LEGGE 16 gennaio 2003, n.3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (G.U. n. 15 del 20-1-2003- Suppl. Ordinario n.5)
La Camera dei deputati ed Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle
altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione)
1. E' istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione, di seguito denominato "Alto Commissario", alla
diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa annua massima di
582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni
dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia
operativa.
4. L'Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti
principi fondamentali:
a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa,
salvo i casi di legittima opposizione del segreto;
b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;
c) facolta' di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle
pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che
riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso
il medesimo ufficio e' equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato
presso le amministrazioni di appartenenza;
f) obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi
previsti dalla legge;
g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 582.000
euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
(Commissione per le adozioni internazionali)
1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La Commissione e' composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella
persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un
dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale,
almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari";
b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente
rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai
componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 della citata
legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Le spese per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio
1993, previste dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, pari a
6.817.231,07 euro, iscritte nell'unita' previsionale di base 3.1.5.1 "Fondo
per le politiche sociali" dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali sono trasferite all'unita' previsionale di base
3.1.5.2 "Presidenza del Consiglio dei ministri" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione della
quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate dall'articolo
39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della
citata legge n. 476 del 1998, e dall'articolo 4 della medesima legge n. 476 del
1998.
Art. 3.
(Soppressione dell'Agenzia per il servizio civile.
Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998)
1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, sono abrogati.
2. L'articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' sostituito dal
seguente:
"3. La Consulta nazionale per il servizio civile e' composta da non piu' di
quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli
enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di
coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi
rappresentativi, nonche' tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei
volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte".
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
formazione del personale delle pubbliche amministrazioni)
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito
il seguente:
"Art. 7-bis. - (Formazione del personale). - 1. Le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle universita' e degli enti di
ricerca, nell'ambito delle attivita' di gestione delle risorse umane e
finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale,
compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei
fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi,
nonche' della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e
tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse
finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili,
prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie,
nonche' le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi
destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' gli
enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il
piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque,
non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del
personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere
specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o
comunitarie. Ai predetti interventi formativi si da' corso qualora, entro un
mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del
Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura
il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente
agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione".
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000)
1. All'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel comma 2, le
parole: "da due esperti" sono sostituite dalle seguenti: "da tre
esperti".
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente
rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai
componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, previsti dal medesimo
articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel
testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Servizi dei beni culturali)
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
alla lettera b-bis), introdotta dall'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: ", i livelli retributivi minimi per il personale, a
prescindere dal contratto di impiego" sono soppresse.
Art. 7.
(Disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche
amministrazioni)
1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito
il seguente:
"Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di mobilita' del personale). - 1.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione
delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di
personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2
e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire
il concorso nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche
idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le
strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono,
entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato
in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai
processi di mobilita' previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le
predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi
elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il
concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il
personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2, nonche'
collocato in disponibilita' in forza di specifiche disposizioni normative.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1,
possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le
quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di
diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".
2. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo le parole:
"legge 19 maggio 1986, n. 224," sono inserite le seguenti: "nonche'
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,".
3. All'articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo le parole:
"per le amministrazioni statali" sono inserite le seguenti: "e
per gli uffici territoriali del Governo".
4. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto disposto dagli articoli 33
e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
Art. 8.
(Contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione
degli enti pubblici)
1. Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso i
collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell'articolo 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
provvedono le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l'incarico viene
svolto.
Art. 9.
(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici)
1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di
programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti le modalita' e i criteri con i quali le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono
ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica,
utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita' del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai
relativi statuti e dalle norme di attuazione.
Art. 10.
(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso
giurisdizionale, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risulti essere
in possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma 4, della citata legge,
previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, puo' essere
inquadrato, a domanda e qualora superi l'apposito esame-colloquio, nelle
posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di
ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da dipendenti dei medesimi
ruoli in possesso degli stessi requisiti.
Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore
della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 427.000 euro per l'anno 2002 e
437.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art. 11.
(Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalita' di cui all'articolo 1,
commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo
progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto in corso di attuazione
alla predetta data, e' dotato di un "Codice unico di progetto", che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via
telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le
modalita' e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
Art. 12.
(Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo gia' in servizio alla data
di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, si applicano le
disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art. 13.
(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni,
dopo il comma 2-octies e' aggiunto il seguente:
"2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalita' di
corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale
ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di
istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000
euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
Art. 14.
