Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


Il Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2002 su proposta del Presidente Berlusconi e del Ministro Frattini, d’intesa con il Ministro Castelli,  ha approvato un provvedimento di particolare importanza: un testo unico, in forma tripartita, delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia nei procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari che entrerà in vigore il 1° luglio prossimo;

Con l’approvazione definitiva del provvedimento (le cui disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio prossimo) si conclude un laborioso e complesso lavoro di razionalizzazione e semplificazione del quadro normativo attuale, caratterizzato da eccessiva frammentazione e vetustà;


SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

Sommario

Parte I - Disposizioni generali

    Titolo I - Oggetto e definizioni
    Titolo II - Disposizioni generali relative al processo penale
    Titolo III - Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile, tributario
Parte II - Voci di spesa
    Titolo I - Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
    Titolo II - Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari
      Capo I - Disposizioni generali
      Capo II - Notificazioni nel processo penale
      Capo III - Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario
      Capo IV - Atti di esecuzione nel processo civile
    Titolo III - Spese di spedizione
    Titolo IV - Diritto di copia e diritto di certificato
    Titolo V - Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile
    Titolo VI - Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
    Titolo VII - Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
    Titolo VIII - Indennità di custodia nel processo penale, civile, amministrativo,contabile e tributario
    Titolo IX - Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile
    Titolo X - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale e amministrativo
    Titolo XI - Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili
    Titolo XII - Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale
    Titolo XIII - Domanda di liquidazione e decadenza
    Titolo XIV - Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo
Parte III - Patrocinio a spese dello Stato
    Titolo I - Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
      Capo I - Istituzione del patrocinio
      Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio
      Capo III - Istanza per l'ammissione al patrocinio
      Capo IV - Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte
      Capo V - Recupero delle somme da parte dello Stato
      Capo VI - Norme finali
    Titolo II - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale
      Capo I - Istituzione del patrocinio
      Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio
      Capo III - Istanza di ammissione al patrocinio
      Capo IV - Decisione sull'istanza di ammissione
      Capo V - Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte
      Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio
      Capo VII - Revoca del decreto di ammissione al patrocinio
    Titolo III - Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale
    Titolo IV - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario
      Capo I - Istituzione del patrocinio
      Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio
      Capo III - Istanza di ammissione al patrocinio
      Capo IV - Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
      Capo V - Difensori e consulenti tecnici di parte
      Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio
      Capo VII - Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio
      Capo VIII - Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario
    Titolo V - Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV
Parte IV - Processi particolari
    Titolo I - Procedura fallimentare
    Titolo II - Eredità giacente attivata d'ufficio
    Titolo III - Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale
      Capo I - Restituzione e vendita di beni sequestrati
      Capo II - Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati
    Titolo IV - Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la
    riscossione delle entrate iscritte a ruolo
    Titolo V - Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica
Parte V - Registri

Parte VI - Pagamento
    Titolo I - Titoli di pagamento delle spese
      Capo I - Ordine di pagamento emesso dal funzionario
      Capo II - Decreto di pagamento emesso dal magistrato
      Capo III - Responsabilità
    Titolo II - Pagamento delle spese per conto dell'erario
      Capo I - Soggetti abilitati e modalità di pagamento
      Capo II - Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento
      Capo III - Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento
      Capo IV - Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili
      Capo V - Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento
      Capo VI - Pagamenti con modalità telematica
    Titolo III - Pagamento delle spese a carico dei privati
      Capo I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile e amministrativo
      Capo II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
      Capo III - Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari
      Capo IV - Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale
Parte VII - Riscossione
    Titolo I - Disposizioni generali
      Capo I - Ambito di applicabilità
      Capo II - Principi per il processo penale
      Capo III - Principi per il processo civile, amministrativo, contabile, tributario
      Capo IV - Definizioni
    Titolo II - Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali
      Capo I - Adempimento spontaneo
      Capo II - Riscossione mediante ruolo
      Capo III - Disposizioni comuni a più fasi della riscossione
      Capo IV - Annullamento del credito
      Capo V - Comunicazioni per reati finanziari
      Capo VI - Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato
    Titolo III - Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali
      Capo I - Estinzione legale
      Capo II - Discarico e reiscrizione a ruolo
      Capo III - Dilazione e rateizzazione
      Capo IV - Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
    Titolo IV - Disposizioni particolari per pene pecuniarie
      Capo I - Recupero delle pene pecuniarie e conversione
    Titolo V - Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie
    Titolo VI - Riversamento del riscosso
      Capo I - Riversamento del riscosso dai concessionari a soggetti diversi dall'erario
    Titolo VII - Riscossione del contributo unificato
Parte VIII - Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario
    Titolo I - Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario
    Titolo II - Disposizioni relative al processo amministrativo
      Capo I - Disposizioni generali
      Capo II - Diritto di copia
    Titolo III - Disposizioni relative al processo contabile
      Capo I - Disposizioni generali
      Capo II - Tassa fissa
      Capo III - Pubblicazione di provvedimenti del magistrato
    Titolo IV - Disposizioni relative al processo tributario
      Capo I - Disposizioni generali
      Capo II - Diritto di copia
Parte IX Norme transitorie
    Titolo I - Voci di spesa
      Capo I - Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
      Capo II - Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
      Capo III - Diritto di certificato nel processo civile e penale
      Capo IV - Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato
      Capo V - Ausiliari del magistrato
      Capo VI - Indennità di custodia
      Capo VII - Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi
      Capo VIII - Registrazione degli atti giudiziari
    Titolo II - Patrocinio a spese dello Stato
    Titolo III - Registri
    Titolo IV - Pagamento
      Capo I - Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni
      Capo II - Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
    Titolo V - Riscossione
      Capo I - Disposizioni su crediti di importo determinato
      Capo II - Riversamento del riscosso dall'erario a terzi

Parte X - Disposizioni finali e abrogazioni


Tavola di corrispondenza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia;
UDITO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si è ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:

Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non è necessaria.
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto:

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI


Titolo I
Oggetto e definizioni

ART. 1 (L) (Oggetto)

1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.


ART. 2 (L)
(Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi.
2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.

ART. 3 (R)
(Definizioni)

Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:

Titolo II
Disposizioni generali relative al processo penale


ART. 4 (L)
(Anticipazione delle spese)

1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

ART. 5 (L)
(Spese ripetibili e non ripetibili)


2. Sono spese non ripetibili:

3. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le
spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.


ART. 6 (L)
(Remissione del debito)

1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.
2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso.


ART. 7 (R)
(Rogatorie all'estero)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.

Titolo III
Disposizioni generali relative al processo civile,
amministrativo, contabile, tributario


ART. 8 (L)
(Onere delle spese)

1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

PARTE II
VOCI DI SPESA


Titolo I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo


ART. 9 (L) (Contributo unificato)

1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10.

ART. 10 (L) (Esenzioni)

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
4. Non è soggetto al contributo unificato il processo di valore inferiore a euro 1.033 e il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500.
5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

ART. 11 (L) (Prenotazione a debito del contributo unificato)

1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.

ART. 12 (L) (Azione civile nel processo penale)

1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.
2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.

ART. 13 (L) (Importi)

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:


2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 155. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 103,30.
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera f).

ART. 14 (L)
(Obbligo di pagamento)

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.


ART. 15 (R)
(Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato)

1. Il funzionario addetto all'ufficio verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa, della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa.

 


ART. 16 (L)
(Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato)

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.


ART. 17 (L)
(Variazione degli importi)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.


ART. 18 (L)
(Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale
e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato)

1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.



Titolo II
Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari


Capo I
Disposizioni generali

ART. 19 (R) (Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari)

1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione

ART. 20 (L)
(Indennità di trasferta)

1. L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.
2. L'indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.
3. L'importo dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 è adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 21 (R) (Calcolo delle distanze)

1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennità di trasferta si deve tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.
2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili

ART. 22 (R)
(Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)

1. Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui è inserita.

