Accordo
integrativo del C.C.N.L. 1998-2001
per il personale del Ministero della Giustizia
sottoscritto il 5 aprile 2000 - (pubblicato nel B.U. n. 12
del 30.6.2000)
PREMESSA
1. Con il presente contratto
collettivo integrativo le parti intendono perseguire l'obiettivo, stabilito
dall'articolo 4 del C.C.N.L del comparto Ministeri sottoscritto il 16 febbraio
1999, di fissare i criteri per l'utilizzo delle risorse accantonate presso il
Fondo Unico di Amministrazione al fine di incrementare la produttività e la
qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di
innovazione tecnologica e organizzativa. In particolare, il contratto collettivo
integrativo, al fine di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento
delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di
questa Amministrazione di accrescere l'efficacia e l'efficienza del servizio
giustizia per i cittadini, regola i sistemi di incentivazione del personale
sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di
miglioramento della qualità del servizio ed indica i criteri di ripartizione
delle risorse del Fondo Unico di Amministrazione fra le varie finalità di
utilizzo previste dall'articolo 32 C.C.N.L 16 febbraio 1999.
2. Le parti riconoscono
nell'attuale sistema di relazioni sindacali posto in essere dagli articoli 4, 6
e 7 del C.C.N.L uno dei fattori principali per lo sviluppo e la modernizzazione
della pubblica amministrazione. Nel rispetto della distinzione dei ruoli e della
responsabilità dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali, il
sistema è incentrato sul rafforzamento del confronto e della partecipazione su
tutte le tematiche di comune interesse, nella convinzione che tale metodologia
sia la più idonea a risolvere i problemi ed a garantire il miglioramento della
qualità dei servizi.
3. In particolare, le parti
contraenti riconoscono nella contrattazione integrativa un reale e forte
contributo ai processi di riorganizzazione, ed un fattore di sostegno degli
interventi di riforma. In tale prospettiva, nel quadro della riforma del
Ministero (D.Lgs. 30 luglio 1999 n.300), della realizzazione del giudice unico
di primo grado (D.Lgs. 19 febbraio 1998 n.51), del riordino del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria (Legge delega 28 luglio 1999 n. 266), il
presente contratto delinea un nuovo ordinamento professionale del personale che,
sviluppando le potenzialità insite nel CCNL, consente di perseguire,
congiuntamente, la valorizzazione del lavoro pubblico e della professionalità
dei lavoratori, ed una più articolata flessibilità nell'impiego delle risorse
umane, per un'organizzazione del lavoro pienamente adeguata ai compiti
dell'amministrazione.
4. Nel testo del presente contratto si intende
per C.C.N.L il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri
stipulato il 16 febbraio 1999.
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
articolo
1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto
integrativo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dal
Ministero della Giustizia e destinatario del C.C.N.L del comparto Ministeri.
articolo
2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
1. Il presente contratto ha
durata quadriennale e concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001.
2. Gli effetti giuridici ed
economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo
diversa prescrizione del presente contratto.
3. Il presente contratto, alla
scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di
ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono, comunque, in
vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo
integrativo.
TITOLO
II
RELAZIONI SINDACALI
articolo
3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni
sindacali rispetta la distinzione delle responsabilità tra amministrazione e
sindacato ed è preordinato al contemperamento dell'interesse dei dipendenti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con
l'esigenza dell'amministrazione di mantenere e di incrementare elevati livelli
di efficienza e di efficacia dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo
comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si
articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva la
quale, oltre che a livello nazionale, si svolge a livello di amministrazione,
con la contrattazione integrativa, sulle materie e con le modalità indicate
dalla parte prima, titolo II del CCNL e dal presente contratto. Essa si svolge
in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti, salvo quanto
previsto dall'articolo 49 del D. Lgs. 29/ 1993;
b) partecipazione, che a sua
volta si articola negli istituti dell'informazione, concertazione e
consultazione e che può avere come strumento applicativo la costituzione di
apposite Commissioni;
c) interpretazione autentica
dei contratti collettivi.
articolo
4
Contrattazione collettiva integrativa
decentrata
1. Le parti di cui all'articolo
6 sottoscrivono il contratto collettivo integrativo decentrato con le risorse
del fondo unico di amministrazione assegnate a ciascun ufficio periferico al
fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere
i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il presente contratto
collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla
base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di
miglioramento della qualità del servizio ed indica i criteri di ripartizione
delle risorse del fondo unico di amministrazione fra le varie finalità di
utilizzo indicate nell'articolo32 del CCNL
3. Presso ogni ufficio
periferico individuato come sede di contrattazione ai sensi dell'articolo 6,
l'accordo integrativo decentrato regola le seguenti materie:
- l'applicazione e la gestione
in sede locale della disciplina definita in sede di contrattazione integrativa
nazionale avente ad oggetto i sistemi di incentivazione del personale, i criteri
generali delle metodologie di valutazione basati su indici e standard ed i
criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico di amministrazione ;
- i criteri di applicazione,
con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene,
all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure
necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
- le modalità attuative dei
criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello di Ministero;
- l'articolazione delle
tipologie dell'orario di lavoro di cui all'articolo 19 del CCNL 16 maggio 1995,
nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 21 del presente contratto.
4. Fermi restando i principi di
comportamento delle parti durante le trattative, indicati nell'articolo 11 del
CCNL, sulle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse
destinate al trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni dall'inizio
delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa.
5. I contratti collettivi
integrativi decentrati non possono essere in contrasto con vincoli risultanti
dal contratto collettivo nazionale o dal contratto collettivo integrativo
nazionale né comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma
1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
articolo
5
Tempi e procedure per la stipulazione o
il rinnovo
del contratto collettivo integrativo decentrato
1. I contratti collettivi
integrativi decentrati hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione
negoziale, tranne per le materie previste dal C.C.N.L e dal presente contratto
che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi,
essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
2. L'amministrazione provvede a
costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al
comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del
presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'articolo6,
comma 2 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Le trattative per il
contratto collettivo integrativo decentrato si svolgono di norma al di fuori
dell'orario di lavoro. Qualora ciò non sia possibile i componenti delle
delegazioni di parte sindacale, precisamente i componenti delle R.S.U. e, nel
limite di due componenti per ciascuna sigla, gli appartenenti alle
organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL, non sono
tenuti al recupero delle ore ivi impiegate.
articolo
6
Composizione delle delegazioni di parte
pubblica e di parte sindacale
per la contrattazione collettiva integrativa decentrata
1. Fermi restando i criteri
dettati dagli artt. 8 e 10 CCNL per l'individuazione della delegazione pubblica
e dei soggetti sindacali investiti della contrattazione collettiva, nelle sedi
periferiche, le delegazioni di parte pubblica sono composte:
per l'Amministrazione
Giudiziaria:
a) in sede centrale, per
ciascun ufficio dirigenziale generale e per l'ufficio del Gabinetto del
Ministro, dal titolare dell'ufficio dirigenziale e dal titolare dell'ufficio del
Gabinetto o da un loro delegato;
b) per la Corte di Cassazione,
dal Primo Presidente o da un suo delegato e dal Dirigente della Cancelleria o da
un suo delegato;
c) per la Procura Generale
presso la Corte di Cassazione, dal Procuratore Generale o da un suo delegato e
dal Dirigente della Segreteria o da un suo delegato;
d) per il Tribunale Superiore
per le Acque Pubbliche, dal Presidente o da un suo delegato e dal Dirigente
della Cancelleria o da un suo delegato;
e) per la D.N.A., dal
Procuratore Nazionale Antimafia o da un suo delegato e dal Dirigente della
Segreteria o da un suo delegato;
f) per la Corte d'Appello e per
gli altri Uffici a livello distrettuale (Tribunale e uffici di Sorveglianza e
Tribunale per i minorenni) dal Presidente della Corte d'Appello, dal Presidente
del Tribunale di Sorveglianza e dal Presidente del Tribunale per i minorenni o
da un loro delegato e dai Dirigenti delle rispettive Cancellerie o da un loro
delegato;
g) per la Procura Generale
presso la Corte d'Appello e per la Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni, dai rispettivi Capi degli Uffici o da un loro delegato e dai
Dirigenti delle rispettive Segreterie o da un loro delegato;
h) per il Tribunale e per gli
Uffici del Giudice di Pace, dal Presidente del Tribunale, o da un suo delegato,
e dal Dirigente della cancelleria o da un suo delegato, salvi gli uffici del
giudice di pace la cui dotazione organica prevede un numero di dipendenti
superiore a 40, per i quali la delegazione è composta dal Coordinatore degli
Uffici del Giudice di Pace o da un suo delegato e dal Dirigenti delle
Cancellerie del predetto ufficio o da un suo delegato;
i) per la Procura della
Repubblica presso il Tribunale, dal Capo dell'Ufficio o da un loro delegato e
dal Dirigente della Segreteria o da un suo delegato.
Presso la Corte d'Appello sede
anche di Commissariato alla liquidazione degli usi civici, la delegazione è
integrata dal titolare del Commissariato o da un suo delegato.
Per la trattazione delle
questioni relative all'Ufficio N.E.P. le delegazioni a livello di Corte
d'Appello e di Tribunale sono integrate, rispettivamente, dal Dirigente
dell'Ufficio N.E.P. presso la Corte d'Appello e dai Dirigenti degli Uffici
N.E.P. presso i Tribunali.
per il Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria:
dal titolare degli uffici di
sede centrale, distaccata o periferica individuati come sede di contrattazione a
seguito della elezione di RSU.
per la Giustizia minorile:
dal titolare dell'ufficio
dirigenziale; per gli uffici di livello non dirigenziale, dal Dirigente con
funzioni di direttore del Centro da cui essi dipendono o da un suo delegato e
dal titolare dell'ufficio di livello non dirigenziale.
per l'Amministrazione degli
archivi notarili:
dai titolari degli uffici
dirigenziali; per gli uffici di livello non dirigenziale, dal competente
Sovrintendente o da un suo delegato e dai titolari degli uffici medesimi. Uffici
con meno di 10 unità possono essere accorpati ai fini di un'unica
contrattazione.
2. Le delegazioni di parte
sindacale sono composte dalle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) e dalle
organizzazioni di categoria territoriali firmatarie del CCNL
articolo
7
Sistema di partecipazione
A) INFORMAZIONE
1. L'informazione sulle materie
elencate dall'articolo 6, lett. A) del CCNL consiste nel trasmettere in modo
continuativo alle organizzazioni sindacali la documentazione necessaria ad
assicurare la completa conoscenza delle determinazioni dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione fornisce,
almeno 10 giorni prima, salvi i casi di urgenza, l'informazione preventiva nelle
seguenti materie e ai soggetti sottoindicati, inviando tempestivamente la
documentazione necessaria:
1) ai soggetti sindacali di cui
all'articolo 8, comma 1 del CCNL:
a) definizione dei criteri per
la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
b) verifica periodica della
produttività degli uffici;
c) definizione delle dotazioni
organiche e loro variazioni;
d) criteri generali per
l'organizzazione e la disciplina degli uffici;
e) criteri di massima
riguardanti l'organizzazione del lavoro;
f) implicazioni dei processi
generali di riorganizzazione dei Ministeri;
g) elevazione del contingente
da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale, di cui all'articolo 21,
comma 10 del CCNL;
h) introduzione di nuove
tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti
generali sull'organizzazione del lavoro;
i) concessione in appalto di
attività proprie dell'Amministrazione nell'ambito della disciplina fissata
dalla legge;
1) iniziative rivolte al
miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.
m) programmi di formazione del
personale;
n) misure in materia di igiene
e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2) ai soggetti sindacali di cui
all'articolo 8, comma 2 del CCNL:
a) definizione dei criteri per
la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
b) verifica periodica della
produttività dell'ufficio/ente;
c) criteri generali per
l'organizzazione e la disciplina dell'ufficio/ente;
d) criteri di massima
riguardanti l'organizzazione del lavoro dell'ufficio/ente;
e) introduzione di nuove
tecnologie e processi di riorganizzazione dell'amministrazione aventi effetti
generali sull'organizzazione del lavoro dell'ufficio/ente.
f) programmi di formazione del
personale;
g) misure programmate in
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. L'Amministrazione, nelle
materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei
relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla contrattazione,
fornisce un'informazione successiva, entro 7 giorni dall'emanazione dell'atto o
del provvedimento:
1) ai soggetti sindacali di cui
all'articolo 8, comma 1 del CCNL:
a) stato dell'occupazione e
politiche degli organici;
b) parametri e risultati
concernenti la qualità e produttività dei servizi prestati;
c) distribuzione complessiva
dei carichi di lavoro;
d) attuazione dei programmi di
formazione del personale;
e) misure in materia di igiene
e sicurezza nei luoghi di lavoro;
andamento generale della
mobilità del personale;
g) qualità del servizio e
rapporti con l'utenza;
h) distribuzione complessiva
del fondo unico di amministrazione, ai sensi dell'articolo 31 del CCNL;
i) distribuzione delle ore di
lavoro straordinario e relative prestazioni;
2) ai soggetti sindacali di cui
all'articolo 8, comma 2 del CCNL:
a) stato dell'occupazione e
politiche dell'organico dell'ufficio/ente;
b) parametri e risultati
concernenti la qualità e produttività del servizio prestato nell'ufficio/ente;
c) distribuzione complessiva
dei carichi di lavoro nell'ufficio/ente;
d) attuazione dei programmi di
formazione del personale dell'ufficio/ente;
e) misure in materia di igiene
e sicurezza nel luogo di lavoro/ente;
f) distribuzione delle ore di
lavoro straordinario e relative prestazioni nell'ufficio/ente;
Per l'informazione di cui al
presente comma sono previsti almeno due incontri annuali, in relazione ai quale
l'Amministrazione fornisce le adeguate informazioni sulle predette materie alle
organizzazioni sindacali interessate.
4. L'informazione, sia
preventiva che successiva, viene fornita dal titolare dell'ufficio competente ad
emanare gli atti.
5. Le organizzazioni sindacali
comunicano l'indirizzo al quale devono essere inviate le informazioni.
B) CONCERTAZIONE
1. La concertazione è
attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento
dell'informazione di cui alla lett. A) del presente articolo, dai soggetti e
nelle materie sottoindicate:
1) dai soggetti sindacali di
cui all'articolo 8, comma 1 del CCNL per:
a) la definizione dei criteri
sui carichi di lavoro;
b) la verifica periodica della
produttività degli uffici;
c) le implicazioni dei processi
generali di riorganizzazione delle amministrazioni;
2) dai soggetti sindacali di
cui all'articolo 8, comma 2 del CCNL:
a) la definizione dei criteri
sui carichi di lavoro dell'ufficio;
b) la verifica periodica della
produttività dell'ufficio.
2. Sono, altresì, oggetto di
concertazione le materie previste nell'articolo 20, comma 1, lett. b) del CCNL
3. La concertazione si svolge
in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione
della. richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. Nella concertazione le parti
verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve
comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua
attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale
risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.
C) CONSULTAZIONE
1. La consultazione è attivata
prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro ed è facoltativa. Essa si svolge, invece, obbligatoriamente
sulle seguenti materie e con i soggetti di seguito indicati:
1) soggetti sindacali di cui
all'articolo 8, comma 1 del CCNL:
a) organizzazione e disciplina
degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) modalità per la periodica
designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale delle
procedure disciplinari sino all'entrata in vigore della disciplina inerente i
collegi di conciliazione ed arbitrato di cui all' articolo35 del CCNL
c) elevazione del contingente
massimo dei posti da trasformare da tempo pieno a tempo parziale di cui all'articolo
21, comma 10 del CCNL
2) i soggetti sindacali di cui
all'articolo 8, comma 2 del CCNL:
a) organizzazione e disciplina
dell'ufficio, nonché la consistenza e la variazione delle datazioni organiche.
2. E', inoltre, prevista la
consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'articolo
19 D. Lgs. 19settembre 1994, n. 626.
D) FORME DI PARTECIPAZIONE
1. Al fine di favorire un
ordinato governo dei processi di ristrutturazione dei Ministeri conseguenti
all'applicazione della Legge n. 59/97, sono costituiti presso ogni
Amministrazione appositi Comitati, tra cui quello previsto dall'art 7 del CCNL,
composti dai rappresentanti dell'Amministrazione e dalle organizzazioni
sindacali aventi titolo.
2. In tali Comitati le parti
esaminano e verificano i risultati dell'azione dell'Amministrazione, registrano
le convergenze sulle linee di indirizzo per la riorganizzazione e la
ristrutturazione dell'Amministrazione. Di tale attività, correlata dai dati
raccolti sulle predette materie, viene data comunicazione semestrale al
Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Presso il Ministero sarà
costituita una Conferenza di rappresentanti dell'Amministrazione e delle
organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, nel corso
della quale sono esaminate due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in
materia di organizzazione e gestione dell'Amministrazione, con particolare
riguardo ai riflessi organizzativi dei processi di riforma ed ai sistemi di
verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei
servizi istituzionali. Alla prima riunione verranno stabilite le modalità di
funzionamento della Conferenza.
4. Per l'approfondimento di
specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del
lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il
sistema della partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a
richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri
aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il
compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che
l'amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai
medesimi temi.