(Disposizione correttiva concernente la compatibilita' della spesa in materia di
contrattazione collettiva integrativa)
1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto
dall'articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
"3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti
integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio
delle amministazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma
3".
Capo II NORME DI SEMPLIFICAZIONE Art. 15.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
"Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva) -
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'articolo 19,
che attesta la conformita' all'originale di una copia di un atto o di un
documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo
di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente
essere conservato dai privati, puo' essere apposta in calce alla copia
stessa";
b) dopo l'articolo 77 e' inserito il seguente:
"Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme) - 1. Le disposizioni in materia
di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a
tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra
attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e
affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilita', di servizi e di
forniture, ancorche' regolate da norme speciali, salvo che queste siano
espressamente richiamate dall'articolo 78".
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI Art. 16.
(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei
regolamenti comunali e provinciali)
1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il
seguente:
"Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) - 1. Salvo diversa disposizione di
legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e
provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500
euro.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
Capo IV NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA Art. 17.
(Gestione di fondi)
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca affida alla
Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di
alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre
2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme
erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione
tipo approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 18.
(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297)
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) e' inserito il
seguente:
"2-bis) le attivita' di assistenza a soggetti individuali, assimilati e
associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell'ambito
degli interventi previsti da programmi dell'Unione europea;";
b) all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole:
"dottorato di ricerca" sono inserite le seguenti: ", nonche' ad
assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449,";
c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: "Restano valide fino alla
scadenza" sono inserite le seguenti: ", integrate per quanto
necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente
decreto,";
d) all'articolo 9, comma 3, le parole: "fatto salvo che per la gestione dei
contratti stipulati entro la medesima data" sono sostituite dalle seguenti:
"fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonche' per le
attivita' istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria, comprese la
stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione
presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6,
7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dell'articolo 11 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, limitatamente alle domande
presentate nell'esercizio 1997, dell'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n.
196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998,
nonche' per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al
capitale delle societa' di ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, lettera d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive
modificazioni".
Art. 19.
(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA, ISS, ISPESL e ASI)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 4, comma 5, della legge 19
ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti di ricerca,
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto
superiore di sanita' (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).
2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, e successive modificazioni, concernente la concessione di anticipazioni da
parte del Ministero degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la
realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo alle universita', sono
applicate anche a favore degli enti di ricerca, dell'ENEA, dell'ISS, dell'ISPESL
e dell'ASI.
Art. 20.
(Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche)
1. In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, i
trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore dei
propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di
bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad essi intestati presso
l'Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio nazionale delle
ricerche provvede a tali trasferimenti in relazione all'oggettivo fabbisogno di
liquidita' dei suddetti istituti o strutture.
Art. 21.
(Disposizioni in materia di ricerca industriale)
1. Al fine di rendere possibile l'attivazione di tutti gli strumenti di
intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di garantire
altresi' il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca o formazione
presentati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, in
attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, nell'ambito delle direttive per
la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo
6, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a riservare
annualmente una quota non inferiore al 30 per cento delle complessive
disponibilita' del Fondo stesso alla copertura degli oneri derivanti dai
progetti di cui alla medesima legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.
Art. 22.
(Disposizione interpretativa)
1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta
nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell'accesso ai
corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione
post-base di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono i diplomi universitari
di assistente sociale.
Art. 23.
(Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 Anno
Internazionale delle Montagne e collaborazione dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna)
1. Per concorrere al finanziamento delle attivita' e iniziative connesse alla
celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne, e' attribuito un
contributo speciale di 2 milioni di euro, per l'anno 2002, in favore del
"Comitato italiano per il 2002 - Anno Internazionale delle Montagne".
Per lo svolgimento dei suoi compiti il Comitato puo' avvalersi della
collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla montagna.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2
milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ESTERI Art. 24.
(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei
passaporti)
1. La lettera b) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e'
sostituita dalla seguente:
"b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del
giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia
l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potesta'
sul figlio;".
2. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni";
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a
dieci anni, puo' essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi
complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio";
c) il quarto comma e' abrogato.
3. L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' abrogato.
4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 17
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera a) del
comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo
la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25.
(Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita' nazionale per l'attuazione della
legge sulla proibizione delle armi chimiche)
1. Gli incarichi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995,
n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai sensi
della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza del
primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un periodo ulteriore
di due anni.
Art. 26.
(Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e
all'estero)
1. Il Ministero degli affari esteri puo', anche attraverso gli istituti di
cultura all'estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la
promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge
22 dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio destinati agli interventi di promozione culturale all'estero, ad
associazioni o fondazioni in Italia e all'estero, finanziate da soggetti privati
o enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione di grandi
progetti di promozione e cooperazione culturale, nonche' di diffusione e
promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture locali. L'atto
costitutivo e lo statuto delle associazioni e fondazioni devono prevedere che,
in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero degli affari esteri partecipa
alla divisione dell'attivo patrimoniale in relazione ai propri conferimenti.
2. Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformita' alle
disposizioni del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
Capo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE Art. 27.
(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica
amministrazione)
1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicita' dell'azione
amministrativa, nonche' di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita' di coordinamento e di valutazione
dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle
amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di
grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse
nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere
intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di
cui al comma 2; puo' inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.
2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la societa'
dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione
degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il
finanziamento relativo e' istituito il "Fondo di finanziamento per i
progetti strategici nel settore informatico", iscritto in una apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di
25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000
euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera b), secondo periodo,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti
innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a
tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e
riassegnate al Fondo medesimo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa puo' essere
rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il
Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano
l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
emanati uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della
Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del
conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese,
anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
b) diffusione e uso della carta nazionale dei servizi;
c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per
l'approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal
Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria
servizi informativi pubblici);
e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;
f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilita' e
nella tesoreria;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
h) impiego della telematica nelle attivita' di formazione dei dipendenti
pubblici;
i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte
dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei
Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite
le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione
del personale, procede alla soppressione dell'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' all'istituzione dell'Agenzia
nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresi' nelle funzioni gia'
svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al
Ministro per l'innovazione e le tecnologie";
b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: "pubblica amministrazione (AIPA)"
sono inserite le seguenti: ", fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6".
Capo VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E DI PUBBLICA SICUREZZA Art. 28.
(Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze
armate)
1. Al numero 4 dell'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997,
n. 464, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, di
cui all'articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31
dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165,
nonche' quelle in materia di cessazione dal servizio, attribuzione e
liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale militare e di
collocamento a riposo per eta' e liquidazione del trattamento normale di
quiescenza del personale civile di cui all'articolo 2, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, gia' conferite ai comandanti di
regione militare, sono attribuite all'Ispettore logistico dell'Esercito, che le
esplica anche a mezzo delega".
Art. 29.
(Disposizioni in materia di acquisti all'estero di materiali per
l'Amministrazione della difesa)
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti
eseguiti all'estero dall'Amministrazione della difesa, relativi a macchinari,
strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti
tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per
tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad
un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione
di idonea garanzia".
Art. 30.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204)
1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere:
"f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza
di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere
dal 4 marzo 1848;
f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di
pace".
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa annua massima di
500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000
euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art. 31.
(Differimento di termine)
1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000,
n. 331, per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e'
differito fino al 31 luglio 2003.
Art. 32.
(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze
armate)
1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed e', a
tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del
Ministero della difesa.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'organizzazione del
Circolo di cui al comma 1. Ad esso e' destinato personale militare e civile
nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Per il
funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente
versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali e' stabilito
annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, nonche' gli eventuali contributi finanziari e strumentali
forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di
bilancio.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e' abrogato
il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.
4. Le attivita' sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali
delle Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai sensi
dell'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 10.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa.
Art. 33.
(Alloggi di servizio)
1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali
operanti nel territorio nazionale e' facolta' dell'Amministrazione della difesa
assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497,
alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze
delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere
impiegato presso i predetti comandi.
Art. 34.
(Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale)
1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli
superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o
divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di
natura violenta riportate nello svolgimento di attivita' operative a causa di
atti delittuosi commessi da terzi.
2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di
attivita' operative sono anticipate dall'Amministrazione di competenza, nei
limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalita', su richiesta del
Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.
Art. 35.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le
parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco," sono inserite le
seguenti: "o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque".
Art. 36.
(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53)
1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,
le parole: "fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti" sono
sostituite dalle seguenti: "fatta salva la decorrenza economica".
Art. 37.
(Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia e
dell'Arma dei carabinieri)
1. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed all'articolo 5,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita'
tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, dopo le parole:
"a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti:
"ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di
servizi di polizia o di soccorso pubblico".
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e
successive modificazioni, dopo le parole: "a causa delle azioni criminose
di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,"
sono inserite le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico".
Art. 38.
(Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco)
1. Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
previo superamento del corso per vigile permanente in prova e nei profili
professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici,
fino alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un fratello
convivente del personale appartenente al Corpo nazionale, deceduto o divenuto
permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate
nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 1999,
nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei
requisiti previsti per l'accesso e nel limite delle vacanze organiche. Per
l'accesso ai profili professionali del settore dei servizi amministrativi,
tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, restano comunque ferme
le ulteriori disposizioni vigenti in materia.
Art. 39.
(Convenzioni in materia di sicurezza)
1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il
potenziamento dell'attivita' di prevenzione, il Dipartimento della pubblica
sicurezza puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a
fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici,
finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.
2. La contribuzione puo' consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature,
locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero
dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennita'
commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali
del personale rappresentative sul piano nazionale.
3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni
dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle
convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.
Art. 40.
(Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e
regolamentazione dei relativi procedimenti)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per aggiornare le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.
737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di
pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;
b) esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le fattispecie fra
le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura non superiore al doppio,
e della sospensione dal servizio;
c) conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una sanzione
disciplinare puo' essere inflitta, anche in relazione alla mutata articolazione
del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche esigenze disciplinari;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare dal
servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni processuali
penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97;
e) rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la sanzione, a decidere
in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti necessari in relazione alla
mutata disciplina delle articolazioni dirigenziali della Polizia di Stato e
delle rispettive competenze, nonche' di quelle del Capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza;
f) aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento disciplinare,
con criteri di semplificazione e accelerazione delle procedure, prevedendo, per
le sanzioni piu' gravi della pena pecuniaria, un procedimento in contraddittorio
davanti ad un organo collegiale, con distinzione dei ruoli fra l'organo che
sostiene la contestazione e la difesa, nonche' la rideterminazione, con le
medesime finalita' di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, della
composizione degli organi collegiali, anche relativamente alla partecipazione
sindacale;
g) previsione dei casi, delle modalita' e degli effetti della riapertura del
procedimento disciplinare, nonche' della riabilitazione;
h) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche per i procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
presente comma.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere l'abrogazione
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981, previa
riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i principi ed i
criteri di cui al medesimo comma 1.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle
organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale della
Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli
schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di assegnazione.
4. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi, dei criteri direttivi, nonche' delle procedure stabiliti
dal presente articolo, possono essere adottate, con uno o piu' decreti
legislativi, entro il 31 dicembre 2003.
Capo VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI Art. 41.
(Tecnologie delle comunicazioni)
1. Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle comunicazioni nel campo dello
sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonche' della
sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo
tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere
compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed
istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni,
di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione
di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di
altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'articolo 12, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola
superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19
agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1,
all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione
e' attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile
nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per
effettuare attivita' di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle
comunicazioni - centro di responsabilita' amministrativa "Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione" e
destinati all'espletamento delle attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto
al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di
indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore
tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di
Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni
quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio
1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che e' conseguentemente
soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede.
Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle
comunicazioni e' organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti
di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi
periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la
salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della
salute.
5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta istituzione privata di alta cultura
ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione
elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da
potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva
operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed
interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico,
finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attivita' del
Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un
contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per
spese di investimento relative alle attivita' di ricerca. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue
senza soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime convenzionale
tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui
all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche
prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la regolazione dei
conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della
salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di
monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere
sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo
le modalita' stabilite da apposita convenzione.
6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni
sono ridefiniti in coerenza con le attivita' indicate al comma 5. I dipendenti
della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e
comunque fino ad un massimo di 80 unita', possono chiedere di essere immessi,
anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale
accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalita' da definire con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica.
Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali
analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento
economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente
e' inquadrato, senza tenere conto dell'anzianita' giuridica ed economica
maturata con il precedente rapporto. Per le finalita' di cui al presente comma,
e' autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno
2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento
possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento
delle procedure concorsuali.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in
tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto gia' previsto dal
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attivita' di
sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi
interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo
nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le
amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui
all'articolo 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali
attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni
e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione
tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la
medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del
citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di
progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del
provvedimento previsto dall'articolo 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS,
per le predette attivita' di sperimentazione sono utilizzate, su base non
interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
8. All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole:
"sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte le
seguenti: "che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli
obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni".
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla
data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di
concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione dovuti fino al 31
dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza
applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi
entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero
delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo e' inferiore ad euro
5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non
inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo
alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo e' pari o superiore
ad euro 5.000.
