Modelli F23 e F24 (di Francesco Fiorino-Larino)
Stralcio "MANUALE di Contabilità UNEP" Edizione ottobre 99
VERSAMENTI ERARIALI
1-TASSA ERARIALE DEL 10%.
L’articolo 154 dell’ordinamento Ufficiali Giudiziari, modificato con l’entrata in vigore della legge 15 gennaio 1991 n°14, e per ultimo dalla legge 18/2/1999 n° 28, dispone che gli Ufficiali Giudiziari sono tenuti a versare una tassa del 10% sui diritti per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.
Eguale tassa è dovuta dalle parti sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennità di trasferta e di accesso, per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, in aggiunta alla eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza.
E’ importante sottolineare che la parte NON E’ TENUTA al pagamento della tassa del 10% SUI DIRITTI degli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, ad eccezione del diritto di protesto cambiario.
L’Ufficiale Giudiziario, una volta riscossa la tassa del 10% dalla parte, deve:
indicare il tributo sull’originale dell’atto;
precisare, in calce alla distinta, che intende provvedere al versamento erariale in modo virtuale;
Riportare il relativo importo sul registro cronologico.
2- VERSAMENTO ERARIALE del 16%
Con l’entrata in vigore della legga 16 ottobre 1991, n° 321, articolo 11, dal 17.10.1991 gli Operatori UNEP sono stati statalizzati.
La prima conseguenza, dovuta alla modifica dello stato giuridico, è stata quella di trasferire la competenza, dal Dirigente UNEP alla Direzione Provinciale del Tesoro, del pagamento del trattamento economico e delle relative trattenute.
Sul principio che la retribuzione proventistica degli Operatori UNEP, prima dell’entrata in vigore della legge 321/1991 era costituito dal 16% sul diritto di notificazione ed esecuzione (escluso i diritti cambiari), la Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni, ufficio V, con circolare, prot. n° 5/1902/035 del 27 maggio 1992, ha precisato quanto segue:}... la quota dei proventi finora spettanti agli operatori, costituente la retribuzione proventistica degli stessi, _, a norma degli articoli 138 e 178 dell’ordinamento, pari al 16% dei diritti complessivamente riscossi dall’UNEP, dovrà essere devoluta all’Erario che si fa carico di corrispondere agli operatori l’intera retribuzione.
Alla S.V. si richiede, pertanto, di voler disporre perché ciascun ufficio dopo aver eseguito ogni relativo conteggio inerente alla determinazione di tale quota, provveda ad effettuare il versamento delle relative somme al locale Ufficio del registro(ora tramite concessionario) con l’indicazione della causale medesima facendone risultare descrizione sul riepilogo del registro cronologico modello A.~
3- DEVOLUZIONE ALL’ERARIO DELLE SOMME RESIDUALI NON RICHIESTE DALLE PARTI
Articolo 141.
La parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennità di trasferta relativi agli atti richiesti ..... quando non sia possibile la preventiva liquidazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa... le parti devono versare una congrua somma in deposito.
Articolo 145, 1° comma.
L’ufficiale giudiziario, prelevato dal deposito l’importo dei diritti e delle indennità_ a lui dovuti ... deve nei primi CINQUE giorni di ogni mese depositare in apposito conto corrente postale intestato al suo ufficio, le somme residue NON RICHIESTE dalle parti entro TRENTA giorni dal compimento dell’atto.
Articolo 145, 2° comma.
Entro SEI MESI dalla data del deposito di cui all’articolo 141, la parte con richiesta scritta all’ufficiale giudiziario, può ottenere il rimborso della somma residua ANCHE mediante assegno postale.
Decorso tale termine, dette somme sono DEVOLUTE allo STATO e versate dall’ufficiale giudiziario entro i mesi di luglio e gennaio.
Gli interessi maturati sui depositi sono devoluti allo Stato.
Ciò significa :
1° SEMESTRE 1997 |
VERSAMENTO ENTRO GENNAIO 1998 |
2° SEMETRE 1997 |
VERSAMENTO ENTRO LUGLIO 1998 |
La parte può esprimere, in forma scritta, all’atto di costituzione del deposito previsto dal 2° comma dell’articolo 141, l’intenzione di ottenere la restituzione delle somme eventualmente residuate dopo il compimento dei singoli atti della procedura e richieda, nello stesso scritto o con atto diverso, che il residuo stesso vada imputato in conto delle spese necessarie per il compimento di ulteriori atti della medesima procedura esecutiva. (Cfr. circolare del 19.4.1988 n° 5/1470/035 -ufficio V-MGG -D.G.AA.CC.)
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