5. La composizione degli
organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è
paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
articolo
8
Comitato Pari Opportunità
1. I Comitati per le pari
opportunità, istituiti presso l'Amministrazione, nell'Ambito delle forme di
Partecipazione previste dall'articolo 6, lett. d) del CCNL, svolgono i seguenti
compiti:
a) raccolta dei dati relativi
alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in
ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui
all'articolo 4, comma 3, lett. A del CCNL;
c) promozione di iniziative
volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della
pari dignità delle persone nonchè azioni positive, ai sensi della legge n.
125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un
rappresentante dell'Amministrazione, sono costituiti da un componente designato
da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del CCNL e da
un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione. Il
presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo
è previsto un componente supplente.
3. Nell'ambito dei vari livelli
di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate,
sentite le proposte espresse dai Comitati pari opportunità, anche a mezzo di un
proprio componente presente nei vari livelli di contrattazione, sono previste
misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di
sviluppo professionale:
- accesso e modalità di
svolgimento dei corsi di formazione professionale;
- flessibilità degli orari di
lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
- perseguimento di un effettivo
equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio;
- processi di mobilità.
4. L'Amministrazione favorisce
l'operatività dei Comitati e garantisce tutti gli strumenti idonei al loro
funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza, con mezzi idonei,
nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati
sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici
all'interno delle amministrazioni.
5. I Comitati per le pari
opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino
alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati
nell'incarico per un solo mandato.
articolo
9
Titolarità dei permessi e delle
prerogative sindacali
1. La titolarità dei permessi
sindacali nei luogo di lavoro, così come previsto dall'art 10, comma 1
dell'Accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché
sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le
modalità e nelle quantità previste dall'accordo stesso ai seguenti soggetti:
a) componenti delle
rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'Accordo
collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) dirigenti sindacali:
- dei terminali di tipo
associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l'elezione
delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
- delle organizzazioni
sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva
integrativa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del CCNL;
- componenti degli organismi
statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti
con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) ed ai due precedenti alinea.
2. Per le altre prerogative si
rinvia a quanto previsto dall'accordo quadro di cui al comma 1.
articolo
10
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni
sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede
e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti
principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione
integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle
materie demandate.
3. Analogamente, durante il
periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le parti non
assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
articolo
11
Tentativo di composizione dei conflitti
1.In caso di conflitto
concernente la violazione degli obblighi previsti dalle regole del sistema di
partecipazione, come definito nel contratto collettivo nazionale nonché nel
presente contratto, la parte interessata comunica per iscritto all'altra parte
la propria intenzione di dare avvio ad un tentativo di composizione, e trasmette
o consegna copia della comunicazione al Dirigente generale preposto alla
gestione del personale e alle organizzazione sindacali di categoria di livello
nazionale.
2. Il tentativo ha inizio entro
cinque giorni dalla ricezione della comunicazione e deve concludersi nei
successivi cinque giorni.
3. Nel caso di mancato
svolgimento del tentativo, o di mancata conclusione dello stesso nei termini di
cui al comma precedente, la parte interessata ne da notizia al Dirigente e alle
OO. SS. di cui al primo comma, i quali si adoperano per comporre il conflitto.
4. Nel corso della procedura di
cui ai commi precedenti le parti si astengono dall'assumere determinazioni
unilaterali.
articolo
12
Interpretazione autentica dei contratti
integrativi decentrati
1. Qualora insorgano
controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti
collettivi integrativi decentrati, le parti che li hanno sottoscritti si
incontrano per definire consensualmente il significato della clausola
controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo
5, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del
contratto.
2. La medesima procedura può
essere attivata anche a richiesta di una delle parti.
articolo
13
Diritto di assemblea
1. Al fine di rendere effettivo
il diritto di assemblea di cui all'articolo 2 dell'Accordo collettivo quadro
sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle
altre prerogative sindacali sottoscritto il 7 agosto 1998, i dirigenti degli
uffici, ricevuta la comunicazione scritta di indizione dell'assemblea ai sensi
dell'articolo2, comma 3 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998,
provvedono ad indicare tempestivamente, alle rappresentanze sindacali
promotrici, i locali idonei allo svolgimento dell'assemblea, garantendo al
personale, pur nella salvaguardia dei soli servizi essenziali così come
definiti dalle norme in vigore, la partecipazione.
2. Gli stessi dirigenti
provvedono, inoltre, a dare idonea informazione all'utenza dell'eventuale
riduzione di attività degli uffici conseguente allo svolgimento dell'assemblea.
articolo
14
Diritto di affissione
1.In conformità alla
previsione di cui all'articolo 3 dell'Accordo collettivo quadro sulle modalità
di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre
prerogative sindacali sottoscritto il 7 agosto 1998 i soggetti di cui all'articolo9,
comma 1 hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha
l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno
dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di
interesse sindacale e del lavoro.
2. L'Amministrazione, nei
limiti delle dotazioni informatiche di ciascuna sede, consente in ogni ufficio
l'utilizzo di un unico indirizzo di posta elettronica riservato ai soggetti
sindacali di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 del C.C.N.L Per l'utilizzazione di
tale indirizzo ciascuna sigla sindacale designa un proprio incaricato. L'accesso
alla posta elettronica avviene in fasce orarie determinate a livello di singoli
uffici.
articolo
15
Tutela del dirigente sindacale
1. In conformità alla
previsione di cui all'articolo 18, commi 4 e 5 dell'Accordo collettivo quadro
sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle
altre prerogative sindacali sottoscritto il 7 agosto 1998 il trasferimento o
l'applicazione in un'unità operativa ubicata in ufficio giudiziario o
amministrativo diverso da quello di assegnazione dei dirigenti sindacali
indicati nell'articolo 9, comma 1 può essere predisposto solo previo nulla osta
delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della R.S.U. ove il
dirigente ne sia componente.
2. La presente disposizione si
applica sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato
sindacale.
TITOLO
III
DISPOSIZIONI COMUNI
articolo
16
Criteri generali per la selezione
1. In attuazione di quanto
previsto dalla lettera A) dell'articolo 20 del C.C.N.L le procedure selettive
per il passaggio dei dipendenti da una posizione economica all'altra all'interno
dell'area avvengono nel rispetto dei seguenti criteri generali:
1.1 avvio alle procedure di
selezione dei dipendenti, anche in posizione di distacco, comando o fuori ruolo,
che ne fanno richiesta, e siano collocati nelle posizioni economiche inferiori
rispetto a quella posta a concorso, purché nell'ambito della stessa area, nel
limite del numero dei posti propri della posizione da ricoprire, incrementato di
una percentuale minima del 10 per cento ulteriormente incrementabile in
proporzione inversa al numero dei posti da ricoprire.
2. assegnazione di punteggi,
preliminari al percorso formativo, in relazione a:
2.1. anzianità di servizio:
-
punti 0,25 per ogni anno di servizio, dall'assunzione fino al quinto anno
compreso, svolto nell'ambito della figura professionale alla quale attiene la
posizione economica posta a concorso;
- punti
2 per ogni anno di servizio fra il sesto ed il quindicesimo compresi, svolto
nell'ambito della figura professionale alla quale attiene la posizione economica
posta a concorso;
- punti
1 per ogni anno di servizio successivo, svolto nell'ambito della figura
professionale alla quale attiene la posizione economica posta a concorso;
-
punti 0.15 per ogni anno di servizio successivo al quinto eventualmente svolto
in altre amministrazioni pubbliche.
2.1.1 Tutti i predetti punteggi
sono dimezzati per gli anni di servizio svolti nell'ambito di una figura
professionale diversa da quella a cui attiene la posizione economica messa a
concorso. La disposizione di cui al presente punto 2.1.1 non trova applicazione
nei confronti dei lavoratori appartenenti alla figura professionale del
cancelliere, nella posizione economica C2, che concorrono alla selezione indetta
per la figura professionale del direttore di cancelleria.
2.1.2 Per il servizio svolto
sino alla data di stipulazione del presente contratto viene considerato il
profilo professionale di riferimento indicato nei sistemi di classificazione.
2.2. titoli, con attribuzione
di punteggi differenziati - in relazione al valore del titolo, alla
durata dei percorsi formativi, al punteggio conseguito - a:
- diplomi di scuola secondaria
superiore;
- diplomi di laurea;
- titoli ottenuti a seguito di
frequentazione e superamento di corsi post-laurea di durata non inferiore a due
annualità;
- titoli ottenuti a seguito di
frequentazione e superamento di corsi post-laurea di durata inferiori a due
annualità;
- comprovata frequenza di corsi
di durata non inferiore a sei mesi, per i quali non sia previsto il rilascio di
un titolo, purché conclusi con il superamento di una prova d'esame finale.
La valutazione si concentra
esclusivamente su diplomi scolastici, diplomi di laurea, titoli post-laurea,
attestati di frequenza coerenti con la professionalità propria del profilo da
selezionare, tenuto conto della figura professionale alla quale si riferisce la
posizione economica da ricoprire.
2.3. condanne definitive
pronunciate da organi della magistratura ordinaria e/o contabile: decurtazione
di punti 10 per ogni pronunzia adottata nei due anni precedenti la data di
presentazione della domanda di selezione;
3. articolazione del percorso
formativo in una fase teorica, in un tirocinio pratico sulle varie funzioni
proprie della posizione economica da ricoprire e in una prova finale in forma di
risposte sintetiche per iscritto a quesito.
4. valutazione finale,
risultante da punteggi parziali in relazione a ciascuno segmento del percorso
formativo, stabiliti in misura tale da privilegiare il risultato conseguito
durante il tirocinio pratico, al quale sarà riconosciuto comunque un peso
doppio rispetto alle altre risultanze.
5. durata della formazione da 1
a 4 mesi in relazione alla complessità professionale della posizione da
ricoprire.
6. in deroga alle disposizioni
dei commi precedenti, alla selezione del personale da inquadrare nei nuovi
profili di formatore e di comunicatore, si provvede con modalità formative
conformi agli standards professionali più elevati comunemente adottati anche
nel settore privato, anche avvalendosi di strutture esterne, pubbliche o
private. All'esito del percorso selettivo deve essere formulato un giudizio di
idoneità all'inquadramento nei detti profili. Salvo quanto previsto in sede di
prima selezione dall'articolo 17, comma 6, condizioni per l'ammissione alla
detta selezione sono, comunque:
a) per il profilo del
comunicatore, la laurea in scienze della comunicazione, o altra equivalente in
base alle norme vigenti
b) per il profilo di formatore,
la laurea in scienza dell'educazione, o altra equivalente in base alle norme
vigenti.
articolo
17
Valutazione dei titoli per la prima
attuazione della selezione
1. Nella prima applicazione
delle norme sulla selezione per le posizioni economiche superiori della stessa
area, ai titoli elencati all'articolo 16, comma 2, punto 2.2 nonché al diploma
di scuola media secondaria inferiore sono assegnati i punteggi di cui ai commi
che seguono:
2. Laurea: punti 10; laurea
breve: punti 8; scuola media secondaria superiore: punti 7; scuola media
secondaria inferiore: punti 4. I punteggi di cui al presente comma non sono
cumulabili fra di loro.
3. Corsi di specializzazione
post laurea: punti 6; corsi di perfezionamento post laurea e master: punti 3;
superamento dell'esame di stato per l'abilitazione alle professioni legali o
commerciali: punti 2. I punteggi di cui al presente comma sono cumulabili fra
loro e con quelli del comma precedente.
4. I precedenti commi 2 e 3
trovano applicazione anche nella prima selezione delle figure professionali del
comunicatore e del formatore.
5. Per la figura professionale
del comunicatore viene valutata anche l'iscrizione all'albo dei giornalisti
pubblicisti con assegnazione di punti 5.
6. Ai percorsi di
riqualificazione per formatori e comunicatori in sede di prima applicazione,
sono ammessi, comunque. tutti i lavoratori in possesso di diploma di laurea i
quali abbiano partecipato ad un corso di almeno sei mesi, rispettivamente, di
formazione o di comunicazione pubblica.
7. Dirigenza dell'ufficio NEP,
conferita con formale provvedimento a norma degli articolo 47 e 51 del DPR 15
dicembre 1959 n. 1229, e successive modificazioni: punti 0, 50 per ogni anno.
articolo
18
Ulteriori disposizioni transitorie per
la prima attuazione della selezione
1. Nella prima applicazione
delle norme sulla selezione per le posizioni economiche superiori della stessa
area, per le seguenti figure professionali, in considerazione della specificità
delle situazioni, valgono i seguenti criteri:
A) Amministrazione
giudiziaria:
A.A Per l'operatore giudiziario
il percorso di riqualificazione si articola come segue :
1. per l'accesso alla posizione
economica B2, 15 giornate di tirocinio ed 1 modulo di 3 giornate di aula;
2. per l'accesso alla posizione
economica B3, 15 giornate di tirocinio ed 1 modulo di 3 giornate di aula.
A.B. Per il cancelliere il
percorso di riqualificazione si articola come segue:
1. per l'accesso alla posizione
economica B3, 1 mese di tirocinio e 3 moduli di 3 giornate di aula;
2. per l'accesso alla posizione
economica C2, 15 giornate di tirocinio e 3 moduli di 3 giornate di aula;
3. per l'accesso alla posizione
economica C3, 2 mesi di tirocinio e 5 moduli di 3 giornate di aula;
A.C. Per la figura
dell'ufficiale giudiziario il percorso di riqualificazione è unitariamente
rivolto all'accesso alle posizioni economiche C2 e C3 e si articola in 2 mesi di
tirocinio e 5 moduli di 3 giornate di aula. I primi classificati in numero pari
ai posti in essa vacanti saranno riqualificati direttamente nella posizione C3.
B)
Amministrazione degli archivi notarili:
B.A. Per la figura di
assistente archivistico il percorso di riqualificazione si articola come segue:
1. per l'accesso alla posizione
economica B2, 15 giornate di tirocinio e un modulo di tre giornate di aula;
2. per l'accesso alla posizione
economica B3, 15 giornate di tirocinio e un modulo di tre giornate di aula;
B.B. per la figura di contabile
il percorso di riqualificazione si articola come segue:
1. per l'accesso alla posizione
economica C2, 15 giornate di tirocinio e tre moduli di tre giornate di aula;
B.C. Per la figura di
conservatore il percorso di riqualificazione si articola come segue:
1. per l'accesso alla posizione
economica C2, due mesi di tirocinio e cinque moduli di tre giornate di aula;
2. per l'accesso alla posizione
economica C3, due mesi di tirocinio e cinque moduli di tre giornate di aula.
C) Amministrazione
penitenziaria e Amministrazione della giustizia minorile:
C.A. Per l'accesso alla
posizione economica B2, 15 giornate di tirocinio ed un modulo di 3
giornate in aula;
C.B. Per l'accesso per la
posizione economica B3, 15 giornate di tirocinio ed un modulo di 3
giornate in aula;
C.C. Per l'accesso per la
posizione economica C2, 15 giornate di tirocinio e 3 moduli di 3 giornate
in aula;
C.D. Per l'accesso alla
posizione C3:
2 mesi di tirocinio e 3 moduli
di tre giornate in aula, se provenienti dalla posizione C2;
2 mesi di tirocinio e 5 moduli
di tre giornate in aula, se provenienti dalla posizione C1.
Le disposizioni transitorie di
cui al presente articolo si applicano fino a quando, nella posizione di
provenienza, si trova inquadrato personale, appartenente alla medesima figura
professionale, che riunisca i requisiti per il passaggio alla posizione
superiore.
2. Per tutte le figure
professionali, la prova finale consisterà in una relazione sul contenuto del
corso da discutere con la direzione del corso.
3. Al termine del percorso
formativo la commissione esprime un giudizio di idoneità nonché una
valutazione da 1 a 10 punti, che concorre alla formazione della graduatoria.
4. L'amministrazione favorisce
corsi di formazione comuni per figure professionali omologhe pur appartenendo a
diverse articolazioni.
5. Al fine di evitare, quanto
più possibile, processi di mobilità eventualmente conseguenti all'attuazione
delle disposizioni dettate dall'articolo 2 commi 119 e 120 L n. 662/96
(dismissione del parco macchine dell'Amministrazione), il criterio del
dimezzamento del punteggio di cui all'articolo 16, comma 2, punto 2.1.1. non
trova applicazione nei confronti dei lavoratori appartenenti alla figura
professionale dell'ausiliario, nella posizione economica B1, II alinea, che
concorrono alla selezione indetta per la figura professionale dell'operatore
giudiziario, posizione economica B2. Detto criterio non trova, altresì,
applicazione nei confronti dei lavoratori appartenenti alla figura professionale
dell'operatore giudiziario, posizioni economiche B1 e B2 che - avendo svolto
continuativamente le proprie mansioni presso il CED o i CEI - concorrono alla
prima selezione indetta per la figura professionale dell'esperto informatico,
posizione economica B3.
articolo
19
Formazione
1. In conformità ai principi
dettati dall'articolo 26 del CCNL, le parti contraenti riconoscono la necessità
di dare il massimo impulso alla formazione professionale dei lavoratori per
contribuire, da una parte, a migliorare il livello professionale di ciascun
dipendente e, dall'altra, ad accrescere l'efficacia e l'efficienza del servizio
giustizia per i cittadini. La formazione professionale si svolge, di norma, a
livello territoriale.
2. Queste finalità sono
attuate sia attraverso l'attivazione di un sistema formativo permanente di
aggiornamento e qualificazione di tutti i dipendenti, anche avvalendosi di
strumenti informatici e multimediali, sia attraverso l'attivazione di percorsi
formativi di riqualificazione strettamente collegati ai passaggi, all'interno
dell'area di appartenenza, da una posizione economica ad un'altra.