Capo IX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE Art. 42.
(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico in fondazioni)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute,
d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della
disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive
modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' e le condizioni
attraverso le quali il Ministro della salute, d'intesa con la regione
interessata, possa trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione
di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della
salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando la natura
pubblica degli istituti medesimi;
b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di
separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e
attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal
consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di
amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni
pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza
paritetica del Ministero della salute e della regione interessata, e assicurando
che la scelta di tutti i componenti del consiglio sia effettuata sulla base di
idonei requisiti di professionalita' e onorabilita', periodicamente verificati;
dell'organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore
delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico
responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la
regione interessata;
c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti
attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati.
Il personale gia' in servizio all'atto della trasformazione puo' optare per un
contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti
acquisiti;
d) individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee di
collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza
sanitaria, pubbliche e private, e con le universita', al fine di elaborare e
attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;
e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprieta' dei risultati
scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad organismi ed
enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca
biomedica e dell'industria, con modalita' atte a salvaguardare la natura
no-profit delle fondazioni;
f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a
fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati di
ricerca, anche fra quelli proposti dalla comunita' scientifica, sulla base dei
quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessita' di garantire
la qualita' della ricerca e valorizzando le specificita' scientifiche gia'
esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realta' locali;
g) disciplinare le modalita' attraverso le quali applicare i principi di cui al
presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto privato, salvaguardandone l'autonomia giuridico-amministrativa;
h) disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati su
progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzati da
flessibilita' e temporaneita' e prevedere modalita' di incentivazione, anche
attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera e);
i) disciplinare le modalita' attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto
degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di
amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati,
compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore
qualita' e maggiore efficienza del servizio reso;
l) prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso i
nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fiscale;
m) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni
e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei
riconoscimenti gia' concessi, sulla base di una programmazione nazionale
riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo criteri di qualita' ed
eccellenza;
n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di
altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo aventi analoghe finalita';
o) istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe funzioni
tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria, presso il Ministero
della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla
ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati
in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunita' scientifica
nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali,
con compiti di consulenza e di supporto tecnico;
p) prevedere che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino la propria
organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di
cui alle lettere d), e), h) e n), nonche' al principio di separazione fra
funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo sia
composto da soggetti designati per la meta' dal Ministro della salute e per
l'altra meta' dal presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di
professionalita' e di onorabilita', periodicamente verificati, e dal presidente
dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione
siano attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di
amministrazione, assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico,
nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione
interessata.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro quaranta
giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresi' il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorsi
inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo e' emanato anche in
mancanza dei pareri.
3. L'attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 43.
(Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
dedicati a particolari discipline)
1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire
risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto,
l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico dedicati a particolari discipline.
Art. 44.
(Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera d) e'
abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
citata legge n. 12 del 2001.
Art. 45.
(Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria)
1. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria
il Ministero della salute puo' avvalersi anche della partecipazione finanziaria
di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed economici
nonche' nel settore della comunicazione e dell'informazione, assicurando alle
medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di immagine, dal loro
coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilita' sociale dirette alla
promozione della salute.
2. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria,
di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 7 giugno 2000, n.
150.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri, le forme, le
condizioni e le modalita' della partecipazione di cui al comma 1, assicurando
prioritariamente l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, diretto
o indiretto, tra i soggetti privati finanziatori e le finalita' e il contenuto
della comunicazione istituzionale di cui al medesimo comma 1.
Art. 46.
(Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche)
1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o
urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui
al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonche' i
farmacisti a cui e' stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto
dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno
superato il limite di eta' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8
novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la
titolarita' della farmacia, purche' alla data di entrata in vigore della
presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno due
anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione
della relativa sede farmaceutica.
2. E' escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbia gia' trasferito la titolarita' di
altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma dell'articolo 12
della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonche' il farmacista che abbia gia'
ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.
3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3
e' effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.
Art. 47.
(Istituto superiore di sanita)
1 All'Istituto superiore di sanita' e' estesa dal 1º gennaio 2003 la disciplina
contenuta nell'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella effettuazione del
concerto.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.136.205
euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 48.
(Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia)
1. Per l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e
lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione,
rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti e medici di altri
Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, e' autorizzata la spesa
di 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 10.000.000 di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004.
