Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231
Attuazione della direttiva 2000/35/CE che introduce nell’Unione europea un sistema normativo omogeneo finalizzato ad eliminare gli eccessivi ritardi nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali
Il grande divario tra gli stati dell’Unione europea,
con riferimento ai termini contrattuali di pagamento, costituisce un ostacolo al
buon funzionamento del mercato interno limitando le transazioni commerciali in
contrasto con l’articolo 14 del trattato a mente del quale gli operatori
economici dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie attività in tutto
il mercato interno, a condizioni tali da annettere alle operazioni
transfrontaliere i medesimi rischi di quelle interne.
L’eccessivo ritardo nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria nelle
transazioni commerciali impone alle imprese, specie se di piccola o media
dimensione, pesanti oneri amministrativi e finanziari, determinando contrazioni
di posti di lavoro e problemi di solvibilità.
Nella maggior parte degli stati membri, i ritardi di pagamento costituiscono di
fatto per debitori, una violazione contrattuale finanziariamente attraente, in
ragione dei bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e, nondimeno, della
lentezza delle procedure di recupero.
Per fronteggiare la situazione descritta è intervenuta la direttiva 2000/35/Ce
con la quel il Parlamento europeo ed il consiglio hanno introdotto rimedi
incentrati nel forte contenuto dissuasivo del ritardato pagamento, assegnando
agli stati membri, per confrontarsi, il termine dell’8 agosto 2002.
La legge comunitaria 2001 (legge 39/2002) ha ai fini dell’armonizzazione nel
diritto interno della predetta direttiva, dettato sub articolo 26, i principi e
criteri di seguito riportati:
a) prevedere che il provvedimento di ingiunzione di cui all’articolo 633 del
Cpc sia adottato dal giudice nel termine di trenta giorni dalla data di
presentazione del ricorso;
b) prevedere l’abrogazione dell’ultimo comma dell’articolo 633 del Cpc;
c) prevedere che il termine di cui all’articolo 641 primo comma del Cpc, in
caso di notifica in uno degli stati europei, sia di cinquanta giorni, che può
essere ridotto fino a venti giorni ed aumentato fino a sessanta giorni, quando
concorrono giusti motivi, e che lo stesso termine, in caso di notifica in altri
stati, non possa essere inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi
giorni: di conseguenza sopprimere il secondo periodo del secondo comma
dell’articolo 641 del Cpc;
d) prevedere che nell’ipotesi di cui all’articolo 648, primo comma, del Cpc,
il giudice istruttore conceda l’esecuzione provvisoria parziale del decreto
ingiuntivo opposto, in relazione alle somme non contestate, salvo che
l’opposizione riguardi aspetti procedurali;
e) coordinare la nuova disciplina con le disposizioni in materia di subfornitura
nelle attività produttive di cui alla legge 192/98, apportando ad essa le
opportune modifiche e in modo da uniformare il saggio degli interessi moratori
di cui all’articolo 3, comma 3, della medesima legge 192/98 al livello degli
interessi di mora (tasso legale) previsto dalle disposizioni in materia di
ritardi di pagamento, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d) della
direttiva;
f) prevedere che le azioni di accertamento di cui all’articolo 3, paragrafo 5,
della direttiva possano essere esperite in ogni sede dalle associazioni di
categoria degli imprenditori presenti nel consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro (Cnel) prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie
imprese e degli artigiani;
g) prevedere che le associazioni di cui alla lettera f) siano legittimate ad
esperire, oltre che le suddette azioni di accertamento, anche azioni inibitorie
dei comportamenti abusivi.
Il presente decreto disciplina, pertanto, i pagamenti effettuati a titolo di
corrispettivo per una transazione commerciale, così definendo i contratti tra
imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via
esclusiva o prevalente, la consegna di merce o la prestazione di servizi contro
pagamento di un prezzo. Il decreto non disciplina i contratti dei consumatori, i
debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, i
contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002, richieste di interessi inferiori
a 5 euro.
L’ambito di applicazione è completamente delineato con le definizioni recate
dall’articolo 2. Considerato l’inciso di cui all’articolo 1 della
direttiva (la direttiva «si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di
corrispettivo»), il campo di applicazione è limitato ai pagamenti aventi ad
oggetto somme di denaro costituenti la prestazione principale del debitore; nel
quale caso al debitore inadempiente non viene addossata alcuna conseguenza per
30 giorni. Per converso, ai crediti pecuniari derivanti da risarcimento del
danno non si applica il complesso meccanismo di tutela approntato dalla
direttiva.
