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Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale Affari Civili e libere professioni - n° 2/99

L'articolo 7, 1° comma della recente legge 18 febbraio 1999 n. 28, che modifica l'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15/12/1959 n.1229, suscita diversi problemi interpretativi che si ritiene opportuno risolvere con l'emanazione della presente circolare. I1 principio innovativo contenuto nel suddetto articolo consiste nell'attribuzione all'ufficio, anziché ai singoli esecutori, delle somme introitate per indennità di trasferta e assoggettabili all'IRPEF, e cioè quelle decurtate del 50% per quota detraibile. I1 50% attribuito all'ufficio sarà poi ripartito dal dirigente tra gli appartenenti ai profili professionali di collaboratore e di assistente UNEP addetti all'ufficio medesimo.

Altra innovazione particolarmente importante è quella secondo cui la ripartizione del 50% delle indennità deve avvenire fra tutti coloro che fanno parte dell'ufficio, ivi compresi gli addetti ai servizi interni. Il motivo ispiratore della legge consiste nell'esigenza di conoscere anche a questi ultimi dipendenti, che necessariamente, e in maniera tutt'altro che irrilevante, collaborano al compimento di tutti gli atti dell'ufficio, il diritto a partecipare alla distribuzione della quota di indennità che residua dopo la detrazione delle spese, in quanto costituente reddito che si aggiunge alla retribuzione ordinaria.

I1 riferimento alle leggi fiscali e, in particolare, al decreto legislativo n. 314 del 1997 che, all'art. 3 comma 6°, ha stabilito come le indennità di cui all'art.133 del D.P.R. citato concorrano a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare, appare evidente là dove il nuovo testo legislativo dispone: "Detratte le spese...detraibili ai sensi di legge". Vero è che la norma fa riferimento anche alle spese "effettivamente sostenute da ciascuno", ma, secondo un'interpretazione che deve tener conto di tutti i possibili effetti che ne derivano, soprattutto di ordine fiscale, si può tranquillamente sostenere che le spese "effettivamente sostenute" coincidano con le spese detraibili, spese queste ultime che, per una presunzione " iuris et de iure", introdotta con il decreto legislativo sopra citato, non possono superare la misura del 50% dell'indennità di trasferta.

In base alle considerazioni che precedono, si può fissare, quindi, la regola secondo cui il 50% delle indennità di trasferta complessivamente percepite dall’ufficio dovrà essere ripartito tra tutti i collaboratori e assistenti UNEP secondo i criteri che verranno più avanti spiegati, mentre il restante 50%, in quanto considerato per legge come un mero rimborso delle spese vive, dovrà essere attribuito e rimarrà nella disponibilità del collaboratore o dell'assistente UNEP che ha eseguito il singolo atto, nulla ostando, peraltro, che gli aventi diritto alla percezione del rimborso delle spese possano convenire diversi criteri di ripartizione che dovranno essere comunicati al dirigente al solo fine delle operazioni contabili di fine mese.

I1 dettato legislativo, anche se in modo non del tutto chiaro, segue il principio secondo cui la distribuzione delle indennità di trasferta dovrà essere effettuata nell'ambito delle due categorie dei collaboratori e assistenti UNEP, come può desumersi dalla parola "rispettivamente". In altri termini, le indennità di trasferta spettanti ai collaboratori UNEP, per gli atti compiuti con il loro ministero, saranno distribuite tra tutti i collaboratori UNEP addetti all'ufficio e così altrettanto le indennità di trasferta, spettanti per gli atti compiuti dagli assistenti UNEP, dovranno essere distribuite tra tutti gli appartenenti alla medesima qualifica, senza possibilità di unificare gli atti di competenza delle due categorie ai fini di una sola ripartizione tra tutti gli appartenenti all'ufficio.

