Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 11.11.2002 n° 6204: Diritto di accesso agli atti amministrativi è limitato al contenuto dei documenti
L'accesso agli atti amministrativi
non può risolversi in uno strumento di controllo generalizzato sull'intero
operato dell'Amministrazione, come se fosse un'azione popolare. Ciò che rileva
per l'istante è il contenuto del documento richiesto non le modalità relative
alla sua adozione o acquisizione da parte della P.A.
Il diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione, garantito dalla legge 7
agosto 1990, n.241, è finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'azione
amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale per la tutela di
situazioni giuridiche rilevanti,cosi concorrendo alla "visibilità del
potere pubblico", per cui esso è azionabile- in presenza delle condizioni
legittimanti normativamente previste- sia allorquando si manifesta in sede
partecipativa al procedimento amministrativo (accesso partecipativo), sia quando
attenga alla conoscenza di atti che abbiano spiegato effetti diretti o indiretti
nei confronti dell'istante (accesso informativo). (dal sito www.altalex.com)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
Sul ricorso n. 3788/2002,
proposto dal sig. Maurizio VIGNATI, rappresentato e difeso dall’avv. Edoardo
Galdi, presso il cui studio in Roma, Vicolo del Buon Consiglio n.31, è
elettivamente domiciliato;
CONTRO
L’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.),
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege,
in Roma, via dei Portoghesi n.12;
e nei confronti
del Direttore del Dipartimento Insediamenti Produttivi e Interazione con
l’Ambiente (D.I.P.I.A.), dell’I.S.P.E.S.L., non costituito;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sez. III ter-
n. 1768/01, del 6 marzo 2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 18 giugno 2002 il consigliere Raffaele Maria
De Lipsis, e uditi altresì l’Avv. dello Stato Vittorio Russo per
l’appellato
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso presentato innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il sig. Maurizio Vignati, in
servizio presso l’ISPESL, sede centrale, Dipartimento D.I.P.I.A, inquadrato
nel profilo di primo tecnologo (Unità Funzionale X), impugnava il
silenzio-rifiuto opposto dal predetto Ente sulla sua richiesta intesa a
visionare la “documentazione riguardante il mobilio ed il materiale
informatico presso la stanza n.310 del DIPIA”.
Il gravame era affidato alla denuncia della violazione dell’art. 25 della
legge 7 agosto 1990, n.241 ed all’eccesso di potere sotto diversi profili.
Si costituiva l’intimata Amministrazione, che insisteva per la reiezione del
ricorso.
L’adito TAR-con sentenza n. 1768/01 del 6 marzo 2001- in parte dichiarava
cessata la materia del contendere ed in parte respingeva il ricorso.
Appellava la citata decisione il sig. Vignati, il quale- ribadito il suo
interesse ad accedere agli atti riguardanti il provvedimento del coordinatore
della X unità funzionale della DIPIA, dott. Giuliani, relativo
all’asportazione dalla stanza n.310 (assegnata al ricorrente) di un tavolo
ergonomico porta-computer già da tempo in dotazione alla stanza e di un nuovo
computer di recente installato allo specifico scopo di consentirgli
l’ultimazione degli studi e delle ricerche a lui affidati- deduceva i seguenti
motivi di gravame:
1) “Sviamento di potere per travisamento dei fatti- Errata valutazione degli
atti depositati nel ricorso- Violazione di legge – D.P.R. 352/92, art.5,
p.3”.
Nella gravata sentenza ci sarebbero alcune contraddizioni in ordine ad alcuni
atti che il TAR avrebbe ritenuto sottratti all’accesso, e che, invece, il
ricorrente avrebbe già visionato.
2) “Eccesso di potere per omessa o errata valutazione degli atti”.
