Nota del 09-06-2003
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia
Civile Ufficio I
OGGETTO : Modalità
di pagamento delle notifiche agli avvisi relativi alle procedure esecutive
delegate ai notai. |
Con riferimento a quanto
in oggetto, taluni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere le
modalità di pagamento da riservare alle notifiche e comunicazioni
richieste dai notai nelle procedure delegate di vendita immobiliare, ai
sensi dell'art. 591 bis c.p.c.
In particolare è stato
chiesto di conoscere se, nell'ipotesi in cui il notaio, incaricato
della vendita dal giudice dell'esecuzione, chieda la notifica degli
avvisi ex art. 576 c.p.c. e ss. direttamente all'ufficio N.E.P.,
debba provvedere al pagamento delle notifiche oppure se le stesse
debbano "essere parificate ai biglietti di cancelleria con
conseguente registrazione nel modello A/bis del Tribunale".
Inoltre, è stato
chiesto di conoscere se gli atti debbano essere presentati
all'ufficio N.E.P. direttamente dal Notaio o per il tramite della
cancelleria del giudice dell'esecuzione.
Tanto posto,
relativamente al primo quesito concernente le spese per la
notificazione, si osserva quanto segue.
Come noto, l'art.
591 bis c.p.c. prevede, tra l'altro, che il giudice
dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede
sull'istanza di vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c., può,
sentiti gli interessati, delegare un notaio per le operazioni di
vendita con incanto di cui agli artt. 576 e ss. c.p.c.
La delega
costituisce uno strumento in virtù del quale, consentendolo
la legge, l'organo che è investito in via originaria della
competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce
ad un altro organo una competenza (derivata) in quella stessa
materia. Sotto tale aspetto, pertanto, con la delega si
attribuisce al notaio designato la legittimazione
all'esercizio di poteri e funzioni spettanti al giudice.
Pertanto,
avuto riguardo anche alla ratio dell'istituto
(tendenza a realizzare una semplificazione e maggiore
celerità delle vendite immobiliari), deve ritenersi che per
le notifiche richieste dal notaio, nell'ambito delle
operazioni di vendita immobiliare delegate dal magistrato ai
sensi degli artt. 591 bis e ss. c.p.c, debba essere
osservato lo stesso regime delle notificazioni e
comunicazioni richieste dal giudice dell'esecuzione nelle
medesime procedure.
Così per la
notifica degli avvisi predisposti ex art. 576 c.p.c. si
ritiene che, come per i biglietti di cancelleria, siano
dovuti all'ufficiale giudiziario in via anticipata il
rimborso delle spese postali eventualmente sostenute ed il
pagamento delle indennità di trasferta come già previsto
dall'art. 6 della legge del 7 febbraio 1979, n. 59 e
confermato dall'art. 30 e 31 del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002)
Al
riguardo è espressamente previsto che l'erario deve
provvedere a corrispondere gli importi delle spese o dei
servizi prestati dall'ufficiale giudiziario, avendo la
parte già assolto il proprio onere con una devoluzione
avvenuta in precedenza attraverso il pagamento
dell'importo forfettizzato di cui all'art. 30 del Testo
Unico sulle spese di giustizia.
Infine,
per ciò che concerne il secondo quesito, deve
rilevarsi che gli atti possono essere presentati
direttamente dal notaio all'ufficio N.E.P., senza il
tramite della cancelleria del giudice dell'esecuzione
avendo cura, però, di richiamare, sull'atto
presentato dal professionista, il provvedimento di
delega ed il numero identificativo dell'esecuzione.
Tutto
quanto sopra esposto si prega le SS.VV. di voler
diffondere la presente nota a tutti gli uffici del
distretto interessati.
Si
ringrazia.Il
Direttore Generale Francesco
Mele
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