UNIONE ITALIANA UFFICIALI GIUDIZIARI

 

Segreteria Nazionale UIUG: Arcangelo D'Aurora via Silvio Pellico 18 47100 Forlì


 

INFORMATIVA 13/2002 

Il TAR del Lazio con sentenza 27 febbraio 2002 (pubblicata mediante deposito in segreteria il 15 maggio 2002), ha accolto in parte il ricorso degli Ufficiali Giudiziari della Corte di Appello di Roma in relazione al riconoscimento di percepire l’indennità di amministrazione dall’1/1/1994 al 31/10/1997 e di percepire per il periodo successivo il compenso di cui alla legge 14/1991.

Il collegio del TAR  ha ritenuto che i dipendenti UNEP  hanno diritto a vedersi corrispondere l’indennità di amministrazione, ex art.34 CCNL dal primo gennaio 1995 in forza del terzo comma del citato articolo.

La sentenza si conclude, come segue:

“ Avendo peraltro l’indennità di amministrazione la funzione di sostituire i pregressi trattamenti accessori, è evidente che i ricorrrenti dalla stessa data non avevano titolo per vedersi corrispondere l’indennità ex articolo 1 L.14/91, essendo circostanza del tutto irrilevante che quest’ultima indennità venisse erogata traendo direttamente i fondi dai proventi degli atti UNEP, trattandosi pur sempre di fondi pertinenti al bilancio dello Stato.

 I ricorrenti hanno diritto, in parziale accoglimento delle pretese avanzate con i gravami, per il periodo primo gennaio 1995/31 ottobre 1997 ( o per il più breve periodo in cui hanno prestato servizio in tale arco temporale) alle somme differenziali tra l’indennità ex L.14/91 effettivamente percepita e l’indennità di amministrazione ex art. 34 CCNL 1995, debitamente aumentate ai sensi dell’articolo 22, comma 36 – della legge 23/12/1994 n° 724, dagli interessi legali o dell’importo della rivalutazione se superiore agli interessi legali e, pertanto, l’Amministrazione va condannata al pagamento delle relative somme. – spese compensate –