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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE DEGLI AA.CC. e LL.PP. UFFICIO V - Prot. N.5/638/03-1/RG del 21 luglio 2000
ALLA PRESIDENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA
OGGE'ITO: Applicazione dell'art. 7, Legge 12.2.1999, n. 28. Ripartizione del 50% dell'indennitā di trasferta. Quesito.
In relazione al quesito in oggetto relativo ai dubbi interpretativi presentati dai dirigenti degli uffici unici NN.EE.PP. di Bologna e di Modena, circa i criteri di ripartizione del 50 per cento dell'indennitā di trasferta attribuibile all'ufficio e costituente reddito, una volta detratto il 50 per cento costituente rimborso spese, questo ufficio conferma i criteri determinati con la circolare n.2/99 del 19.4.1999 sulle modalitā di ripartizione agli aventi diritto.
Si precisa al riguardo che la nota n. 5/283/025 - RG del 30.3.2000 era stata predisposta da quest'ufficio ed indirizzata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, senza valore regolamentare "erga omnes", a seguito di controversia di lavoro, la cui sola risoluzione giurisdizionale potrebbe costituire un valido principio interpretativo.
Nella nota ministeriale citata si ribadiva, comunque, il principio stabilito dalla circolare n.2/99, della suddivisione per distinte categorie delle quote di indennitā di trasferta costituente per il 50 % l'effettivo rimborso spese attribuibile "ad personam" e per il residuo 50 % reddito da ripartirsi con la partecipazione degli interni, distinti per categoria, in quanto anche questi ultimi collaborano in modo rilevante alla produttivitā ed al buon andamento dell'ufficio.
Ad evitare diverse interpretazioni, scaturenti dalla relazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, si precisa ulteriormente che il 50 % delle indennitā di trasferta, costituente reddito č attribuibile agli assistenti UNEP, senza alcuna discriminazione tra interni ed esterni, per le trasferte relative alle notifiche, ed ai collaboratori per quelle relative alle esecuzioni.
E' prevista una sola ipotesi di commistione, con la conseguente attribuzione di ogni indennitā di trasferta ad un'unica figura professionale, quale quella di uffici presidiati di fatto dal solo ufficiale giudiziario; in tal caso, espletando entrambe le funzioni di notificazione e di esecuzione, l'ufficiale giudiziario percepirā le indennitā di trasferta relative alle funzioni svolte.
Si prega codesta Corte di portare a conoscenza degli uffici proponenti il quesito le determinazioni di quest'ufficio.