Non si è intervenuto sulla legislazione in materia di lavori pubblici, visto
che la normativa europea disciplina esclusivamente i contratti aventi ad oggetto
servizi e merci, così recependosi l’avviso espresso dall’autorità garante
dei lavori pubblici 5/2002, che peraltro auspica l’omogeneizzazione delle
disciplina in esame gli standards comunitari. Tuttavia, il silenzio sul punto
della norma di delega comporta la necessità di demandare ad un apposito e
successivo intervento normativo l’omogeneizzazione delle due discipline.
L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione.
L’articolo 2 reca le definizioni. Oltre alla menzionata definizione di «transazioni
commerciali», l’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva rinvia, per la
definizione di pubblica amministrazione, all’analoga definizione data dalle
direttive sugli appalti pubblici ivi analiticamente richiamate. Lo schema di
decreto rinvia, pertanto, alle disposizioni che nell’ordinamento interno, si
rinvengono nei decreti legislativi 358/92 (recante testo unico delle
disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle
direttive 77/62/Cee, 80/767/Cee e 88/295/Cee, come modificato dal decreto
legislativo 402/98 in attuazione delle direttive 93/36/Cee e 97/52/Cee e 157/95
(recante attuazione della direttiva 65/2000, in attuazione delle direttive
97/52/Ce e 98/4/Ce che modificano ed integrano rispettivamente, le direttive
92/50/Cee in materia di appalti pubblici di servizi e 93/38/Cee, limitatamente
ai concorsi di progettazione).
L’articolo 3 stabilisce i presupposti dell’inadempimento dell’obbligazione
pecuniaria, ponendo a carico del debitore in conformità ai principi generali
vigenti nell’ordinamento, l’onere della prova di non aver potuto adempire
l’obbligazione, o di non aver potuto eseguire esattamente nel tempo
previsto,la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili.
L’articolo 4 fissa nel comma 1, il principio di automaticità nella decorrenza
degli interessi, dando rilievo, innanzitutto alla pattuizione fra le parti in
ordine alla data di scadenza o alla fase del periodo di pagamento stabiliti nel
contratto (termini contrattuali): la violazione dei termini contrattuali è
sanzionata con la decorrenza degli interessi dal giorno successivo alla data di
scadenza del pagamento.
Il comma 2 fissa, invece, i termini legati di pagamento con riguardo ai casi in
cui data o periodo di pagamento non siano stabiliti nel contratto. Il termine
legale di trenta giorni, pertanto, decorre automaticamente senza necessità di
alcuna intimazione scritta, ed è computato a norma dell’articolo 2963 del Cc:
a) dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una
richiesta di pagamento di contenuto equivalente a quello di una fattura;
b) dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi
quando non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento;
c) dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando
la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento di
contenuto equivalente a quello di una fattura è anteriore a quella del
ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) nei casi in cui la legge o il contratto prevedono una procedura di
accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o
dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta di
pagamento di contenuto equivalente a quello di una fattura anteriormente o alla
stessa data dell’accettazione o della verifica, da quest’ultima data.
Presupposto essenziale per la decorrenza del termine legale è il ricevimento di
una fattura o di una richiesta di pagamento non avendo, al riguardo riproposto,
la versione definitiva della direttiva, alcuna previsione in ordine alla
fattispecie dell’assenza della fattura, prevista, invece, nella proposta di
direttiva.
L’articolo 5 introduce la disposizione sulla misura degli interessi di mora
siccome indicata dall’articolo 3 lettera d) della direttiva, connotandola del
carattere dispositivo, di talché le parti possono anche accordarsi nel senso di
escludere o di modulare diversamente gli interessi di mora. È previsto,
inoltre, un sistema di pubblicità legale del saggio di interessi a tutela
dell’affidamento dei contraenti.
L’articolo 6 introduce il risarcimento dei costi di recupero.
La tutela approntata per il ritardato pagamento è data, oltreché dal pagamento
degli interessi, anche dall’obbligazione, a carico del debitore, del
risarcimento dei costi ulteriori, o dei costi affrontati dal creditore per il
recupero delle somme spettanti a titolo di corrispettivo, salva la prova del
danno ulteriore a norma dell’articolo 1224 comma secondo, del Cc e l’esonero
da responsabilità ove il ritardo non sia imputabile al debitore.
