Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 11.11.2002 n° 6204: Diritto di accesso agli atti amministrativi è limitato al contenuto dei documenti


L'accesso agli atti amministrativi non può risolversi in uno strumento di controllo generalizzato sull'intero operato dell'Amministrazione, come se fosse un'azione popolare. Ciò che rileva per l'istante è il contenuto del documento richiesto non le modalità relative alla sua adozione o acquisizione da parte della P.A.

Il diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione, garantito dalla legge 7 agosto 1990, n.241, è finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti,cosi concorrendo alla "visibilità del potere pubblico", per cui esso è azionabile- in presenza delle condizioni legittimanti normativamente previste- sia allorquando si manifesta in sede partecipativa al procedimento amministrativo (accesso partecipativo), sia quando attenga alla conoscenza di atti che abbiano spiegato effetti diretti o indiretti nei confronti dell'istante (accesso informativo). (dal sito www.altalex.com)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE

Sul ricorso n. 3788/2002, proposto dal sig. Maurizio VIGNATI, rappresentato e difeso dall’avv. Edoardo Galdi, presso il cui studio in Roma, Vicolo del Buon Consiglio n.31, è elettivamente domiciliato;

CONTRO

L’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege, in Roma, via dei Portoghesi n.12;

e nei confronti

del Direttore del Dipartimento Insediamenti Produttivi e Interazione con l’Ambiente (D.I.P.I.A.), dell’I.S.P.E.S.L., non costituito;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sez. III ter- n. 1768/01, del 6 marzo 2001;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 18 giugno 2002 il consigliere Raffaele Maria De Lipsis, e uditi altresì l’Avv. dello Stato Vittorio Russo per l’appellato

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il sig. Maurizio Vignati, in servizio presso l’ISPESL, sede centrale, Dipartimento D.I.P.I.A, inquadrato nel profilo di primo tecnologo (Unità Funzionale X), impugnava il silenzio-rifiuto opposto dal predetto Ente sulla sua richiesta intesa a visionare la “documentazione riguardante il mobilio ed il materiale informatico presso la stanza n.310 del DIPIA”.

Il gravame era affidato alla denuncia della violazione dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n.241 ed all’eccesso di potere sotto diversi profili.

Si costituiva l’intimata Amministrazione, che insisteva per la reiezione del ricorso.

L’adito TAR-con sentenza n. 1768/01 del 6 marzo 2001- in parte dichiarava cessata la materia del contendere ed in parte respingeva il ricorso.

Appellava la citata decisione il sig. Vignati, il quale- ribadito il suo interesse ad accedere agli atti riguardanti il provvedimento del coordinatore della X unità funzionale della DIPIA, dott. Giuliani, relativo all’asportazione dalla stanza n.310 (assegnata al ricorrente) di un tavolo ergonomico porta-computer già da tempo in dotazione alla stanza e di un nuovo computer di recente installato allo specifico scopo di consentirgli l’ultimazione degli studi e delle ricerche a lui affidati- deduceva i seguenti motivi di gravame:

1) “Sviamento di potere per travisamento dei fatti- Errata valutazione degli atti depositati nel ricorso- Violazione di legge – D.P.R. 352/92, art.5, p.3”.

Nella gravata sentenza ci sarebbero alcune contraddizioni in ordine ad alcuni atti che il TAR avrebbe ritenuto sottratti all’accesso, e che, invece, il ricorrente avrebbe già visionato.

2) “Eccesso di potere per omessa o errata valutazione degli atti”.

L’appellante sarebbe stato autorizzato dal direttore del DIPIA, ing.Graziani, ad effettuare lo studio relativo alla predisposizione del documento multimediale ed il nuovo coordinatore, ing. Giuliani, “non aveva l’autorità sufficiente a revocare le disposizioni del direttore del dipartimento” in ordine al documento in questione. Ciò anche in virtù dell’art. 37 del vigente C.C.N.L., il quale stabilisce chiaramente che ai ricercatori e tecnologi l’ISPESL deve essere assicurata l’autonomia nello svolgimento delle attività di ricerca autorizzate, non essendoci alcun rapporto gerarchico tra ricorrente e coordinatore della Unità Funzionale.

3) “ Violazione di legge. Art. 1, comma 4 e 5 l.21 luglio 2000, n.205. Omissione dei doveri con impedimento della difesa. Errore in procedendo”.

In sostanza, il giudizio del TAR si sarebbe formato unicamente sulla base della sola memoria e dei documenti depositati dall’Amministrazione, con violazione del principio del contraddittorio e della difesa.

4) “ Malgoverno delle prove e dei documenti. Violazione di legge. Violazione delle norme di procedura”.

Erroneamente il TAR, con riferimento ad altre cause promosse dall’odierno appellante, avrebbe inteso prospettare la tesi della propensione del ricorrente ad utilizzare reiteratamente ed artatamente il diritto di accesso allo scopo di arrecare disturbo all'Amministrazione.

4.1) “ Illegittimità derivata. Mancato esame del secondo motivo di ricorso. Omessa pronuncia, travisamento dei fatti e contraddittorietà”.

Contrariamente a quanto affermato dal TAR, non sussisterebbe alcun atto di secretazione da parte dell’Amministrazione.

4.2) “ Eccesso di potere per convalida dell’atto impugnato in pendenza del gravame. Sviamento di potere”.

Le “spiegazioni” fornite al ricorrente circa le ragioni dello spostamento delle attrezzature in questione sarebbero state fornite “ con irreparabile tardività, per cui esse non potevano essere utilizzate nel giudizio perché tendono a convalidare l’atto impugnato”, con la conseguenza che il TAR non avrebbe dovuto tenerne conto.