Capo II
Notificazioni nel processo penale


Sezione I
Norme generali


ART. 23 (L) (Diritti)

1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.

ART. 24 (L)
(Indennità di trasferta)

1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.

Sezione II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio

ART. 25 (L)
(Importo dei diritti)

1. All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall'articolo 205.
2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati.

 

 

ART. 26 (L)
(Indennità di trasferta e spese di spedizione)

1. L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.
3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.


Sezione III
Notificazioni a richiesta delle parti


ART. 27 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)


1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.
2. Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.

Capo III
Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario


Sezione I
Norme generali

ART. 28 (L)
(Contestualità di trasferte)

1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, né quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.
(Articolo 135, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.1229 del 1959)


ART. 29 (L) (Diritti)

1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
(Articolo128 del decreto del Presidente della Repubblica n.1229 del 1959 e deroga prevista dall'articolo 6 della legge n. 59del 1979)


Sezione II Notificazioni a richiesta dell'ufficio


ART. 30 (L)
(Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura stabilita nella tabella, contenuta nell'allegato n. 1 al presente testo unico, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.
(Articolo 1, della legge n. 59/1979 e relative tabelle; articolo 134, comma 7, del regio decreto 18 dicembre 1941 n.1368 e successive modificazioni -disposizioni di attuazione del codice di procedura civile-)

ART. 31 (L)
(Indennità di trasferta e spese di spedizione)

1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'articolo 35.
2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
(Articolo 6, comma 1, della legge n. 59/1979)


Sezione III  Notificazioni a richiesta delle parti


ART. 32 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.
(Articolo 141 comma 1, del D.P.R. n. 1229/1959)


ART. 33 (L)
(Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.
2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.
3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.
4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.
(Articoli 143, commi 1 e 2 e articolo 135, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959)


ART. 34 (L)
(Importo dei diritti)

1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:

(Articolo 128, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959)


ART. 35 (L)
(Importo indennità trasferta)

1. L'indennità di trasferta è stabilità nella seguente misura:

(Articolo 133, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959- Importi aumentati dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601)


ART. 36 (L)
(Maggiorazioni per l'urgenza)

1. I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.
2. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità.
3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.
4. La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.
(Articolo 136, del decreto del Presidente della Repubblica n.1229 del 1959)


Capo IV
Atti di esecuzione nel processo civile


ART. 37 (L)
(Diritto di esecuzione)

1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:

(Articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica n.1229 del 1959)


ART. 38 (L)
(Indennità di trasferta per atti di esecuzione)

1. Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.
(Articolo 133, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.1229 del 1959)


Titolo III
Spese di spedizione


ART. 39 (R)
(Spese di spedizione)

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare :


Titolo IV
Diritto di copia e diritto di certificato

ART. 40 (L)
(Determinazione di nuovi supporti e degli importi)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.
(Articolo 3 bis, della legge n. 525 del 1996)

Titolo V
Trasferte per il compimento di atti fuori
dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile

ART. 41 (L)
(Trasferte di magistrati professionali e onorari)

1. Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
(Articoli da 40 a 45 e articolo 49 del r.d. n. 2701/1865 e art. 27 del r.d. n. 1042/1923)


ART. 42 (L)
(Trasferte di magistrati professionali di corte di assise)

1. Se il dibattimento è tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte, i magistrati professionali di corte di assise e di corte di assise di appello hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
(Articolo 1, n.11 del r.d. n. 2701/1865)


ART. 43 (L)
(Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)

1. Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
(Articoli da 40 a 45 e articolo 49, r.d. n. 2701/1865)
(Articolo 27 del r.d. n. 1042/1923)


ART. 44 (L)
(Trasferte degli ufficiali giudiziari)

1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.
(Articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959)


Titolo VI
Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

ART. 45 (L)
(Indennità per testimoni residenti)

1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.
2. Ai testimoni residenti spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.
(Articolo 1, del r.d. n. 1043 del 1923 e articolo 1, della legge n. 836/1965)


ART. 46 (L)
(Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti)

1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.
2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.
3. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
(Articoli 2, 3 e 6, del r.d. n. 1043 del 1923 e articolo 2, della legge n. 836 del 1965)


ART. 47 (L)
(Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)

1. Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici.
2. Il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.
(Articolo 1 e articolo 4, r.d. n. 1043/1923)

ART. 48 (L)
(Testimoni dipendenti pubblici)

1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
(Articolo 5, r.d. n. 1043/1923 e articolo 11, r.d. n. 2701/1865.)


Titolo VII
Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile,
amministrativo, contabile e tributario


ART. 49 (L)
(Elenco delle spettanze)

1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.
(Articoli 1, 2, 3, 4, della legge n. 319/1980 e raccordo con le norme che seguono)

ART. 50 (L)
(Misura degli onorari)

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria.
(Articolo 2 e articolo 4, della legge n. 319 del 1980)


ART. 51 (L)
(Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)

1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.
2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.
(Articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 319/1980)

ART. 52 (L)
(Aumento e riduzione degli onorari)

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto.
(Articoli 5 e 8, della legge n. 319/1980)

ART. 53 (L)
(Incarichi collegiali)

1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.
(Articolo 6, della legge n. 319/1980)


ART. 54 (L)
(Adeguamento periodico degli onorari)

1 La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
(Articolo 10, della legge n. 319/1980)

ART. 55 (L)
(Indennità e spese di viaggio)

1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico.
2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.
3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.
(Articolo 9, della legge n. 319/1980)


ART. 56 (L)
(Spese per l'adempimento dell'incarico)

1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.
2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.
4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.
(Articolo 7 della legge n. 319/1980)


ART. 57 (R)
(Equiparazione del commissario
ad acta agli ausiliari del magistrato)

1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.


Titolo VIII
Indennità di custodia nel processo penale, civile,amministrativo, contabile e tributario


ART. 58 (L)
(Indennità di custodia)

1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.
2. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.
(Articoli 102, 103, 104 e 105, del r.d. n. 2701 del 1865 e articolo 5, della legge n. 836 del 1965)


ART. 59 (L)
(Tabelle delle tariffe vigenti)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene.
(Articolo 2, legge n. 319/1980)


Titolo IX
Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile


ART. 60 (R)
(Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile)

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono stabiliti, in particolare:



Titolo X
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi
nel processo penale e amministrativo


ART. 61 (R)
(Esecuzione di sentenze recanti ordine di o aventi ad oggetto la demolizione
di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)

1. Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando reputa più oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento delle prime.


ART. 62 (R)
(Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)

1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.


ART. 63 (R)
(Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi)

1. L'importo da corrispondere alle imprese private cui è affidato l'incarico è determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni.
2. L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'articolo 62.

Titolo XI
Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili


ART. 64 (L)
(Indennità dei magistrati onorari)

1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli articoli 10 bis, 11 e 15, comma 2 bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace, dall'articolo 42 septies, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 per i giudici onorari aggregati.
(Raccordo con le norme richiamate)


ART. 65 (L)
(Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise)


1. Ai giudici popolari spetta una indennità di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
2. L'indennità è aumentata a euro 51,65 giornaliere per le prime cinquanta udienze, a euro 56,81 giornaliere per le cinquanta udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni.
3. Ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare pari a quella prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dei successivi aumenti.
4. Ai giudici popolari chiamati a prestare servizio nella sessione della corte di assise o della corte di assise di appello a norma dell'articolo 26, della legge 10 aprile 1951, n. 287, spetta una indennità per la loro disponibilità e reperibilità di euro 10,33 per ogni giorno di durata della sessione in cui non svolgono l'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale.
5. Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio e l'indennità di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
6. Al giudice popolare citato e poi licenziato, purché comparso in tempo utile per prestare servizio, spettano le indennità e le spese di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
(Articolo 36, della legge n. 287/1951, come sostituito dall'art. 1, legge 25 ottobre 1982, n. 795 e dall'art. 12, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273)


