del risparmio postale;
c) servizi
di pagamento, comprese l’emissione, la gestione e la vendita di carte
prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera f), numeri
4) e 5), del testo unico bancario;
d) servizio
di intermediazione in cambi;
e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi
da banche ed intermediari finanziari abilitati;
f) servizi
di investimento ed accessori di cui all’articolo 12.
2. Poste è autorizzata a prestare
tutti i servizi di bancoposta senza necessità di iscrizione in albi od
elenchi.
3. In quanto compatibili, si
applicano alle attività di cui al comma 1, gli articoli 5, 12,
da 20 a 23, 24, commi i e 2, 25, 26, 50,
51, 52, 53,
commi 1, 2 e 3, 54, comma
1, da 56 a 58,
da 65 a.67,
68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143
a
145 del testo unico bancario.
4. Alla prestazione da parte di
Poste di servizi di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili,
i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6,
comma 1, lettera a) e
b), e comma 2, 7, commi i e 2, 8, 10, commi i e 2, da 21
a 23, 25, limitatamente ai mercati regolamentati italiani, 30,
31, commi 1, 3 e 7, 32, 51,
59, 168,
171, commi 1 e 2,190, commi 1, 3 e 4, 195.
5. Nell’ambito
delle attività di cui al comma 1, Poste è equiparata alle banche italiane
anche ai fini dell’applicazione delle norme del testo unico bancario e del
testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4, nonché della legge 10
ottobre 1990, n. 287. A Poste si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni attuative previste per le banche, salva l’adozione di
disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.
6. Il risparmio postale è
disciplinato dal decreto-legge 10 dicembre
1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.
71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo
unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle
norme del testo unico bancario, ove applicabili.
7. Per quanto non diversamente
previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni del codice civile in
materia di prescrizione.
8. Poste non può esercitare
attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.
9. Per l’esercizio dell’attività
di bancoposta,, Poste si avvale di strutture organizzative autonome. E tenuta,
altresì, ad istituire un sistema di separazione contabile dell’attività di
bancoposta rispetto alle altre attività.
Art. 3.Rapporti con i
clienti
1. Per quanto non diversamente
previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente
postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del
codice civile e delle leggi speciali.
2. Fatte salve le disposizioni del
C.I.C.R. emanate ai sensi dell’articolo 118 del testo unico bancario, la comunicazione
ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente
apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei
contratti di durata è effettuata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione
stessa, nonché mediante avviso inviato ai correntisti.
3. Salvo diversa disposizione della
sede centrale e salva diversa comunicazione scritta del preposto all’ufficio
postale che individuino differenti strumenti operativi, i clienti possono
impartire a Poste disposizioni solo personalmente o a mezzo di rappresentante
e nelle forme prescritte, a seguito di accesso ad uno degli uffici postali
abilitati all’operazione richiesta.
4. Salve le speciali disposizioni
concernenti le amministrazioni pubbliche, ove l’operazione richiesta
con-senta il conferimento di procura questa, scritta o documentata per
iscritto dal preposto all’ufficio postale, secondo la forma richiesta per
l’atto da compiere, e conservata presso l’ufficio medesimo e conserva efficacia
fino alla notificazione al predetto preposto della sua modifica o revoca.
5. La legittimazione del cliente è controllata in base:
a) alla
corrispondenza della sottoscrizione, se richiesta dalla legge, o del diverso
strumento di identificazione utilizzato su indicazione di Poste per singoli
servizi, rispettivamente alla sottoscrizione depositata presso Poste od allo
strumento da questa indicato;
b) ai
documenti di riconoscimento esibiti, ove ciò sia richiesto dalla legge.
1. Per i versamenti su
conto corrente postale effettuati presso gli uffici postali da soggetti
diversi dal titolare del conto beneficiano sono impiegati appositi bollettini
stampati da Poste, su cui può essere riservato uno spazio per le operazioni di
postagiro.
2. Poste può autorizzare i correntisti a stampare in proprio i
bollettini.
3. L’uso di bollettini non autorizzati può costituire causa di
risoluzione del rapporto di conto corrente.
4. I bollettini di versamento devono essere presentati già compilati in
ogni loro parte agli uffici postali, i quali accertano esclusivamente la
integrale compilazione e la corrispondenza della somma vérsata dal cliente
con quella indicata nel bollettino. L’indicazione della causale del versamento
è obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di Amministrazioni pubbliche.
5. Nel caso di discordanza tra le generalità del correntista e il
numero del conto corrente, l’accredito viene effettuato sul conto
corrispondente alle generalità del correntista.
6. Il versamento in conto corrente postale ha valore liberatorio per la
somma riportata sulla relativa ricevuta dal timbro apposto da Poste, con
effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito, salve le disposizioni
stabilite da leggi e regolamenti speciali.
