Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231

Attuazione della direttiva 2000/35/CE che introduce nell’Unione europea un sistema normativo omogeneo finalizzato ad eliminare gli eccessivi ritardi nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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Relazione illustrativa

Il grande divario tra gli stati dell’Unione europea, con riferimento ai termini contrattuali di pagamento, costituisce un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno limitando le transazioni commerciali in contrasto con l’articolo 14 del trattato a mente del quale gli operatori economici dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie attività in tutto il mercato interno, a condizioni tali da annettere alle operazioni transfrontaliere i medesimi rischi di quelle interne.

L’eccessivo ritardo nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria nelle transazioni commerciali impone alle imprese, specie se di piccola o media dimensione, pesanti oneri amministrativi e finanziari, determinando contrazioni di posti di lavoro e problemi di solvibilità.

Nella maggior parte degli stati membri, i ritardi di pagamento costituiscono di fatto per debitori, una violazione contrattuale finanziariamente attraente, in ragione dei bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e, nondimeno, della lentezza delle procedure di recupero.

Per fronteggiare la situazione descritta è intervenuta la direttiva 2000/35/Ce con la quel il Parlamento europeo ed il consiglio hanno introdotto rimedi incentrati nel forte contenuto dissuasivo del ritardato pagamento, assegnando agli stati membri, per confrontarsi, il termine dell’8 agosto 2002.

La legge comunitaria 2001 (legge 39/2002) ha ai fini dell’armonizzazione nel diritto interno della predetta direttiva, dettato sub articolo 26, i principi e criteri di seguito riportati:

a) prevedere che il provvedimento di ingiunzione di cui all’articolo 633 del Cpc sia adottato dal giudice nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso;
b) prevedere l’abrogazione dell’ultimo comma dell’articolo 633 del Cpc;
c) prevedere che il termine di cui all’articolo 641 primo comma del Cpc, in caso di notifica in uno degli stati europei, sia di cinquanta giorni, che può essere ridotto fino a venti giorni ed aumentato fino a sessanta giorni, quando concorrono giusti motivi, e che lo stesso termine, in caso di notifica in altri stati, non possa essere inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi giorni: di conseguenza sopprimere il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 641 del Cpc;
d) prevedere che nell’ipotesi di cui all’articolo 648, primo comma, del Cpc, il giudice istruttore conceda l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, in relazione alle somme non contestate, salvo che l’opposizione riguardi aspetti procedurali;
e) coordinare la nuova disciplina con le disposizioni in materia di subfornitura nelle attività produttive di cui alla legge 192/98, apportando ad essa le opportune modifiche e in modo da uniformare il saggio degli interessi moratori di cui all’articolo 3, comma 3, della medesima legge 192/98 al livello degli interessi di mora (tasso legale) previsto dalle disposizioni in materia di ritardi di pagamento, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d) della direttiva;
f) prevedere che le azioni di accertamento di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva possano essere esperite in ogni sede dalle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel) prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese e degli artigiani;
g) prevedere che le associazioni di cui alla lettera f) siano legittimate ad esperire, oltre che le suddette azioni di accertamento, anche azioni inibitorie dei comportamenti abusivi.
Il presente decreto disciplina, pertanto, i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale, così definendo i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merce o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo. Il decreto non disciplina i contratti dei consumatori, i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, i contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002, richieste di interessi inferiori a 5 euro.

L’ambito di applicazione è completamente delineato con le definizioni recate dall’articolo 2. Considerato l’inciso di cui all’articolo 1 della direttiva (la direttiva «si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo»), il campo di applicazione è limitato ai pagamenti aventi ad oggetto somme di denaro costituenti la prestazione principale del debitore; nel quale caso al debitore inadempiente non viene addossata alcuna conseguenza per 30 giorni. Per converso, ai crediti pecuniari derivanti da risarcimento del danno non si applica il complesso meccanismo di tutela approntato dalla direttiva.

Non si è intervenuto sulla legislazione in materia di lavori pubblici, visto che la normativa europea disciplina esclusivamente i contratti aventi ad oggetto servizi e merci, così recependosi l’avviso espresso dall’autorità garante dei lavori pubblici 5/2002, che peraltro auspica l’omogeneizzazione delle disciplina in esame gli standards comunitari. Tuttavia, il silenzio sul punto della norma di delega comporta la necessità di demandare ad un apposito e successivo intervento normativo l’omogeneizzazione delle due discipline.