ART. 66 (L)
(Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori)

1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennità di cui all'articolo 65, commi 1, 2, 3 e 6, oltre le spese e l'indennità di cui al comma 5 dello stesso articolo, riferite ai consiglieri di corte di appello.
(Articolo 1, legge n. 978/1957)


ART. 67 (L)
(Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza)

1. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui può avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro residenza spettano le spese e l'indennità di cui all'articolo 65, comma 5, riferite ai magistrati di tribunale.
(Articolo 70, comma 9, della legge n. 354 del 1975)


ART. 68 (L)
(Indennità degli esperti delle sezioni agrarie)

1. Agli esperti delle sezioni agrarie è dovuta, per ogni udienza, l'indennità di euro 1,55.
2. Nel caso in cui l'udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui l'esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennità di trasferta nella misura prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(Articolo 8 della legge n. 320/1963)


Titolo XII
Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale


ART. 69 (L)
(Spese escluse)

1. Sono escluse dalle spese di giustizia:

(Articolo 2 regio decreto n. 2701/1865)


ART. 70 (L)
(Spese straordinarie)

1. Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171.
(Articolo 109 regio decreto n. 2701/1865)


Titolo XIII
Domanda di liquidazione e decadenza

ART. 71 (L)
(Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato
e aventi titolo alle trasferte)

1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.
2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.
(Articolo 17 del regio decreto n. 2701/1865, articolo 27, comma 2, del regio decreto n. 1043/1923 e articolo 24, del regio decreto n. 1043/1923)


ART. 72 (R)
(Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia)

1. L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.



Titolo XIV
Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo


ART. 73 (R)
(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)

1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.
2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.


PARTE III
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO


Titolo I
Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale,
civile, amministrativo, contabile e tributario.


Capo I
Istituzione del patrocinio


ART. 74 (L)
(Istituzione del patrocinio)

1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestatamene infondate.
(Articolo 1, commi 1 e 2, e articolo 15 bis, comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 75 (L)
(Ambito di applicabilità)

1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei procedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
(Articolo 1, comma 3, articoli 15, 15 sexies, comma 1, e 15 octiesdecies della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio


ART. 76 (L)
(Condizioni per l'ammissione)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
(Articolo 3, commi da 1 a 4, articolo 15 ter, commi 1 e 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 77 (L)
(Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)

1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
(Articolo 3, comma 5, e articolo 15 ter, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

Capo III
Istanza per l'ammissione al patrocinio


ART. 78 (L)
(Istanza per l'ammissione)

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
(Articolo 2, commi 1 e 2, primo periodo, e articolo 15 quater, commi 1 e 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 79 (L)
(Contenuto dell'istanza)

1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
(Articolo 5, commi 1, 3 e 5, e articolo 15 quinquies, commi da 1 a 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

 

 


Capo IV
Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte


ART. 80 (L)
(Nomina del difensore)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il procedimento.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
(Articolo 9, comma 1, articolo 15 duodecies, primo periodo, articolo 17 bis, comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 81 (L)
(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)

1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

3. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare.
4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia.
(Articolo 17 bis, commi da 2 a 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

 

 

ART. 82 (L)
(Onorario e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, e previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
(Articolo 12, comma 1, 2-bis e 3, articolo 15 quattuordecies, commi da 1 a 4, esclusa l'ultima espressione del comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 83 (L)
(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato
e del consulente tecnico di parte)

1. L'onorario e le spese spettanti all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
(Articolo 12, commi da 1 a 3, Articolo 15 quattuordecies, commi 1, 2 e 4 della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

 

 


ART. 84 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)

1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.
(Articolo 12, commi da 3 a 5, articolo 15 quattuordecies, commi da 5 a 7, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 85 (L)
(Divieto di percepire compensi o rimborsi)

1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario è nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
(Articolo 13 e articolo 15 quinquiesdecies della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


Capo V
Recupero delle somme da parte dello Stato


ART. 86 (L)
(Recupero delle somme da parte dello Stato)

1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.
(Articolo 11, ultimo periodo, e articolo 15 terdecies, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


Capo VI
Norme finali


ART. 87 (L)
(Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)

1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.
(Raccordo con l'articolo richiamato)


ART. 88 (L)
(Controlli da parte della Guardia di finanza)

1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
(Articolo 15 decies, comma 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 89 (L)
(Norme di attuazione)

1.Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III del presente testo unico.
(Articolo 21, comma 2 dalla legge n. 134/2001)


Titolo II
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato
nel processo penale


Capo I
Istituzione del patrocinio


ART. 90 (L)
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.
(Articolo 1, comma 6, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio


ART. 91 (L)
(Esclusione dal patrocinio)

1. L'ammissione al patrocinio è esclusa:

(Articolo 1, comma 9, e articolo 4, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 92 (L)
(Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)

1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
(Articolo 3, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n.134/2001)

Capo III
Istanza di ammissione al patrocinio


ART. 93 (L)
(Presentazione dell'istanza al magistrato competente)

1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
2. L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza.
3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
(Articolo 2, comma 2, ultimo periodo, e comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 94 (L)
(Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità)

1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.
2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.
(Articolo 5, commi 4 e 5 ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

 

ART. 95 (L)
(Sanzioni)

1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lett. b), c) e d) sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
(Articolo 5, comma 7, della legge n. 217/1990 come modificata dalla legge n. 134/2001)


Capo IV
Decisione sull'istanza di ammissione


ART. 96 (L)
(Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.
2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.
4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.
(Articolo 1, commi 9 bis e 9 ter, articolo 6, comma 1, primo periodo, e comma 1 bis, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 97 (L)
(Provvedimenti adottabili dal magistrato)

1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato.
2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.
(Articolo 6, comma 1, dal secondo periodo fino alla fine del comma e comma 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 98 (L)
(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione)

1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato.
2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.
3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112.
(Articolo 6, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

 

ART. 99 (L)
(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)

1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
(Articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


Capo V
Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte


ART. 100 (L)
(Nomina di un secondo difensore)

1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.
(Articolo 9, comma 1 bis della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 101 (L)
(Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)

1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare un sostituto o, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha la sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.
(Articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

 


ART. 102 (L)
(Nomina del consulente tecnico di parte)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il processo.
(Articolo 9 bis, comma 1, legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001)


ART. 103 (L)
(Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)

1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.
(Articolo 8, comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 104 (L)
(Compenso dell'investigatore privato)

1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
(Articolo 12, commi da 1 a 3 e comma 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 105 (L)
(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)

1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è esercitata.
(Articolo 7, comma 1, seconda parte, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 106 (L)
(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)

1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.
(Articolo 4, comma 2 e articolo 12, comma 2-bis ,ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


Capo VI
Effetti dell'ammissione al patrocinio


ART. 107 (L)
(Effetti dell'ammissione)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese gratuite:
3. Sono spese anticipate dall'erario: (Articolo 4, comma 1, legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001)

ART. 108 (L)
(Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno
nel processo penale)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito: (Articolo 4, comma 1, legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 109 (L)
(Decorrenza degli effetti)

1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.
(Articolo 4, comma 5, della legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001)


ART. 110 (L)
(Pagamento in favore dello Stato)

1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
(Articolo 14, commi da 1, a 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 111 (L)
(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)

1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2.
(Articolo 17, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


Capo VII
Revoca del decreto di ammissione al patrocinio


ART. 112 (L)
(Revoca del decreto di ammissione)

1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione : 2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.
3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.
(Articolo 10, comma 1, comma 2, primo periodo) e comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 113 (L)
(Ricorso avverso il decreto di revoca)

1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall'ufficio finanziario, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.
(Articolo 10, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 114 (L)
(Effetti della revoca)

1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3.
2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.
(Articolo 11, comma 1, primo e secondo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)



Titolo III
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale


ART. 115 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
(Articolo 12, comma 2 ter della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 116 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.
(Articolo 32, commi 2 e 3, norme di attuazione del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 17 dalla legge n. 60/2001)


