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APPLICAZIONI DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE ED UNEP
NUOVA
DISCIPLINA.
(Circolare n.
2/3-S-448, in data 7 aprile 2000, del Min. Giustizia, D.G.O. G.)
Principi
generali - L'esame dei
provvedimenti di applicazione del personale in servizio negli Uffici giudiziari
trasmessi a questa Direzione e i numerosi quesiti pervenuti hanno evidenziato
l'esistenza di molteplici problemi in materia di applicazioni temporanee del
personale che è opportuno chiarire.
La
materia è disciplinata dall'Accordo sulla mobilità interna, sottoscritto dalla
Direzione con le organizzazioni sindacali del personale in data 28 luglio 1998
(di seguito chiamato Accordo), ed in particolare dall'art. 18.
Fondamento
dell'applicazione è l'esigenza di sopperire con immediatezza alla mancanza di
personale in un ufficio giudiziario, sia per scopertura del posto previsto in
organico sia per le assenze prolungate del personale assegnatovi.
L'istituto
non può trovare applicazione, al pari del comando e del distacco, come
strumento per realizzare pur comprensibili aspirazioni degli impiegati in
servizio.
In
via generale, costituiscono requisiti indispensabili per disporre l'applicazione
la vacanza del posto che si intende coprire e l'esistenza di particolari
esigenze dell'ufficio che presenta la vacanza. L'applicazione, inoltre, implica
una preventiva valutazione comparata delle esigenze dell'ufficio dal quale
prelevare il personale e di quello presso il quale il personale stesso deve
essere applicato.
L'istituto
ha di per sè natura straordinaria e non dovrebbe essere utilizzato per
sopperire a carenze di personale di lunga durata. In taluni casi, tuttavia, esso
costituisce l'unico strumento di gestione delle risorse umane esistenti nel
distretto, a causa delle consistenti vacanze esistenti in alcuni profili che non
è stato ancora possibile colmare. Quando la situazione impone di procedere ad
applicazioni del personale per periodi di tempo lunghi, dovrà garantirsi un
avvicendamento del personale applicato (ricorrendo, se del caso, anche
all'utilizzazione del personale in servizio in uffici diversi) per evitare che
il peso dell'applicazione sia a carico di una sola persona.
Il
principio secondo cui per realizzare l'applicazione è necessaria la
preesistente vacanza di organico può essere derogato nel caso in cui sussistano
straordinarie esigenze che non possono altrimenti essere soddisfatte. Va
precisato in proposito che il fabbisogno di personale di un ufficio è
determinato dalla sua pianta organica. Si deve quindi presumere che in tutti i
casi in cui la pianta organica dell'ufficio sia integralmente coperta il suo
fabbisogno sia assicurato. Può tuttavia accadere che il carico di lavoro di un
ufficio subisca un aumento che può essere strutturale o solo temporaneo. In
questi casi, anche in attesa di un'eventuale ampliamento della pianta organica,
sarà possibile procedere ad applicazioni per far fronte alle sopravvenute
esigenze. Può inoltre avvenire che il carico di lavoro di un ufficio
giudiziario sia tale da non giustificare la presenza costante di determinate
figure professionali. In tali ipotesi, una volta garantiti i servizi necessari
per il buon funzionamento dell'Ufficio, l'applicazione in altro ufficio del
personale sotto utilizzato costituisce un comportamento corrispondente ai canoni
della buona amministrazione.
Le
ipotesi da ultimo delineate devono, tuttavia, costituire un'eccezione rispetto
al principio generale per cui l'applicazione va disposta solo in presenza di
vacanze di organico. Nei casi eccezionali di cui sopra si è detto, i relativi
provvedimenti dovranno contenere l'indicazione dei motivi che giustificano il
ricorso a tale procedura e i limiti temporali dell'applicazione in relazione
all'atto da svolgere.
La
procedura da seguire per individuare il personale da applicare è disciplinata
nei commi dal 3 al 6 dell'art. 18 dell'Accordo.
Detta
procedura prevede la realizzazione di un interpello tra il personale in servizio
nell'ufficio dal quale operare l'applicazione e l'individuazione del dipendente
da applicare sulla base dell'anzianità di servizio e di sede, secondo i criteri
indicati nello stesso art. 18.
L'interpello
deve riguardare tutto il personale in servizio - con la sola esclusione di
quello che risulta essere assente per l'intero periodo dell'applicazione o per
la maggior parte di essa - e può essere realizzato in qualunque maniera, anche
informale (ad esempio con mera comunicazione sottoscritta per ricevuta dagli
interessati).
È
necessario, quindi, formare una graduatoria tra quanti, nell'ufficio preso in
considerazione, chiedono di essere applicati o, in caso di mancanza di
richieste, tra quanti vi prestano servizio, i criteri di formazione della
graduatoria sono quelli enunciati nell'art. 8 dell'Accordo (anzianità di
servizio e di sede), prendendo in esame tutti i criteri enunciati nei commi da 1
ad 8 ed attribuendo i relativi punteggi. Nessun rilievo, ovviamente, va dato al
criterio di cui al nono comma, perchè la distanza chilometrica è identica per
tutti i dipendenti dell'ufficio.
Qualora,
poi, la graduatoria riguardi più persone consenzienti, è necessario
assicurare, secondo quanto disposto dall'ultima parte del quarto comma dell'art.
18 dell'Accordo, la rotazione tra il personale che desidera essere applicato,
nel rispetto della graduatoria delineata in base ai criteri indicati.
Poichè
l'applicazione del personale può comportare il pagamento dell'indennità di
missione, nella scelta dell'ufficio da cui operare l'applicazione vanno di
regola preferiti quelli della stessa sede.
