L
ARTICOLO
145 c.p.c.
La
riformulazione dell’art. 145 ricalca in grandi linee la disciplina elaborata
dalla sentenza della cassazione a sezione unite, 4 giugno 2002, n. 8091, che
aveva eliminato l’impasse in cui
si era aggrovigliata, in talune ipotesi, la notificazione alle persone
giuridiche.
Oggi, per la corretta interpretazione della norma, non dobbiamo più
tenere in evidenza la pregressa giurisprudenza della Corte di Cassazione ormai
superata perché il vigente art. 145 è assolutamente
diverso.
Dalla
prima lettura si evidenzia la tesi, autorevolmente sostenuta, che siano previste
due modalità alternative. La consegna dell’atto nella sede della persona
giuridica, oppure, nel presupposto che vi siano tutte le necessarie indicazioni
nell’atto medesimo, la consegna alla persona fisica che rappresenta l’ente,
ed in mancanza ai consegnatari legittimati a norma degli artt. 139 e 141.
In
altre parole, si sostiene che l’ufficiale giudiziario può indifferentemente
procedere alla notificazione
recandosi nella sede della persona giuridica oppure portarsi direttamente nella
residenza del rappresentante legale che risulta indicata nell’atto.
Analizziamo
i concetti indiscutibilmente certi.
-
la riforma dell’articolo prevede che, anche ai fini della notificazione
degli atti, vige il principio della immedesimazione organica della persona
fisica con l’ente del quale è il rappresentante legale. Prima era chiaramente
esclusa detta immedesimazione, perché, tanto per esemplificare, se
l’ufficiale giudiziario dovendo notificare un atto al comune, incontrava il
sindaco in un qualsiasi luogo,
fuori della sede comunale, non poteva eseguire la notificazione, a pena di
nullità. La consegna dell’atto, alla persona fisica nei luoghi di sua
residenza domicilio o dimora, soggiaceva alla condizione dell’impossibilità
della notificazione nella sede ( che doveva risultare da relazione negativa che
documentava i motivi dell’impossibilità
stessa).
-
E’ definitivamente esclusa la possibilità di eseguire la
notificazione, nei confronti della persona giuridica a mente degli artt. 140 e
143-
-
La notificazione a norma degli artt. 140 e 143 soggiace alla condizione
della impossibilità di consegnare l’atto nella sede dell’ente e nella
residenza, domicilio o dimora del rappresentante legale ed è possibile SOLTANTO
nei confronti della persona fisica.
Da
questi punti fermi si evince che nella legge non vi è affatto l’alternatività
di cui si parla, ma che vi è sempre un ordine di preferenza o quanto meno la
legge esclude che imboccata una strada debba essere perseguita fino in fondo
trascurando l’altra opzione. La preferenza voluta dalla legge alla
consegna dell’atto presso la sede dell’ente, si evince dai seguenti motivi:
1.
il destinatario dell’atto è sempre
la persona giuridica e non viene meno il principio che l’atto deve essere
consegnato nella sede; rimane nel campo potenziale e sussidiaria l’altra
opzione: “la notificazione può anche essere eseguita a norma degli articolo 138, 139 e
141”…quindi, la legge ammette di effettuare la consegna fuori della sede
senza incorrere nella nullità
dell’atto, come mera possibilità e non già in alternativa alla prima ipotesi
di consegna dell’atto da effettuare nella
sede.
2.
senza un ordine di preferenza potrebbe realizzarsi l’assurdo di
procedere alla notifica ai sensi dell’art. 140 o addirittura dell’art. 143
nei confronti del rappresentante legale nel mentre la sede della persona
giuridica è aperta 24 ore su 24.-.
Occorre
fare luce sulla ipotesi frequente nella pratica che nell’atto non sia indicata
la persona fisica che rappresenta l’ente e che sia impossibile effettuare la
consegna nella sede della persona giuridica. In questa evenienza molti legali
chiedono che l’ufficiale giudiziario proceda ai sensi dell’art. 140 perché
la giurisprudenza della Suprema Corte lo consentiva, vigente il vecchio art.
145-
E’
un grave errore, a mio giudizio, perché
la riformulazione dell’articolo in esame lo esclude espressamente; quindi,
malgrado la richiesta o le insistenze della parte istante, l’ufficiale
giudiziario deve astenersi dal procedere ai sensi dell’art. 140 nei confronti
dell’ente e redigere, invece, relazione di notifica negativa indicandone i
motivi.
Si
pone il quesito se le generalità della persona fisica che rappresenta l’ente
debbano essere inserite obbligatoriamente nel contesto dell’atto, oppure, in
assenza, essere indicate anche a margine dell’atto stesso con la richiesta,
sottoscritta dall’avvocato, “ si notifichi a Caio Sempronio nato a ..ecc.
ecc.” ? Trovo perfettamente ammissibile la seconda ipotesi, perché nulla
vieta che l’avvocato dia, prima o dopo, le indicazioni della persona fisica
che rappresenta l’ente senza la necessità di dover formare un altro atto;
senza trascurare l’ipotesi che in alcuni atti possano risultare specificati
dati già superati e che pertanto vi sia la necessità di indicare in calce o a
margine, l’attuale rappresentante legale.
Infine,
la legge dice che della persona fisica che rappresenta l’ente ne sia indicata
la qualità e “risultino specificati residenza, domicilio e dimora “ . La
locuzione non significa che per procedere alla consegna a mani della persona
fisica debbano essere obbligatoriamente indicati tutti e tre i luoghi:
residenza, domicilio e dimora. Può benissimo essere indicata soltanto la
residenza o il domicilio e procedere regolarmente alla notificazione . La
necessità della conoscenza , o dell’oggettiva ignoranza, perché sconosciuti,
della residenza, domicilio o
dimora, si ravvisa soltanto nella ipotesi, marginale, che debba procedersi a
norma dell’art. 143 nei confronti della persona fisica che rappresenta
l’ente.
Com’è chiaramente enunciato, la ricerca del rappresentante legale
della persona giuridica è subordinata alla specificazione, nell’atto da
notificare, della sua residenza, domicilio e dimora. Questa condizione è posta
per significare che l’ufficiale giudiziario non può procedere d’ufficio ad
eseguire la notifica mediante consegna al rappresentante legale neanche nella
ipotesi che sia da lui esattamente conosciuto senza alcun dubbio; l’onere e la
responsabilità di individuare il legittimo rappresentante legale deve ricadere
esclusivamente sulla parte istante; nel
contempo, l’indicazione, nell’atto da notificare, di tutti i dati
occorrenti, obbliga l’ufficiale giudiziario, d’ufficio, a procedere alla
notificazione con tutte le modalità previste e pervenire, in ogni caso, ad una
rituale notificazione.
Avv.
Ciano Santanocita
ufficiale
giudiziario in pensione
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