ART. 117 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.
(Articolo 32 bis delle norme di attuazione al codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 18 dalla legge n. 60/2001)


ART. 118 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lett. c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.
(Articolo 1, comma 5 della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)



Titolo IV
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario


Capo I
Istituzione del patrocinio


ART. 119 (L)
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
(Articolo 15 bis, comma 2, della legge n. 217/1990 come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 120 (L)
(Ambito di applicabilità)

1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.
(Articolo 15 sexies, comma 1 e articolo 1, comma 4, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio


ART. 121 (L)
(Esclusione dal patrocinio)

1. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
(Articolo 15 bis, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

Capo III
Istanza di ammissione al patrocinio


ART. 122 (L)
(Contenuto integrativo dell'istanza)

1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.
(Articolo 15 quinquies, commi 4 e 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 123 (L)
(Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria
ad accertare la veridicità)

1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.
(Articolo 15 quinquies, comma 3, secondo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 124 (L)
(Organo competente a ricevere l'istanza)

1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.
2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
(Articolo 15 quater, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

 

 

ART. 125 (L)
(Sanzioni)

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).
(Articolo 15, nonies, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


Capo IV
Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio


ART. 126 (L)
(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato.
3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.
(Articolo 15 decies, commi 1 e 2, articolo 15 undecies, commi 1 e comma 2, primo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 127 (L)
(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)

1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.
2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonchè la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.
3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.
4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.
(Articolo 15 decies, commi da 2 a 4, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

Capo V
Difensori e consulenti tecnici di parte


ART. 128 (L)
(Obbligo a carico del difensore)

1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.
(Articolo 15 septiesdecies, comma 1, secondo e terzo periodo, legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 129 (L)
(Nomina del consulente tecnico di parte)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.
(Articolo 15 duodecies, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 130 (L)
(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
(Articolo 15 quattuordecies, comma 1, ultima espressione, legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


Capo VI
Effetti dell'ammissione al patrocinio


ART. 131 (L)
(Effetti dell'ammissione al patrocinio)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
4. Sono spese anticipate dall'erario:
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
(Articolo 15 sexies della legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001)


ART. 132 (R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)


1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.
(Articolo 38, r.d. 23 dicembre 1897, n. 549, regolamento di esecuzione del Testo Unico dell'imposta di registro, approvato con r.d. 20 maggio 1897, n. 217)


ART. 133 (L)
(Pagamento in favore dello Stato)

1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
(Articolo 15 sexiesdecies della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 134 (L)
(Recupero delle spese)

1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.
4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.
(Articolo 15 sexiesdecies, comma 2, ultimo periodo, e comma 3, articolo 15 septiesdecies, comma 1, primo periodo, e commi da 2 a 6, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

ART. 135 (L)
(Norme particolari per alcuni processi)

1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3 del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.
2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.
(Articolo 15 sexies, comma 2, lettere g) e h), della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)

Capo VII
Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio


ART. 136 (L)
(Revoca del provvedimento di ammissione)

1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
(Articolo 15 terdecies, commi da 1 a 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


Capo VIII
Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario


ART. 137 (L)
(Ambito temporale di applicabilità)

1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo.
(articolo 23, legge n. 134/2001 e art. 13, comma 1, primo periodo, decreto legislativo n. 546/1992)

ART. 138 (L)
(Commissione del patrocinio a spese dello Stato)

1. Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.
(articolo 13, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992)

ART. 139 (L)
(Funzioni della commissione)

1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.
2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.
(articolo 13, comma 3, decreto legislativo n. 546/1992 e raccordo con il testo unico)

ART. 140 (L)
(Nomina del difensore)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
(articolo 23, legge n. 134/2001 e raccordo con l'articolo 12, decreto legislativo n. 546/1992)


ART. 141 (L)
(Onorario e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà.
(art. 15 quattuordecies, comma 1 e raccordo con l'articolo 15, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992)

Titolo V
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV


ART. 142 (L)
(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati
non appartenenti all'Unione europea)


1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 .
(Articolo 13, comma 10, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, limitatamente all'espressione "è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato").


ART. 143 (L)
(Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)

1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese: 2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.
(Articolo 75, legge n. 184/1983)


ART. 144 (L)
(Processo in cui è parte un fallimento)

1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.
(Articolo 16, comma 4 del regio decreto del 1923, n. 3282)


ART. 145 (L)
(Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)

1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.
2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lett. c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.
(Articolo 436, del regio decreto 2700/1865)


PARTE IV
PROCESSI PARTICOLARI


Titolo I
Procedura fallimentare


ART. 146 (L)
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
3. Sono spese anticipate dall'erario: 4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.
5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.
(Articolo 91, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)


ART. 147 (L)
(Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento)

1. In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.
(Articolo 21, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, su cui è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n 46/1975)



Titolo II
Eredità giacente attivata d'ufficio


ART. 148 (L)
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:

3. Sono spese anticipate dall'erario: 4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.
(Raccordo con gli articoli 528, 532, 586 del codice civile)


Titolo III
Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale


Capo I
Restituzione e vendita di beni sequestrati


ART. 149 (R)
(Raccordo)

1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale è regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.
(Raccordo di sistema)

ART. 150 (L)
(Restituzione di beni sequestrati)

1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio, o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile.
2. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto e al custode; della avvenuta restituzione è redatto verbale.
(Articolo 84 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271- disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)


ART. 151 (L)
(Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari)

1. Il magistrato provvede con ordinanza decorsi trenta giorni dalla data della rituale comunicazione di restituzione all'avente diritto senza che questi abbia provveduto al ritiro.
2. L'ordinanza fissa il termine iniziale di decorrenza ai fini dell'assegnazione di cui all'articolo 154 delle somme e dei valori, dispone la vendita per tutti gli altri beni, ed è comunicata all'avente diritto.
3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.
(Articolo 264, comma 2, codice di procedura penale)


ART. 152 (R)
(Vendita)

1. La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.
2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.
3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca.
(Articolo 264 del codice di procedura penale e articolo 87 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 - disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)

ART. 153 (R)
(Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati
e delle somme e dei valori sequestrati)

1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.
2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità tecniche e le forme più idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.
(Articolo 264 codice di procedura penale e articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)


ART. 154 (L)
(Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori)

1. Decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 151, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme o i valori e le somme ricavate dalla vendita sono, su disposizione del magistrato, devoluti alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.
(Articoli 264 e 265 codice di procedura penale)

Capo II
Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati


ART. 155 (L)
(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)

1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
3. Sono spese anticipate dall'erario: (Articolo 265 c.p.p.)


ART. 156 (R)
(Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)

1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono: (Raccordo con articolo 13 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)



Titolo IV
Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario
per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

ART. 157 (R)
(Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario
per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)

1. In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.
2. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.
(Raccordo con l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)



Titolo V
Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica


ART. 158 (L)
(Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica
ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)

1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: 2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.
3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.
(Articolo 39 decreto ministeriale 28 giugno 1866, istruzioni tariffa civile; articoli 36 e 39 del regio decreto n. 3282/1923)


ART. 159 (R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte.
(Articolo 38 r.d. 23 dicembre 1897, n. 549 regolamento di esecuzione del testo unico dell'imposta di registro, approvato con r.d. 20 maggio 1897, n. 217.)

PARTE V
REGISTRI

ART. 160 (L)
(Funzioni sottoposte ad annotazioni)

1. I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.
(Articolo 131, del regio decreto n. 2641/1865, articoli 160, 209 e 242 del regio decreto n. 2701/1865, articolo 423, del regio decreto n. 2700/1865, e articolo 28, del regio decreto n. 3282/1923)

ART. 161 (R)
(Elenco registri)

1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri:

    a) registro delle spese pagate dall'erario;
    b) registro delle spese prenotate a debito;
    c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.