4.3) “Eccesso di potere per mancata valutazione degli atti e sviamento dell’interesse pubblico”.

Si costituiva l’ISPESL, senza produrre memorie.


DIRITTO


L’appello è infondato.

L’odierno appellante- Primo Tecnologo dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro- lamenta che gli sia stato opposto illegittimamente il silenzio rifiuto in ordine alla sua istanza di accesso agli atti del fascicolo relativo al mobilio e materiale informatico presso la stanza n. 310 dell’I.S.P.E.S.L., a lui assegnata e dalla quale risultava asportato, per disposizione del coordinatore della X° Unità Funzionale del Dipartimento Insediamenti Produttivi ed Interazione con l’Ambiente (D.I.P.I.A.), un tavolo da computer con il nuovo computer ergonomico appena installato, con il quale egli stava lavorando alla predisposizione di un documento multimediale nel settore dei campi elettromagnetici.

Il gravame è affidato ad una serie di motivi incentrati , in sostanza, sulla dedotta errata valutazione dei fatti da parte dei primi giudici e sull’asserita violazione di disposizioni normative in materia di accesso agli atti amministrativi.

Le doglianze sono prive di pregio.

Giova, innanzi tutto, premettere che l'accesso agli atti amministrativi non può risolversi in uno strumento di controllo generalizzato sull'intero operato dell'Amministrazione, come se fosse un'azione popolare. Ciò che rileva per l'istante è il contenuto del documento richiesto non le modalità relative alla sua adozione o acquisizione da parte dalla P.A. nè -nella fattispecie in esame-le scelte effettuate dall’Amministrazione in ordine al .

Neppure potrebbe fondatamente sostenersi che la conoscenza dei suddetti elementi sarebbe indispensabile per predisporre la propria difesa in sede giurisdizionale, nei confronti di un soggetto ben individuato.

Una siffatta aspirazione a conoscere ogni dato possibile della vicenda non sembra poter condurre ad una più proficua azione difensiva dell'interessato.

D'altra parte, il diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione,garantito dalla legge 7 agosto 1990, n.241, è finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti,cosi concorrendo alla "visibilità del potere pubblico", per cui esso è azionabile- in presenza delle condizioni legittimanti normativamente previste- sia allorquando si manifesta in sede partecipativa al procedimento amministrativo (accesso partecipativo), sia quando attenga alla conoscenza di atti che abbiano spiegato effetti diretti o indiretti nei confronti dell'istante (accesso informativo,che è quello rinvenibile nel caso di specie).

Orbene, nella fattispecie in esame, come risulta dalla documentazione agli atti di causa, l'intimata Amministrazione - in accoglimento della prima istanza di accesso del Vignati - ha consentito al medesimo di prendere visione del fascicolo richiesto, fornendo, altresì, con nota del 13 ottobre 2000, le motivazioni dello spostamento disposto.

Pertanto, correttamente i primi giudici, in relazione a questo profilo della controversia hanno dichiarato cessata la materia del contendere.

Per quanto concerne, poi, le altre richieste e le ulteriori pretese dell’odierno appellante, esse appaiono o infondate o ultronee e sostanzialmente irrilevanti ai fini che ne occupa.

Non rilevante è il denunziato travisamento dei fatti, relazionato alla circostanza che il TAR, nella gravata decisione, aveva ritenuto sussistere le motivate ragioni di diniego circa la non ostensibilità di alcuni atti, i quali, invece, sarebbero stati regolarmente visionati dall’interessato.

Sul punto, in verità, i primi giudici si sono limitati a constatare che al Vignati era stato consentito l’accesso “salvo gli atti …..per cui il direttore dell’ISPESL aveva affermato sussistere motivate ragioni di diniego”, concludendo, comunque, che “ il ricorrente disponeva già di tutti gli strumenti per tutelare nelle opportune sedi i propri dichiarati diritti”.

Del tutto incomprensibile appare, poi, la pretesa esigenza di disporre in esclusiva di un computer con tavolo (e non del normale portatile) per continuare la ricerca e gli studi autorizzati dall’Amministrazione nonché la tesi della inadeguatezza del suo portatile al fine di “tutelare i diritti di privativa sulle sue ricerche”.

Né, al riguardo, può ritenersi violato l’art. 37 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, atteso che, nella vicenda in esame, non è dato rilevare alcuna diminuzione della autonomia organizzativa dei ricercatori e tecnologi dell’ISPESL.

Infondata è, poi, la doglianza relativa al denunziato “impedimento della difesa”, che non “avrebbe avuto contezza degli atti depositati dall’Amministrazione”. Risulta, invece, il contrario, in quanto la difesa dell’odierno appellante, che aveva visionato i documenti depositati dall’ISPESL, aveva addirittura rilevato in primo grado che gli atti cui aveva avuto accesso non esaurivano la sua richiesta di accesso. Pertanto, alcun “malgoverno delle prove e dei documenti” è ravvisabile nell’operato del TAR.

Infine, prive di pregio appaiono alcune affermazioni e prospettazioni personali in ordine alla valutazione effettuata dal TAR in margine all’odierna vicenda giudiziaria (come, ad esempio, il richiamo alle contrapposizioni giurisdizionali tra il ricorrente e l’Ente, per la gran parte avvenute attraverso il reiterato utilizzo dello strumento dell’accesso, “talora azionato come forma indebita di pressione sull’Amministrazione”).

Conclusivamente l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata l'impugnata sentenza.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio..

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 18 giugno 2002, con l’intervento dei signori:
Gaetano Trotta - Presidente
Costantino Salvatore - Consigliere
Raffaele Maria De Lipsis - Consigliere estensore
Dedi Marinella Rulli - Consigliere
Antonino Anastasi - Consigliere

L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE IL   SEGRETARIO


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