L’appellante sarebbe stato autorizzato dal direttore del DIPIA, ing.Graziani,
ad effettuare lo studio relativo alla predisposizione del documento multimediale
ed il nuovo coordinatore, ing. Giuliani, “non aveva l’autorità sufficiente
a revocare le disposizioni del direttore del dipartimento” in ordine al
documento in questione. Ciò anche in virtù dell’art. 37 del vigente C.C.N.L.,
il quale stabilisce chiaramente che ai ricercatori e tecnologi l’ISPESL deve
essere assicurata l’autonomia nello svolgimento delle attività di ricerca
autorizzate, non essendoci alcun rapporto gerarchico tra ricorrente e
coordinatore della Unità Funzionale.
3) “ Violazione di legge. Art. 1, comma 4 e 5 l.21 luglio 2000, n.205.
Omissione dei doveri con impedimento della difesa. Errore in procedendo”.
In sostanza, il giudizio del TAR si sarebbe formato unicamente sulla base della
sola memoria e dei documenti depositati dall’Amministrazione, con violazione
del principio del contraddittorio e della difesa.
4) “ Malgoverno delle prove e dei documenti. Violazione di legge. Violazione
delle norme di procedura”.
Erroneamente il TAR, con riferimento ad altre cause promosse dall’odierno
appellante, avrebbe inteso prospettare la tesi della propensione del ricorrente
ad utilizzare reiteratamente ed artatamente il diritto di accesso allo scopo di
arrecare disturbo all'Amministrazione.
4.1) “ Illegittimità derivata. Mancato esame del secondo motivo di ricorso.
Omessa pronuncia, travisamento dei fatti e contraddittorietà”.
Contrariamente a quanto affermato dal TAR, non sussisterebbe alcun atto di
secretazione da parte dell’Amministrazione.
4.2) “ Eccesso di potere per convalida dell’atto impugnato in pendenza del
gravame. Sviamento di potere”.
Le “spiegazioni” fornite al ricorrente circa le ragioni dello spostamento
delle attrezzature in questione sarebbero state fornite “ con irreparabile
tardività, per cui esse non potevano essere utilizzate nel giudizio perché
tendono a convalidare l’atto impugnato”, con la conseguenza che il TAR non
avrebbe dovuto tenerne conto.
4.3) “Eccesso di potere per mancata valutazione degli atti e sviamento
dell’interesse pubblico”.
Si costituiva l’ISPESL, senza produrre memorie.
DIRITTO
L’appello è infondato.
L’odierno appellante- Primo Tecnologo dell’Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro- lamenta che gli sia stato opposto
illegittimamente il silenzio rifiuto in ordine alla sua istanza di accesso agli
atti del fascicolo relativo al mobilio e materiale informatico presso la stanza
n. 310 dell’I.S.P.E.S.L., a lui assegnata e dalla quale risultava asportato,
per disposizione del coordinatore della X° Unità Funzionale del Dipartimento
Insediamenti Produttivi ed Interazione con l’Ambiente (D.I.P.I.A.), un tavolo
da computer con il nuovo computer ergonomico appena installato, con il quale
egli stava lavorando alla predisposizione di un documento multimediale nel
settore dei campi elettromagnetici.
Il gravame è affidato ad una serie di motivi incentrati , in sostanza, sulla
dedotta errata valutazione dei fatti da parte dei primi giudici e
sull’asserita violazione di disposizioni normative in materia di accesso agli
atti amministrativi.
Le doglianze sono prive di pregio.
Giova, innanzi tutto, premettere che l'accesso agli atti amministrativi non può
risolversi in uno strumento di controllo generalizzato sull'intero operato
dell'Amministrazione, come se fosse un'azione popolare. Ciò che rileva per
l'istante è il contenuto del documento richiesto non le modalità relative alla
sua adozione o acquisizione da parte dalla P.A. nè -nella fattispecie in
esame-le scelte effettuate dall’Amministrazione in ordine al .
Neppure potrebbe fondatamente sostenersi che la conoscenza dei suddetti elementi
sarebbe indispensabile per predisporre la propria difesa in sede
giurisdizionale, nei confronti di un soggetto ben individuato.
Una siffatta aspirazione a conoscere ogni dato possibile della vicenda non
sembra poter condurre ad una più proficua azione difensiva dell'interessato.