ART. 162 (R)
(Attività dell'ufficio)

1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.


ART. 163 (R)
(Determinazione dei modelli dei registri)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati i modelli dei registri.


ART. 164 (R)
(Rinvio)

1. Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12 , da 15 a 20 del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle finanze 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U.) del 5 giugno 2001, n. 128.

PARTE VI
PAGAMENTO


Titolo I
Titoli di pagamento delle spese


Capo I  Ordine di pagamento emesso dal funzionario

ART. 165(L)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

1. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.
(Articolo 7, legge n. 182/1956)


ART. 166(L)
(Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)

1. Se un testimone si trova nell'impossibilità di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone è citato a comparire.
(Articoli 145 e 146 della tariffa penale, in collegamento con l'articolo 7, della legge n. 182/1956)


ART. 167 (L)
(Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari)

1. Le indennità di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.
2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'UNEP.
(Articolo 6, comma 2, legge n. 59/1979, articolo 142, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959).


Capo II
Decreto di pagamento emesso dal magistrato


ART. 168 (L)
(Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato
e dell'indennità di custodia)

1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.
2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.
3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.
(Articolo 11, legge n. 319/1980, Articolo 140, comma1, e articolo 102 r.d. n. 2701/1865)


ART. 169 (L)
(Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)

1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.
2. Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.
(Raccordo tra l'articolo 164 e il titolo X, parte II)

ART. 170 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)

1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente.
2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
(Articolo 11 della legge n. 319/1980)


ART. 171 (R)
(Effetti del decreto di pagamento)

1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.
(Raccordo con altre parti del testo unico)


Capo III
Responsabilità


ART. 172 (L)
(Responsabilità)

1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.
(Articolo 10, comma 3, del decreto legislativo. n. 237/1997 che riproduce testualmente l'articolo 455, del regio decreto n. 827/1924)


Titolo II
Pagamento delle spese per conto dell'erario

 

Capo I
Soggetti abilitati e modalità di pagamento

 

ART. 173 (L)
(Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)

1. Il pagamento delle spese per conto dell'erario è eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonché quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni.
2. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo 174.
(Articolo 10, commi 1, 2, 4, penultimo periodo decreto legislativo n. 237/1997)


ART. 174 (R)
(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)

1. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.
2. Il pagamento è sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.


ART. 175 (R)
(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)

1. Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento è quello territorialmente più vicino all'ufficio che dispone il pagamento.

ART. 176(R)
(Modalità di pagamento)

1. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore può chiedere il pagamento in contanti sino all'importo indicato dall'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, come eventualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo.
2. E' ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. E' ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Capo II
Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento


ART. 177 (R)
(Modello di pagamento)

1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che dispone il pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti dati:

    a) il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario;
    b) i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente;
    c) gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto;
    d) l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare, dell'ammontare delle imposte dovute e dell'importo netto;
    e) le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente postale sul quale effettuare l'accreditamento;
    f) gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il conto corrente è intestato a soggetto diverso dal beneficiario;
    g) gli estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario;
    h) il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione del funzionario addetto.
2. Il modello di pagamento è conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento.
3. Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello è trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonché al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.
(Articolo 10, comma 4, primo periodo, decreto legislativo n. 237/1997)


ART. 178 (R)
(Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento)

1. Prima di compilare il modello di pagamento, l'ufficio acquisisce la fattura rilasciata dal creditore, se questi è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.
2. La fattura può essere emessa con imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.


Capo III
Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento


ART. 179 (R)
(Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)

1. L'ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarità formale del modello, verificando la presenza dei dati indicati all'articolo 177, comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello sia privo di uno o più di essi.
2. L'ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che richiede il pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce l'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, o annota gli estremi dell'accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul modello di pagamento; ordina cronologicamente per giornata i modelli di pagamento pervenuti ed esegue l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, rispettando l'ordine cronologico e l'ordine crescente d'importo.
3. Se non è possibile eseguire il pagamento in contanti per inutile decorso del termine di decadenza, o l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, per cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero di conto o per qualsiasi altra causa, l'ufficio restituisce il modello di pagamento all'ufficio che lo ha inviato ed effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 182.


ART. 180 (R)
(Adempimenti dell'ufficio postale)

1. L'ufficio postale rimette il modello di pagamento quietanzato alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.
2. L'ufficio postale, nel caso in cui non sia possibile eseguire l'accreditamento sul conto corrente postale, ne dà comunicazione alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.


ART. 181 (R)
(Adempimenti del concessionario)

1. Se l'accreditamento non può essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, il concessionario dispone l'accreditamento, per l'intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario.
2. Nel caso di più accreditamenti relativi allo stesso pagamento il concessionario ha diritto ad un solo compenso.
3. Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei beneficiari vanno riversate dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione del mancato accredito, con imputazione ai capitoli di entrata cui sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento.
4. Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i pagamenti eseguiti e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli di entrata cui sarebbero state imputate le somme utilizzate.
5. Il concessionario allega copia del modello di pagamento al proprio conto giudiziale di fine esercizio a giustificazione delle minori somme versate all'erario e comunica gli stessi importi, unitamente al numero dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle riscossioni.

 


ART. 182 (R)
(Prospetto riepilogativo dei pagamenti)

1. Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.a. compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico.
2. Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti, contiene i seguenti dati:

    a) i pagamenti eseguiti nel mese precedente in ordine cronologico;
    b) i mancati accreditamenti, specificando se già risultano come pagamenti nei prospetti precedenti;
    c) i mancati pagamenti in contanti per decorso del termine di decadenza;
    d) la sottoscrizione del funzionario addetto.
3. Il modello compilato dal concessionario contiene, inoltre, in corrispondenza di ogni singolo pagamento, l'importo dei compensi trattenuti, la descrizione dei capitoli ed articoli d'entrata ai quali erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti e per l'attribuzione del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo.
4. Il prospetto riepilogativo è trasmesso, entro il 10 di ciascun mese, unitamente ai modelli di pagamento, all'ufficio del funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione, ai fini del controllo di cui all'articolo 183.
5. Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del concessionario e della filiale di Poste Italiane S.p.a., unitamente a copia di ciascun modello di pagamento.


Capo IV
Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili


ART. 183 (R)
(Regolazione e rimborso dei pagamenti)

1. Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarità, anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti, anche risultanti dai prospetti successivi.
2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il funzionario delegato incaricato procede all'emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito.
3. Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati dal concessionario recano l'indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme.
4. Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.a. dei pagamenti effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilità speciale a favore di Poste Italiane S.p.a., in essere presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate.
5. Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, presenta alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme complessivamente a lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.


ART. 184 (R)
(Versamento di ritenute e di imposte)

1. Il funzionario delegato effettua il versamento all'erario delle ritenute e dell'imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonché il versamento alle Regioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle aperture di credito.


ART. 185 (R)
(Aperture di credito)

1. Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonché secondo le modalità previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il procedimento amministrativo e contabile.
2. Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.


ART. 186 (R)
(Funzionari delegati)

1. I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della difesa, quelli risultanti dall'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, nonché quelli risultanti dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti.