3. I corsi di aggiornamento e
qualificazione sono finalizzati all'accrescimento della professionalità dei
dipendenti nonché, quando specifiche esigenze organizzative lo richiedano,
all'acquisizione delle cognizioni necessarie per lo svolgimento di mansioni
diverse, nell'ambito della stessa posizione economica, nello stesso o in altro
settore di attività.
4. Al fine di promuovere
iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione della
pari dignità delle persone sul lavoro, nei corsi di formazione è inserita la
materia delle pari opportunità.
5. I percorsi di
riqualificazione professionale finalizzati ai passaggi dei dipendenti da una
posizione economica ad un'altra all'interno della stessa area si svolgono con le
modalità precisate all'articolo precedente anche avvalendosi delle strutture
previste dall'art 26 del CCNL
articolo
20
Uso delle dotazioni informatiche
1. Al fine di diffondere e
incrementare l'uso generalizzato della strumentazione informatica,
l'Amministrazione si impegna ad organizzare corsi di addestramento e di
perfezionamento per i dipendenti.
2. A prescindere da quanto
specificamente previsto per determinati profili professionali, tutti i
dipendenti, ad eccezione di quelli inquadrati nel settore della professionalità
giudiziaria, area funzionale A posizione economica A1, sono tenuti ad avvalersi,
nell'espletamento delle mansioni affidate, della strumentazione informatica in
dotazione all'ufficio, nel rispetto del D.Lgs n. 626/94 e della L n. 1204/ 71.
articolo
21
Articolazione delle tipologie
dell'orario di lavoro
1. In attuazione di quanto
previsto dagli artt. 4, comma 3, lett. A) CCNL e 19 CCNL 16 maggio 1995, possono
essere adottate le seguenti tipologie di orario di lavoro, anche coesistenti tra
loro:
1.1 orario articolato su cinque
giorni, che si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore
pomeridiane, nell'ambito del quale le prestazioni pomeridiane possono avere
durata e collocazione diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo;
1.2 orario articolato su sei
giorni, che si svolge, di norma, per sei ore continuative antimeridiane;
1.3 orario flessibile, che si
realizza, previa espressa richiesta del dipendente e nei limiti di compatibilità
con il servizio, con la previsione di fasce temporali entro le quali sono
consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera
(flessibilità incompatibile con le turnazioni) o con l'articolazione di un
orario giornaliero superiore alle sei ore;
1.4 turnazioni, a carattere
residuale rispetto alle altre articolazioni e adottabili per determinate attività,
che consentono di garantire la copertura massima dell'orario di servizio
giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni;
1.5 orario plurisettimanale,
che consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro
plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore
settimanali nel rispetto del monte ore.
2. L'Amministrazione,
compatibilmente con le prioritarie esigenze di organizzazione dei servizi,
favorisce l'attuazione di tutte le tipologie di lavoro in modo da ridurre il
ricorso al lavoro straordinario e da agevolare la prestazione lavorativa da
parte di determinate categorie di lavoratori che versano in svantaggiate
situazioni familiari o condizioni fisiche.
3. Nel caso di orario di lavoro
articolato su cinque giorni, la prestazione lavorativa, nell'ambito dell'orario
di servizio, può avere inizio anche nelle ore pomeridiane a partire dalle
h.13.45, con due anticipazioni in orario antimeridiano al fine di garantire la
effettuazione dell'orario settimanale complessivo.
4. L'individuazione delle
funzioni per le quali è previsto il modulo di cui al comma 3 nonché la
definizione dei criteri di massima per l'individuazione del personale che
articola l'orario di lavoro secondo detto modulo viene effettuata a livello dei
singoli uffici in relazione alle loro peculiari necessità, secondo quanto
previsto negli accordi conclusi in sede di contrattazione integrativa
decentrata.
5. Nella individuazione delle
funzioni la contrattazione collettiva decentrata privilegia comunque i seguenti
servizi: nell'ambito dell'Amministrazione Giudiziaria, i servizi di assistenza
all'udienza e le attività connesse; nell'ambito dell'Amministrazione
Penitenziaria i servizi finalizzati all'organizzazione e allo svolgimento di
peculiari attività trattamentali e di intervento socio- assistenziale nei
confronti dei detenuti e delle persone ammesse alle misure alternative al
carcere; nell'ambito della Giustizia minorile i servizi trattamentali e le
attività connesse, anche nell'ambito dell'amministrazione centrale.
6. Nella definizione dei
criteri di massima per la individuazione del personale la contrattazione
collettiva decentrata tiene comunque conto delle condizioni familiari e di
salute, e delle eventuali necessità di studio . Tra le condizioni familiari
assumono rilievo prioritario la presenza di figli minori in età scolare o
prescolare.
7. All'individuazione del
personale che articola l'orario di lavoro secondo il modulo di cui al comma 3
provvede con periodicità almeno trimestrale il dirigente dell'ufficio,
conformemente ai criteri di massima concordati a norma del comma 4.
8. Nel caso di adesioni al
modulo di cui al comma 3 non sufficienti a soddisfare le esigenze del servizio,
l'effettuazione della prestazione di lavoro secondo il detto modulo può
comunque esser richiesta ad un numero di dipendenti non superiore al 20 per
cento di quelli inquadrati nella figura professionale e nella posizione
economica alla quale si riferiscono le funzioni individuate ai sensi del comma
4, garantendo comunque il necessario avvicendamento dei dipendenti coinvolti.
L'orario di lavoro del dipendente che rende la propria prestazione secondo le
modalità del comma 3 è di 35 ore settimanali. Nel periodo di effettiva
prestazione lavorativa resa secondo le modalità di cui al comma 3 il dipendente
ha diritto ad una indennità sulla base di L 300.000 mensili.
9. Alla definizione di
ulteriore aspetti della articolazione dell'orario regolata nel presente articolo
si provvede attraverso la contrattazione integrativa decentrata.
TITOLO
IV
SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
articolo
22
Criteri di classificazione
1. I sistemi di classificazione
del personale dell'Amministrazione giudiziaria, dell'Amministrazione
penitenziaria, della Giustizia minorile e degli Archivi notarili, delineati in
forza del rinvio operato dall'articolo 13, comma 5 CCNL, integrano e specificano
il sistema classificatorio dettato dal predetto articolo.
2. Fermi restando i requisiti
per l'inquadramento del personale nelle Aree ed i principi sui passaggi interni
dettati dall'articolo 15 del CCNL e dalle declaratorie dell'allegato A del CCNL,
nei settori di attività rispettivamente delineati da ciascun sistema di
classificazione che segue sono previste, a fini classificatori, specifiche
figure professionali che prefigurano percorsi di mobilità verticale articolati
su varie posizioni economiche, anche appartenenti a diverse aree funzionali.
3. Il personale in servizio
alla data di entrata in vigore del presente contratto è inquadrato
conformemente ai criteri di classificazione che seguono, con effetto automatico
dalla stessa data, mediante collocazione nel settore, figura professionale, area
e posizione economica secondo i rapporti di corrispondenza previsti dai profili
professionali di riferimento in ciascuna posizione economica.
articolo
23
Settore della professionalità
informatica
1. Il settore della
professionalità informatica, in considerazione della omogeneità delle
mansioni, viene individuato quale settore comune alle varie articolazioni
dell'amministrazione, ferma restando l'appartenenza dei lavoratori alle dette
articolazioni. Tale settore è configurato nel modo che segue; nel sistema di
classificazione dell'Amministrazione degli Archivi Notarili sono, peraltro,
presenti le sole posizioni economiche B3 e C1:
SETTORE DELLA PROFESSIONALITÀ
INFORMATICA
Figura professionale dell'esperto informatico
AREA FUNZIONALE B
Posizione economica B3
Lavoratori che installano e
configurano i sistemi o i pacchetti software standard rispettando le specifiche
dettate dall'Amministrazione. Supportano gli utenti nella risoluzione delle
problematiche connesse all'applicazione delle procedura di sicurezza previste
verificando l'integrità del sistema. Operano una attività di prima valutazione
dei malfunzionamenti lamentati interfacciandosi con i fornitori esterni addetti
contrattualmente alla soluzione del problema. Provvedono alla tenuta e
all'organizzazione della documentazione hardware e software curandone
l'aggiornamento. Si occupano della conduzione operativa dei sistemi con
particolare riguardo per la gestione degli accessi ai sistemi e per le
operazioni di configurazione di rete basate su procedure standard. Nell'ambito
dell'attività di supporto ai profili dell'area superiore presenziano alle
attività di installazione delle ditte incaricate controllandone l'operato.
Forniscono, per tutte le attività, supporto ai profili dell'area superiore.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
programmatore, procedurista di organizzazione, consollista.
AREA FUNZIONALE C
Posizione economica C1
Lavoratori che si occupano di
progetti adeguati all'esperienza posseduta, svolgendo tutte le attività ad essi
connesse e controllandone la corretta realizzazione. Analizzano gli aspetti
critici delle attività proponendo modifiche e/o soluzioni atte a migliorare il
prodotto. Curano la corretta tenuta dei sistemi informatici vigilando
sull'attività delle ditte di assistenza. Partecipano a commissioni di
valutazione e/o collaudo con la qualifica di componente. Esprimono pareri
tecnico/economici di valore adeguato all'esperienza posseduta. Coordinano e
dirigono, ove previsto, le attività di unità organiche interne e gruppi di
lavoro o di studio.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: analista,
programmatore di sistema, capo sala macchine e programmatore esperto.
Posizione economica C2
Lavoratori che si occupano di
progetti che richiedono approfondita esperienza, svolgendo tutte le attività ad
essi connesse e controllandone la corretta realizzazione. Anche su segnalazione
dei profili economici inferiori, analizzano gli aspetti critici delle attività
proponendo ed attuando, nei limiti di competenza, modifiche e/o soluzioni atte a
migliorare il prodotto. Vigilano sulla corretta tenuta dei sistemi informatici
monitorando l'attività delle ditte di assistenza. Partecipano a commissioni di
valutazione e/o collaudo con la qualifica di componente o presidente. Esprimono
pareri tecnico/economici che richiedono approfondite conoscenze
teorico/pratiche. Coordinano e dirigono, ove previsto, le attività di unità
organiche e gruppi di lavoro o di studio aventi rilevanza interna ed esterna.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: analista
di sistema, analista di procedure e capo sala macchine esperto.
Posizione economica C3
Lavoratori che si occupano di
progetti che richiedono elevata esperienza e capacità, svolgendo tutte le
attività ad essi connesse e controllandone la corretta realizzazione. Anche su
segnalazione dei profili economici inferiori, analizzano gli aspetti critici
delle attività disponendo, di concerto con la dirigenza e nei limiti di
competenza, modifiche e/o soluzioni atte a migliorare il prodotto. Curano i
rapporti con ditte e consulenti esterni per attività non di competenza della
dirigenza o su delega della stessa. Presiedono le commissioni di composizione
esclusivamente tecnica per le attività di valutazione e/o collaudo. Esprimono
pareri tecnico/economici che richiedono elevate conoscenze ed esperienze
consolidate. Dirigono e controllano, ove previsto, le attività di unità
organiche e gruppi di lavoro o di studio con assunzione di responsabilità in
ordine ai risultati.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: capo
sala macchine grandi sistemi, analista esperto di procedure, analista esperto di
sistema;
articolo
24
Figure professionali comuni a taluni o a
tutti i sistemi di classificazione
1. Vengono, inoltre,
individuate le seguenti figure professionali comuni a taluni o a tutti i sistemi
di classificazione dell'Amministrazione giudiziaria, dell'Amministrazione
penitenziaria, della Giustizia minorile e degli Archivi notarili, ferma restando
l'appartenenza dei lavoratori a ciascuna di dette distinte articolazioni, nei
relativi settori:
Figura
professionale dell'ausiliario
AREA FUNZIONALE A
Posizione economica A1
Lavoratori che sono di supporto
alle varie attività (quali, a titolo solo esemplificativo, movimentazione
fascicoli, oggetti, documenti, e materiale librario; fotocopiatura e
fascicolazione copie, con eventuale apposizione di bolli e sigilli; ritiro e
consegna corrispondenza ) e provvedono al ricevimento al pubblico.
Profilo professionale di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: addetto
servizi ausiliari e anticamera.
AREA FUNZIONALE B
Posizione economica B1
I. Lavoratori incaricati della
custodia e della vigilanza dei beni e degli impianti dell'amministrazione;
lavoratori incaricati della sorveglianza degli accessi, della regolazione del
flusso del pubblico, cui forniscono eventualmente le opportune indicazioni,
nonché del reperimento, riordino ed elementare classificazione di
fascicoli, atti e documenti, anche mediante l'uso di strumenti tecnici di
semplice uso.
II. Lavoratori incaricati della
conduzione degli automezzi e delle correlate operazioni di semplice manutenzione
nonché, nei periodi di attesa, delle mansioni descritte al precedente capo I.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: addetto
servizi di portierato e custodia, conducente automezzi speciali, autisti
meccanici.
Posizione economica B2
Lavoratori incaricati del
coordinamento del personale addetto alle attività di vigilanza e custodia dei
locali o di conduzione degli autoveicoli, nonchè ove necessario dello
svolgimento diretto delle dette attività.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
coordinatore di rimessa: capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia.
Posizione economica B3
Lavoratori incaricati, in
strutture di notevoli dimensioni, del coordinamento del personale addetto alle
attività di vigilanza e custodia dei locali o di conduzione degli autoveicoli,
nonché ove indispensabile per le obiettive necessità del servizio, anche dello
svolgimento diretto delle dette attività.
Figura
professionale dell'assistente sociale
Area funzionale C
Posizione economica C1
Lavoratori che, sulla base
delle direttive del responsabile di settore o servizio, assumono compiti di
gestione e di mediazione delle attività di osservazione e trattamento,
specifiche prevalentemente dell'esecuzione penale esterna in diretta
collaborazione con le professionalità superiori.
Profilo professionale di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
assistente sociale coordinatore.
Posizione economica C2
I Lavoratori che, sulla base
delle direttive del responsabile di settore o servizio, ovvero anche di
iniziativa, assumono compiti di organizzazione, di gestione e di mediazione
delle attività di osservazione e trattamento, specifiche prevalentemente
dell'esecuzione penale esterna.
II Lavoratori che nelle sedi di
minore rilievo assumono la responsabilità della struttura.
Profilo professionale di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
direttore di servizio sociale.
Posizione economica C3
I Lavoratori che assumono la
direzione della struttura che non sia sede dirigenziale;
II Lavoratori che assumono la
direzione del settore o servizio e collaborano direttamente con il dirigente per
la definizione e la realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi b)
nel campo del trattamento in esecuzione penale prevalentemente esterna. Assumono
la responsabilità diretta dell'organizzazione e gestione del settore in
collaborazione con le professionalità inferiori.
III Lavoratori che assumono le
funzioni vicarie del dirigente.
Profilo professionale di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: direttore
coordinatore di centro di servizio sociale.
Figura
professionale dell'educatore
Area funzionale C
Posizione economica C1
Lavoratori che, sulla base
delle direttive del responsabile di settore o servizio, svolgono compiti di
gestione e di mediazione delle attività di osservazione e trattamento,
specifiche dell'esecuzione penale, in diretta collaborazione con le
professionalità superiori.
Profilo professionale di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
educatore coordinatore.
Posizione economica C2
I Lavoratori che, sulla base
delle direttive del responsabile di settore o servizio, ovvero anche di
iniziativa, svolgono compiti di organizzazione, di gestione e di mediazione
delle attività di osservazione e trattamento, specifiche dell'esecuzione
penale.
II Lavoratori che, nelle sedi
di minore rilievo, assumono la direzione del servizio
Profilo professionale di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
direttore di area pedagogica.
Posizione economica C3
Lavoratori che assumono la
direzione del servizio, e collaborano direttamente con il dirigente
dell'istituto o servizio per la definizione e la realizzazione delle linee di
indirizzo e degli obiettivi nel campo del trattamento in materia di esecuzione
penale. Sostituiscono in sua assenza il dirigente del settore.
Profilo professionale di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: direttore
coordinatore di area pedagogica.
Figura
professionale dello psicologo
AREA FUNZIONALE C
Posizione economica C1
Lavoratori che, nell'ambito di
norme generali e di procedure tecniche di elezione, nonché delle norme che
regolano l'Amministrazione, effettuano le prestazioni dello psicologo svolgendo
attività specialistica nel rispetto dei limiti e delle prerogative proprie
della professione. Predispongono, con elevato grado di autonomia tecnica
professionale ed anche in assenza di direttive specifiche, le metodiche di
intervento tenendo anche presenti rapporti già formulati dalle professionalità
del Servizio sociale ed educativo.
Profilo professionale di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
psicologo.
Posizione economica C2
Lavoratori che, nell'ambito di
norme generali e di procedure tecniche di elezione, nonché delle norme che
regolano l'Amministrazione, effettuano le prestazioni dello psicologo svolgendo
attività specialistica nel rispetto dei limiti e delle prerogative proprie
della professione; coordinano e dirigono unità organiche e predispongono le
metodiche di intervento, con piena autonomia tecnico-professionale.
Profilo professionale di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
psicologo coordinatore.
Posizione economica C3
Lavoratori preposti alla
direzione di Servizi con elevato grado di responsabilità. Svolgono attività di
coordinamento collaborando con il dirigente preposto al servizio, ed
esplicandone, in assenza, le funzioni.
Profilo professionale di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: psicologo
direttore.
