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Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.285 del 13/11/2002 sono stati fissati i diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nonché le spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio in materia di procedimenti penali.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 13 novembre 2002, n.285
Regolamento recante modifiche al decreto
ministeriale dell'11 ottobre 1989, n. 347, concernente norme in materia di spese
processuali penali.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia"", emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e, in particolare, l'articolo 205
concernente il recupero per intero e forfettizzato delle spese del processo, nonché
l'articolo 299, limitatamente alla parte in cui viene abrogato
l'articolo 199 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, e
l'articolo 301, limitatamente alla parte che prevede l'abrogazione del decreto
del Ministro delle finanze 11 ottobre 1989, n. 347, con il quale e' stato
adottato il regolamento concernente norme relative alla modificazione dei
servizi di cancelleria in materia di spese processuali penali;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che detta disposizioni in
materia di individuazione dei Ministeri;
Visto l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da ultimo modificato
con decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 maggio 2002, n. 91, che ha introdotto il contributo unificato per le
spese degli atti giudiziari, disponendo, tra l'altro, che agli atti e ai
provvedimenti penali non si applicano le imposte di bollo, la tassa di
iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di
causa dell'ufficiale giudiziario;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, concernente "Norme in
materia di istituzione del giudice unico di primo grado"" che ha
soppresso l'ufficio della pretura;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace;
Ritenuto di dover determinare le misure del recupero in misura fissa dei diritti
e delle indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, nonche'
delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta
dell'ufficio, individuando, altresi', le modalita' di ripartizione delle somme
recuperate;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n.
3-13822 dell'8 agosto 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. I diritti e le indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario
nonche' le spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta
dell'ufficio sono recuperati nella misura fissa stabilita nelle tabelle A e B
annesse al presente regolamento, nelle quali sono anche indicate le modalita' di
ripartizione delle somme recuperate.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n.
139, supplemento ordinario n. 126/L.
- Il testo dell'art. 205, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 (Recupero per intero e forfettizzato), e il segnente:
"Art. 205 (L) (Recupero per intero e forfettizzato). -
1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate per intero, ad
eccezione dei diritti e delle indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale
giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a
richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura fissa stabilita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero degli
atti e delle attivita' mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la
quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario.".
- Il testo dell'art. 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 (Abrogazioni di norme primarie) dispone l'abrogazione, tra l'altro,
dell'art. 199 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
- Il testo dell'art. 301 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 (Abrogazioni di norme secondarie) dispone l'abrogazione, tra
l'altro, del decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1989, n. 347, con il
quale e' stato adottato il regolamento concernente norme relative alla
modificazione dei servizi di cancelleria in materia di spese processuali penali.
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che detta disposizioni in
materia di individuazione dei Ministeri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' stato in parte
abrogato dall'art. 299 del testo unico sulle spese di giustizia approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002; (vedasi Gazzetta
Ufficiale n. 126/L del 15 giugno 2002)
ed attualmente e' il seguente:
"1. (Comma abrogato).
2. (Comma abrogato).
3. (Comma abrogato).
4. (Comma abrogato).
5. (Comma abrogato).
5-bis. (Comma abrogato).
6. (Comma abrogato).
7. (Comma abrogato).
8. Comma abrogato).
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di
valore non superiore a lire 100 milioni.
10. (Comma abrogato).
11. (Comma abrogato).
11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali
marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto
dello Stato, il pagamento e' effettuato mediante marche da bollo
ordinarie.".
- Il testo del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado), che ha soppresso l'ufficio della
pretura, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1999,
supplemento ordinario.
- Il testo del decreto legislativo 28 agosto 2002, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2000, n.
234, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il
seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma l ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.".
Art. 2.
1. Ogni tre anni l'ammontare delle somme indicate nelle tabelle A e B annesse al
presente regolamento puo', con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, essere adeguato in
relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
verificatasi nel triennio precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 novembre 2002
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro della giustizia Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia
e finanze, foglio n. 8
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