ART. 187 (R)
(Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)

1. Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento.
2. Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale, sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora già comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall'articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli ordinativi di pagamento successivi.
(Articolo 10, comma 4, ultimo periodo, decreto legislativo. n. 237/1997)


Capo V
Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento


ART. 188 (L)
(Compensi ai concessionari)

1. Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente.
2. La misura del compenso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.
(Articolo 12 del decreto legislativo n. 237/1997)


ART. 189 (R)
(Compensi a Poste Italiane S.p.a)

1. I rapporti con le Poste Italiane S.p.a. per i pagamenti effettuati sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia.
2. Nella convenzione sono stabiliti, in particolare:

    a) i compensi, anche forfettizzati, compresi quelli relativi ai pagamenti effettuati dal 1999;
    b) le modalità e la cadenza temporale del pagamento dei compensi;
    c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
(Articolo 10, comma 5 del decreto legislativo. n. 237/1997)


Capo VI
Pagamenti con modalità telematica


ART. 190 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura.
(Articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126)


Titolo III
Pagamento delle spese a carico dei privati


Capo I
Pagamento del contributo unificato nel processo civile e amministrativo


ART. 191 (L)
(Determinazione delle modalità di pagamento)

1. Le modalità di pagamento del contributo unificato sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui eventuale modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
(Articolo 9, comma 6, legge n. 488/1999)


ART. 192 (R)
(Modalità di pagamento)

1. Il contributo unificato è corrisposto mediante:

    a) versamento ai concessionari;
    c) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
    c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
(Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126)


ART. 193 (R)
(Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)

1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.
2. Con la convenzione sono stabiliti:

    a) i compensi spettanti agli intermediari;
    b) le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme;
    c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3;
    d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.
(Articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466)

ART. 194 (R)
(Ricevuta di versamento)

1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:

    a) l'ufficio giudiziario adito;
    b) le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;
    c) le generalità delle altre parti.
2. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.
3. Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.
4. Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2.
5. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.
6. Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.
(Articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466, e articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126)


ART. 195 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento, per la conoscenza dello stesso da parte dell'ufficio e per il trasferimento alla tesoreria dello Stato.
(Articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466)

Capo II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese
per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile


ART. 196 (L)
(Determinazione delle modalità di pagamento)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di pagamento, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.
(Articolo 9, comma 6 della legge 488/1999)


Capo III
Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari


ART. 197 (L)
(Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte
nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)

1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennità di trasferta.
2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.
3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.
(Articoli 141 e 145 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959)


ART. 198 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
(articolo 4, d.P.R. 1° marzo 2001, n. 126)

Capo IV
Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici
citati a richiesta di parte nel processo penale


ART. 199 (L)
(Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici
citati a richiesta di parte nel processo penale)

1. Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.
(Articolo 144, disposizioni di attuazione al c.p.p., e art. 22 d.m. n. 334/1989)

PARTE VII
RISCOSSIONE


Titolo I
Disposizioni generali


Capo I
Ambito di applicabilità


ART. 200 (L)
(Applicabilità della procedura nel processo penale)

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
(Articolo 691, commi 1 e 2, 660, comma 1, 692, comma 3, del codice di procedura penale; articolo 181, att. codice di procedura penale; articolo 75, comma 1, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)


ART. 201 (L)
(Applicabilità della procedura nel processo civile,
amministrativo, contabile, tributario)

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
(Articolo 35 in parte, 36, 39 comma 1, regio decreto 3282/1923)


ART. 202 (L)
(Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali)

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non più revocabili.
(Articolo 664, c. 3 c.p.p)

ART. 203 (R)
(Esclusione della procedura per alcuni processi)

1. Le disposizioni di questa parte non si applicano ai processi di cui alla parte IV, titoli I, III, IV e V.
(Raccordo con altra parte del T.U.)


Capo II
Principi per il processo penale


ART. 204 (R)
(Recupero delle spese)

1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonchè, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
2. Nel procedimento di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.
3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.
(Raccordo con il c.p.p., l'art. 69, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e altra parte del t.u.)


ART. 205 (L)
(Recupero per intero e forfettizzato)

1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate per intero, ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero degli atti e delle attività mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario.
(Articolo 199 att. c.p.p., articolo 142, c. 3, D.P.R. n. 1229/1959)

 

ART. 206 (R)
(Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)

1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.
(Raccordo con il c.p.p.)


Capo III
Principi per il processo civile, amministrativo, contabile, tributario


ART. 207 (R)
(Recupero delle spese)

1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
(Raccordo con altra parte del T.U.)


Capo IV
Definizioni

ART. 208 (R)
(Ufficio competente)

1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo.
2. Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.
(Articolo 429 R.D. 2700/1865 e articoli 42 e 43 DM 1866 Istruzioni tariffa civile)


ART. 209 (R)
(Ufficio competente per le spese di mantenimento)

1. Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto.

ART. 210 (R)
(Discarico automatico)

1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l'eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tiene luogo dell'annullamento del credito previsto dall'articolo 265, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
(Raccordo con gli articoli individuati nella norma)



Titolo II
Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento,
pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie
e sanzioni pecuniarie processuali


Capo I
Adempimento spontaneo


ART. 211 (R)
(Quantificazione dell'importo dovuto)

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.
2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte.

ART. 212 (R)
(Invito al pagamento)

1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.
2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento precompilato.
3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento presso gli uffici competenti indicati ed è richiesto al debitore di darne notizia entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento.
(Articolo 181, commi 1, 2, 3, 4 att. codice di procedura penale).

Capo II
Riscossione mediante ruolo


Articolo 213 (R)
(Iscrizione a ruolo)

1. L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i 10 giorni per ricevere l'eventuale notizia dell'avvenuto pagamento.


ART. 214 (R)
(Trasmissione di notizie)

1. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.


ART. 215 (R)
(Sospensione amministrativa della riscossione)

1. In applicazione dell'articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio può sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.


ART. 216 (R)
(Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti)

1. In applicazione dell'articolo 17, comma 6, e dell'articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il funzionario addetto all'ufficio emette gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con le modalità dell'articolo 185, per il rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.


Capo III
Disposizioni comuni a più fasi della riscossione


ART. 217 (R)
(Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo)

1. Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riversamento da parte del concessionario all'esito della riscossione.
(Articolo 138 comma 1, D.P.R. n. 1229/59)


ART. 218 (R)
(Dilazione o rateizzazione del credito)

1. Se il credito è rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è iscritto per l'intero o per il residuo.
2. Se il credito è dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata per l'intero o per il residuo.
(Articolo 78 d.m. 1866 Istruzioni tariffa penale)


Capo IV
Annullamento del credito


ART. 219 (R)
(Annullamento per irreperibilità)

1. Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per gli importi ivi previsti.
(Raccordo con gli articoli 143 codice di procedura civile e 265 del regio decreto n. 827/1924)


ART. 220 (R)
(Annullamento per insussistenza)

1. In tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell'articolo 267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
2. Se il credito è già iscritto a ruolo è discaricato automaticamente.
(Raccordo con l'articolo 267 del regio decreto n. 827/1924)


Capo V
Comunicazioni per reati finanziari


ART. 221 (R)
(Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)

1. Nei casi in cui si applica l'articolo 338, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio provvede a tenere informato l'ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all'eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.
(Raccordo con le norme richiamate)


Capo VI
Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato


ART. 222 (L)
(Adempimento spontaneo)

1. Per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini e le modalità per il versamento delle somme riscosse, le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, le inadempienze nell'invio di dati, si applicano rispettivamente l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4, l'articolo 4 bis, commi 1, 3 e 4, gli articoli 8, 13, 14 e 15, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni.
(Raccordo)


ART. 223 (L)
(Riscossione mediante ruolo)

1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'articolo 12, commi 1, 2 e 4, gli articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3, gli articoli 26, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'articolo 24, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
(Raccordo)


ART. 224 (L)
(Riscossione coattiva)

1. Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
(Raccordo)


ART. 225 (L)
(Esenzioni)

1. Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure esecutive si applicano gli articoli 47 e 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
(Raccordo)


ART. 226 (L)
(Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa
e giurisdizionale della riscossione)

1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19 bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
(Raccordo)


ART. 227 (L)
(Concessionari)

