Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


S T U D I O   L E G A L E  Avv. Giuseppina Tallarico      89100 Reggio Calabria       Tel./fax 0965/372223 -  Reggio Calabria, 05/09/2002

 Alla   c.a.  Sig. Arcangelo D’ Aurora

 Come promesso, trasmetto l’ ordinanza pronunciata dal Tribunale di Locri in funzione di Giudice del Lavoro, nella camera di consiglio del 25/07/2002.

    Accogliendo l’ eccezione di “inammissibilità” sollevata e sviluppata, in via preliminare, dalla  difesa di parte reclamato, il Tribunale di Locri ha “dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto nell’ interesse del Ministero della Giustizia”, confermando l’ ordinanza emessa in data 17/06/2002 dal Tribunale di Locri in persona del giudice designato dott. Valerio de Gioia.

    Conclusasi così la fase cautelare, la definizione della questione è rimessa al giudizio di merito per il quale è stata già fissata l’ udienza del 14/01/2003.

    Nell’ esprimere il mio più vivo apprezzamento per l’ elevata qualità delle informazioni contenute nel sito U.I.U.G. da lei curato, la ringrazio per l’ attenzione che mi ha riservato e le porgo

                                                                                                                                    Cordiali saluti

                                                                                                                   (Avv. Giuseppina Tallarico)  


         TRIBUNALE DI LOCRI

Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro,

composto dai sigg. Magistrati:

Dott. Domenico     IELASI                                            Presidente

Dott. Giuseppe     MASTROPASQUA                          Giudice

Dott. Giuseppe     CAMPAGNA                                    Giudice rel.

Nella camera di consiglio del 25/07/2002 ha emesso la seguente

ORDINANZA

sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto nell’ interesse del Ministero della Giustizia, in persona del Capo del Dipartimento dell’ Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di Spanò Luigi Pietro Maria Pio, avverso l’ ordinanza emessa in data 17/06/2002 dal Tribunale di Locri, in persona del giudice designato dott. Valerio de Gioia, in funzione di Giudice del Lavoro, con la quale, in accoglimento del ricorso in via d’ urgenza ex art. 700 c.p.c., veniva disposta la sospensione dell’ esecuzione degli atti con i quali si è svolto il procedimento di selezione interna per ufficiale giudiziario (posizioni economiche C2 e C3).

OSSERVA

Il reclamo va dichiarato, in via preliminare, inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare, avendo la stessa parte reclamante dichiarato di avere dato spontaneamente esecuzione all’ ordinanza del Tribunale di Salerno, depositata il 10/06/2002 e notificatale il successivo 13 giugno, con la quale è stata disposta, analogamente a quanto statuito da questo Tribunale con il provvedimento impugnato, la sospensione dell’ esecuzione degli atti con i quali si è svolto il procedimento di selezione interna per ufficiale giudiziario (posizioni economiche C2 e C3), sicchè viene meno ogni concreto ed attuale interesse del Ministero a rimuovere gli effetti dell’ ordinanza reclamata, atteso che un eventuale accoglimento del reclamo non verrebbe comunque a modificare la situazione venutasi a determinare con il provvedimento attuativo del 20/06/2002 adottato dal Direttore Generale.

A tal proposito reputa opportuno rimarcare il Collegio che sebbene non è dato conoscere se l’ ordinanza emessa dal Tribunale campano abbia o meno acquisito autorità di cosa giudicata “cautelare”, e cioè se avverso detto provvedimento è stato proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. ed, in caso positivo, se il provvedimento impugnato sia stato confermato, modificato o revocato, devesi verosimilmente ritenere, dall’ inequivoco tenore delle asserzioni difensive sviluppate sul punto dal reclamante ed in mancanza di prova in ordine quantomeno alla pendenza del reclamo, che il Ministero abbia optato per non impugnare l’ ordinanza emessa il 10/06/2002 – nonostante l’ abbia etichettata abnorme – così facendo chiaramente intendere, prima ancora sul piano logico che su quello giuridico, di rinunciare a far valere i propri motivi di doglianza in sede cautelare e rimettendo piuttosto la definizione della questione al giudizio di merito.

D’ altra parte, a conferma di quanto appena evidenziato, non va sottaciuto che le ragioni poste da parte reclamante a sostegno di un’ asserita insussistenza del periculum in mora con riguardo alla posizione giuridica dello Spanò assumerebbero sotto questo profilo una certa valenza soltanto se il presupposto fosse rappresentato dalla immodificabilità – in sede cautelare, s’ intende – della situazione venutasi a creare con l’ adozione spontanea in via amministrativa della sospensione dell’ esecuzione degli atti con i quali si è svolto il procedimento di selezione interna per ufficiale giudiziario (posizioni economiche C2 e C3), e non già nella diversa ipotesi in cui il Ministero ciò nonostante impugnasse quel provvedimento che dunque diventerebbe passibile di revoca con conseguente sopravvenienza del periculum in mora, almeno secondo la prospettazione di parte reclamata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto nell’ interesse del Ministero della Giustizia, in persona del Capo del Dipartimento dell’ Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di Spanò Luigi Pietro Maria Pio, avverso l’ ordinanza emessa in data 17/06/2002 dal Tribunale di Locri, in persona del giudice designato dott. Valerio de Gioia, in funzione di Giudice del Lavoro, che conferma.

Rimette la definizione delle spese processuali della fase cautelare all’ esito del giudizio di merito.

Locri, 25/07/2002

IL GIUDICE REL.                                                                                            IL PRESIDENTE


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