Figura
professionale del contabile
AREA FUNZIONALE B
Posizione economica B3
Lavoratori che, secondo
direttive e istruzioni e limitatamente all'unità organica cui sono addetti,
coadiuvano le professionalità superiori nella rilevazione dei dati contabili e,
in genere, dei flussi finanziari, nonché nella applicazione delle norme di
contabilità.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
ragioniere, assistente economico finanziario.
AREA FUNZIONALE C
Posizione economica C1
Lavoratori che provvedono, con
responsabilità diretta, agli adempimenti contabili del settore cui sono
preposti (costituito da una o più unità organiche) anche se propri delle
professionalità inferiori, delle quali assumono eventualmente il coordinamento,
curando altresì nell'ambito delle direttive ricevute la rilevazione dei dati di
interesse economico finanziario del settore medesimo.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: collaboratore
economico finanziario; collaboratore amministrativo contabile.
Posizione economica C2
Lavoratori che, anche mediante
la direzione di una unità organica nell'ambito dell'ufficio di appartenenza
ovvero dell'ufficio nel suo complesso quando per le sue dimensioni non sia
necessaria o opportuna la sua ulteriore articolazione, espletano attività di
revisione e controllo di dati di natura contabile ed economico-finanziaria;
compiono gli atti di natura contabile finalizzati all'acquisizione di beni o
servizi; accertano la corretta applicazione della normativa vigente in materia
di contabilità generale dello Stato e dei criteri imprenditoriali di economicità
gestionale e predispongono il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: analista
economico finanziario; funzionario amministrativo contabile.
Posizione economica C3
Lavoratori preposti in
strutture di notevole complessità e rilevanza, alla direzione dell'unità
organica addetta alle rilevazioni contabili ed economico-finanziarie.
Profilo professionale di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: direttore
amministrativo contabile.
Figura
professionale dell'esperto linguistico
AREA FUNZIONALE B
Posizione economica B3
Lavoratori che in relazione
alla conoscenza di una lingua straniera garantiscono all'ufficio cui sono
addetti compiti di collaborazione qualificata.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
assistente linguistico.
AREA FUNZIONALE C
Posizione economica C1
Lavoratori che, in relazione ad
almeno due lingue straniere, svolgono compiti di collaborazione specializzata
anche nei profili attinenti al linguaggio giuridico, fornendo, in particolare,
servizi di traduzione, collaborando a ricerche e studi su atti e documenti in
lingua straniera e coordinando, ove necessario, le professionalità inferiori.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
traduttore-interprete.
Posizione economica C2
Lavoratori che, in base alla
particolare preparazione posseduta o alla specifica esperienza acquisita.
forniscono servizi di traduzione altamente specializzata o di interpretariato di
conferenza; lavoratori cui è affidata la direzione di una unità organica
nell'ambito dell'ufficio addetto al servizio di traduzione ed interpretariato o
la direzione della struttura nel suo complesso quando, per le dimensioni
dell'ufficio, non sia necessaria od opportuna la sua ulteriore articolazione.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
revisore interprete traduttore.
Posizione economica C3
Lavoratori che, nell'ambito di
strutture di notevole complessità e rilevanza, sono preposti alla direzione di
una unità organica o di un servizio, con funzioni anche vicarie del dirigente.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
direttore interprete traduttore.
Figura
professionale del bibliotecario
AREA FUNZIONALE C
Posizione economica C1
Lavoratori che, nell'ambito di
direttive di massima e con utilizzazione di ogni necessario supporto,
sono addetti alle operazioni connesse all'acquisizione, classificazione, conservazione
ed utilizzazione del patrimonio librario dell'amministrazione, all'eventuale
sorveglianza circa il suo uso da parte dei fruitori nonché alle attività di
ricerca delle informazioni anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e
di archivi on-line e off-line.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: collaboratore
bibliotecario.
Posizione economica C2
Lavoratori che sono addetti
alla elaborazione ed alla applicazione dei criteri di intervento tecnico volti
alla gestione del materiale librario e che svolgono attività di acquisizione e
trattamento del materiale stesso, anche fornendo informazioni e consulenza agli
utenti; lavoratori preposti alla direzione di una unità organica nell'ambito di
una biblioteca ovvero di quest'ultima nel suo complesso quando per le dimensioni
della biblioteca non sia necessari ed opportuna la sua ulteriore articolazione.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
bibliotecario.
Posizione economica C3
Lavoratori che svolgono attività
di direzione di una biblioteca di notevoli dimensioni e rilevanza, anche
progettando, sul piano generale, i criteri di acquisizione e catalogazione del
patrimonio librario.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: direttore
di biblioteca.
Figura
professionale dello statistico
AREA FUNZIONALE C
Posizione economica C1
Lavoratori che, con
responsabilità diretta, provvedono alla impostazione delle procedure di
rilevazione dei dati statistici ed alla loro raccolta ed elaborazione, anche
dirigendo unità organiche nell'ambito degli uffici del settore di appartenenza.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: collaboratore
statistico.
Posizione economica C2
Lavoratori che, nel settore
statistico, partecipano alla redazione di programmi generali di rilevazione e,
nella fase di esecuzione del progetto, coordinano con diretta responsabilità,
la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché l'interpretazione dei risultati;
lavoratori che svolgono attività di direzione di un servizio o di una unità
organica nell'ambito dell'ufficio statistiche ovvero di quest'ultimo nel suo
complesso quando per le sue dimensioni non sia necessaria o opportuna la sua
ulteriore articolazione.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
funzionario statistico.
Posizione economica C3
Lavoratori preposti, in
strutture di notevole complessità e rilevanza, alla direzione dell'unità
organica addetta alle rilevazioni statistiche.
Profilo professionale di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
direttore statistico.
articolo
25
Classificazione del personale
appartenente all'Amministrazione giudiziaria
1. Il personale dell'amministrazione
giudiziaria è inquadrato nei seguenti settori :
a) settore della professionalità amministrativo-giudiziaria (S.P.A.G.);
b) settore della professionalità tecnica (S.P.T.);
2. Il settore a) comprende le posizioni
economiche: A1, B1, B2, B3, C1, C2, C3;
Il settore b) comprende le posizioni economiche: B 3 , C1, C2 e C3;
3. Nelle disposizioni che
seguono il riferimento alla mansioni proprie di dipendenti di diversa
professionalità collocati su altre posizioni economiche in mancanza di
indicazione diversa è da intendersi limitato alle posizioni economiche
collocate nella medesima figura professionale.
4. Al fine di rispecchiare le
specifiche esigenze dell'amministrazione giudiziaria, le caratteristiche
professionali nelle diverse posizioni economiche delle aree funzionali sono
specificatamente sostituite come segue:
SETTORE DELLA PROFESSIONALITÀ
AMMINISTRATIVO-GIUDIZIARIA
Nel settore della
professionalità amministrativa giudiziaria rientrano le figure professionali
dell'ausiliario, dell'operatore giudiziario, del cancelliere, del direttore di
cancelleria, dell'ufficiale giudiziario.
Figura
professionale dell'ausiliario
come delineata nell'articolo 24
Figura
professionale dell'operatore giudiziario
AREA FUNZIONALE B
Posizione economica B1
Lavoratori addetti a mansioni
semplici d'ufficio, che richiedano - altresì - l'uso di sistemi informatici di
scritturazione, nonché al reperimento, al riordino e all'elementare
classificazione di fascicoli, atti e documenti; lavoratori che svolgono il
servizio di chiamata all'udienza; lavoratori adibiti ad una postazione
telefonica con compiti di inoltrare le relative comunicazioni e di fornire
eventualmente le opportune indicazioni al pubblico.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
dattilografo.
Posizione economica B2
Lavoratori che, oltre al
reperimento e alla classificazione degli atti e dei documenti dei quali curano a
fini interni la tenuta e la custodia, provvedono, sulla base di istruzioni, alla
ricerca e alla ordinata presentazione, anche a mezzo dei necessari supporti
informatici, dei diversi dati necessari per la formazione degli atti attributi
alla competenza delle professionalità superiori; lavoratori che, anche a mezzo
dei necessari supporti informatici, svolgono, sulla base di istruzioni, attività
preparatoria connessa agli atti di notificazione, esecuzione e protesto, e
servizio di chiamata all'udienza; lavoratori che, anche coordinando le
specifiche professionalità di livello inferiore, sono adibiti ad un centralino
telefonico con il compito di smistare le relative comunicazioni.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: operatore
amministrativo; stenodattilografo; addetto alla registrazione dati; addetto al
personal computer, operatore di sala macchine, operatore UNEP.
Posizione economica B3
Lavoratori che, anche
coordinando le professionalità di livello inferiore, esplicano compiti di
collaborazione qualificata nell'ambito delle strutture dell'amministrazione non
immediatamente coinvolte nelle varie fasi specifiche del procedimento
giurisdizionale, facendo, altresì, uso degli strumenti informatici in dotazione
all'ufficio.
Figura
professionale del cancelliere
AREA FUNZIONALE B
Posizione economica B3
Lavoratori che, secondo le
direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione
all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei
vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, assistendolo in particolare
nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e
sottoscrizione dei relativi verbali, ed eseguendo gli atti attributi alla
competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità
superiori.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
assistente giudiziario
AREA FUNZIONALE C
Posizione economica C1
Lavoratori che, nell'ambito di
direttive di massima ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in
dotazione all'ufficio, forniscono una collaborazione qualificata alla
giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza
del cancelliere, compresi quelli di eventuale pertinenza della professionalità
inquadrata nella posizione economica più elevata dell'area immediatamente
inferiore; lavoratori che svolgono attività di direzione di una unità organica
nell'ambito degli uffici di cancelleria o di quest'ultima nel suo complesso
quando, per le dimensioni dell'ufficio, non sia necessaria o opportuna la sua
ulteriore articolazione.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: collaboratore
di cancelleria.
Posizione economica C2
Lavoratori con compiti di
diretto supporto alla giurisdizione, i quali, avvalendosi altresì degli
strumenti informatici in dotazione all'ufficio, compiono tutti gli atti
attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi quelli di
eventuale pertinenza anche della professionalità appartenente alla posizione
economica meno elevata della stessa area o a quella più elevata dell'area
inferiore quando la loro esecuzione risulti necessaria per il buon andamento
dell'ufficio; lavoratori cui è affidata la direzione degli uffici di
cancelleria o, nel loro ambito, di una unità organica quando la direzione
dell'ufficio nel suo complesso sia riservata a professionalità appartenenti al
ruolo dirigenziale; lavoratori cui sono affidate funzioni vicarie del dirigente.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
funzionario di cancelleria.
Figura
professionale del direttore di cancelleria
AREA FUNZIONALE C
Posizione economica C3
Lavoratori che, nell'ambito di
strutture giudiziarie di notevoli complessità e rilevanza, sono preposti alla
direzione di un ufficio o servizio, con funzioni anche vicarie del dirigente.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: direttore
di cancelleria.
Figura
professionale dell'ufficiale giudiziario
AREA FUNZIONALE B
Posizione economica B3
Lavoratori che, secondo le
direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell'ambito
dell'attività degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti (uffici
N.E.P.), eseguendo tutti gli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale
giudiziario, in quanto non riservati alle professionalità superiori.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1959 n.1229 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
assistente UNEP
AREA FUNZIONALE C
Posizione economica C1
Lavoratori che compiono tutti
gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario, compresi eventualmente
quelli di pertinenza anche della professionalità appartenente alla posizione
economica più elevata dell'area inferiore, e curano altresì, nell'ambito di
direttive di massima, la connessa attività istruttoria ed
amministrativo-contabile; lavoratori che svolgono attività di direzione di una
unità organica nell'ambito dell'ufficio N.E.P. ovvero di quest'ultimo nel suo
complesso quando, per le sue dimensioni non ne sia necessaria o opportuna
l'ulteriore articolazione.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1959 n.1229 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
collaboratore UNEP.
Posizione economica C2
Lavoratori che, con
responsabilità diretta, amministrano tutte le somme riscosse dall'unità
organica N.E.P. e compiono tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale
giudiziario, compresi eventualmente quelli di pertinenza anche della
professionalità appartenente alla posizione economica meno elevata della stessa
area o a quella più elevata dell'area inferiore, quando la loro esecuzione
risulti necessaria per il buon andamento dell'ufficio; lavoratori cui è
affidata la direzione dell'unità organica N.E.P.
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1959 n.1229 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato:
funzionario UNEP.
Posizione economica C3
Lavoratori che, nell'ambito di
strutture giudiziarie di notevoli complessità e rilevanza, sono preposti alla
direzione dell'ufficio NEP.
SETTORE DELLA PROFESSIONALITÀ
TECNICA
Nel settore della
professionalità tecnica rientrano le figure dell'esperto linguistico, del
contabile, dello statistico, del bibliotecario, dell'analista di organizzazione,
del formatore e del comunicatore.
Figura
professionale dell'esperto linguistico
come delineata nell'articolo 24.
Figura
professionale del bibliotecario
come delineata nell'articolo 24.
Figura
professionale dello statistico
come delineata nell'articolo 24.
Figura
professionale del contabile
come delineata nell'articolo 24.
Figura
professionale dell'analista di organizzazione
AREA FUNZIONALE C
Posizione economica C2
Lavoratori addetti allo studio
e alla attuazione dei principi relativi alla pianificazione dei metodi di lavoro
e delle risorse attribuite alle strutture organizzative, anche mediante il
ricorso a programmi di intervento e di "reingegnerizzazione" su base
nazionale o locale;
Profili professionali di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e dell'organizzazione del lavoro cui
detto ordinamento era rapportato: analista
di organizzazione.
Posizione economica C3
Lavoratori preposti, in
strutture di notevole complessità e rilevanza, alla direzione dell'unità
organica addetta alla pianificazione dei metodi di lavoro e delle risorse
attribuite alle strutture organizzative.
Figura
professionale del formatore
AREA FUNZIONALE C
Posizione economica C2
Lavoratori che rilevano - in
via autonoma o previa segnalazione - le esigenze formative del personale e provvedono,
con responsabilità diretta, alla progettazione, all'organizzazione, alla
gestione ed al coordinamento degli interventi di formazione, anche svolgendo
attività di direzione dell'unità organica preposta alla formazione.
Posizione economica C3
Lavoratori preposti, in
strutture di notevole complessità e rilevanza, alla direzione dell'unità
organica addetta alla attività di formazione del personale.
Figura
professionale del comunicatore
AREA FUNZIONALE C
Posizione economica C3
Lavoratori preposti alla
direzione di unità organiche ed al coordinamento dei servizi finalizzati alle
attività di informazione interna ed esterna all'amministrazione, nonché di
pianificazione e realizzazione della comunicazione, con mezzi di trasmissione
idonei ad assicurare la diffusione dei messaggi e la valorizzazione
dell'immagine dell'amministrazione.
articolo
26
Classificazione del personale
appartenente all'Amministrazione penitenziaria
1. La seguente classificazione,
delineata in forza del rinvio operato dall'articolo13 comma 5 del C.C.N.L,
integra e specifica il sistema classificatorio dettato dal predetto articolo.
2. Il personale dell'amministrazione
penitenziaria è inquadrato nei seguenti settori:
a) settore della professionalità organizzativa e delle relazioni;
b) settore della professionalità sociale
c) settore della professionalità trattamentale;
d) settore della professionalità amministrativa;
e) settore della professionalità contabile;
f) settore della professionalità tecnica.
3. Il settore a) comprende le posizioni
economiche C1, C2, C3;
il settore b) comprende le posizioni economiche C1, C2, C3;
il settore c) comprende le posizioni economiche C1, C2, C3;
il settore d) comprende le posizioni economiche A1, B1, B2, B3, C1, C2, C3;
il settore e) comprende le posizioni economiche B3, C1, C2, C3;
il settore f) comprende le posizioni economiche B1, B2, B3, C1, C2, C3.
4. Le articolazioni delle
progressioni professionali all'interno di ciascuna area funzionale e di ciascuna
figura professionale comportano sempre l'assorbimento delle funzioni tipiche
delle posizioni economiche inferiori.
5. Fermi restando tutti i
requisiti per l'inquadramento nelle aree secondo le declaratorie dell'allegato A
del CCNL, al fine di rispecchiare le specifiche esigenze dell'Amministrazione
penitenziaria, le caratteristiche professionali nelle diverse posizioni
economiche nelle aree funzionali, come designate dal previgente ordinamento per
qualifiche professionali (D.P.R. n.1219/1984) e di seguito indicate come profili
professionali di riferimento, sono specificamente sostituite come segue.
6. Ai fini del presente
contratto integrativo, l'espressione "struttura" individua: gli
istituti penitenziari, i centri di servizio sociale, le articolazione del
Dipartimento, le aree presso i Provveditorati regionali, nonché i magazzini
vestiario.
SETTORE
DELLA PROFESSIONALITÀ ORGANIZZATIVA E DELLE RELAZIONI
Nel settore della
professionalità organizzativa e delle relazioni rientra la figura professionale
del direttore.
Figura
professionale del direttore
AREA FUNZIONALE C
Posizione economica C1
I Lavoratori che, sulla base
delle direttive generali, assumono compiti di gestione e di mediazione per la
realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti
dal dirigente.
II Lavoratori che forniscono
una collaborazione qualificata al direttore dell'ufficio, dell'istituto o
servizio di minore rilievo anche nell'attività di organizzazione complessiva
dell'ufficio.
Profili professionali di
riferimento: collaboratore d'istituto
penitenziario; medico.