1. Per l'affidamento in concessione del servizio, la vigilanza sui concessionari, il recesso, la decadenza e la revoca, il commissario governativo delegato, la remunerazione del servizio, l'accesso agli uffici pubblici, il discarico per inesigibilità, la procedura di discarico e reiscrizione nei ruoli, il recupero crediti, gli obblighi contabili e di garanzia, gli obblighi di versamento, la cauzione, il segreto d'ufficio, la trasmissione dei flussi informativi, la conservazione degli atti, la delega, la chiamata in causa dell' ente creditore, i giorni festivi, il personale addetto al servizio di riscossione, le sanzioni, il regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni, le potestà legislative delle Regioni a statuto speciale e province autonome, si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eccetto il comma 5 bis, 18, 19, 20 eccetto il comma 5, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, e 70, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nonché l'articolo 4 bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; l'articolo 16 quinquies, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 16; l'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni.
(Raccordo)


Titolo III
Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento
e sanzioni pecuniarie processuali


Capo I
Estinzione legale


ART. 228 (L)
(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)

1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all'invito al pagamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, considerati i costi per la riscossione, anche con riferimento alle attività per le notifiche all'estero.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.
(Articolo 80, l. n. 342 del 21 novembre 2000)


ART. 229 (R)
(Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali)

1. Per l'importo previsto dall'articolo 12 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali.
(Raccordo con l'articolo richiamato)


Capo II
Discarico e reiscrizione a ruolo


ART. 230 (L)
(Discarico automatico per inesigibilità di crediti
relativi a spese processuali e di mantenimento)

1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali il credito iscritto a ruolo è discaricato automaticamente, se risulta infruttuoso il primo pignoramento, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per la riscossione e degli importi previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 228.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.
(Articolo 1, L. n. 89/1989 e articolo 80, l. n. 342 del 21 novembre 2000)


ART. 231 (R)
(Reiscrizione a ruolo)

1. In applicazione dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l'ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.


Capo III
Dilazione e rateizzazione


ART. 232 (L)
(Dilazione e rateizzazione del pagamento)

1. Il debitore può chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine più breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
2. Sulla richiesta decide il funzionario addetto all'ufficio entro un mese dalla presentazione.
3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del debito.
5. Per gli interessi si applicano l'articolo 21, commi 1 e 2, e l'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
(Articoli 237 e 238 T.P., articolo 78 d.m. 1866, come incisi dall'articolo 5, lett. e) r.d. n. 200/1922)

ART. 233 (R)
(Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuati i criteri, anche in riferimento alla condizione del debitore, e sono stabilite le modalità della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al concessionario.
(Articolo 79 DM 1866)


Capo IV
Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario
per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo


ART. 234 (R)
(Riscossione delle spese)

1. Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario nel procedimento in corso per la riscossione coattiva del credito principale.
(Articolo 6, r.d. n. 85/1922 e raccordo con la norma richiamata nel testo).



Titolo IV
Disposizioni particolari per pene pecuniarie


Capo I
Recupero delle pene pecuniarie e conversione


ART. 235 (L)
(Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)

1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
2. Se l'invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.
(Articolo 660 codice di procedura penale e raccordo con l'articolo 143 del codice di procedura civile)


ART. 236 (L)
(Pene pecuniarie rateizzate)

1. Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 133 ter del codice penale e dell'articolo 238, l'invito al pagamento o il provvedimento del giudice nella fase della conversione contiene l'indicazione dell'importo e la scadenza delle singole rate.
2. Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle singole rate.
3. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.
4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del suo debito.
(Articolo 181, comma 3, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)


ART. 237 (L)
(Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie)

1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro 20 giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso.
(Articolo 182, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, articolo 660, comma 2, prima parte codice di procedura penale, articolo 42 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274).


ART. 238 (L)
(Conversione delle pene pecuniarie)

1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo.
3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilità, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133 ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura, e il concessionario è automaticamente discaricato per l'articolo di ruolo relativo.
4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione, dell'intero o del residuo.
5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.
6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.
(Articolo 660, commi 2, 3, 4 e 5 codice di procedura penale; articolo 182, comma 2, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)


ART. 239 (R)
(Comunicazioni)

1. Il magistrato competente per il procedimento di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.
(Articolo 30 D.M. 30/9/1989, n. 334 -regolamento di attuazione del codice di procedura penale)



Titolo V
Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie


ART. 240 (L)
(Dilazione e rateizzazione del pagamento)

1. Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l'articolo 218, comma 1.
(articolo 75, comma 2, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)


ART. 241 (L)
(Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)

1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
(articolo 660, comma 1, codice di procedura penale; articolo 75, comma 1, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e raccordo con l'articolo 143 codice di procedura civile)


ART. 242 (R)
(Raccordo)

1. Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234.


Titolo VI
Riversamento del riscosso


Capo I
Riversamento del riscosso dai concessionari a soggetti diversi dall'erario


ART. 243 (R)
(Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)

1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennità di trasferta prenotate a debito e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.
3. Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
(Articolo 138, comma 2 DPR 1229/59)


ART. 244 (R)
(Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)

1. Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione.
(Raccordo con altra parte del T.U.)


ART. 245 (L)
(Privilegi)

1. In caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti diversi dall'erario prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.
(Articolo 137 DPR n. 1229/1959)

ART. 246 (R)
(Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)

1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, è liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.
(Articolo 139 DPR n. 1229/1959)


Titolo VII
Riscossione del contributo unificato


ART. 247 (R)
(Ufficio competente)

1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.


ART. 248 (R)
(Invito al pagamento)

1. Entro dieci giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.
2. Nell'invito, cui è allegato il modello di pagamento precompilato, è fissato il termine di un mese per il pagamento presso gli uffici competenti indicati ed è richiesto al debitore di darne notizia entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
(Articolo 9, comma 5 bis, legge n. 488/1999, come modificata dal decreto-legge …., convertito in legge…….)


ART. 249 (R)
(Norme applicabili)

1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247 bis; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.

PARTE VIII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCESSO AMMINISTRATIVO, CONTABILE, TRIBUTARIO


Titolo I
Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario


ART. 250 (R)
(Esclusione del diritto di certificato)

1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato.
(Raccordo con altre norme del t.u.)

 


Titolo II
Disposizioni relative al processo amministrativo

Capo I
Disposizioni generali


ART. 251 (R)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali.
(Raccordo con altre norme del T.U. e con l'autonomia finanziaria)

 

Capo II
Diritto di copia


ART. 252 (L)
(Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)

1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte è obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.
(Articolo 23, comma 8, ultima parte del 3° periodo, l. n. 1034/1971, come modificato dall'articolo 1, comma 3, l. n. 205/2000)


Articolo 253 (R)
(Determinazione dell'importo e pagamento)

1. L'importo del costo e le modalità di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l'importo sia più basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalità di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.


Titolo III
Disposizioni relative al processo contabile


Capo I
Disposizioni generali


ART. 254 (R)
(Imposta di bollo)


1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo contabile.
(Raccordo dell'art.9, legge n. 488/1999 e con disciplina esterna al testo unico)


ART. 255 (R)
(Procedure di anticipo e riscossione delle spese)

1. Nel processo contabile di responsabilità e di conto le spese relative agli atti disposti dal magistrato sono anticipate dall'erario e sono riscosse, unitamente al credito principale, nelle modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260.
(Raccordo con l'articolo 24, R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 e articolo 76, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214)

ART. 256 (R)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

1. Nel processo contabile il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti.
(Raccordo con altre norme del T.U. e con l'autonomia finanziaria)


Capo II
Tassa fissa


ART. 257(L)
(Tassa fissa)

1. Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile è dovuta una tassa fissa di euro 1,55.
2. La tassa non è dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.
(Articolo 5, L. 21 marzo 1953, n. 161; articolo 5 L. 25 aprile 1957, n. 283)


ART. 258 (R)
(Modalità di pagamento)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'atto introduttivo.
2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante il timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sull'atto introduttivo.
3. Le modalità di pagamento stabilite con il regolamento di cui all'articolo 196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa.
(Articolo 5, L. 21 marzo 1953, n. 161)


Capo III
Pubblicazione di provvedimenti del magistrato


ART. 259 (L)
(Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato)

1. Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, è gratuita.
(Articolo 5, comma 3, 2° periodo, legge n. 205/2000)


