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Accordo quadro nazionale per l’adeguamento delle norme contrattuali in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici dei comparti e delle autonome aree di contrattazione definite a norma dall’art. 45, comma 3 del d. lgs. 3 febbraio 1999, n. 29, come modificato dal d. lgs. n. 396/1997.
Premessa
L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le sottoscritte Confederazioni sindacali concordemente individuano come momento qualificante dei rinnovi contrattuali 1998-2001 l’introduzione del trattamento di fine rapporto regolato dall’art.2120 del codice civile (d’ora in avanti TFR), nonché l’istituzione di forme di previdenza complementare alle quali possano aderire tutti i dipendenti pubblici interessati.
In tale ottica la disciplina contrattuale, da realizzarsi, sulla base del presente accordo quadro e del conseguente DPCM previsto dall’art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, attraverso successivi accordi di comparto, dovrà dare piena attuazione alle disposizioni emanate in materia con il d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, dalla richiamata legge n. 335/1995 e, da ultimo, con le leggi n. 449/1997 e n. 448/1998.
Preso atto dell’indirizzo del legislatore teso ad avvicinare sempre di più
la cultura del pubblico a quella del privato e concordando, in particolare,
sulla possibilità che le istituende forme di previdenza complementare
contribuiscano a un migliore assetto del sistema pensionistico, le parti hanno
definito il seguente
Art. 1
Campo di applicazione
Il presente Accordo si applica a tutti i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
Capo I - Il TFR
Art. 2
Modalità applicative e decorrenze della disciplina del TFR
1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM
previsto dall’art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato dalla
legge n. 448/1998, si applica quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile
in materia di trattamento di fine rapporto.
2. Ai dipendenti assunti a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno
precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 si applica
la disciplina prevista per i dipendenti già in servizio alla data del 31
dicembre 1995.
3. I dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e quelli
di cui al comma 2 possono esercitare l’opzione prevista dall’art. 59, comma
56 della legge n. 449/1997 richiedendo la trasformazione dell’indennità di
fine servizio comunque denominata in TFR, con gli effetti di cui all’art. 3.
Il termine per l’opzione è fissato in coincidenza con la scadenza del
quadriennio contrattuale 1998-2001, salvo ulteriore proroga del termine stesso,
che le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non eserciteranno
l’opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente trattamento di
fine servizio.
Art. 3
Effetti sul TFR
1. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 59, comma 56 della
legge n. 449/1997, l’esercizio dell’opzione per l’iscrizione ai Fondi
pensione di cui al successivo Capo II presuppone necessariamente - in quanto
condizione imprescindibile per favorire nell’ottica della legge richiamata il
finanziamento della previdenza complementare - l’applicazione della
disciplina dell’art. 2120 del codice civile in materia di TFR.
2. Dalla data di esercizio dell’opzione le quote del TFR saranno
calcolate applicando le regole previste dall’art. 2120 del codice civile. Il
computo dell’indennità di fine servizio già maturata dal dipendente fino
alla data di esercizio dell’opzione mediante sottoscrizione del modulo di
adesione al Fondo pensione sarà effettuato secondo le regole della previgente
normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata,
unitamente alle quote di TFR successivamente maturate, saranno effettuate
secondo le regole dell’art. 2120 del codice civile. Alla predetta indennità
di fine servizio maturata fino alla data dell’opzione e alla sua rivalutazione
dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla
previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio. Agli
adempimenti predetti provvede l’INPDAP per i dipendenti iscritti alle relative
gestioni ai fini dei trattamenti di fine servizio. Per i dipendenti non iscritti
ai predetti fini alle gestioni INPDAP provvedono i singoli enti di appartenenza.
Art. 4
Calcolo del TFR
1. Il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall’art. 2120 del
codice civile sulle seguenti voci della retribuzione:
a) l’intero stipendio tabellare;
b) l’intera indennità integrativa speciale;
c) la retribuzione individuale di anzianità;
d) la tredicesima mensilità;
e) gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo
dell’indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della
preesistente normativa.
2. Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali.
3. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando
l’aliquota stabilita per i dipendenti dei settori privati iscritti all’INPS,
pari al 6,91% della retribuzione base di riferimento.
Art. 5
Soggetti pubblici competenti
1. Per i dipendenti iscritti alle gestioni INPDAP per i trattamenti di
fine servizio la liquidazione del TFR sarà effettuata dal medesimo Istituto che
vi provvederà al momento della cessazione dal servizio secondo le modalità
previste dall’art. 2120 del codice civile. Per il personale non iscritto
all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio - come quello degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e delle Camere
di Commercio - il predetto adempimento è effettuato dall’ente datore di
lavoro.