Posizione economica C2
I Lavoratori che collaborano
direttamente con il responsabile di settore alla attività di organizzazione e
di gestione dell'ufficio, istituto o servizio anche per la definizione delle
linee di indirizzo e degli obiettivi fissati dal dirigente.
II Lavoratori che nelle sedi di
minore rilievo assumono la responsabilità del settore in diretta collaborazione
con il direttore.
Profili professionali di
riferimento: direttore di istituto
penitenziario; medico direttore.
Posizione economica C3
I Lavoratori che assumono la
direzione di strutture che non siano sede dirigenziale;
II Lavoratori che assumono la
direzione del settore e/o del servizio e collaborano direttamente con il
dirigente per la definizione e la realizzazione delle linee di indirizzo e degli
obiettivi ed assumono la responsabilità diretta dell'organizzazione e gestione
del settore o del servizio usufruendo della collaborazione delle professionalità
inferiori.
III Lavoratori che assumono le
funzioni vicarie del dirigente.
Profili professionali di
riferimento: direttore coordinatore di
istituto penitenziario, direttore coordinatore medico.
SETTORE
DELLA PROFESSIONALITÀ SOCIALE
Nel settore della
professionalità sociale rientra la figura professionale dell'assistente
sociale.
Figura
professionale dell'assistente sociale
come delineata nell'articolo 24.
SETTORE
DELLA PROFESSIONALITÀ TRATTAMENTALE
Nel settore della
professionalità trattamentale rientrano le figure professionali dell'educatore
e dello psicologo.
Figura
professionale dell'educatore
come delineata nell'articolo 24.
Figura
professionale dello psicologo
come delineata nell'articolo 24.
SETTORE
DELLA PROFESSIONALITÀ AMMINISTRATIVA
Nel settore della
professionalità amministrativa, rientrano le figure professionali
dell'ausiliario e del collaboratore.
Figura
professionale dell'ausiliario
come delineata nell'articolo 24
limitatamente alle posizioni economiche A1, B1 e B2.
Figura
professionale del collaboratore
AREA FUNZIONALE B
Posizione economica B1
Lavoratori incaricati del
reperimento e della elementare classificazione di atti e documenti, nonché a
mansioni semplici d'ufficio che richiedano, altresì, l'uso di sistemi
informatici di scritturazione.
Profili professionali di
riferimento: coadiutore e dattilografo.
Posizione economica B2
Lavoratori che, oltre al
reperimento e alla classificazione degli atti e dei documenti, dei quali curano
a fini interni la tenuta e la custodia, provvedono, sulla base di istruzioni,
alla ricerca ed alla ordinata presentazione, anche a mezzo dei necessari
supporti informatici, dei diversi dati necessari per la formazione degli atti
attribuiti alla competenza delle professionalità superiori.
Profili professionali di
riferimento: operatore amministrativo,
addetto a personal computer, operatore amministrativo contabile e
stenodattilografo.
Posizione economica B3
Lavoratori che elaborano dati e
situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche in compiti di
collaborazione qualificata del dirigente nei vari aspetti connessi all'attività
di direzione dell'ufficio; espletano attività di segreteria in commissioni,
anche redigendo e sottoscrivendo i relativi verbali, nonché attività
istruttoria per la definizione degli obiettivi dell'ufficio.
Profilo professionale di
riferimento: assistente amministrativo.
AREA FUNZIONALE C
Posizione economica C1
Lavoratori che, sulla base
delle direttive del dirigente dell'istituto, centro o servizio, provvedono agli
adempimenti amministrativi connessi all'attività di organizzazione
dell'ufficio, istituto o servizio, nonché di gestione del personale, con la
collaborazione delle professionalità inferiori.
Profilo professionale di
riferimento: collaboratore
amministrativo.
Posizione economica C2
Lavoratori che, con un grado
elevato di autonomia tecnica e professionale ed anche in assenza di direttive
specifiche, partecipano alle attività indirizzate alla programmazione e alla
gestione amministrativa della struttura; curano l'istruzione dei procedimenti
aventi ad oggetto la gestione amministrativa del personale e quella generale;
sono preposti alla direzione del settore nell'ambito del quale curano la
conservazione e l'archiviazione della documentazione personale e generale;
Profilo professionale di
riferimento: funzionario
amministrativo.
Posizione economica C3
Lavoratori che, in strutture di
notevole complessità, sono preposti alla direzione del settore.
Profili professionali di
riferimento: direttore amministrativo.
SETTORE
DELLA PROFESSIONALITÀ CONTABILE
Nel settore della
professionalità contabile rientra la figura professionale del contabile.
Figura
professionale del contabile
come delineata nell'articolo 24.
SETTORE
DELLA PROFESSIONALITÀ TECNICA
Nel settore della
professionalità tecnica rientrano le figure professionali del tecnico,
dell'esperto linguistico, del bibliotecario e dello statistico.
Figura
professionale del tecnico
AREA FUNZIONALE B
Posizione economica B1
Lavoratori che nel proprio
ambito professionale costruiscono manufatti, eseguono lavorazioni e provvedono
alla manutenzione e riparazione di guasti utilizzando apparecchiature di tipo
semplice od al trattamento del terreno.
Profili professionali di
riferimento: elettricista, muratore,
pittore, falegname, idraulico, tecnico agrario, ecc..
Posizione economica B2
I Lavoratori che intervengono
nelle diverse fasi dei processi di lavorazione, individuando e correggendo
difetti del prodotto finito; eseguono prove di valutazione sugli interventi
effettuati anche con l'utilizzazione di apparecchiature di tipo complesso di cui
verificano l'efficienza.
II Lavoratori che, nell'ambito
della specifica professionalità tecnica posseduta, esplicano compiti di
assistenza alle professionalità superiori in ambito sanitario ed agrario.
Profili professionali di
riferimento: idraulico specializzato,
falegname specializzato, disegnatore specializzato, pittore specializzato,
muratore specializzato ed elettricista specializzato, infermiere professionale,
tecnico radiologo, tecnico agrario specializzato.
Posizione economica B3
Lavoratori che, nell'ambito
della specifica professionalità tecnica posseduta, esplicano compiti di
collaborazione qualificata delle professionalità superiori rispettivamente nel
campo edile, sanitario, industriale ed agrario.
Profili professionali di
riferimento: assistente tecnico edile,
assistente tecnico agrotecnico, tecnico capo di radiologia, capo sala, ecc.
Posizione economica C1
Lavoratori che espletano anche
autonomamente prestazioni proprie della specifica professionalità posseduta,
ovvero in collaborazione con professionalità superiori nel campo edile ed
agrario.
Profili professionali di
riferimento: ingegnere, architetto,
capo tecnico, collaboratore agrario, architetto.
Posizione economica C2
Lavoratori che nell'ambito
della specifica professionalità tecnica posseduta provvedono con responsabilità
diretta alla progettazione, all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento
degli interventi nel campo edile ed agrario.
Profili professionali di
riferimento: ingegnere direttore,
funzionario agrario, architetto direttore.
Posizione economica C3
Lavoratori che collaborano
direttamente con il dirigente e, nell'ambito della specifica professionalità
tecnica posseduta, assumono la direzione del rispettivo servizio, ivi compresa
l'attività di progettazione, di organizzazione e di gestione nel campo edile ed
agrario.
Profili professionali di
riferimento: ingegnere direttore
coordinatore, direttore agrario, architetto direttore coordinatore.
Figura
professionale dell'esperto linguistico
come delineata nell'articolo 24,
limitatamente alle posizioni economiche B3 e C1.
Figura
professionale del bibliotecario
come delineata nell'articolo 24.
Figura
professionale dello statistico
come delineata nell'articolo 24.
articolo
27
Classificazione del personale
appartenente all'Amministrazione della giustizia minorile
1. Il personale dell'Amministrazione della
giustizia minorile è inquadrato nei seguenti settori:
a)- settore della professionalità socio-psico-educativa;
b)- settore della professionalità giudiziaria e delle relazioni;
c)- settore della professionalità amministrativa, contabile, e tecnica.
2. Il settore a) comprende le posizioni
economiche B2, B3, C1, C2, C3.
Il settore b) comprende le posizioni economiche B3, C1, C2, C3;
Il settore c) comprende le posizioni economiche A1, B1, B2, B3, C1, C2, C3.
3. Le articolazioni delle
progressioni professionali all'interno di ciascuna area funzionale e di ciascuna
figura professionale comportano sempre l'assorbimento delle funzioni tipiche
delle posizioni economiche inferiori.
4. Fermi restando tutti i
requisiti per l'inquadramento nelle Aree secondo le declaratorie dell'allegato A
del CCNL, al fine di rispecchiare le specifiche esigenze dell'amministrazione
della giustizia minorile le caratteristiche professionali nelle diverse
posizioni economiche delle aree funzionali sono specificatamente sostituite come
segue:
SETTORE DELLA PROFESSIONALITÀ
SOCIO - PSICO - EDUCATIVA
Nel settore della
professionalità socio-psico-educativa rientrano le figure di operatore area
pedagogica, educatore, assistente sociale e psicologo.
Figura
professionale dell'educatore
AREA FUNZIONALE B
Posizione economica B2
Lavoratori che svolgono attività
di assistenza ai minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria
nonché attività aventi carattere educativo sotto la guida e nell'ambito di
direttive del personale del settore cui sono assegnati; negli uffici svolgono
funzioni di supporto generico, collaborando alla tenuta ed all'aggiornamento
degli atti riguardanti il servizio cui sono addetti.
Profilo professionale di
riferimento: operatore dell'area
pedagogica.
Posizione economica B3
Lavoratori che, nell'ambito
della propria autonomia, coadiuvano le professionalità dell'area
socio-psico-educativa superiore negli interventi rivolti ai minori dell'area
penale. Svolgono, altresì, compiti propri della loro qualificazione anche
mediante l'utilizzazione di apparecchiature o tecnologie di uso complesso.
Profilo professionale di riferimento:
educatore.
AREA FUNZIONALE C
come delineata nell'articolo 24.
Figura
professionale dell'operatore di vigilanza e dell'assistente di vigilanza
AREA FUNZIONALE B
Posizione economica B2
Lavoratori che esplicano
funzione di assistenza e vigilanza dei minori, nell'ambito delle direttive
ricevute; effettuano controlli sull'esecuzione corretta delle disposizioni
impartite per l'attuazione delle misure penali nei confronti dei minori, in
ambiente comunitario o esterno, riferendone al responsabile del servizio;
accompagnano i minori affidati per l'espletamento di attività richiedenti
questa modalità operativa, secondo le disposizioni dell'organo competente.
Posizione economica B3
Lavoratori che organizzano le
attività di assistenza e vigilanza, nell'ambito del servizio, in ambiente
comunitario o esterno, assicurando il rispetto delle direttive impartite dal
responsabile del servizio medesimo; partecipano alle riunioni di programmazione
delle attività del servizio e di verifica dell'organizzazione; coadiuvano l'équipe
tecnica nell'esecuzione degli interventi programmati partecipando, se richiesto,
anche agli incontri di valutazione; coordinano il lavoro degli operatori di
vigilanza, predisponendo i turni di lavoro e curando l'osservanza delle
disposizioni impartite.
Figura
professionale dello psicologo
come delineata nell'articolo 24.
Figura
professionale dell'assistente sociale
come delineata nell'articolo 24.
SETTORE DELLA PROFESSIONALITÀ
GIUDIZIARIA E DELLE RELAZIONI
Nel settore della
professionalità giudiziaria e delle relazioni rientrano le figure professionale
di assistente giudiziario, collaboratore di cancelleria, traduttore interprete.
Figure
professionali del cancelliere e del direttore di cancelleria
come delineate nel sistema di
classificazione dell'Amministrazione giudiziaria.
Figura
professionale dell'esperto linguistico
come delineata nell'articolo 24.
SETTORE DELLA PROFESSIONALITÀ
AMMINISTRATIVA, CONTABILE, TECNICA.
Nel settore della
professionalità amministrativa, contabile, tecnica e informatica rientrano le
figure professionali dell'ausiliario, del collaboratore, del contabile, del
tecnico.
Figura
professionale dell'ausiliario
come delineata nell'articolo 24,
limitatamente alle posizioni economiche A1, B1.
Figura
professionale del collaboratore
AREA FUNZIONALE B
Posizione economica B1
Lavoratori addetti a mansioni
semplici d'ufficio che richiedano, altresì, l'uso di sistemi informatici e di
scritturazione nonché al reperimento e all'elementare classificazione di atti e
documenti.
Profilo professionale di
riferimento: coadiutore.
Posizione economica B2
Lavoratori che, oltre al
reperimento e alla classificazione degli atti e dei documenti dei quali curano a
fini interni la tenuta e la custodia, provvedono altresì, sulla base di
istruzioni, alla ricerca e alla ordinata presentazione, anche a mezzo dei
necessari supporti informatici, dei diversi dati necessari per la formazione
degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori.
Profilo professionale di
riferimento: operatore amministrativo.
Posizione economica B3
Lavoratori che, secondo le
istruzioni ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata con i
dirigenti nei vari aspetti connessi all'attività amministrativa e contabile
dell'ufficio o del servizio cui sono addetti.
Profilo professionale di
riferimento: assistente amministrativo.
AREA FUNZIONALE C
Posizione economica C1
I Lavoratori che forniscono una
collaborazione qualificata al dirigente, svolgendo attività finalizzate
prevalentemente alla gestione amministrativa delle risorse umane presenti nelle
strutture centrali e periferiche dell'amministrazione della giustizia minorile,
nonché alla trattazione degli affari di carattere generale secondo le direttive
del dirigente della struttura o del funzionario preposto alla direzione;
II Lavoratori che attendono
all'istruzione dei procedimenti che ineriscono al personale anche di natura
disciplinare; al coordinamento di più unità addette al servizio; alle
relazioni, su incarico del dirigente o del responsabile della struttura, con
enti, organizzazioni ivi comprese le organizzazioni sindacali, e servizi esterni
alla medesima;
III Lavoratori che svolgono
attività di diretta collaborazione con il personale di direzione della
struttura minorile operando con un grado elevato di autonomia professionale e
osservando gli obiettivi generali della struttura.
Profili professionale di
riferimento: collaboratore
amministrativo e collaboratore istituto penitenziario.
Posizione economica C2
I Lavoratori che, con un grado
elevato di autonomia tecnica e professionale ed anche in assenza di direttive
specifiche, partecipano alle attività indirizzate alla programmazione e alla
gestione amministrativa delle strutture minorili; curano l'istruzione dei
procedimenti aventi ad oggetto la gestione amministrativa del personale e quella
generale; sono preposti alla direzione dell'area amministrativa nell'ambito
della quale curano la conservazione e l'archiviazione della documentazione
personale e generale;
II Lavoratori che, con un grado
elevato di autonomia tecnica e professionale ed anche in assenza di direttive
specifiche, svolgono attività di diretta collaborazione con il dirigente della
struttura nell'ambito degli obiettivi generali; sono incaricati dell'esercizio
di funzioni vicarie del funzionario preposto alla direzione degli istituti
penali minorili; provvedono al coordinamento di gruppi di lavoro, ivi comprese
le équipes di trattamento, e alla presidenza dei consigli di disciplina.
Profili professionale di
riferimento: funzionario amministrativo
e direttore di istituto penitenziario.
Posizione economica C3
I Lavoratori che, nell'ambito
delle strutture, sono preposti alla direzione di un ufficio o servizio, con
funzioni anche vicarie del dirigente; partecipano alle attività finalizzate
alla programmazione della gestione amministrativa; provvedono al coordinamento
delle attività amministrative svolte dal servizio o sezione cui sono preposti
ovvero al coordinamento di più unità di funzionari; partecipano a commissioni
comunque definite e gruppi di lavoro per l'elaborazione di documenti
programmatici;
II Lavoratori che sono preposti
alla direzione di un istituto penale minorile attendendo a tutte le attività
operative ed amministrative connesse alla gestione dell'istituto: organizzazione
dei servizi, gestione del personale, svolgimento delle attività previste
dall'ordinamento penitenziario, razionale distribuzione dei carichi di lavoro
tra le varie professionalità.
Profili professionali di
riferimento: direttore amministrativo e
direttore coordinatore di istituto penitenziario.
Figura
professionale del contabile
AREA FUNZIONALE B
Posizione economica B2
Lavoratori che, oltre al
reperimento e alla classificazione degli atti e dei documenti contabili dei
quali curano a fini interni la tenuta e la custodia, provvedono altresì, sulla
base di istruzioni, alla ricerca e alla ordinata presentazione, anche a mezzo
dei necessari supporti informatici, dei diversi dati contabili necessari per la
formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità
superiori.
Profilo professionale di
riferimento: operatore amministrativo
contabile.
Posizione economica B3
come delineata nell'articolo 24.
AREA FUNZIONALE C
come delineata nell'articolo 24.
Figura
professionale del tecnico
AREA FUNZIONALE B
Posizione economica B1
Lavoratori che svolgono attività
e discipline tecniche in uffici, laboratori, cantieri, officine, infermerie
degli istituti e servizi minorili.
Profili professionali di
riferimento: autista meccanico -
operatore alim. - operatore lavoraz.materiale non mecc. - aggiustatore mecc. -
idraulico - infermiere gen. - operatore lav.motor.mecc. - falegname -
elettricista - muratore
Posizione economica B2
Lavoratori incaricati di
attività che comportano una significativa conoscenza di metodologie operative e
di apparecchiature tecniche per l'uso delle quali è richiesta una particolare
abilitazione.