Il risarcimento – della direttiva limitato ai costi ragionevoli, trasparenti e
proporzionali, è soggetto ai principi generali sull’onere della prova e nella
determinazione dovrà tenersi conto delle tariffe stragiudiziale forensi.
L’articolo 7 sanziona con la nullità l’accordo sulle conseguenze del
ritardato pagamento, non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 4,
commi 1 e 3, ed all’articolo 5, se considerata la corretta prassi commerciale,
la natura della merce e dei servizi oggetto del contratto, la condizione dei
contraenti, dei relativi rapporti commerciali e con formula di chiusura, di ogni
altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.
Si è preferito il mantenimento della terminologia comunitaria, con il suo
riferimento alla grave iniquità rispetto alla formulazione iniziale, evocarne
il concetto di eccessiva onerosità. La scelta si spiega, per un verso, con la
necessità di chiarire la differenza del fenomeno in questione, relativo ad un
abuso originario, di un contraente nei confronti della controparte, determinate
una patologia generica della stipulazione, rispetto al rimedio della risoluzione
per eccessiva onerosità, ex articolo 1467 Cc ove si considera l’inefficacia
sopravvenuta del contratto per un fatto successivo alla stipulazione che incide
sul sinallagma ed impedisce la prosecuzione del rapporto; per altro verso, con
la necessità di usare una terminologia tale da evocare in modo più nitido il
legame della relazione dell’ordinamento con un comportamento concretante abuso
della libertà contrattuale (XIX considerando della direttiva) e, quindi, capace
di spiegare il potere di riconduzione ad equità esercitatile dal giudice in
base al secondo comma.
L’opzione normativa in favore della sanzione di nullità è sistematicamente
giustificata dalla considerazione che il legislatore comunitario reprime la
violazione di una norma impeditivi di divieto di abuso della libertà
contrattuale, imponendo la rilevazione d’ufficio da parte del giudice. Ne
deriva l’improprietà del riferimento alla categoria della risoluzione non
idonea, come sopra detto, a sanzionare vizi o vicende originarie del contratto;
così come del richiamo dell’istinto della rescissione, non coniugabile con il
principio sulla rilevabilità d’ufficio. Si è allora reputato che la
traduzione del concetto di inefficacia rilevabile d’ufficio nelle coordinate
nel nostro ordinamento sia correttamente assicurata con la previsione di una
ipotesi di nullità parziale, alla quale consegue in termini effettuali
l’inefficacia della pattuizione in esame. L’opzione appare anche in armonia
con le disposizioni recate dall’articolo 6 della legge 192/98, in tema di
subfornitura nelle attività produttive, sanziona con la nullità la violazione
del divieto di abuso nei confronti dell’impresa versante in situazione di
dipendenza economica; oltre che dal decreto legislativo 24/2002 in tema di
garanzia nella vendita dei beni di consumo, ove pure, superandosi l’originaria
impostazione dell’articolo 1469quinquies del Cc, si è considerata
esplicitamente accetta da nullità la pattuizione violativi dei diritti
riconosciuti al consumatore in materia.
Il giudice dichiara, anche d’ufficio, la nullità dell’accordo in parte qua
ai sensi dell’articolo 1419 secondo comma del Cc e esercitando il potere di
integrazione del contratto, applica i termini leali ovvero riporta il contratto
ad equità, avuto riguardo all’interesse del creditore alla corretta prassi
commerciale, ed alle circostanze, soggettive ed oggettive, menzionate nel comma
1.
In definitiva viene introdotta una nuova ipotesi di nullità parziale testuale,
caratterizzata non solo dal tradizionale meccanismo di sostituzione della
clausola nulla con la previsione legale ai sensi dell’articolo 1339 Cc ma
anche dal più incisivo potere integrativo esercitato ex officio dal giudice: e
tanto a conferma della frantumazione della categoria unitaria della nullità
negoziale e del passaggio, per molti versi imposta dagli interventi comunitari,
dalla nullità a sistema eterogeneo della nullità.
