Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi . Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio VI -  Circolare del 6 maggio 2002 – Prot. 698/035

 Ripartizione dell’indennità di trasferta per la notificazione degli atti Articolo 7 della legge 18 febbraio 1999 n° 28.

  Sono prevenuti numerosi quesiti e richieste da parte di rappresentanze sindacali che sollecitano un riesame delle modalità di ripartizione dell’indennità di trasferta per la notificazione degli atti, chiarite con circolare n.2/99 emanata dalla direzione Generale degli affari civili il 19/4/99. Di tale circolare si chiede la revisione di una parte minimale, coerentemente con le disposizione già impartite, in relazione alle mutate situazioni di fatto del personale costituente gli uffici NEP ed alle diverse esigenze  degli uffici giudiziari di cui gli stessi fanno parte.

Infatti, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative relative all’istituzione del giudice unico, alla attribuita competenza penale del giudice di pace, alla limitazione dell’attività dio notifica degli atti penali da parte della polizia giudiziaria  ai sensi dell’art.9 del DL 374/2001 ed alle disposizioni contrattuali, si è verificato un incremento dell’attività giudiziaria, con particolare riferimento alle aumentate esigenze di notificazione degli atti, sia di natura penale che civile ed amministrativa, a fronte di una notevole riduzione della dotazione organica degli ufficiali giudiziari  B3 prevista dal DPCM 8/2/2001, con conseguente incremento degli ufficiali giudiziari dell’area C.

 Premesso che sia gli ufficiali giudiziari B3 che C1 possono effettuare la notificazione degli atti, in quanto espressamente previsto dalla norme ordinamentali (art.106, 2° comma e 165 del DPR 1229/1959) e contrattuali (declaratoria delle posizioni economiche B3 e C1 del C.C.I. del 5/4/2000), si ritiene opportuno sottolineare come le mutate esigenze degli uffici giudiziari già menzionate, in tema di notificazioni di atti richiedano una maggiore contribuzione lavorativa ed una più equilibrata suddivisione delle attribuzioni tra il personale delle due aree funzionali, peraltro di fatto già verificatasi.

 Pertanto, laddove si verifichi che ufficiali giudiziari C1 abbiano garantito la loro disponibilità ad attivarsi per il servizio notificazione – sia in materia penale, civile che amministrativa – per carenza degli ufficiali giudiziari B3, per documentato “surplus”  di lavoro per accordi intervenuti all’interno degli uffici tra le due distinte aree, per scadenza di atti da notificare e tenuto conto del disposto dell’art.9 del DL 374/2001, l’attribuzione del 50% dell’indennità di trasferta costituente reddito deve essere consentita anche a tale personale, come corresponsione dei proventi derivanti dalla diretta attività di notificazione.

 Infatti, si ritiene che la ripartizione dell’indennità di trasferta per notifica, valgano le medesime considerazioni sulla esigenza che ha ispirato l’art.7 della legge 28/99, di riconoscere a tutti i dipendenti dell’U.N.E.P. che collaborano in modo rilevante allo svolgimento del servizio, il diritto a partecipare alla distribuzione della relativa indennità, fatti salvi eventuali diversi accordi.

 Tale criterio consente di garantire il corretto espletamento dei servizi ed il buon andamento dell’amministrazione giudiziaria, nonché un più equilibrato rapporto, anche per l’immediato futuro, tra carichi di lavoro e personale.

 Si ritiene quindi che agli ufficiali giudiziari dell’area C1 che espletino attività di notificazione degli atti sia dovuta con le stesse modalità e nella misura equivalente alla attività prestata, la relativa quota di indennità di trasferta costituente reddito.

 Considerato tra l’altro, la natura incentivante della indennità, si ritiene che debbano essere esclusi da detta ripartizione gli ufficiali giudiziari C1 che non svolgano effettivamente la predetta attività, mancando l’indefettibile presupposto della collaborazione, onde evitare che alla percezione della stessa non sia correlato un corrispondente impegno lavorativo.

Il Capo Dipartimento (Nicola Cerrato)


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