Profili professionali di
riferimento: infermiere professionale -
tecnico agrario spec. - idraulico spec.
Posizione economica B3
Lavoratori che, secondo
direttive e istruzioni, limitatamente all'unità organica cui sono addetti,
esplicano attività di assistenza nei confronti delle professionalità dell'area
tecnica superiore, nonché attività che comportano il possesso di elevata
preparazione culturale, non di livello universitario, l'approfondita conoscenza
di metodologie ed apparecchiature o tecnologie di cui sia richiesto l'uso per il
disimpegno degli incarichi attribuiti.
Profili professionali di
riferimento: assistente tecnico edile -
assistente tecnico agrario - assistente tecnico area elettrica.
AREA FUNZIONALE C
Posizione economica C1
Lavoratori che, con un elevato
grado di autonomia tecnica e professionale, svolgono attività che comportano
l'appropriata conoscenza di metodologie ed apparecchiature o tecnologie di cui
sia richiesto l'uso per il disimpegno degli incarichi attribuiti.
Profili professionali di
riferimento: capo tecnico.
Posizione economica C2
Lavoratori che, in diretta
collaborazione con il dirigente e con un elevato grado di autonomia
professionale, svolge attività di studio, ricerca, progettazione, collaudo e
controllo di lavori, manufatti e costruzioni nonché dei servizi connessi,
redigendo, se previsto, piani e progetti particolareggiati per interventi
specialistici ovvero specifici dell'unità organica cui sono preposti.
Profili professionali di
riferimento: architetto direttore.
Posizione economica C3
Lavoratori preposti alla
direzione dell'unità organica addetta all'edilizia.
Profili professionali di
riferimento: architetto direttore
coordinatore.
Figura
professionale del bibliotecario
come delineata nel'articolo 24,
limitatamente alle posizioni economiche C1 e C2.
Figura
professionale dello statistico
come delineata nell'articolo 24.
articolo
28
Classificazione del personale
appartenente all'Amministrazione degli archivi notarili
1. Il personale dell'Amministrazione degli
archivi notarili è inquadrato nei seguenti settori:
a) settore della professionalità amministrativo-contabile;
b) settore della professionalità specialistica;
c) settore della professionalità informatica.
2. Il settore a) comprende le posizioni
economiche A1, B1, B2, B3, C1, C2;
il settore b) comprende le posizioni economiche C2 e C3;
il settore c) comprende le posizioni economiche B3 e C1.
3. Le articolazioni delle
progressioni professionali all'interno di ciascuna area e di ciascuna figura
professionale comportano sempre l'assorbimento delle funzioni tipiche delle
posizioni economiche inferiori.
4. Al fine di rispecchiare le
specifiche esigenze dell'Amministrazione degli archivi notarili, le
caratteristiche professionali nelle diverse posizioni economiche delle aree
funzionali sono specificatamente determinate come segue:
SETTORE DELLA PROFESSIONALITÀ
AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Nel settore della
professionalità amministrativo-contabile rientrano le figure professionali
dell'ausiliario, dell'assistente archivistico, del contabile.
Figura
professionale dell'ausiliario
come delineata nell'articolo 24
limitatamente alle posizioni economiche A1 e B1.
Figura
professionale dell'assistente archivistico
AREA FUNZIONALE B
Posizione economica B1
Lavoratore che svolge attività
di inserimento dati, di dattilografia, di composizione e duplicazione di testi e
documenti, che richiedano - altresì - l'uso di sistemi informatici di
scritturazione; cura la materiale preparazione, la fascicolazione, la
conservazione ed il riscontro di atti e documenti collaborando alla loro
classificazione; collabora al servizio di sportello, provvede alla ricerca, al
prelievo, al trasporto, alla consegna e alla ricollocazione di fascicoli,
oggetti, documenti e volumi, provvedendo alla esecuzione e fascicolazione di
copie; provvede a tutte le operazioni di ricezione, protocollazione,
smistamento, preparazione e spedizione della corrispondenza, di plichi e
materiali; svolge attività semplici di segreteria, provvede alla compilazione
di modulistica, schedari, bollettari, registri, repertori e strumenti di
ricerca, specifici del settore di applicazione, nell'ambito di istruzioni
determinate; operazioni di supporto alle varie attività e ricevimento del
pubblico.
Profilo professionale di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n. 1219) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era
rapportato: coadiutore.
Posizione economica B 2
Lavoratore che svolge attività
amministrativa e contabile, compiendo attività preparatorie di atti anche da
notificare, predisponendo computi, rendiconti e situazioni contabili,
effettuando attività di riscontro contabile e svolgendo attività di
inserimento dati, anche utilizzando apparecchiature informatiche semplici; cura
la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione; svolge servizio di
sportello.
Profilo professionale di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n. 1219) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era
rapportato: operatore amministrativo
contabile, addetto alla registrazione dei dati.
Posizione economica B 3
Lavoratore che svolge attività
amministrativa e contabile, elaborando dati e situazioni complesse, anche
utilizzando strumentazioni informatiche; esegue, nell'ambito di direttive ed
istruzioni, revisioni e controlli amministrativi e contabili; esegue gli
acquisti, provvede alle forniture, tiene l'albo dei fornitori, provvede alle
indagini di mercato per le necessità dell'ufficio cui è addetto. Svolge
mansioni di addetto alla cassa, anche con servizio di sportello, nonché di
consegnatario e di economo, con responsabilità delle scritture in rapporto alle
dimensioni dell'unità organizzativa; rilascia copie, estratti e certificati ed
esplica attività istruttoria sulla base di procedure predefinite, esplica
attività di segreteria curando le relazioni all'interno e all'esterno del
servizio di appartenenza.
Profilo professionale di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n. 1219) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era
rapportato: ragioniere.
Figura
professionale del contabile
come delineata nell'articolo 24,
limitatamente alle posizioni economiche C1 e C2.
SETTORE DELLA PROFESSIONALITÀ
SPECIALISTICA
Nel settore della
professionalità specialistica rientra la figura professionale del conservatore
Figura
professionale del conservatore
AREA FUNZIONALE C
Posizione economica C2
Lavoratore che svolge attività
ispettive, di valutazione, di controllo, di programmazione e di revisione;
svolge attività di ricerca, studio e consulenza; dirige archivi notarili
distrettuali o altre unità organiche di livello non dirigenziale ed è
funzionario delegato.
Profilo professionale di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n. 1219) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era
rapportato: viceconservatore di
archivio notarile.
Posizione economica C3
Lavoratore che sostituisce il
dirigente in caso di assenza o impedimento e regge l'ufficio dirigenziale in
attesa della destinazione del titolare, assumendo, in tali funzioni, la
responsabilità e l'autonomia del dirigente; collabora direttamente all'attività
di direzione espletata dal dirigente, svolgendo attività ispettive e di
valutazione di particolare rilevanza, nonché attività di coordinamento; dirige
archivi notarili distrettuali e altre strutture di livello non dirigenziale di
particolare rilevanza ed è funzionario delegato.
Profilo professionale di
riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali
(D.P.R. 1984 n. 1219) e dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era
rapportato: conservatore di archivio
notarile.
TITOLO
V
RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMNISTRAZIONE
CAPO
I
Amministrazione giudiziaria
articolo
29
Fondo unico di amministrazione per
l'anno 1998 e 1999
Le risorse del fondo unico di
amministrazione per l'anno 1999 - ammontanti, secondo quanto comunicato dal
Ministero del Tesoro, a complessive L. 94.312.776.697 - sono destinate come
segue:
a) L. 12.000.000.000 per il
pagamento delle indennità di cui agli artt.32,33,34,35, 36, 37, 38, 39;
b) L. 42.951.172.000, tenuto
conto che per il 1999 non si è ancora concretizzata l'elaborazione degli
obiettivi specifici per i singoli uffici, sono utilizzate per la corresponsione
di un premio di produttività individuale calcolato in proporzione alle giornate
di presenza sul lavoro. Il premio viene corrisposto al personale individuato
sulla base dei criteri stabiliti dagli istituti normativi utili ai fini della
corresponsione dell'indennità di amministrazione ex CCNL 1994/97.
c) L. 39.361.604.897
confluiscono nel fondo per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo34, comma 5, CCNL
2. Le somme residue dei
capitoli 5361 e 5368 del bilancio 1998, corrispondenti alle risorse stanziate
per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 CCNL 1994/97, ammontanti nel
complesso a circa L. 13.500.000.000, sono destinate alla corresponsione di un
premio di produttività individuale con le modalità di cui al comma precedente
lett. b), con riferimento all'anno 1998.
articolo
30
Fondo unico di amministrazione per
l'anno 2000
1. Le risorse del fondo unico
di amministrazione per l'anno 2000 - ammontanti, per quanto è attualmente
presumibile, a complessive L. 140.531.214.603 circa, oltre a L. 39.361.604.897
residue del fondo unico per il 1999 - sono destinate a promuovere il
miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi ed a tal fine utilizzate:
a) nella misura massima di L.
59.500.000.000 per finanziare i passaggi economici del personale nell'ambito di
ciascuna area professionale;
b) nella misura massima di L.
5.000.000.000 per remunerare il lavoro straordinario;
c) nella misura massima di L.
9.000.000.000 per finanziare progetti finalizzati di produttività collettiva da
contrattare a livello centrale ai sensi dell' articolo 41. Se entro il mese di
marzo 2000 non si sarà proceduto, in tutto o in parte, alla predetta
contrattazione, le somme residuate saranno destinate al fondo per la
contrattazione decentrata di cui all'articolo 31 lett. b);
d) nella misura massima di L.
7.000.000.000 per il pagamento delle maggiorazioni retributive previste per le
posizioni economiche "super";
e) nella misura massima di L.
7.892.819.500 per il pagamento delle indennità previste per le posizioni
organizzative;
f) nella misura massima di L.
1.000.000.000 per il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 37;
g) nella misura massima di L.
90.500.000.000 per finanziare il fondo destinato alla contrattazione decentrata
previsto dall'articolo seguente.
articolo
31
Fondo riservato alla contrattazione
decentrata
1. Per far fronte alle esigenze
degli uffici derivanti dai processi di riforma in atto nell'amministrazione
giudiziaria, è costituito un fondo di sede a disposizione della contrattazione
decentrata destinato:
a) nella misura massima di L.
29.000.000.000 per remunerare particolari posizioni di lavoro previste agli
articoli 32,33,34,35,36,38,39 e per il pagamento dell'indennità di cui all'articolo
21, comma 8 (lavoro pomeridiano);
b) nella misura massima di L.
31.500.000.000 per finanziare progetti finalizzati di produttività collettiva,
da contrattare ai sensi dell'articolo 41, per le seguenti finalità: assicurare
lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali,
garantire il servizio di chiamata all'udienza nelle cause penali, lo sviluppo la
gestione e la manutenzione sui sistemi informativi automatizzati, nella
redazione delle schede dei casellari giudiziali e nell'espletamento delle
procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene
pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a
debito;
c) nella misura massima di L.
30.000.000.000 per corrispondere premi di produttività in relazione ai
risultati raggiunti, sulla base di obiettivi specifici da definire
preventivamente in sede di contrattazione decentrata. Il premio viene
corrisposto con le seguenti modalità per ciascuna posizione economica -
mutuando i criteri degli istituti normativi utili ai fini della corresponsione
dell'indennità di amministrazione ex CCNL 1994/97 - in rapporto al grado di
conseguimento degli obiettivi prefissati:
conseguimento totale
|
100 % della quota
|
conseguimento pari al
90 %
|
100 % della quota
|
conseguimento pari al
70-89 %
|
80 % della quota
|
conseguimento pari al
50-69 %
|
60 % della quota
|
conseguimento inferiore
al 50 %
|
0 % della quota
|
articolo
32
Turnazioni
1. Spetta per ogni turno di
lavoro, a condizione che le turnazioni siano preventivamente programmate
complessivamente per non più di otto turni pomeridiani e non più di 4 notturni
mensili, un'indennità di L. 15.000, L. 25.000 e L. 50.000, come previsto
dall'accordo in data 7 marzo 1996 tra l'Amministrazione della giustizia e le
OO.SS e dall'articolo 1 dell'accordo siglato dall'ARAN e dalle OO.SS del
comparto ministeri, per le turnazioni, in data 14 novembre 1995.
2. Le prestazioni di lavoro
straordinario, quelle connesse ai recuperi di servizio non prestato ed alla
volontaria flessibilità dell'orario d'obbligo non comportano il diritto
all'indennità in parola.
articolo
33
Reperibilità
1. Si richiama la disciplina
prevista dall'articolo 8 dell'accordo sottoscritto il 14 novembre 1995 tra ARAN
e OO.SS. Tale disciplina trova applicazione anche per i pomeriggi prefestivi.
articolo
34
Maneggio valori
1. L'indennità per il maneggio
di valori spetta soltanto al personale che in forza di provvedimento formale
(regolamento interno o ordine di servizio debitamente approvati) è addetto in
via continuativa ad un servizio che comporti maneggio di denaro o valori nelle
forme ammesse a pagamento, mandati di deposito, mandati bancari.
2. Essa è fissata nelle
seguenti misure mensili lorde:
Posizione economica
|
Importo medio annuo
maneggio valori non inferiore a
|
|
L. 6 miliardi
|
L. 3 miliardi
|
L. 1,2 miliardi
|
C3
|
L. 85.000
|
L. 65.000
|
L. 50.000
|
C2
|
L. 80.000
|
L. 60.000
|
L. 45.000
|
C1
|
L. 75.000
|
L. 55.000
|
L. 40.000
|
B3
|
L. 70.000
|
L. 50.000
|
L. 35.000
|
B2
|
L. 65.000
|
L. 45.000
|
L. 30.000
|
articolo
35
Guida automezzi blindati
1. Spetta al personale addetto
alla conduzione di automezzi blindati per periodi non inferiori alle sei ore
un'indennità di L. 8.000 giornaliere. Nelle sei ore devono intendersi compresi
i tempi di attesa e le soste.
articolo
36
Assistenza al magistrato in udienza
1. Spetta al dipendente
impiegato per l'assistenza, con compiti di verbalizzazione, alle udienze penali
e civili per un periodo compreso fra le tre e le sei ore un'indennità di L.
10.000, ovvero di L. 15.000 per periodi superiori.
2. Spetta al dipendente
impiegato per la chiamata delle cause all'udienza penale per un periodo compreso
fra le tre e le sei ore un'indennità di L. 6.000, ovvero di L. 9.000 per
periodi superiori
articolo
37
Assistenza per l'audizione a distanza
1. Spetta al personale chiamato
a svolgere le attività di cui al comma 1 dell'articolo 147 bis disp. att.
c.p.p. nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova un'indennità di
L. 150.000 per ogni esame effettivamente svolto; nell'ipotesi di impegno di più
unità di personale l'importo va attribuito a ciascuna unità in misura
proporzionale alla durata della prestazione.
articolo
38
Servizio di relazioni con il pubblico
1. Al personale addetto agli
uffici relazioni con il pubblico, di cui all'articolo 12 d.lgs. 29/93, è
attribuita un'indennità di L. 6.000 per ogni giorno di presenza
articolo
39
Indennità di mansioneper i
centralinisti non vedenti
1. Ai centralinisti non vedenti
è riconosciuta l'indennità di mansione di cui all'articolo 9, comma 1, della
legge 29 marzo 1985, n. 113.
articolo
40
Cumulo delle indennità
1. Le indennità di cui agli
articoli precedenti sono corrisposte soltanto per i giorni di effettiva presenza
e sono cumulabili fino ad un massimo di due. Ove si verifichino le condizioni
per il diritto a più di due indennità, vengono assegnate quelle meglio
retribuite.
articolo
41
Progetti di interesse nazionale o locale
1. In sede di contrattazione
integrativa sono elaborati, a livello sia centrale che locale, progetti
finalizzati ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi e l'eliminazione delle situazioni di arretrato.
articolo
42
Posizioni Super
1. Vengono individuate, per il settore della
professionalità amministrativo-giudiziaria, le seguenti posizioni super:
a) 1500 posizioni C1S, figura professionale del cancelliere;
b) 500 posizioni C3S, figura professionale del direttore di cancelleria;
c) 200 posizioni A1S, figura professionale dell'ausiliario;
d) 500 posizioni B3S, figura professionale dell'ufficiale giudiziario;
e) 200 posizioni C1S, figura professionale dell'ufficiale giudiziario.
2. Per l'attribuzione delle
posizioni si applicano i criteri di cui agli artt.16 e ss.
CAPO
II
Amministrazione della giustizia minorile
articolo
43
Fondo unico di amministrazione per
l'anno 1998 e 1999
1. Le risorse del fondo unico
di amministrazione per l'anno 1999 - ammontanti, secondo quanto comunicato dal
Ministero del Tesoro, a complessive L. 3.997.637.000 - sono destinate come
segue:
a) L. 90.000.000 per il
pagamento delle indennità di cui agli artt. 46, 47, 48,49, 50;
b) L. 2.355.668.654, tenuto
conto che per il 1999 non si è ancora concretizzata l'elaborazione degli
obiettivi specifici per i singoli uffici, sono utilizzati per la corresponsione
di un premio di produttività individuale calcolato in proporzione alle giornate
di presenza sul lavoro. Il premio viene corrisposto al personale individuato
sulla base dei criteri stabiliti dagli istituti normativi utili ai fini della
corresponsione dell'indennità di amministrazione ex CCNL 1994/97.
c) 1.551.968.146 confluiscono
nel fondo per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, CCNL
2. Le somme residue del
bilancio 1998, corrispondenti alle risorse stanziate per le finalità di cui
agli articoli 36 e 37 CCNL 1994 /97, ammontanti nel complesso a Lire
1.283.001.150, sono destinate alla corresponsione di un premio di produttività
individuato con le modalità di cui al comma precedente, lettera b).
articolo
44
Fondo unico di amministrazione per
l'anno 2000
1. Le risorse del fondo unico
di amministrazione per l'anno 2000 - ammontanti, per quanto è attualmente
presumibile, a complessive L. 4.204.245.051 circa, oltre a L. 1.551.968.146
residue del fondo unico per il 1999 - sono destinate a promuovere il
miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi ed a tal fine utilizzate:
a) nella misura massima di L.
