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  Protesto degli assegni senza  provvista. Custodia e deposito dell'originale degli atti

MINISTERO GIUSTIZIA – Direzione Generale Affari civili e Libere Professioni - Ufficio V - Prot. n. 5/338/03-3/RG del 13 aprile 2000, diretta alla Presidenza della Corte di Appello di Messina.

 Il segretario comunale di …., ha inoltrato a questo Ufficio un quesito concernente le seguenti domande:

1)      l'originale dell'assegno e dell'atto di protesto vanno restituiti alla Banca che l’ ha richiesto, vista la novella del D.L. 507/1999?

2) l’originale dell'assegno e dell'atto di protesto, nelle more di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 386/90, a quale titolo rimangono nelle mani del pubblico ufficiale e quale titolo ne legittima la  custodia e il possesso?

 In merito alla prima richiesta si ritiene che ]'assegno con “l’allungo” del protesto vada restituito alla Banca trattaria, affinché possa da quest'ultima essere restituito al creditore.

 Infatti. L'originale dell'assegno protestato costituisce valido titolo esecutivo nell'azione di recupero del credito. ai sensi dell'art. 474 C.P.C., e viene sottoposto all'esame dell'ufficiale giudiziario al momento della richiesta di notifica dell'atto di precetto cambiario; costui, constatata la conformità del titolo a quanto descritto in atti. appone il suo visto. Inoltre, l’esame della validità del titolo è sottoposto ad un ulteriore vaglio da parte dell'ufficiale giudiziario nel momento in cui è inoltrata la richiesta di esecuzione. per cui si rende indispensabile la sua stessa esibizione.

All'uopo. si rende utile una ulteriore riflessione: il verbale di esecuzione mobiliare o immobiliare, redatto dall'ufficiale giudiziario che risulti positivo, con la descrizione di beni che vengono sottoposti a vincolo a soddisfazione del credito, viene depositato in cancelleria con allegato il titolo esecutivo, a giustificazione dell'azione intrapresa.

 Pertanto, si può giungere alla conclusione che l’assegno protestato non costituisce solo un corpo di reato, la cui connotazione è stata abrogata con il D.Lgs. 507/99, ma anche un valido titolo esecutivo i cui effetti permangono tuttora. Prima dell'approvazione del D.Lgs. 507/99 si rimetteva alla Procura l’originale dell'assegno, in quanto costituente corpo di reato, ed alla Banca trattaria o direttamente al creditore copia conforme all'originale dell'assegno, anche se tale soluzione era discussa dalla stessa dottrina e giurisprudenza, ai fini del recupero del credito come anzidetto.

 Cosicché, con l’avvenuta depenalizzazione del reato di pagamento tardivo dell'assegno e con la riforma del sistema sanzionatorio non si rende più necessario allegare l'originale dell'assegno al rapporto di accertamento da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 3 della menzionata legge, e si consiglia di procedere alla consegna dell'assegno protestato in forma originale alla Banca trattaria.

 In ordine alla seconda domanda la nuova novella dettata dal D.Lgs. 507199 non ha abrogato l'art. 8 della legge n. 386/90, richiamato nell'art. 33; entro 60 gg. dalla presentazione del titolo l’emittente può provvedere al pagamento e solo successivamente il pubblico ufficiale, che ha elevato il protesto, dovrà provvedere all'inoltro del rapporto di accertamento al prefetto. I1 pubblico ufficiale che cura il servizio protesti è responsabile nelle more della custodia e deposito del titolo. 

 I1 legislatore ha accordato la possibilità di evitare gli effetti sanzionatori amministrativi, ma non gli effetti del protesto, che decorrono dal momento della presentazione, con il pagamento della sorte capitale dell'assegno.

 

          per il Direttore dell'Ufficio

            II Magistrato addetto

            Maria Rubera

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