L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione.

L’articolo 2 reca le definizioni. Oltre alla menzionata definizione di «transazioni commerciali», l’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva rinvia, per la definizione di pubblica amministrazione, all’analoga definizione data dalle direttive sugli appalti pubblici ivi analiticamente richiamate. Lo schema di decreto rinvia, pertanto, alle disposizioni che nell’ordinamento interno, si rinvengono nei decreti legislativi 358/92 (recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/Cee, 80/767/Cee e 88/295/Cee, come modificato dal decreto legislativo 402/98 in attuazione delle direttive 93/36/Cee e 97/52/Cee e 157/95 (recante attuazione della direttiva 65/2000, in attuazione delle direttive 97/52/Ce e 98/4/Ce che modificano ed integrano rispettivamente, le direttive 92/50/Cee in materia di appalti pubblici di servizi e 93/38/Cee, limitatamente ai concorsi di progettazione).

L’articolo 3 stabilisce i presupposti dell’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria, ponendo a carico del debitore in conformità ai principi generali vigenti nell’ordinamento, l’onere della prova di non aver potuto adempire l’obbligazione, o di non aver potuto eseguire esattamente nel tempo previsto,la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili.

L’articolo 4 fissa nel comma 1, il principio di automaticità nella decorrenza degli interessi, dando rilievo, innanzitutto alla pattuizione fra le parti in ordine alla data di scadenza o alla fase del periodo di pagamento stabiliti nel contratto (termini contrattuali): la violazione dei termini contrattuali è sanzionata con la decorrenza degli interessi dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.

Il comma 2 fissa, invece, i termini legati di pagamento con riguardo ai casi in cui data o periodo di pagamento non siano stabiliti nel contratto. Il termine legale di trenta giorni, pertanto, decorre automaticamente senza necessità di alcuna intimazione scritta, ed è computato a norma dell’articolo 2963 del Cc:

a) dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente a quello di una fattura;
b) dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi quando non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento di contenuto equivalente a quello di una fattura è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) nei casi in cui la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento di contenuto equivalente a quello di una fattura anteriormente o alla stessa data dell’accettazione o della verifica, da quest’ultima data.

Presupposto essenziale per la decorrenza del termine legale è il ricevimento di una fattura o di una richiesta di pagamento non avendo, al riguardo riproposto, la versione definitiva della direttiva, alcuna previsione in ordine alla fattispecie dell’assenza della fattura, prevista, invece, nella proposta di direttiva.

L’articolo 5 introduce la disposizione sulla misura degli interessi di mora siccome indicata dall’articolo 3 lettera d) della direttiva, connotandola del carattere dispositivo, di talché le parti possono anche accordarsi nel senso di escludere o di modulare diversamente gli interessi di mora. È previsto, inoltre, un sistema di pubblicità legale del saggio di interessi a tutela dell’affidamento dei contraenti.

L’articolo 6 introduce il risarcimento dei costi di recupero.

La tutela approntata per il ritardato pagamento è data, oltreché dal pagamento degli interessi, anche dall’obbligazione, a carico del debitore, del risarcimento dei costi ulteriori, o dei costi affrontati dal creditore per il recupero delle somme spettanti a titolo di corrispettivo, salva la prova del danno ulteriore a norma dell’articolo 1224 comma secondo, del Cc e l’esonero da responsabilità ove il ritardo non sia imputabile al debitore.

Il risarcimento – della direttiva limitato ai costi ragionevoli, trasparenti e proporzionali, è soggetto ai principi generali sull’onere della prova e nella determinazione dovrà tenersi conto delle tariffe stragiudiziale forensi.

L’articolo 7 sanziona con la nullità l’accordo sulle conseguenze del ritardato pagamento, non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 3, ed all’articolo 5, se considerata la corretta prassi commerciale, la natura della merce e dei servizi oggetto del contratto, la condizione dei contraenti, dei relativi rapporti commerciali e con formula di chiusura, di ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.