3.524.550.000 per finanziare i passaggi economici del personale nell'ambito di
ciascuna area professionale;
b) nella misura massima di L.
205.450.000 per remunerare il lavoro straordinario;
c) nella misura massima di L.
290.000.000 per finanziare progetti finalizzati di produttività collettiva da
contrattare a livello centrale ai sensi dell' articolo 51;
d) nella misura massima di L.
34.000.000 per il pagamento delle maggiorazioni retributive previste per le
posizioni economiche "super";
e) nella misura massima di L.
476.000.000 per il pagamento delle indennità previste per le posizioni
organizzative, conferite con i criteri di cui all'allegato A;
articolo
45
Fondo riservato alla contrattazione
decentrata
1. Per far fronte alle esigenze
degli uffici derivanti dai processi di riforma in atto nell'amministrazione è
costituito un fondo di sede a disposizione della contrattazione decentrata
destinato:
a) nella misura massima di L.
10.000.000 per il pagamento dell'indennità in favore dei centralinisti non
vedenti di cui all'articolo50;
b) nella misura massima di L.
856.213.197 per corrispondere premi di produttività in relazione ai risultati
raggiunti, sulla base di obiettivi specifici da definire preventivamente in sede
di contrattazione decentrata. Il premio viene corrisposto con le seguenti
modalità per ciascuna posizione economica - mutuando i criteri degli istituti
normativi utili ai fini della corresponsione dell'indennità di amministrazione
ex CCNL 1994/97 - in rapporto al grado di conseguimento degli obiettivi
prefissati:
conseguimento totale
|
100 % della quota
|
conseguimento pari al
90 %
|
100 % della quota
|
conseguimento pari al
70-89 %
|
80 % della quota
|
conseguimento pari al
50-69 %
|
60 % della quota
|
conseguimento inferiore
al 50 %
|
0 % della quota
|
c) nella misura massima di L.
360.000.000 per remunerare particolari posizioni di lavoro previste agli
articoli 46, 47, 48, 49 e per il pagamento dell'indennità di cui all'articolo
21, comma 8 (lavoro pomeridiano).
articolo
46
Turnazioni
1. Spetta per ogni turno di
lavoro, a condizione che le turnazioni siano preventivamente programmate per non
più di otto turni pomeridiani mensili, un'indennità di L. 15.000, L. 25.000 e
L. 50.000, come previsto dall'accordo in data 7 marzo 1996 tra l'Amministrazione
della giustizia e le OO.SS e dall'articolo 1 dell'accordo siglato dall'ARAN e
dalle OO.SS del comparto ministeri, per le turnazioni, in data 14 novembre 1995.
2. Le prestazioni di lavoro
straordinario, quelle connesse ai recuperi di servizio non prestato ed alla
volontaria flessibilità dell'orario d'obbligo non comportano il diritto
all'indennità in parola.
articolo
47
Reperibilità
1. Si richiama la disciplina
prevista dall'articolo 8 dell'accordo sottoscritto il 14 novembre 1995 tra ARAN
e OO.SS. Tale disciplina trova applicazione anche per i pomeriggi prefestivi.
articolo
48
Maneggio valori
1. L'indennità per il maneggio
di valori spetta soltanto al personale che in forza di provvedimento formale
(regolamento interno o ordine di servizio debitamente approvati) è addetto in
via continuativa a servizio che comporti maneggio di denaro o valori nelle forme
ammesse a pagamento, mandati di deposito, mandati bancari.
2. Essa è fissata nelle
seguenti misure mensili lorde:
Posizione economica
|
Importo medio annuo
maneggio valori non inferiore a
|
|
L. 6 miliardi
|
L. 3 miliardi
|
L. 1,2 miliardi
|
C3
|
L. 85.000
|
L. 65.000
|
L. 50.000
|
C2
|
L. 80.000
|
L. 60.000
|
L. 45.000
|
C1
|
L. 75.000
|
L. 55.000
|
L. 40.000
|
B3
|
L. 70.000
|
L. 50.000
|
L. 35.000
|
B2
|
L. 65.000
|
L. 45.000
|
L. 30.000
|
articolo
49
Servizio di relazioni con il pubblico
1. Al personale addetto agli
uffici relazioni con il pubblico, di cui all'articolo12 d.lgs. 29/93, è
attribuita un'indennità di L. 6.000 per ogni giorno di presenza
articolo
50
Indennità di mansione per i
centralinisti non vedenti
1. Ai centralinisti non vedenti
è riconosciuta l'indennità di mansione di cui all'articolo 9, comma 1, della
legge 29 marzo 1985, n. 113.
articolo
51
Progetti di interesse nazionale o locale
1. In sede di contrattazione
integrativa sono elaborati, a livello sia centrale che locale, progetti
finalizzati ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi e l'eliminazione delle situazioni di arretrato.
articolo
52
Cumulo delle indennità
1. Le indennità di cui agli
articoli precedenti sono corrisposte soltanto per i giorni di effettiva presenza
e sono cumulabili fino ad un massimo di due. Ove si verifichino le condizioni
per il diritto a più di due indennità, vengono assegnate quelle meglio
retribuite.
articolo
53
Posizioni Super
1. Vengono individuate 8 posizioni C3S, che
saranno attribuite in presenza dei seguenti requisiti:
a) 10 anni di servizio nella posizione C3;
b) 5 anni di preposizione alla direzione di una struttura minorile IPM, CPA o
USSM; ovvero 7 anni quale capo servizio presso UCGM o CGM;
c) corso di formazione iniziale di accesso nella amministrazione;
d) assenza di condanne per delitto non colposo negli ultimi dieci anni.
2. In caso di numero degli
aventi diritto superiore a otto, si applicano i criteri di cui agli articoli 16
e seguenti.
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
(articolo 18 C.C.N.L)
Criteri di massima
- Personale appartenente alla
posizione economica C3 che regge un ufficio di livello dirigenziale;
- Personale appartenente alle
posizioni economiche C3 - C2 - C1 preposto a Istituti o Servizi di notevole
rilevanza e responsabilità;
- Personale a cui è affidato
l'incarico di sostituire i responsabili degli Istituti e dei Servizi e per il
periodo limitato alla sostituzione.
Indennità da
attribuire
|
da L 2.500.000 a L
5.000.000
|
Personale a cui spetta
|
n. 200 unità
|
Somma necessaria
|
L 476.000.000 (annue)
|
CAPO
III
Amministrazione penitenziaria
articolo
54
Fondo unico di amministrazione per
l'anno 1998 e 1999
1. Le risorse del fondo unico
di amministrazione per l'anno 1999 - ammontanti, secondo quanto comunicato dal
Ministero del Tesoro, a complessive L 16.273.069.000 - sono destinate come
segue:
- L 6.550.000.000, tenuto conto che per il
1999 non si è ancora concretizzata l'elaborazione di obiettivi specifici
per le singole strutture penitenziarie, sono utilizzati per la
corresponsione di un premio di produttività individuale calcolato in
proporzione alle giornate di presenza sul lavoro. Il premio viene
corrisposto mutuando i criteri degli istituti normativi utili ai fini della
corresponsione dell'indennità di amministrazione ex CCNL 1994/97.
- L 4.220.000.000 circa per remunerare le
particolari posizioni di lavoro, da attribuire al personale che nel corso
dell'anno sia stato destinato a mansioni che comportano disagi e
responsabilità, ecc., dettagliatamente riepilogate nell'articolo57, nonché
per corrispondere le indennità previste dalle vigenti disposizioni di legge
e già poste a carico del capitolo 2010, soppresso a partire dall'anno in
corso. Da queste ultime indennità deve ritenersi esclusa quella
meccanografica, di cui non è prevista la remunerazione.
La residua somma, valutata in L
5.600.000.000 confluisce nel fondo per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo34,
comma 5, del CCNL
2. Le somme residue del fondo
unico di amministrazione del 1998, corrispondenti alle risorse stanziate per le
finalità di cui agli artt.36 e 37 del CCNL 94/97, e non utilizzate per la
remunerazione delle particolari posizioni di lavoro del medesimo esercizio, sono
destinate alla corresponsione di un premio di produttività individuale con le
modalità di cui al punto 1 che precede.
articolo
55
Fondo unico di amministrazione per
l'anno 2000
1. Le risorse del fondo unico
di amministrazione per l'anno 2000 - ammontanti, per quanto è attualmente
presumibile, a complessive L 22.150.000.000 circa, oltre a L 5.600.000.000
residue del fondo unico per il 1999 - sono destinate a promuovere il
miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi ed a tal fine utilizzate:
- nella misura di L.
10.850.000.000 per finanziare i passaggi economici del personale nell'ambito di
ciascuna area professionale;
- nella misura massima di L
1.000.000.000 per remunerare il lavoro straordinario;
- nella misura massima di L
1.700.000.000 per finanziare progetti finalizzati di produttività collettiva da
contrattare a livello centrale ai sensi dell'articolo59. Se entro il mese di
marzo 2000 non si sarà proceduto, in tutto o in parte, alla predetta
contrattazione, le somme residuate saranno destinate al fondo per la
contrattazione decentrata di cui all'articolo56, punto b);
- nella misura di circa L
492.000.000 per il pagamento delle maggiorazioni retributive previste per le
posizioni economiche "super" descritte nell'allegato B;
- nella misura di L
1.200.000.000 circa per il pagamento delle indennità previste per le posizioni
organizzative descritte nell'allegato B;
- nella misura massima di L
12.000.000.000 per finanziare il fondo destinato alla contrattazione decentrata
previsto dall'articolo seguente;
- nella misura massima di L
500.000.000 per le finalità di cui all'articolo58.
articolo
56
Fondo riservato alla contrattazione
decentrata
1. Per far fronte alle esigenze
degli uffici derivanti dai processi di riforma in atto nell'amministrazione
penitenziaria, è costituito un fondo di sede a disposizione della
contrattazione decentrata destinato:
a) nella misura massima di L
4.500.000.000 per remunerare particolari posizioni di lavoro previste all'articolo57,
per il pagamento dell'indennità di cui all'articolo21, comma 8 (lavoro
pomeridiano), nonché per corrispondere le indennità previste dalle vigenti
disposizioni di legge e già poste a carico del capitolo 2010, nei limiti
indicati nel comma 1 dell'articolo54;
b) nella misura massima di L
7.500.000.000 per corrispondere premi di produttività in relazione ai risultati
raggiunti, sulla base di obiettivi specifici da definire preventivamente in sede
di contrattazione decentrata. Il premio viene corrisposto con le seguenti
modalità per ciascuna posizione economica - mutuando i criteri degli istituti
normativi utili ai fini della corresponsione dell'indennità di amministrazione
ex CCNL 1994/97 - in rapporto al grado di conseguimento degli obiettivi
prefissati, anche ai fini della manutenzione dei sistemi informativi
automatizzati:
conseguimento totale
|
100 % della quota
|
conseguimento pari al
90%
|
100 % della quota
|
conseguimento pari al
70-89 %
|
80 % della quota
|
conseguimento pari al
50-69 %
|
60% della quota
|
conseguimento inferiore
al 50 %
|
0 % della quota
|
articolo
57
Indennità
1. Le posizioni lavorative che
danno titolo alle indennità di cui agli artt.54 e 55 sono determinate come
segue:
TURNAZIONI: compete l'indennità
per ogni turno di lavoro, che risulti preventivamente programmato, nelle misure
rispettivamente di L 15.000, L 25.000 e L 50.000 secondo quanto previsto
dall'accordo sottoscritto in data 7 marzo 1996 tra l'Amministrazione della
Giustizia e le OO.SS e così come individuati dall'articolo1 dell'accordo
siglato dall'ARAN e dalle OO.SS del comparto Ministeri in data 14 novembre 1995.
Le prestazioni di lavoro
straordinario, quelle connesse ai recuperi di servizio non prestato ed alla
volontaria flessibilità dell'orario d'obbligo non comportano il diritto
all'indennità in argomento.
Potranno essere retribuiti sino
ad un massimo di 8 turni pomeridiani e 4 turni notturni mensili.
REPERIBILITÀ: compete secondo
la disciplina prevista dall'articolo8 dell'accordo sottoscritto il 14 novembre
1995 tra ARAN e OO.SS; tale disciplina trova applicazione anche per i pomeriggi
prefestivi.
SERVIZIO DISAGIATO: compete al
personale che presti o che abbia prestato servizio - anche in posizione di
missione - nell'isola di Gorgona. È attribuito un compenso pari a L 15.000 per
ciascun giorno di effettiva presenza lavorativa.
MANEGGIO VALORI DI CASSA:
compete esclusivamente al personale che, in forza di provvedimento formale, è
addetto in via continuativa al servizio di cassa che comporta il maneggio di
denaro o valori. È fissata nelle misure lorde mensili di:
L 40.000
|
Maneggio valori medio
non inferiore a 1,2 mld.
|
L 55.000
|
Maneggio valori medio
non inferiore a 3 mld.
|
L 75.000
|
Maneggio valori medio
superiore a 3 mld.
|
MATERIALE: compete al personale
che in forza di un provvedimento formale è responsabile della gestione del
materiale. Il compenso è fissato nelle misure mensili lorde di:
L 30.000
|
per gli istituti con
capienza fino a 100 detenuti;
|
L 40.000
|
per gli istituti con
capienza da 101 a 400 det.
|
L 50.000
|
per gli istituti con
capienza superiore a 400 det.
|
SERVIZIO PROTEZIONE E
PREVENZIONE: compete al personale che in forza di un provvedimento formale è
nominato responsabile della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 626/94. Il compenso
è fissato nelle misure mensili lorde di:
L 30.000
|
istituti con capienza
fino a 100 detenuti - CSSA - Provveditorati - Scuole - Magazzini
Vestiario;
|
L 40.000
|
istituti con capienza
da 101 a 400 detenuti;
|
L 50.000
|
istituti con capienza
oltre i 400 detenuti - DAP e Scuola di Via Brava.
|
2. Tutte le indennità sono
cumulabili fino ad un massimo di due e sono corrisposte soltanto per i giorni di
effettiva presenza. Ove si verifichino le condizioni per il diritto a più di
due indennità vengono attribuite quelle meglio retribuite.
articolo
58
Mobilità d'ufficio
1. Una quota delle risorse del
fondo unico di amministrazione per l'anno 2000, non superiore a L 500.000.000,
è destinata a compensare i disagi connessi a mobilità d'ufficio, nei casi
previsti dagli accordi esistenti e da realizzare in sede di contrattazione
decentrata a livello di Amministrazione centrale.
2. Se entro il 30 giugno 2000
non avrà avuto luogo la contrattazione per la definizione dei criteri e delle
misure dei compensi da corrispondere a tale titolo, la predetta somma sarà
destinata ad alimentare il fondo per la contrattazione decentrata di cui all'articolo56.
3. Le somme che in ogni caso
non saranno impegnate a tale titolo entro il 31 dicembre 2000, saranno parimenti
destinate, in tutto o in parte, secondo i criteri e in proporzione, al fondo per
la contrattazione decentrata.
articolo
59
Progetti di interesse nazionale o locale
1. In sede di contrattazione
integrativa sono elaborati, a livello sia centrale che locale, progetti
finalizzati ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi e l'eliminazione delle situazioni di arretrato.
spesa presunta: L 492.000.000
Da attribuire al personale
delle posizioni economiche C1, C3 e B3, stimato in misura
non superiore a quello riportato nella tabella, che riunisca i requisiti sotto
dettagliati e sempre che non sia in godimento di un trattamento economico più
favorevole e non abbia riportato condanne penali per delitto non colposo
Posizione
|
Criteri
|
Unità previste
|
Costo unitario
|
Costo totale
|
C3 "S"
|
1. 10 anni di servizio nella medesima
posizione economica
2. 5
anni di preposizione alla direzione di istituti o di centro di s.s.