L’articolo 8 prevede la legittimazione ad agire delle associazioni di
categoria degli imprenditori presenti nel consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro (Cnel) prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie
imprese e degli artigiani sono legittimate ad agire a tutela degli interessi
collettivi. Le domande che le predette associazioni sono legittimate ad azionare
concernono:
a) l’accertamento della eccessiva onerosità delle condizioni generali
concernenti la data del pagamento o le conseguenze del ritardo di pagamento, non
conformi alla disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, ed
all’articolo 5 e la richiesta di inibitoria;
b) l’adozione di misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi
delle violazioni accertate;
c) la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
L’articolo riproduce analoga disposizione introdotta dalla legge 281/98
recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti.
L’inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza,
ai sensi degli articoli 669bis e seguenti del Cpc.
Per rafforzare la tutela degli interessi collettivi, è introdotta un’astreinte
o comunque una misura coercitiva indiretta, per l’inosservanza dell’ordine
del giudice, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento in analogia con
analoghe disposizioni già previste nell’ordinamento e da ultimo, dalla
legislazione sui diritti dei consumatori e degli utenti come novellata dalla
legge comunitaria per il 2001 (cfr. articolo 3 della legge 281/98, come
modificato dall’articolo 11 della legge 39/2002).
L’articolo 9 introduce modifiche al Cpc.
I criteri di delega, recati dall’articolo 26, comma 2, della legge comunitaria
2001, concernono l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 5 della
direttiva la quale prevede l’obbligo per gli stati membri di assicurare che il
creditore possa ottenere un titolo esecutivo nel termine di 90 giorni dalla
proposizione del ricorso o della domanda, ove si tratti di credito con
contestato. La direttiva, invero, non richiede l’adozione di nuove misura
legislative o la modifica di quella esistenti, imponendo, tuttavia, agli stati
membri un obbligo di risultato, il cui soddisfacimento può essere perseguito
secondo gli strumenti giurisdizionali o amministrativi previsti dai singoli
ordinamenti statali. Il nostro ordinamento già prevede in via generale il
procedimento monitorio attraverso il quale il creditore, anche non imprenditore,
può ottenere un decreto ingiuntivo che in difetto di opposizione tempestiva da
parte del debitore diventa esecutivo. Al fine di osservare il termine di 90
giorni indicato nella direttiva («90 giorni di calendario dalla data in cui il
creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice
o altra autorità competente, ove non siano contestai il debito o gli aspetti
procedurali» così l’articolo 5 paragrafo 1 della direttiva) è, tuttavia
necessario modificare le disposizioni del Cpc. In conformità ai criteri di
delega di cui all’articolo 26 della legge 39/2002, si prevede innanzitutto
l’abrogazione dell’ultimo comma dell’articolo 633 del codice di rito, il
quale non consente, allo stato, di utilizzare il procedimento monitorio ove la
notifica debba eseguirsi all’estero. L’abrogazione di tale disposizione
consentirà di utilizzare il procedimento monitorio anche per le operazioni
transfrontaliere e quindi di coprire un’area di pagamenti cui la direttiva fa
espresso riferimento. Conseguentemente, vengono stabiliti nuovi termini per la
notifica del decreto e per la proporzione dell’opposizione nel caso in cui il
debitore si trovi al di fuori del territorio della Repubblica, modificando, a
tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 641 e 644 del codice di rito. Il
termine di 30 giorni entro il quale il decreto deve essere pronunciato dal
giudice, pur avendo carattere meramente ordinatorio, può comunque favorire
un’accelerazione dei procedimenti. L’intervento di modifica in ordine al
primo comma dell’articolo 648 del codice diritto consente l’esecuzione
parziale del decreto ingiuntivo, limitatamente alle somme non contestate, e ciò
onde scongiurare che un’opposizione relativa solo alla misura degli interessi,
o comunque ad una parte delle somme oggetto dell’ingiunzione di pagamento,
possa, per converso, bloccare la soddisfazione del credito anche per le somme
non contestate.
L’articolo 10 introduce modifiche alla legge 192/98. Il coordinamento con la
disciplina della subfornitura nelle attività produttive, che ha invero
anticipato non poche previsioni della direttiva comunitaria, potrebbe limitarsi
all’attuazione del criterio di delega enunciato dalla lettera e)
dell’articolo 26 della comunitaria 2001 uniformando il saggio degli interessi
moratori di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 192 al livello degli
interessi di mora (tasso legale) previsto dalle disposizioni in materia di
ritardi di pagamento, ovvero novellare anche taluni aspetti concernenti la
decorrenza degli interessi. Il dato letterale del criterio di delega induce ad
optare per la prima soluzione.