Prima
di adottare il provvedimento di applicazione, l'autorità individuata ai sensi
dei commi successivi vorrà acquisire il parere del capo dell'ufficio
giudiziario dal quale va prelevato il personale da applicare. Tale parere non è
vincolante, ma è necessario per conoscere utili elementi per la valutazione
comparata delle esigenze dei due uffici interessati dall'applicazione. Del
parere e delle ragioni che ne determinano lo scostamento sarà fatta menzione
nel provvedimento di applicazione.
Le
applicazioni possono essere disposte, secondo le esigenze, anche per alcuni
giorni la settimana e, trattandosi di uffici nella stessa sede, anche per alcune
ore al giorno.
Nei
casi in cui l'applicazione sia determinata dalla necessità di ovviare alla
vacanza del posto o all'assenza di personale di qualifica superiore a quella
rivestita dal dipendente applicato, dovranno anche essere formalmente conferite
(con il medesimo provvedimento che dispone l'applicazione) le mansioni
superiori, nel rispetto della vigente normativa cui si rinvia (art. 56, D. Leg.vo
n. 29/93). Si raccomanda, tuttavia, di limitare il ricorso all'attribuzione di
mansioni superiori ai soli casi ove ciò sia strettamente indispensabile.
Competente
a disporre le applicazioni del personale all'interno del distretto è
esclusivamente il presidente della Corte di Appello o il procuratore generale
della Corte di Appello del distretto dove si trova l'ufficio dal quale prelevare
il dipendente da applicare, a seconda che trattasi di uffici giudicanti o
requirenti (art. 75, legge 23 ottobre 1960, n. 1196).
I
provvedimenti di applicazione emessi dai presidenti dei Tribunali di
Sorveglianza saranno inviati alle Presidenze delle Corti di Appello che li
trasmetteranno con eventuali osservazioni a questa Direzione (Ufficio
Segreteria, Piante organiche, e Ufficio II).
Analogamente,
le Presidenze delle Corti di Appello e le Procure generali invieranno ai
predetti uffici della Direzione i provvedimenti di applicazione da loro emessi.
I
provvedimenti di applicazione del personale costituiscono una particolare forma
di mobilità, straordinaria e temporanea.
È
necessario a tal fine che sul punto vengano rispettate corrette forme di
relazioni sindacali, fornendo ai soggetti indicati nell'art. 8, secondo comma,
C.C.N.L. 1998-2001 ogni utile informazione in materia.
Applicazioni
distrettuali - Fatto salvo quanto
verrà specificato, qualora si debba procedere all'applicazione di personale in
altro ufficio del medesimo distretto, la competenza ad attuare l'intera
procedura sopra richiamata spetta, ai sensi del secondo e settimo comma del
citato art. 18, al presidente della Corte di Appello e al procuratore generale,
rispettivamente per le applicazioni tra uffici giudicanti e requirenti.
Nel
caso in cui si debba procedere ad un'applicazione che coinvolge
contemporaneamente uffici giudicanti e requirenti la competenza è del
presidente della Corte, d'intesa con il locale procuratore generale.
Ai
sensi del secondo comma del citato articolo il presidente della Corte di Appello
o il procuratore generale, secondo la competenza suindicata, determinano
l'ufficio nel quale individuare il personale da applicare.
Rientrano
nella competenza del presidente della Corte di Appello anche le applicazioni di
personale delle sezioni distaccate di Tribunale alla sede principale e
viceversa, nonchè quelle relative al personale degli uffici del giudice di
pace.
Devono
intendersi superate le disposizioni impartite dalla Direzione generale con nota
del 30 aprile 1990 (riguardante le applicazioni di personale delle sezioni
distaccate delle preture circondariali) e con nota del 3 maggio 1995
(riguardante le applicazioni di personale degli uffici del giudice di pace).
Applicazioni
di personale in servizio negli uffici di sorveglianza del distretto tra gli
stessi uffici e tra questi ed il tribunale di sorveglianza del capoluogo -
La competenza a disporre le applicazioni ai tribunali di sorveglianza del
personale in servizio negli uffici di sorveglianza, e viceversa, spetta al
presidente del tribunale di sorveglianza, secondo la specifica previsione
dell'art. 70-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, con l'osservanza di quanto
indicato precedentemente.
Restano,
tuttavia, ferme le disposizioni del citato art. 18 dell'Accordo in relazione
all'individuazione della persona da applicare, trattandosi di materia che è
inerente al rapporto di lavoro e che quindi è disciplinata dalle norme del
codice civile e da quelle contrattuali.
APPLICAZIONI
DEL PERSONALE UNEP - Le disposizioni di carattere generale previste nel
paragrafo 1 sono applicabili, in quanto coerenti con il relativo ordinamento
professionale, anche al personale degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e
protesti. Pure nei suoi confronti, quindi, in caso di applicazione va attuata la
procedura dell'interpello prevista dal citato art. 18 dell'Accordo.
Resta
ferma, ovviamente, l'esclusiva competenza del presidente della Corte di Appello
per l'adozione dei provvedimenti di applicazione prevista dagli artt. 32 ss.,
D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.
Abrogazione
di precedenti disposizioni - La
presente circolare disciplina e riordina l'intera materia relativa alle
applicazioni e, pertanto, sostituisce le precedenti circolari emanate in
materia.
Si
rappresenta, inoltre, che i chiarimenti di cui sopra hanno valore di risposta ai
quesiti posti alla Direzione ai quali, pertanto, non verrà data ulteriore
risposta.
Si
pregano i presidenti e procuratori generali di diffondere la presente nota in
tutti gli uffici del distretto.