3. ovvero:
7 anni quale capo area presso PRAP o capo divisione o sezione presso DAP
|
60
|
L 4.147.024
|
L 248.821.440
|
C1 "S"
|
Limitatamente al personale tecnico che:
1. abbia
un'anzianità di 10 anni nella medesima posizione
economica
2. sia
stato incaricato - nell'ultimo biennio - di attività di progettazione,
ai sensi della legge 109/94
|
18
|
L 1.914.789
|
L 34.466.202
|
B3 "S"
|
1. 10 anni di servizio
nella medesima posizione economica, nel settore
sanitario o tecnico
|
50
|
L 2.975.826
|
L 148.791.300
|
2. ovvero 5 anni
nella medesima posizione economica, nel settore tecnico,
per il personale che sia stato incaricato - nell'ultimo biennio - di
attività di progettazione, ai sensi della legge 109/94
|
20
|
L 2.975.826
|
L 59.516.520
|
Totale
|
|
|
|
L 491.595.462
|
posizioni
organizzative anno 2000
spesa presunta L 1.203.000.000
Da attribuire al personale che
ricopra incarichi che comportano particolari responsabilità secondo quanto
dettagliatamente previsto nell'acclusa tabella. Si precisa che, per quanto
concerne il personale tecnico, l'indennità compete al personale delle figure
professionali dell'ingegnere e dell'architetto che, nel corso dell'anno, siano
stati incaricati di coordinare una unità organizzativa preposta ad attività di
progettazione, direzione lavori e collaudo nel campo dell'edilizia penitenziaria
Posizioni
|
Unità
|
Importo unitario
|
Costo totale
|
1) Direttori di istituti e servizi
(1)
a) Sedi dirigenziali
b) Sedi non dirigenziali
d) Centro Amministrativo
|
21
230
1
|
L. 5.000.000
L 3.000.000
L 3.000.000
|
105.000.000
690.000.000
3.000.000
|
2) Capi area
a) Istituti - sedi dirigenziali (*)
|
39
|
L 2.000.000
|
78.000.000
|
3) Capi area PRAP
|
70
|
L 2.000.000
|
140.000.000
|
4) Capi (presso il DAP):
a) Divisione
b) sezione
|
22
20
|
L 3.500.000
L 2.000.000
|
77.000.000
40.000.000
|
5) Ingegneri ed Architetti
incaricati del coordinamento di una unità organizzativa preposta ad
attività di progettazione, di direzione lavori e collaudo
|
20
|
L 3.500.000
|
70.000.000
|
Totale
|
|
|
1.203.000.000
|
(1) Il servizio che viene preso in
considerazione è relativo alla preposizione ad istituti penitenziari ed
a centri di servizio sociale
|
(*) si prendono in considerazione i
settori "contabile" e "del trattamento"
|
CAPO
IV
Amministrazione degli archivi notarili
articolo
60
Fondo unico di amministrazione per
l'anno 1998
1. Le risorse residue del fondo
unico di amministrazione per l'anno 1998 - ammontanti a L. 911.731.000 - sono
utilizzate per la corresponsione di un premio di produttività individuale
calcolato in proporzione alle giornate di presenza sul lavoro nel corso del
predetto anno. Il premio viene corrisposto al personale individuato sulla base
dei criteri stabiliti dagli istituti normativi utili ai fini della
corresponsione dell'indennità di amministrazione ex CCNL 1994/97.
articolo
61
Fondo unico di amministrazione per
l'anno 1999
1. Le risorse del fondo unico
di amministrazione per l'anno 1999 - ammontanti, secondo quanto comunicato dal
Ministero del Tesoro, a complessive L. 2.069.359.000 - sono destinate come
segue:
- L. 60.000.000 per il
pagamento delle indennità di cui agli artt. 63 e 67;
- L. 1.209.359.000 per la
corresponsione di un premio di produttività individuale calcolato in
proporzione alle giornate di presenza sul lavoro. Il premio viene corrisposto al
personale individuato sulla base dei criteri stabiliti dagli istituti normativi
utili ai fini della corresponsione dell'indennità di amministrazione ex CCNL
1994/97.
- L. 800.000.000 confluiscono
nel fondo per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, CCNL
articolo
62
Fondo unico di amministrazione per
l'anno 2000
1. Le risorse del fondo unico
di amministrazione per l'anno 2000 - ammontanti, per quanto è attualmente
presumibile, a complessive L. 2.937.936.000 (costituite da L. 1.637.936.000 già
stanziate sul bilancio dell'Amministrazione degli archivi notarili, da L.
500.000.000 per presunti risparmi di gestione riferiti al personale, per somme
derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 449/97 e per economie
conseguenti a trasformazione del rapporto di lavoro e da L 800.000.000 residue
del fondo unico per il 1999) - sono destinate a promuovere il miglioramento
dell'efficacia ed efficienza dei servizi ed a tal fine utilizzate:
a) nella misura massima di L.
760.000.000 per finanziare i passaggi economici del personale nell'ambito delle
aree professionali;
b) nella misura massima di L.
600.000.000 per finanziare progetti finalizzati di produttività collettiva da
contrattare a livello centrale ai sensi dell'articolo 65. Se entro il mese di
marzo 2000 non si sarà proceduto, in tutto o in parte, alla predetta
contrattazione, le somme residuate saranno destinate al fondo per la
contrattazione decentrata di cui all'articolo66, lett.b);
c) nella misura massima di L.
170.000.000 per il pagamento delle maggiorazioni retributive previste per le
posizioni economiche "super";
d) nella misura massima di L.
280.000.000 per il pagamento delle indennità previste per le posizioni
organizzative;
e) nella misura massima di L.
1.127.936.000 per finanziare il fondo destinato alla contrattazione decentrata
previsto dall'articolo 66.
articolo
63
Maneggio valori
1. L'indennità per il maneggio
di valori spetta soltanto al personale che in forza di provvedimento formale
(regolamento interno o ordine di servizio debitamente approvati) è addetto in
via continuativa ad un servizio che comporti maneggio di denaro o valori nelle
forme ammesse a pagamento, mandati di deposito, mandati bancari.
2. Essa è fissata nelle
seguenti misure mensili lorde:
Posizione economica
|
Importo medio annuo
maneggio valori non inferiore a
|
|
L. 6 miliardi
|
L. 3 miliardi
|
L. 1,2 miliardi
|
C3
|
L. 85.000
|
L. 65.000
|
L. 50.000
|
C2
|
L. 80.000
|
L. 60.000
|
L. 45.000
|
C1
|
L. 75.000
|
L. 55.000
|
L. 40.000
|
B3
|
L. 70.000
|
L. 50.000
|
L. 35.000
|
B2
|
L. 65.000
|
L. 45.000
|
L. 30.000
|
3. L'indennità per il maneggio
di valori è corrisposta soltanto per i giorni di effettiva presenza e non è
cumulabile con l'indennità prevista per la remunerazione delle posizioni
organizzative.
articolo
64
Posizioni super e posizioni
organizzative
1. Per l'Amministrazione degli archivi
notarili, vengono individuate le seguenti posizioni super:
30 posizioni C3S;
15 posizioni B3S.
2. Per l'attribuzione delle
posizioni super si applicano i criteri di cui agli artt.16 e seguenti del
presente contratto.
3. Vengono, inoltre, individuate le seguenti
posizioni organizzative:
n. 16 da L. 5.000.000
n. 20 da L. 3.500.000
n. 26 da L. 2.000.000
da attribuire a personale che
regge uffici di livello dirigenziale ed a personale di posizione economica C2 e
C3 che dirige archivi notarili distrettuali ed altre unità a rilevanza esterna
di notevole importanza e responsabilità.
articolo
65
Progetti di interesse nazionale o locale
1. In sede di contrattazione
integrativa sono elaborati, a livello sia centrale che locale, progetti
finalizzati ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi e l'eliminazione delle situazioni di arretrato.
articolo
66
Fondo riservato alla contrattazione
decentrata
1. Per far fronte alle esigenze
degli uffici derivanti dai processi di riforma in atto è costituito
nell'Amministrazione degli archivi notarili un fondo di sede a disposizione
della contrattazione decentrata destinato:
a) nella misura massima di L.
64.000.000 per remunerare particolari posizioni di lavoro previste agli artt. 63
e 67 del presente contratto;
b) nella misura massima di L.
563.936.000 per finanziare progetti finalizzati di produttività collettiva, da
contrattare ai sensi dell'articolo65 del presente contratto, per le seguenti
finalità: miglioramento della qualità del servizio di rilascio delle copie,
delle ispezioni ordinarie biennali e della verificazione agli atti dei notai
cessati; introduzione del nuovo sistema automatizzato di gestione delle entrate;
sviluppo, gestione e manutenzione sui sistemi informatici automatizzati;
impianto e gestione banche dati; adeguamenti alla nuova disciplina privatistica
del rapporto di lavoro pubblico;
c) nella misura massima di L.
500.000.000 per corrispondere premi di produttività in relazione ai risultati
raggiunti, sulla base di obiettivi specifici da definire preventivamente in sede
di contrattazione decentrata. Il premio viene corrisposto con le seguenti
modalità per ciascuna posizione economica - mutuando i criteri degli istituti
normativi utili ai fini della corresponsione dell'indennità di amministrazione
ex CCNL 1994/97 - in rapporto al grado di conseguimento degli obiettivi
prefissati:
conseguimento totale
|
100 % della quota
|
conseguimento pari al
90%
|
100 % della quota
|
conseguimento pari al
70-89 %
|
80 % della quota
|
conseguimento pari al
50-69 %
|
60% della quota
|
conseguimento inferiore
al 50 %
|
0 % della quota
|
articolo
67
Indennità di mansione per i
centralinisti non vedenti
1. Ai centralinisti non vedenti
è riconosciuta l'indennità di mansione di cui all'articolo 9, comma 1, della
legge 29 marzo 1985, n. 113. Tale indennità è corrisposta solo per i giorni di
effettiva presenza.
PROTOCOLLI
N.1
Protocollo
d'intesa sulle Posizioni Organizzative del personale dell'Amministrazione
giudiziaria
1. Possono essere conferiti
incarichi di posizione organizzativa a:
1.1 Lavoratori cui sia affidato
il compito di provvedere, secondo le indicazioni del magistrato, a raccogliere
la pertinente documentazione legislativa, giurisprudenziale e dottrinale per lo
studio delle questioni sottoposte al suo esame, ovvero di predisporre, a sua
richiesta, schemi di provvedimenti giurisdizionali aventi carattere di semplicità
e di ripetitività, da destinare prioritariamente alla giustizia del lavoro,
alla volontaria giurisdizione, al settore fallimentare.
Il numero di tali posizioni
organizzative viene indicato in 1200.
1.2 Lavoratori cui venga
affidata la responsabilità dell'attuazione di rilevanti misure di innovazione
organizzativa.
1.3 Lavoratori coinvolti nelle
procedure giudiziali o stragiudiziali correlate alla disciplina del contenzioso
di lavoro e di previdenza con l'Amministrazione.
1.4 Lavoratori incaricati di
attività ispettiva.
1.5 Lavoratori chiamati a
svolgere funzioni vicarie del dirigente in caso di vacanza dell'ufficio
dirigenziale.
1.6. Lavoratori che dirigono la
cancelleria o la segreteria negli uffici giudiziari ovvero gli uffici gli NEP,
la cui pianta organica preveda unità di personale in numero superiore a 20, nei
quali non sia prevista la posizione dirigenziale.
1.7 Lavoratori cui venga
affidata la responsabilità di servizi o strutture che richiedono coordinamento
di attività complesse dislocate sul territorio, con conseguente necessità di
frequenti spostamenti nella varie sedi.
N.2
Protocollo
d'intesa sulla riqualificazione del personale dell'Amministrazione giudiziaria
Le parti
- Premesso che sono a carico
del fondo unico di amministrazione di cui all'articolo 31 CCNL soltanto i
"passaggi economici nell'ambito di ciascuna area professionale" (articolo
32, comma 2, CCNL oltre a quanto previsto dalla L finanziaria 2000) e che
pertanto l'onere economico dei passaggi tra aree diverse dovrà trovare
copertura, eventualmente, nel bilancio dello Stato;
- Premesso che le OO.SS.
richiedono che alla riqualificazione del personale venga data la più ampia
estensione e che l'Amministrazione ritiene di poter accogliere tale richiesta,
nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di funzionalità
dei servizi;
concordano
che l'Amministrazione procederà:
1) a coprire tutti i posti
attualmente vacanti della posizione C3 mediante procedure selettive cui
partecipi, come stabilito dal CCNL, personale delle posizioni C1 e C2. I posti
attualmente vacanti della posizione C2, incrementati di quelli liberatisi con il
passaggio di personale C2 alla posizione C3 a seguito delle procedure selettive,
saranno quindi resi disponibili per procedure destinate al personale C1. Si
procederà, quindi, ad ulteriore selezione per coprire i posti della posizione
C1 già vacanti, più quelli liberatisi all'esito della precedente selezione. In
tal caso, però, in base a quanto stabilito dall'articolo 14 CCNL, non tutti i
posti potranno essere riservati al personale interno, proveniente dalle
posizioni B1, B2 e B3, ma una quota del 30 % dovrà essere accantonata per
garantire un adeguato accesso dall'esterno. Analogamente l'Amministrazione
procederà quanto ai posti vacanti (compresi quelli divenuti disponibili
all'esito delle precedenti procedure selettive) di tutte le altre posizioni
economiche dell'area B;
2) a promuovere - al fine di
incrementare il numero dei posti disponibili per la riqualificazione del
personale in servizio - l'adozione del D.P.C.M. di cui all'articolo 6, comma 2,
d.lgs. 29/93 recante modifica della distribuzione del personale delle diverse
posizioni economiche mediante la previsione dei seguenti aumenti di contingenti:
C3 (settore amministrativo) +
56 posti
C3 (settore della
professionalità tecnica) + 3 per gli esperti linguistici + 2 per i bibliotecari
+ 8 per gli statistici + 30 per contabili +10 per gli analisti di organizzazione
+ 62 posti per formatori + 62 posti per comunicatori
C3 (personale UNEP) + 80 posti
C2 (settore amministrativo) +
1000 posti
C2 (personale UNEP) + 800 posti
C2 (settore tecnico) + 100
formatori
C1 (settore amministrativo) +
1400 posti
C1 (personale UNEP) + 500 posti
B3 (settore amministrativo) +
800 posti
nonché, a compensazione degli
aumenti, delle seguenti riduzioni di contingenti:
B3 UNEP: - 700 posti
B2: - 1.629 posti
B1: - 1479 posti
A1: - 2.500 posti
3) a promuovere l'adozione, da
parte di altre autorità governative, di tutti i provvedimenti, anche
autorizzativi, necessari per i passaggi tra aree da effettuare nell'ambito del
programma di riqualificazione sopra delineato.
N. 3
Protocollo
d'intesa sui criteri per la copertura di posti vacanti
in sedi disagiate per il personale dell'Amministrazione giudiziaria
1. Per il personale trasferito
in sede disagiata l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo
trasferimento successivo a quello relativo alla sede disagiata, in misura doppia
per ogni anno di lavoro effettivo prestato nella sede con riferimento al primo
periodo minimo di permanenza (due anni) ed in misura tripla per ogni anno di
lavoro effettivo prestato nella sede con riferimento agli anni successivi.
2. Per
sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario, ovvero la sede distaccata, nel
quale ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
a) vacanze uguali o superiori
al 30% dell'organico complessivo dell'ufficio ovvero della sede distaccata;
b) vacanze superiori al 50%
dell'organico dell'ufficio ovvero della sede distaccata riferito alla posizione
economica ed alla figura professionale da ricoprire.
3. Nel
bando di pubblicazione dei posti vacanti il Ministero individua le sedi
disagiate in conformità dei criteri di cui al comma 2.
4. Le
disposizioni del presente protocollo non si applicano ai trasferimenti adottati
dall'Amministrazione nell'esercizio del potere disciplinato dall'articolo2103
c.c.
5. In
via transitoria, le presenti disposizioni non si applicano agli uffici dei
Giudici di pace sino alla data di completamento della revisione dei relativi
organici.
6. La
presente disciplina si applica ai trasferimenti adottati successivamente alla
stipulazione del presente contratto integrativo.
N. 4
Protocollo
d'intesa sui passaggi fra posizioni economiche equivalenti
1. Il passaggio dei dipendenti,
che lo richiedano, dalla figura professionale di appartenenza ad altra figura
professionale, nell'ambito della stessa posizione economica, è disposto o
rifiutato dall'amministrazione in considerazione esclusiva delle proprie
esigenze organizzative. Esso può, pertanto, comportare anche il trasferimento
di sede o di ufficio del dipendente.
2. Resta comunque inteso che
quale condizione necessaria per l'accoglimento della richiesta il dipendente
deve:
a) dimostrare il possesso di
titoli di studio e professionali coerenti con la professionalità tipica della
figura professionale e della posizione economica cui aspira;
b) dichiarare il proprio
incondizionato gradimento per ogni sede o ufficio alla quale l'amministrazione
intenda destinarlo. La mancanza di tale dichiarazione comporta il rigetto della
richiesta senza alcun esame ulteriore.
N. 5
Protocollo
d'intesa sui criteri selettivi per il passaggio da un'area alla posizione
iniziale dell'area immediatamente superiore.
1. Le parti si impegnano a
definire entro 30 giorni dalla firma del contratto integrativo le procedure di
svolgimento del corso concorso previsto dall'articolo 15 lett. A del CCNL con
riferimento al personale inquadrato nella posizione economica dell'area
inferiore ricompresa nella stessa figura professionale della posizione iniziale
dell'area immediatamente superiore.
2. In sede di prima
applicazione, per il passaggio dalla posizione economica A1 alla posizione
economica iniziale dell'area B, nel rispetto della regola concorsuale stabilita
dal contratto collettivo nazionale, saranno previsti, entro lo stesso termine,
percorsi selettivi semplificati, caratterizzati da durata contenuta e da
verifica finale di idoneità.
N. 6
Protocollo
d'intesa sulle figure professionali del formatore e del comunicatore
Le parti concordano che i profili di
comunicatore e formatore si intendono riferiti a tutte le articolazioni
dell'Amministrazione.
Le parti si impegnano a definire nel più breve
tempo possibile gli eventuali specifici contenuti professionali delle figure
suindicate.
L'Amministrazione si impegna a definire le
relative dotazioni organiche con la formalizzazione dei provvedimenti di
revisione.