Si è preferito il mantenimento della terminologia comunitaria, con il suo riferimento alla grave iniquità rispetto alla formulazione iniziale, evocarne il concetto di eccessiva onerosità. La scelta si spiega, per un verso, con la necessità di chiarire la differenza del fenomeno in questione, relativo ad un abuso originario, di un contraente nei confronti della controparte, determinate una patologia generica della stipulazione, rispetto al rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità, ex articolo 1467 Cc ove si considera l’inefficacia sopravvenuta del contratto per un fatto successivo alla stipulazione che incide sul sinallagma ed impedisce la prosecuzione del rapporto; per altro verso, con la necessità di usare una terminologia tale da evocare in modo più nitido il legame della relazione dell’ordinamento con un comportamento concretante abuso della libertà contrattuale (XIX considerando della direttiva) e, quindi, capace di spiegare il potere di riconduzione ad equità esercitatile dal giudice in base al secondo comma.

L’opzione normativa in favore della sanzione di nullità è sistematicamente giustificata dalla considerazione che il legislatore comunitario reprime la violazione di una norma impeditivi di divieto di abuso della libertà contrattuale, imponendo la rilevazione d’ufficio da parte del giudice. Ne deriva l’improprietà del riferimento alla categoria della risoluzione non idonea, come sopra detto, a sanzionare vizi o vicende originarie del contratto; così come del richiamo dell’istinto della rescissione, non coniugabile con il principio sulla rilevabilità d’ufficio. Si è allora reputato che la traduzione del concetto di inefficacia rilevabile d’ufficio nelle coordinate nel nostro ordinamento sia correttamente assicurata con la previsione di una ipotesi di nullità parziale, alla quale consegue in termini effettuali l’inefficacia della pattuizione in esame. L’opzione appare anche in armonia con le disposizioni recate dall’articolo 6 della legge 192/98, in tema di subfornitura nelle attività produttive, sanziona con la nullità la violazione del divieto di abuso nei confronti dell’impresa versante in situazione di dipendenza economica; oltre che dal decreto legislativo 24/2002 in tema di garanzia nella vendita dei beni di consumo, ove pure, superandosi l’originaria impostazione dell’articolo 1469quinquies del Cc, si è considerata esplicitamente accetta da nullità la pattuizione violativi dei diritti riconosciuti al consumatore in materia.

Il giudice dichiara, anche d’ufficio, la nullità dell’accordo in parte qua ai sensi dell’articolo 1419 secondo comma del Cc e esercitando il potere di integrazione del contratto, applica i termini leali ovvero riporta il contratto ad equità, avuto riguardo all’interesse del creditore alla corretta prassi commerciale, ed alle circostanze, soggettive ed oggettive, menzionate nel comma 1.

In definitiva viene introdotta una nuova ipotesi di nullità parziale testuale, caratterizzata non solo dal tradizionale meccanismo di sostituzione della clausola nulla con la previsione legale ai sensi dell’articolo 1339 Cc ma anche dal più incisivo potere integrativo esercitato ex officio dal giudice: e tanto a conferma della frantumazione della categoria unitaria della nullità negoziale e del passaggio, per molti versi imposta dagli interventi comunitari, dalla nullità a sistema eterogeneo della nullità.

L’articolo 8 prevede la legittimazione ad agire delle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel) prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese e degli artigiani sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi. Le domande che le predette associazioni sono legittimate ad azionare concernono:
a) l’accertamento della eccessiva onerosità delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del ritardo di pagamento, non conformi alla disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, ed all’articolo 5 e la richiesta di inibitoria;
b) l’adozione di misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

L’articolo riproduce analoga disposizione introdotta dalla legge 281/98 recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti.

L’inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669bis e seguenti del Cpc.

Per rafforzare la tutela degli interessi collettivi, è introdotta un’astreinte o comunque una misura coercitiva indiretta, per l’inosservanza dell’ordine del giudice, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento in analogia con analoghe disposizioni già previste nell’ordinamento e da ultimo, dalla legislazione sui diritti dei consumatori e degli utenti come novellata dalla legge comunitaria per il 2001 (cfr. articolo 3 della legge 281/98, come modificato dall’articolo 11 della legge 39/2002).

L’articolo 9 introduce modifiche al Cpc.

