Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario

Art. 7 legge 18/2/1999 n.28

Indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari.

1. All'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma "Le somme complessivamente percepite a titolo di indennità di cui al primo comma, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso".

2. All'articolo 154, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come da ultimo sostituito dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, le parole: "e sulle indennità di trasferta" sono soppresse.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5.400 milioni a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 7

- Si riporta il testo degli articoli 133 e 154, comma 1, come sostituito dall'art. 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, recante: "Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari", cosi come da ultimo modificati dalla presente legge:

"Art. 133. - Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita, per gli atti di notificazione, nella seguente misura:

a) fino a sei chilometri: lire 1.500;
b) fino a dodici chilometri: lire 2.800;
c) fino a diciotto chilometri: lire 3.800;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di lire 800.

Per gli atti di esecuzione, l'indennità è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia di quella prevista dal precedente comma. L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale.

Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati, si applicano le norme di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'art. 142 del presente decreto.

Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica - su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica - l'importo della indennità di trasferta potrà essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente.

"Art. 154, comma 1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti per gli atti o per le commissioni da loro compiuti".


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