Titolo
III SERVIZI DI PAGAMENTO
Capo
I GENERALITÀ
Art.
5.Tipologie
1. Poste può svolgere servizi di pagamento, compreso il servizio di
riscossione di crediti, nei confronti del pubblico.
2. Il servizio di trasferimento fondi può avere luogo tramite vaglia
postale, assegno postale e in ogni altra forma, con o senza emissione di mezzi
di pagamento.
Capo
lI IL VAGLIA POSTAJ,.E
Art. 6.Caratteristiche
1. Il trasferimento di fondi mediante vaglia postale si perfeziona con
la consegna del vaglia postale al beneficiario.
2. Il vaglia postale può essere ceduto mediante girata se non munito,
su richiesta del mittente, della clausola di non trasferibilità.
3. Il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione.
4. Ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni applicabili all’assegno circolare.
Capo III
L’ASSEGNO POSTALE
Art. 7.Caratteristiche
1. Gli assegni postali possono essere ordinari o vidimati.
2. L’assegno postale ordinario è tratto su conto corrente postale.
All’atto della sua presentazione al pagamento, Poste accerta la disponibilità
dei fondi, annulla il titolo e provvede all’addebito sul conto corrente del
traente.
3. L’assegno postale vidimato è
tratto su Poste anche da chi non è correntista postale e non può essere
riscosso se non reca la vidimazione che comprova l’avvenuta acquisizione dei
fondi da parte di Poste.
4. Agli assegni postali si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all’assegno
bancario.
Art. 8.Termini di
validità
1. Gli assegni ordinari sono
pagabili entro il termine di sessanta giorni dalla data di traenza.
2. Gli assegni vidimati sono
pagabili a vista, entro il termine di due mesi dal momento in cui viene apposta
la vidimazione.
Art. 9.Assegno di pagamento estero
1. L’assegno di pagamento estero
è utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall’estero ed è spedito
da Poste al beneficiano.
2. L’assegno è emesso da Poste
con la clausola di non trasferibilità e con un termine di validità, scaduto il
quale non può essere pagato, né rinnovato.
Capo IV
ALTRE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO FONDI
Art. 10.Integrazione
nei sistemi di trasferimento fondi
1. La Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 146 del testo unico
bancario, adotta le misure necessarie ad assicurare l’integrazione di Poste
nei sistemi di pagamento e l’interoperabilità dei circuiti di pagamento
postale e bancario.
Art. 11.Trasferimenti internazionali di fondi
I. Ai trasferimenti internazionali
di fondi si applicano le convenzioni e gli accordi internazionali e le
relative disposizioni applicative.
Titolo IV
Art. 12.Prestazioni dei
servizi di investimento
1. Salvo quanto già previsto
all’articolo 2, comma 1, Poste può svolgere nei confronti del pubblico i
servizi di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente,
dall’articolo 1, comma 5, lettere b),
c), ed e), e
dall’articolo 1, comma 6, lettere a),
b), d), e), f) e
del
testo unico finanza, nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di
investimento.
2. La promozione ed il collocamento
nei confronti del pubblico, da parte di Poste presso la propria sede e
dipendenze, di strumenti finanziari e di prodotti finanziari non costituisce
offerta fuori sede ai sensi dell’articolo 30 del testo unico finanza.
Titolo V
Art. 13.
Norma finale
1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano ai rapporti esistenti tra Poste e clientela alla data di
entrata in vigore delle stesse, fatti salvi gli atti posti in essere e gli
effetti prodotti in applicazione della normativa previgente.
2. Sono abrogati:
a) gli
articoli da 100 a 137, 138, comma 2, da 139 a 142, 144 e 145 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
b) gli
articoli da l a 5 ,da7 a l3, da 16 a 63, da 67a 95, 96 comma 2, da 97 a 100, da
102 a 104, 105, comma 1, limitatamente alle parole da: «il correntista» a: «tuttavia»,
nonché i commi 3 e 4, da 106 a 121, 122, comma 1, limitatamente alla lettera a),
ed alle
parole da: «rettificare» a: «od» della lettera b), da 123 a 134 del decreto
del Presidente della Repubblica 1º giugno 1989, n. 256;
c) tutte
le istruzioni per i servizi di bancoposta;
d)
gli
articoli 4, comma 3-bis, 8, comma 3, e 11 del decreto-legge 1~ dicembre 1993, n. 487, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, nella parte relativa ai
servizi di bancoposta, nonché tutte le disposizioni emanate in applicazione
degli stessi.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 14 marzo 2001
Comunicazione interna poste : nuova disciplina assegni postali e assegno postale