I criteri di delega, recati dall’articolo 26, comma 2, della legge comunitaria 2001, concernono l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 5 della direttiva la quale prevede l’obbligo per gli stati membri di assicurare che il creditore possa ottenere un titolo esecutivo nel termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso o della domanda, ove si tratti di credito con contestato. La direttiva, invero, non richiede l’adozione di nuove misura legislative o la modifica di quella esistenti, imponendo, tuttavia, agli stati membri un obbligo di risultato, il cui soddisfacimento può essere perseguito secondo gli strumenti giurisdizionali o amministrativi previsti dai singoli ordinamenti statali. Il nostro ordinamento già prevede in via generale il procedimento monitorio attraverso il quale il creditore, anche non imprenditore, può ottenere un decreto ingiuntivo che in difetto di opposizione tempestiva da parte del debitore diventa esecutivo. Al fine di osservare il termine di 90 giorni indicato nella direttiva («90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o altra autorità competente, ove non siano contestai il debito o gli aspetti procedurali» così l’articolo 5 paragrafo 1 della direttiva) è, tuttavia necessario modificare le disposizioni del Cpc. In conformità ai criteri di delega di cui all’articolo 26 della legge 39/2002, si prevede innanzitutto l’abrogazione dell’ultimo comma dell’articolo 633 del codice di rito, il quale non consente, allo stato, di utilizzare il procedimento monitorio ove la notifica debba eseguirsi all’estero. L’abrogazione di tale disposizione consentirà di utilizzare il procedimento monitorio anche per le operazioni transfrontaliere e quindi di coprire un’area di pagamenti cui la direttiva fa espresso riferimento. Conseguentemente, vengono stabiliti nuovi termini per la notifica del decreto e per la proporzione dell’opposizione nel caso in cui il debitore si trovi al di fuori del territorio della Repubblica, modificando, a tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 641 e 644 del codice di rito. Il termine di 30 giorni entro il quale il decreto deve essere pronunciato dal giudice, pur avendo carattere meramente ordinatorio, può comunque favorire un’accelerazione dei procedimenti. L’intervento di modifica in ordine al primo comma dell’articolo 648 del codice diritto consente l’esecuzione parziale del decreto ingiuntivo, limitatamente alle somme non contestate, e ciò onde scongiurare che un’opposizione relativa solo alla misura degli interessi, o comunque ad una parte delle somme oggetto dell’ingiunzione di pagamento, possa, per converso, bloccare la soddisfazione del credito anche per le somme non contestate.

L’articolo 10 introduce modifiche alla legge 192/98. Il coordinamento con la disciplina della subfornitura nelle attività produttive, che ha invero anticipato non poche previsioni della direttiva comunitaria, potrebbe limitarsi all’attuazione del criterio di delega enunciato dalla lettera e) dell’articolo 26 della comunitaria 2001 uniformando il saggio degli interessi moratori di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 192 al livello degli interessi di mora (tasso legale) previsto dalle disposizioni in materia di ritardi di pagamento, ovvero novellare anche taluni aspetti concernenti la decorrenza degli interessi. Il dato letterale del criterio di delega induce ad optare per la prima soluzione.

L’articolo 11, che reca disposizioni transitorie, esonera i contratti stipulati prima dell’8 agosto 2002 dalla disciplina contenuta nel decreto. Si auspica, al riguardo, che il celere perfezionamento dell’iter formativo del presente decreto possa consentire l’adozione definitiva nel rispetto del termine assegnato ai legislatori nazionali.

La previsione contenuta nella direttiva, di una riserva di proprietà a favore del venditore, sui beni fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, non è stata trasfusa nel decreto quanto l’istituto giuridico è già presente nel nostro ordinamento civile.

Il presente decreto non comporta oneri di spesa, di talché non si allega la relazione tecnica.

Il provvedimento è stato sottoposto all’esame delle competenti commissioni parlamentari; all’esito delle osservazioni da queste ultime formulate sono state apportate alcune modifiche allo schema predisposto.

In particolare, in adesione all’osservazione della commissione XIV della Camera dei Deputati, all’articolo 1 avente ad oggetto l’ambito di applicazione, sono stati ricompresi i pagamenti disciplinati dalla normativa sui titoli di credito ed è stata espunta la lettera e) concernente i pagamenti effettuati a titolo di penale, sulla base della considerazione che gli stessi rientrano nella previsione di cui alla lettera d) ora c). All’articolo 2, contenente le definizioni nella lettera c) la parola «professionista» è stata sostituita con la diversa «imprenditore» più conforme alla analoga definizione della direttiva.

All’articolo 4, in ossequio alla condizione apposta dalla Commissione giustizia della Camera dei Deputati, è stato introdotto il termine legale di 60 giorni per il pagamento dei corrispettivi alla cessione dei prodotti alimentari deteriorabili. La direttiva 2000/35/Ce consente infatti agli stati membri di elevare fino a 60 giorni il periodo alla cui scadenza sono dovuti gli interessi per talune categorie di contratti, a condizione che tale termine sia inderogabile dalle parti. Una analoga disposizione è presente nell’attuale articolo 47 dell’As 1149 sulla iniziativa privata e la concorrenza.