L’articolo 11, che reca disposizioni transitorie, esonera i contratti
stipulati prima dell’8 agosto 2002 dalla disciplina contenuta nel decreto. Si
auspica, al riguardo, che il celere perfezionamento dell’iter formativo del
presente decreto possa consentire l’adozione definitiva nel rispetto del
termine assegnato ai legislatori nazionali.
La previsione contenuta nella direttiva, di una riserva di proprietà a favore
del venditore, sui beni fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, non
è stata trasfusa nel decreto quanto l’istituto giuridico è già presente nel
nostro ordinamento civile.
Il presente decreto non comporta oneri di spesa, di talché non si allega la
relazione tecnica.
Il provvedimento è stato sottoposto all’esame delle competenti commissioni
parlamentari; all’esito delle osservazioni da queste ultime formulate sono
state apportate alcune modifiche allo schema predisposto.
In particolare, in adesione all’osservazione della commissione XIV della
Camera dei Deputati, all’articolo 1 avente ad oggetto l’ambito di
applicazione, sono stati ricompresi i pagamenti disciplinati dalla normativa sui
titoli di credito ed è stata espunta la lettera e) concernente i pagamenti
effettuati a titolo di penale, sulla base della considerazione che gli stessi
rientrano nella previsione di cui alla lettera d) ora c). All’articolo 2,
contenente le definizioni nella lettera c) la parola «professionista» è stata
sostituita con la diversa «imprenditore» più conforme alla analoga
definizione della direttiva.
All’articolo 4, in ossequio alla condizione apposta dalla Commissione
giustizia della Camera dei Deputati, è stato introdotto il termine legale di 60
giorni per il pagamento dei corrispettivi alla cessione dei prodotti alimentari
deteriorabili. La direttiva 2000/35/Ce consente infatti agli stati membri di
elevare fino a 60 giorni il periodo alla cui scadenza sono dovuti gli interessi
per talune categorie di contratti, a condizione che tale termine sia
inderogabile dalle parti. Una analoga disposizione è presente nell’attuale
articolo 47 dell’As 1149 sulla iniziativa privata e la concorrenza.
All’articolo 6 rubricato risarcimento dei costi di recupero, è stato espunto
il comma con il quale si individua l’importo massimo per il risarcimento di
tali costi facendo riferimento alla media calcolata tra il minimo e il massimo
delle tariffe forensi in materia stragiudiziale. Si è ritenuto, tuttavia, al
comma 2 di esplicitare che per la determinazione dei costi si tenga comunque
conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale: tanto al fine di
individuare un termine di riferimento per i costi di recupero.
All’articolo 7 è stato introdotto un nuovo comma 2 con il quale si indicano
dei parametri oggetti (cfr. considerando 19 direttiva) per qualificare la grave
iniquità dell’accordo ai fini della dichiarazione di nullità del medesimo.
All’articolo 8 lettera a) le parole «l’eccessiva onerosità» sono state
sostituite da quelle «di grave iniquità», in linea con il precedente articolo
7.
Non si è viceversa ritenuto di aderire al suggerimento formulato dalla
Commissione parlamentare circa l’articolo 10, volto a salvaguardare in materia
di subriforma il principio della diversa pattuizione delle parti. Infatti dal
tenore letterale della norma appare già chiaro che a parte la sostituzione del
comma 3, dell’articolo 3 della legge 192/98, che uniforma il saggio di
interessi moratori a livello degli interessi introdotto dal presente
provvedimento, non è oggetto di modifica la rimanente disciplina in tema di
subriforma.
All’articolo 11, infine, è stato introdotto un comma 2 che fa salve le
vigenti disposizioni del Cc e delle leggi speciali di maggior favore per il
creditore.