2. La sede del centro e della scuola di cui al comma 1 e' individuata dal
Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto
delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura e
nell'insegnamento riguardanti la talassemia.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in
4.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 10.000.000 di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.499.666 euro per l'anno
2002, a 3.787.248 euro per l'anno 2003 e a 7.472.168 euro per l'anno 2004,
l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 500.334 euro per
l'anno 2002, a 6.212.752 euro per l'anno 2003 e a 2.527.832 euro per l'anno
2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 49.
(Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina)
1. Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 3, comma 1,
della legge 28 marzo 2001, n. 145, e' differito al 31 luglio 2003.
Art. 50.
(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole:
"acque minerali e termali," sono soppresse.
Art. 51.
(Tutela della salute dei non fumatori)
1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono
essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria
regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto
alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed
il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso
regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei
cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono
essere adibiti ai non fumatori uno o piu' locali di superficie prevalente
rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della
salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali
sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono
costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali
adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come
sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di informazione, da attivare
d'intesa con le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore
decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della
giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle
infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonche'
l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi
verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli
deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali
delle pubbliche amministrazioni.
Art. 52.
(Modalita' dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della
salute)
1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento
del Ministero della sanita', da intendersi ora riferito al Ministero della
salute, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Modalita' dell'accertamento medico-legale effettuato dal
Ministero della salute) - 1. Per la formulazione dei pareri medico-legali di
propria competenza, il Ministero della salute ha facolta' di istituire, nel
limite massimo di spesa di cui al comma 4, collegi medici con la partecipazione
di esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie discipline
mediche, nei seguenti casi:
a) quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi giudiziari o dalle
Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre l'interessato ad esame
diretto;
b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparita' di giudizio tra
gli organi competenti;
c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti
medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi;
d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere
una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950,
n. 648, e successive modificazioni.
2. I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente dell'Ufficio
medico-legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e
medico-legali, quale presidente, da un medico del predetto Ufficio, quale
relatore, e da uno o piu' esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri.
3. A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, e' corrisposto un compenso
commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni
medico-chirurgiche stabilite dall'Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri e vigenti al momento della prestazione.
4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 e'
autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall'anno 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella
misura massima di 3.693 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 53.
(Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo
svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata)
1. Alla provincia autonoma di Trento e' assegnato un contributo straordinario di
2.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di
assistenza domiciliare integrata.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.000.000
di euro per l'anno 2002 e 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo X DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNODELLA PATERNITA' E DELLA
MATERNITA' Art. 54.
(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151)
1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole:
"Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due
anni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 gennaio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il
Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2122-bis):
Disegno di legge risultante dallo stralcio degli articoli da 21 a 14, da 16 a
20, da 23 a 28 dell'atto C-2122 deliberato nella seduta del 14 gennaio 2002.
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro
senza portafoglio per la funzione pubblica (Frattini) il 14 gennaio 2002.
Assegnato alla commissione I (Affari costituzionali), in sede referente, il 14
gennaio 2002, con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione I, in sede referente, il 24, 30, 31 gennaio 2002; 6,
12, 20, 26, 27 febbraio 2002 e 7 marzo 2002.
Esaminato in aula l'11, 13, 14 marzo 2002, ed approvato il 19 marzo 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1271):
Assegnato alla commissione 1a (Affari costituzionali), in sede referente, il 21
marzo 2002, con pareri delle commissioni, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a,
11a, 12a, 13a, della Giunta per gli affari delle Comunita' europee e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 1a, in sede referente, il 10, 11 aprile 2002, 8
maggio 2002, 4, 12, 13, 20, 27 giugno 2002 e 3, 9, 10, 17 luglio 2002.
Relazione presentata il 2 agosto 2002 (atto n. 1271/A - relatore on. Boscetto).
Esaminato in aula il 9, 10, 17, 24 ottobre 2002, ed approvato, con
modificazioni, il 6 novembre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2122/bis-B):
Assegnato alla commissione I (Affari costituzionali), in sede referente, l'11
novembre 2002, con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione I, in sede referente, il 27, 28 novembre 2002 e 3,
4, 5 dicembre 2002.
Esaminato in aula il 9, 10 dicembre 2002 ed approvato con modificazioni l'11
dicembre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1271-B):
Assegnato alla commissione 1a (Affari costituzionali), in sede referente, il 13
dicembre 2002, con pareri delle commissioni 5a, 12a e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 1a, in sede referente, il 17, 18 dicembre 2002.
Esaminato in aula ed approvato il 21 dicembre 2002.