All’articolo 6 rubricato risarcimento dei costi di recupero, è stato espunto il comma con il quale si individua l’importo massimo per il risarcimento di tali costi facendo riferimento alla media calcolata tra il minimo e il massimo delle tariffe forensi in materia stragiudiziale. Si è ritenuto, tuttavia, al comma 2 di esplicitare che per la determinazione dei costi si tenga comunque conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale: tanto al fine di individuare un termine di riferimento per i costi di recupero.

All’articolo 7 è stato introdotto un nuovo comma 2 con il quale si indicano dei parametri oggetti (cfr. considerando 19 direttiva) per qualificare la grave iniquità dell’accordo ai fini della dichiarazione di nullità del medesimo.

All’articolo 8 lettera a) le parole «l’eccessiva onerosità» sono state sostituite da quelle «di grave iniquità», in linea con il precedente articolo 7.
Non si è viceversa ritenuto di aderire al suggerimento formulato dalla Commissione parlamentare circa l’articolo 10, volto a salvaguardare in materia di subriforma il principio della diversa pattuizione delle parti. Infatti dal tenore letterale della norma appare già chiaro che a parte la sostituzione del comma 3, dell’articolo 3 della legge 192/98, che uniforma il saggio di interessi moratori a livello degli interessi introdotto dal presente provvedimento, non è oggetto di modifica la rimanente disciplina in tema di subriforma.

All’articolo 11, infine, è stato introdotto un comma 2 che fa salve le vigenti disposizioni del Cc e delle leggi speciali di maggior favore per il creditore.


Attuazione della direttiva 2000/35/CE che introduce nell’Unione europea un sistema normativo omogeneo finalizzato ad eliminare gli eccessivi ritardi nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali

(Definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il 20 settembre 2002 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2002, n.249)

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «transazioni commerciali», i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
b) «pubblica amministrazione», le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costruiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
c) «imprenditore», ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione;
d) «ritardi di pagamento», l’inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;
e) «saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento», il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un’operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;
f) «prodotti alimentari deteriorabili» quelli definiti tali da apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 16 dicembre 1993, pubblicato in Gazzetta ufficiale numero 30 del 28 dicembre 1993.

Articolo 3
Responsabilità del debitore

1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Articolo 4
Decorrenza degli interessi moratori

1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
a) 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o delle prestazioni dei servizi;
d) 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente prevista alla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce, dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine leale di 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli intessi di cui all’articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali ed è inderogabile.
4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell’ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.

Articolo 5
Saggio degli interessi

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 7 punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Articolo 6
Risarcimento dei costi di recupero

1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.

Articolo 7
Nullità parziale

1. L’accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del mancato pagamento, è nullo se avuto riguardo alla corretta prassi commerciale alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti, ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza risulti gravemente iniquo in danno del creditore.
2. Si considera in particolare gravemente iniquo l’accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l’accordo con il quale l’appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.
3. Il giudice, anche d’ufficio, dichiara, la nullità dell’accordo e, avuto riguardo all’interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell’accordo medesimo.

Articolo 8
Tutela degli interessi collettivi

1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell’articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l’uso;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. L’inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669bis del codice di procedura civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell’associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da 500 euro a 1100 euro, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.

Articolo 9
Modifiche al codice di procedura civile

1. L’ultimo comma dell’articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato.
2. All’articolo 641 del Cpc sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, dopo le parole «decreto motivato», sono aggiunte le seguenti: «da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso»;
b) il secondo periodo del secondo comma è così sostituito: «se l’intimato risiede in uno degli altri stati dell’Unione europea, il termine è di 50 giorni e può essere ridotto fino a 20. Se l’intimato risiede in altri stati, il termine è di 60 giorni e, comunque, non può essere inferiore a 30 né superiore a 120»
3. All’articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «il giudice concede l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali».

Articolo 10
Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192

1. All’articolo 3, della legge 192/98, il comma 3 è così sostituito:
«in caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 7 punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di 30 giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5% dell’importo in relazione al quale non ha rispettato i termini».

Articolo 11
Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del Cc e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
3. La riserva della proprietà, di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente e il venditore è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.


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