Altra questione importante da risolvere, ai fini dell'applicazione della legge, è quella inerente all'individuazione del personale tra cui operare la distribuzione. Al riguardo, non sarà superfluo osservare che l'indennità di trasferta non costituisce una componente fissa della retribuzione, ma si configura per la parte che eccede il mero rimborso delle spese, come reddito aggiuntivo di natura incentivante, nel senso che, maggiore è il numero degli atti compiuti fuori dell'immobile ove è situato l'ufficio, maggiore è anche il suo importo complessivo.

Attesa la funzione propria dell'indennità. la ripartizione non può essere estesa al personale distaccato presso altri uffici o al Ministero, come si evince, tra l'altro, dal riferimento, nel testo di legge che si commenta, a tutti " …gli appartenenti al profilo professionale....., addetti all’ufficio stesso", per l'attribuzione della relativa quota-parte.

Per ciò che si riferisce poi, alla disciplina delle assenze dal servizio per motivi anche indipendenti dalla volontà del singolo dipendente, il testo della legge dovrà essere integrato dalle norme contrattuali attualmente vigenti e applicabili alla categoria dei dipendenti interessati, tenuto conto, in ogni caso, della particolare natura della indennità.

Per regolamentare, inoltre, altre situazioni non contemplate espressamente dalla contrattazione collettiva, si ritiene estensibile alla materia in argomento la nota della Presidenza dei Consiglio dei Ministri in data 25/1/99 avente ad oggetto: Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi - art. 36 C.C.N.L. - anno 1998 "giornate di effettivo servizio". Devono pertanto intendersi come di effettivo servizio e, in quanto tali, computabili ai fini della ripartizione del 50% dell'indennità, i giorni utilizzati per "permessi sindacali" e le "missioni" e, quindi, anche quelli occorrenti per l'espletamento di funzioni ispettive presso altri uffici.

Altra questione da risolvere riguarda la sorte delle indennità di trasferta in materia penale e dei diritti di accesso per i protesti cambiari, posto che la norma da ultimo approvata si riferisce espressamente all'ipotesi prevista nel primo comma dell'art.133 del DPR 15/12/1959 n· 1129 e non a quella del terzo comma. Una interpretazione non meramente letterale, ma fondata sulla "ratio" della disposizione in esame, induce ad assimilare il trattamento di tali indennità e diritti a quello stabilito per la indennità di trasferta in materia civile.

In favore di tale interpretazione. che appare come l'unica adottabile in concreto, si può osservare che la norma contenuta nel primo periodo del primo comma dell’art.133 sopra citato, per la locuzione adottata, è idonea a ricomprendere qualsiasi atto compiuto dall’ufficiale o dall'aiutante ufficiale giudiziario fuori dell’edificio ove l’ufficio giudiziario ha sede.

E’ appena il caso di precisare che la legge, pubblicata sulla G.U. il 22/2/1999, è entrata in vigore al termine del periodo di vacatio di 15 giorni, e cioè in data 9 marzo 1999. Per tutti gli atti compiuti in data anteriore dovrà applicarsi la normativa precedente, con la conseguente imposizione, per gli atti medesimi, della tassa del 10%, a nulla rilevando che, con decreto del Ministero delle Finanze n. 125820 del 24/9/1962, sia stato consentito, al solo fine di snellire il più possibile il servizio degli ufficiali giudiziari, il pagamento della suddetta tassa in modo virtuale, come previsto dall'articolo 32 della legge 11/6/1962, n.546.

Si raccomanda a tutti i dirigenti degli uffici NEP, responsabili dell'applicazione della norma di legge che si commenta, che dovrà essere attivata al più presto la negoziazione decentrata sui carichi e sull'organizzazione del lavoro, per evitare che ai servizi interni venga assegnato personale in eccedenza e per assicurare, ove sia possibile, un'equa rotazione nei servizi.

Si invitano le SS.LL. a diffondere la presente circolare a tutti gli uffici interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Fabrizio Hinna Danesi

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