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< 19/4/2006 > Riflessioni di Ciano Santanocita

ARTICOLO 145  c.p.c.

 La riformulazione dell’art. 145 ricalca in grandi linee la disciplina elaborata dalla sentenza della cassazione a sezione unite, 4 giugno 2002, n. 8091,  che aveva  eliminato l’impasse in cui si era aggrovigliata, in talune ipotesi, la notificazione alle persone giuridiche.

 

            Oggi, per la corretta interpretazione della norma, non dobbiamo più tenere in evidenza la pregressa giurisprudenza della Corte di Cassazione ormai superata perché il vigente art. 145 è  assolutamente diverso.

 

Dalla prima lettura si evidenzia la tesi, autorevolmente sostenuta, che siano previste due modalità alternative. La consegna dell’atto nella sede della persona giuridica, oppure, nel presupposto che vi siano tutte le necessarie indicazioni nell’atto medesimo, la consegna alla persona fisica che rappresenta l’ente, ed in mancanza ai consegnatari legittimati a norma degli artt. 139 e 141.

In altre parole, si sostiene che l’ufficiale giudiziario può indifferentemente procedere  alla notificazione recandosi nella sede della persona giuridica oppure portarsi direttamente nella residenza del rappresentante legale che risulta indicata nell’atto.

 

Analizziamo i concetti indiscutibilmente certi.

-         la riforma dell’articolo prevede che, anche ai fini della notificazione degli atti, vige il principio della immedesimazione organica della persona fisica con l’ente del quale è il rappresentante legale. Prima era chiaramente esclusa detta immedesimazione, perché, tanto per esemplificare, se l’ufficiale giudiziario dovendo notificare un atto al comune, incontrava il sindaco  in un qualsiasi luogo, fuori della sede comunale, non poteva eseguire la notificazione, a pena di nullità. La consegna dell’atto, alla persona fisica nei luoghi di sua residenza domicilio o dimora, soggiaceva alla condizione dell’impossibilità della notificazione nella sede ( che doveva risultare da relazione negativa che documentava i motivi  dell’impossibilità  stessa). 

-         E’ definitivamente esclusa la possibilità di eseguire la notificazione, nei confronti della persona giuridica a mente degli artt. 140 e 143-

-         La notificazione a norma degli artt. 140 e 143 soggiace alla condizione della impossibilità di consegnare l’atto nella sede dell’ente e nella residenza, domicilio o dimora del rappresentante legale ed è possibile SOLTANTO nei confronti della persona fisica.

 

Da questi punti fermi si evince che nella legge non vi è affatto l’alternatività di cui si parla, ma che vi è sempre un ordine di preferenza o quanto meno la legge esclude che imboccata una strada debba essere perseguita fino in fondo  trascurando l’altra opzione. La preferenza voluta dalla legge alla consegna dell’atto presso la sede dell’ente, si evince dai seguenti motivi:

1.      il destinatario dell’atto è sempre la persona giuridica e non viene meno il principio che l’atto deve essere consegnato nella sede; rimane nel campo potenziale e sussidiaria l’altra opzione: “la notificazione può anche essere eseguita a norma degli articolo 138, 139 e 141”…quindi, la legge ammette di effettuare la consegna fuori della sede senza incorrere  nella nullità dell’atto, come mera possibilità e non già in alternativa alla prima ipotesi di consegna dell’atto da effettuare  nella sede.

2.      senza un ordine di preferenza potrebbe realizzarsi l’assurdo di procedere alla notifica ai sensi dell’art. 140 o addirittura dell’art. 143 nei confronti del rappresentante legale nel mentre la sede della persona giuridica è aperta 24 ore su 24.-.

 

Occorre fare luce sulla ipotesi frequente nella pratica che nell’atto non sia indicata la persona fisica che rappresenta l’ente e che sia impossibile effettuare la consegna nella sede della persona giuridica. In questa evenienza molti legali chiedono che l’ufficiale giudiziario proceda ai sensi dell’art. 140 perché la giurisprudenza della Suprema Corte lo consentiva, vigente il vecchio art. 145-

E’ un grave errore, a mio giudizio,  perché la riformulazione dell’articolo in esame lo esclude espressamente; quindi, malgrado la richiesta o le insistenze della parte istante, l’ufficiale giudiziario deve astenersi dal procedere ai sensi dell’art. 140 nei confronti dell’ente e redigere, invece, relazione di notifica negativa indicandone i motivi.

Si pone il quesito se le generalità della persona fisica che rappresenta l’ente debbano essere inserite obbligatoriamente nel contesto dell’atto, oppure, in assenza, essere indicate anche a margine dell’atto stesso con la richiesta, sottoscritta dall’avvocato, “ si notifichi a Caio Sempronio nato a ..ecc. ecc.” ? Trovo perfettamente ammissibile la seconda ipotesi, perché nulla vieta che l’avvocato dia, prima o dopo, le indicazioni della persona fisica che rappresenta l’ente senza la necessità di dover formare un altro atto; senza trascurare l’ipotesi che in alcuni atti possano risultare specificati dati già superati e che pertanto vi sia la necessità di indicare in calce o a margine, l’attuale rappresentante legale.

Infine, la legge dice che della persona fisica che rappresenta l’ente ne sia indicata la qualità e “risultino specificati residenza, domicilio e dimora “ . La locuzione non significa che per procedere alla consegna a mani della persona fisica debbano essere obbligatoriamente indicati tutti e tre i luoghi: residenza, domicilio e dimora. Può benissimo essere indicata soltanto la residenza o il domicilio e procedere regolarmente alla notificazione . La necessità della conoscenza , o dell’oggettiva ignoranza, perché sconosciuti,  della residenza, domicilio o dimora, si ravvisa soltanto nella ipotesi, marginale, che debba procedersi a norma dell’art. 143 nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente.

 

            Com’è chiaramente enunciato, la ricerca del rappresentante legale della persona giuridica è subordinata alla specificazione, nell’atto da notificare, della sua residenza, domicilio e dimora. Questa condizione è posta per significare che l’ufficiale giudiziario non può procedere d’ufficio ad eseguire la notifica mediante consegna al rappresentante legale neanche nella ipotesi che sia da lui esattamente conosciuto senza alcun dubbio; l’onere e la responsabilità di individuare il legittimo rappresentante legale deve ricadere esclusivamente sulla parte istante;  nel contempo, l’indicazione, nell’atto da notificare, di tutti i dati occorrenti, obbliga l’ufficiale giudiziario, d’ufficio, a procedere alla notificazione con tutte le modalità previste e pervenire, in ogni caso, ad una rituale notificazione.

Avv. Ciano Santanocita

ufficiale giudiziario in pensione


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