D'altra parte, il diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione,garantito
dalla legge 7 agosto 1990, n.241, è finalizzato ad assicurare la trasparenza
dell'azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale per la
tutela di situazioni giuridiche rilevanti,cosi concorrendo alla "visibilità
del potere pubblico", per cui esso è azionabile- in presenza delle
condizioni legittimanti normativamente previste- sia allorquando si manifesta in
sede partecipativa al procedimento amministrativo (accesso partecipativo), sia
quando attenga alla conoscenza di atti che abbiano spiegato effetti diretti o
indiretti nei confronti dell'istante (accesso informativo,che è quello
rinvenibile nel caso di specie).
Orbene, nella fattispecie in esame, come risulta dalla documentazione agli atti
di causa, l'intimata Amministrazione - in accoglimento della prima istanza di
accesso del Vignati - ha consentito al medesimo di prendere visione del
fascicolo richiesto, fornendo, altresì, con nota del 13 ottobre 2000, le
motivazioni dello spostamento disposto.
Pertanto, correttamente i primi giudici, in relazione a questo profilo della
controversia hanno dichiarato cessata la materia del contendere.
Per quanto concerne, poi, le altre richieste e le ulteriori pretese
dell’odierno appellante, esse appaiono o infondate o ultronee e
sostanzialmente irrilevanti ai fini che ne occupa.
Non rilevante è il denunziato travisamento dei fatti, relazionato alla
circostanza che il TAR, nella gravata decisione, aveva ritenuto sussistere le
motivate ragioni di diniego circa la non ostensibilità di alcuni atti, i quali,
invece, sarebbero stati regolarmente visionati dall’interessato.
Sul punto, in verità, i primi giudici si sono limitati a constatare che al
Vignati era stato consentito l’accesso “salvo gli atti …..per cui il
direttore dell’ISPESL aveva affermato sussistere motivate ragioni di
diniego”, concludendo, comunque, che “ il ricorrente disponeva già di tutti
gli strumenti per tutelare nelle opportune sedi i propri dichiarati diritti”.
Del tutto incomprensibile appare, poi, la pretesa esigenza di disporre in
esclusiva di un computer con tavolo (e non del normale portatile) per continuare
la ricerca e gli studi autorizzati dall’Amministrazione nonché la tesi della
inadeguatezza del suo portatile al fine di “tutelare i diritti di privativa
sulle sue ricerche”.
Né, al riguardo, può ritenersi violato l’art. 37 del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro, atteso che, nella vicenda in esame, non è dato
rilevare alcuna diminuzione della autonomia organizzativa dei ricercatori e
tecnologi dell’ISPESL.
Infondata è, poi, la doglianza relativa al denunziato “impedimento della
difesa”, che non “avrebbe avuto contezza degli atti depositati
dall’Amministrazione”. Risulta, invece, il contrario, in quanto la difesa
dell’odierno appellante, che aveva visionato i documenti depositati dall’ISPESL,
aveva addirittura rilevato in primo grado che gli atti cui aveva avuto accesso
non esaurivano la sua richiesta di accesso. Pertanto, alcun “malgoverno delle
prove e dei documenti” è ravvisabile nell’operato del TAR.
Infine, prive di pregio appaiono alcune affermazioni e prospettazioni personali
in ordine alla valutazione effettuata dal TAR in margine all’odierna vicenda
giudiziaria (come, ad esempio, il richiamo alle contrapposizioni giurisdizionali
tra il ricorrente e l’Ente, per la gran parte avvenute attraverso il reiterato
utilizzo dello strumento dell’accesso, “talora azionato come forma indebita
di pressione sull’Amministrazione”).
Conclusivamente l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata
l'impugnata sentenza.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese della
presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente
pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio..
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, nella camera di
consiglio del 18 giugno 2002, con l’intervento dei signori:
Gaetano Trotta - Presidente
Costantino Salvatore - Consigliere
Raffaele Maria De Lipsis - Consigliere estensore
Dedi Marinella Rulli - Consigliere
Antonino Anastasi - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
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