Titolo IV
Disposizioni relative al processo tributario


Capo I
Disposizioni generali


ART. 260 (R)
(Imposta di bollo)


1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario.
(Raccordo con l'articolo 9, legge n. 488/1999 e con disciplina esterna al testo unico)


ART. 261 (R)
(Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione)

1. Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile.
(Raccordo con l'articolo 62 decreto legislativo n. 546/1992)


Capo II
Diritto di copia


ART. 262 (L)
(Diritto di copia)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio.
(Articolo 25, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992)


ART. 263 (L)
(Esenzione)

1. Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non è dovuto se la copia è richiesta dall'ufficio tributario.
(articolo 25, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992)

ART. 264 (R)
(Modalità di pagamento)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale.
2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sulla copia.
(Articolo 25, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992)


PARTE IX
NORME TRANSITORIE


Titolo I
Voci di spesa


Capo I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo


ART. 265 (L)
(Contributo unificato)

1. Per i processi civili e amministrativi già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002, la parte si avvale delle disposizioni della parte II, titolo I, versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui all'articolo 13 in ragione:
a) del venti per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997;
b) del cinquanta per cento per le cause iscritte prima del 1° gennaio 2000;
c) del settanta per cento per le cause iscritte dal 1° gennaio 2000.
2. Non sono soggetti al contributo i processi rimessi al collegio o assunti in decisione, anche se rimessi sul ruolo successivamente al 1° marzo 2002, né i processi iscritti a ruolo anteriormente al 1° gennaio 1992.
3. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.
4. Per i processi iscritti a ruolo dal 1° al 12 marzo 2002 e per i processi già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002, per i quali la parte si è avvalsa della facoltà di versare il contributo unificato nella misura del cinquanta per cento, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
5. Per i diritti di copia si applicano le norme del presente testo unico.
(Articolo 9, comma 11, della legge 23.12.1999, n. 488, come sostituito dal decreto-legge …….., convertito in legge………..; articolo 4, decreto-legge………., convertito in legge…………..)

Capo II
Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile


ART. 266 (R)
(Raccordo)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo.

ART. 267 (L)
(Diritto di copia senza certificazione di conformità)

1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.
(Legge n. 99/1989: articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2, e tabella B) allegata, come modificata dalla tabella II, allegata alla legge 10 ottobre 1996, n. 525)

ART. 268 (L)
(Diritto di copia autentica)

1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti, anche da parte degli ufficiali giudiziari, è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.
(Tabella 1 allegata, punto 6, legge n. 488/99)
(Legge n. 99/1989: articolo 3, comma 1, lett. c) n. 1 e tabella A allegata, come modificata dalla tabella I, allegata alla legge 10 ottobre 1996, n. 525)


ART. 269 (L)
(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)

1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.
(Articolo 3, comma 3, della legge n. 525/1996 e tabella III allegata, come modificata dall'articolo 145, comma 69, della legge .n. 388/2000)


ART. 270 (L)
(Copia urgente su supporto cartaceo)

1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato.
(n. 14, della tabella allegata legge n. 900/1976)

ART. 271 (L)
(Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)

1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.
(Articolo 3, comma 4, della legge n. 525/1996)


ART. 272 (L)
(Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271- norme di attuazione al codice di procedura penale- e dell'articolo 137
del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 -disposizioni di attuazione
al codice di procedura civile )

1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione del codice di procedura penale), e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), è triplicato.
2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.
(Articolo 137 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n.59, parte del secondo comma, commi terzo e quarto e parte del sesto comma; articolo 164 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, comma terzo, secondo, terzo e quarto periodo)


Capo III
Diritto di certificato nel processo civile e penale


ART. 273 (L)
(Diritto di certificato)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato è così regolato:

    a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,10;
    b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,10.
(n. 4), lettere a) e b),Tabella allegata alla legge n. 900/1976 e articolo 10, comma 1, della legge n. 99/1989, come modificati dalla legge n. 525/1996)


Capo IV
Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato


ART. 274 (L)
(Adeguamento periodico degli importi)

1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
(Articolo 3 bis, della legge n. 525/1996)


Capo V
Ausiliari del magistrato


ART. 275 (R)
(Onorari degli ausiliari del magistrato)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.
(Raccordo con altre norme del T.U.)


Capo VI
Indennità di custodia


ART. 276 (R)
(Determinazione dell'indennità di custodia)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
(Raccordo con altra parte del T.U.)



Capo VII
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi


ART. 277 (R)
(Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)

1. Sino a che non è emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.
(Raccordo con altra parte del T.U.)


Capo VIII
Registrazione degli atti giudiziari


ART. 278 (R)
(Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)

1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche.
(Raccordo con altra parte del T.U.)



Titolo II
Patrocinio a spese dello Stato

ART. 279 (L)
(Ammissione al patrocinio nel processo civile,
amministrativo, contabile e tributario)


1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1° luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.
(Articolo 15 noniesdecies, comma 2 della legge n. 217/1990, come modificato dalla legge n. 134/2001)


Titolo III
Registri


ART. 280 (R)
(Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)

1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.
2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie.
4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.


ART. 281 (R)
(Crediti già iscritti nella tavola alfabetica)

1. I crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.


ART. 282 (R)
(Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)

1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico.
(Raccordo con l'emananda normativa secondaria)



Titolo IV
Pagamento


Capo I
Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni


ART. 283 (R)
(Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)

1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.
2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio postale.
(Articolo 142, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 1229/59 e raccordo)


Capo II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese
per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile


ART. 284 (R)
(Raccordo)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.


ART. 285 (R)
(Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)

1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.
2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile.
3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.
4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.
(Articolo 1, della legge n. 59/1979 e articolo 2, della legge n. 99/1989)


ART. 286 (R)
(Modalità di pagamento della copia di
compact disk)

1. Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato.
(Raccordo con altre parti del T.U.)


Titolo V
Riscossione


Capo I
Disposizioni su crediti di importo determinato


ART. 287 (R)
(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali
e di mantenimento di un certo importo)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo previsto dall'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.
(Raccordo tra la norma a regime e l'articolo richiamato)


ART. 288 (L)
(Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)

1. Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e dall'articolo 230 non individuano importi più alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 è discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.
2. L'importo massimo è adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
(Articolo 1, l. n. 89/1989)


Capo II
Riversamento del riscosso dall'erario a terzi


ART. 289 (L)
(Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)

1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9% sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale.
(Articolo 6, comma 3, della legge n. 734/1973).


ART. 290 (R)
(Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)

1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.


ART. 291(L)
(Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)

1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati.
2. I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura percentuale risultano dalle previsioni di cui: all'articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907; all'articolo 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511; all'articolo 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168; all'articolo 26, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; all'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; all'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; all'articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; all'articolo 70, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e da eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
(Raccordo dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 734/1973, con le norme richiamate)

ART. 292 (R)
(Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)

1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 296 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.

 



PARTE X
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI


ART. 293 (L)
(Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche
e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)

1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilità.


ART. 294 (L)
(Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)

1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.
(Articolo 18 della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)


ART. 295 (L)
(Rinvio per la copertura finanziaria)

1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.
(Raccordo con la norma richiamata)


ART. 296 (L)
(Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)

1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.
2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
(Raccordo con l'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n.50)


ART. 297 (R)
(Non applicabilità di norme)

1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.


ART. 298 (L)
(Norme che restano abrogate)

1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni:


ART. 299 (L)
(Abrogazioni di norme primarie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:

ART. 300 (L)
(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)

1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7, l'espressione "patrocinio gratuito" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 133, ultimo comma, l'espressione "di cui al primo comma" è sostituita dalla seguente: "di trasferta".
3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24, comma primo, n. 5, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, all'articolo 59, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 è sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533."


ART. 301 (R)
(Abrogazioni di norme secondarie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:


ART. 302 (L)
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1° luglio 2002.


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