Attuazione della direttiva 2000/35/CE che introduce nell’Unione europea un sistema normativo omogeneo finalizzato ad eliminare gli eccessivi ritardi nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali
(Definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il 20 settembre 2002 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2002, n.249)
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni
pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, ivi compresi i
pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «transazioni commerciali», i contratti, comunque denominati, tra imprese
ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva
o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il
pagamento di un prezzo;
b) «pubblica amministrazione», le amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro
unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di
personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità di
interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui
attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli
enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui
gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d’amministrazione, di
direzione o di vigilanza sono costruiti, almeno per la metà, da componenti
designati dai medesimi soggetti pubblici;
c) «imprenditore», ogni soggetto esercente un’attività economica
organizzata o una libera professione;
d) «ritardi di pagamento», l’inosservanza dei termini di pagamento
contrattuali o legali;
e) «saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue
principali operazioni di rifinanziamento», il saggio di interesse applicato a
simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui
un’operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una
procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al
saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche
le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;
f) «prodotti alimentari deteriorabili» quelli definiti tali da apposito
decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di
entrata in vigore del suddetto decreto del Ministro delle attività produttive,
per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili
ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 16 dicembre
1993, pubblicato in Gazzetta ufficiale numero 30 del 28 dicembre 1993.
Articolo 3
Responsabilità del debitore
1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai
sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel
pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Articolo 4
Decorrenza degli interessi moratori
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza
del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è
stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia
necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
a) 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di
una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione
dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento;
c) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei
servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta
equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o
delle prestazioni dei servizi;
d) 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente
prevista alla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità
della merce, dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore
riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non
successiva a tale data.
3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari
deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il
termine leale di 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e
gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del
termine. In questi casi il saggio degli intessi di cui all’articolo 5, comma
1, è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali ed è inderogabile.
4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine
superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse
pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati
nell’ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività
produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per
categorie di prodotti deteriorabili specifici.
Articolo 5
Saggio degli interessi
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del
presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d’interesse del
principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato
alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il
primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 7 punti
percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della
Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei
mesi.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al
comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo
di ciascun semestre solare.
Articolo 6
Risarcimento dei costi di recupero
1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero
delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior
danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità,
possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto
delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.
Articolo 7
Nullità parziale
1. L’accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del mancato
pagamento, è nullo se avuto riguardo alla corretta prassi commerciale alla
natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei
contraenti, ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra
circostanza risulti gravemente iniquo in danno del creditore.
2. Si considera in particolare gravemente iniquo l’accordo che, senza essere
giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di
procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero
l’accordo con il quale l’appaltatore o il subfornitore principale imponga ai
propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più
lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.
3. Il giudice, anche d’ufficio, dichiara, la nullità dell’accordo e, avuto
riguardo all’interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle
altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce
ad equità il contenuto dell’accordo medesimo.
Articolo 8
Tutela degli interessi collettivi
1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio
nazionale e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e
medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate
ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice
competente:
a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell’articolo 7, delle condizioni
generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo
e di inibirne l’uso;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi
delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a
diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del
provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
2. L’inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai
sensi degli articoli 669bis del codice di procedura civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel
giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell’associazione
che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da 500 euro a 1100
euro, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.
Articolo 9
Modifiche al codice di procedura civile
1. L’ultimo comma dell’articolo 633 del codice di procedura civile è
abrogato.
2. All’articolo 641 del Cpc sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, dopo le parole «decreto motivato», sono aggiunte le
seguenti: «da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso»;
b) il secondo periodo del secondo comma è così sostituito: «se l’intimato
risiede in uno degli altri stati dell’Unione europea, il termine è di 50
giorni e può essere ridotto fino a 20. Se l’intimato risiede in altri stati,
il termine è di 60 giorni e, comunque, non può essere inferiore a 30 né
superiore a 120»
3. All’articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto,
infine, il seguente periodo: «il giudice concede l’esecuzione provvisoria
parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate,
salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali».
Articolo 10
Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
1. All’articolo 3, della legge 192/98, il comma 3 è così sostituito:
«in caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al
subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in
misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento
della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di
rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre
in questione, maggiorato di 7 punti percentuali, salva la pattuizione tra le
parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno
ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della
Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei
mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di 30 giorni il termine convenuto, il
committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5% dell’importo in
relazione al quale non ha rispettato i termini».
Articolo 11
Norme transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi
prima dell’8 agosto 2002.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del Cc e delle leggi speciali che
contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
3. La riserva della proprietà, di cui all'articolo 1523 del codice civile,
preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente e il venditore è
opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture
delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e
regolarmente registrate nelle scritture contabili.