Presentazione di assegni bancari al medesimo sportello bancario.Computo dell’indennità di accesso.

 (Nota n. 5/941/03-1/RG, in data 29 ottobre 1999, del Min. Giustizia, AA. CC. ufficio V)

 L'assegno è identificabile con la disciplina della cambiale in virtù della circolare n. 5/1074/03-1/035 del 3 aprile 1993, emanata dall'Ufficio scrivente, solo per alcuni effetti.

  La predetta circolare prevede, ai sensi del terzo comma dell'art.7, legge n. 349/73, di estendere la disciplina della riscossione della metà dei diritti, in caso di pagamento al momento della presentazione, anche all'assegno bancario.

  Non sono rinvenibili ulteriori estensioni proprie della fattispecie della cambiale all'assegno bancario; all'uopo si conferma il contenuto della nota ministeriale citata dagli istanti, n· 5/M-53991/04-013, in cui nel termine cambiale si vuole comprendere tanto la ·tratta· quanto il «vaglia cambiario», mentre sono esclusi altri titoli di credito non menzionati.

  Pertanto, non può esserci alcuna estensione dell'articolato previsto per l’istituto della cambiale all'assegno, se non nella forma espressamente disciplinata   dal Legislatore.

  Nel caso specifico presentato sarà cura del presidente della Corte di Appello dare disposizioni affinché siano apportate modifiche al sistema di registrazione e di calcolo dell'indennità di trasferta in presenza di più assegni da presentarsi nello stesso giorno, a firma dello stesso traente e domiciliati presso lo stesso istituto di credito, in modo da riconoscere una trasferta per ogni assegno bancario.

  Si conviene sull'eventuale danno all'Erario per l'inferiore versamento IRPEF relativo alle trasferte e sul mancato accantonamento relativo del 3% per spese d'ufficio, qualora non si provvedesse all'adeguamento nelle forme anzidette.