Art. 6
Effetti sulla retribuzione del passaggio a TFR
1. A decorrere dalla data di esercizio dell’opzione prevista dall’art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, ai dipendenti che transiteranno per effetto della medesima opzione dal pregresso regime di trattamento di fine servizio al regime del TFR, non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base retributiva previsto dall’art.11 della legge n. 152/1968 e dall’art. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
2. Per assicurare l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 19 della legge n. 448/1998 nei confronti dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari all’ammontare del contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa salariale per i contratti collettivi.
3. La medesima disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica nei
confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore
del DPCM di cui all’art. 2, comma 1.
Art. 7
Rapporti di lavoro a tempo determinato
1. Ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo
dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 2, comma 1, la
disciplina del TFR prevista per i settori privati, in conformità al disposto
legislativo. Resta ferma la possibilità, per i dipendenti interessati, di
riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi
di lavoro prestato a tempo determinato svolti precedentemente alla predetta
data.
Art. 8
Norme finali
1. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall’art.11 della legge n. 152/1968 e dall’art. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dall’art. 6.
2. Le prestazioni creditizie e sociali vigenti le cui finalità sono definite dal D.M. 28 luglio 1998, n. 463 sono mantenute e continuano ad essere gestite dall’INPDAP ai sensi dell’art. 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ugualmente ferme quelle previste dalle norme contrattuali vigenti per il personale destinatario.
3. Le condizioni per l’armonizzazione pubblico-privato in materia di
anticipazioni saranno verificate in sede di contrattazione di comparto, nel
rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica.
Capo II - FONDI PENSIONE
Art. 9
Principi e modalità costitutive
1. Le parti concordano sulla costituzione di Fondi di previdenza complementare basati sul principio della volontarietà dell’adesione e funzionanti secondo il sistema della capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita.
2. Al fine di limitare l’incidenza dei costi di gestione, le parti
concordano sulla necessità di dare vita a un numero ristretto di Fondi. La
composizione e l’ambito di estensione dei Fondi stessi a uno o più comparti -
comunque circoscritta all’ambito di applicazione del presente contratto -
sono stabilite sulla base delle indicazioni che scaturiranno in sede negoziale a
livello di comparto e di area.
Art. 10
Destinatari
1. Saranno associati ai Fondi pensione i dipendenti già occupati alla data
del 31 dicembre 1995, quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno
precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 2,
comma 1, che avranno esercitato l’opzione di cui all’art. 59, comma 56 della
legge n. 449/1997 e quelli assunti a far tempo dall’entrata in
vigore del predetto DPCM i quali chiedano l’iscrizione ai Fondi stessi.
Art. 11
Norme sul finanziamento dei Fondi pensione
1. Si conviene tra le parti che la quota di TFR destinabile ai fondi pensione da parte dei dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 2, comma 1, non sia superiore al 2% della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR medesimo.
2. Per i dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 i quali chiedano l’iscrizione ai Fondi pensione, gli accantonamenti annuali di TFR successivi alla predetta iscrizione sono integralmente destinati ai Fondi medesimi.
3. Per il finanziamento delle quote di cui ai commi 1 e 2 sarà resa annualmente disponibile la somma di lire 200 miliardi in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998 e già iscritta in bilancio nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Le quote di TFR non coperte dallo stanziamento di cui al comma 3 saranno trattate alla stregua di accreditamenti figurativi e saranno rivalutate applicando il tasso di rendimento previsto all’art. 12.
5. Nell’accantonamento del TFR non saranno computate le quote di TFR destinate ai Fondi pensione.
6. A favore del personale iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio che esercita l’opzione per l’iscrizione ai Fondi pensione ai sensi dell’art. 2, comma 3, con gli effetti di cui all’art. 3, viene destinata, come previsto dall’art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, una quota pari all’1,5% della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, verrà rivalutata applicando il tasso di rendimento previsto all’art. 12. La stessa quota verrà considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni.
7. In aggiunta a quelle di cui ai commi precedenti potranno essere conferite ai fondi pensione ulteriori risorse secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo in sede di contrattazione collettiva.
8. Su concorde valutazione delle parti, la somma di lire 200 miliardi di cui all’art. 26, comma 18 della legge n.448/1998 deve essere resa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione istituiti, siano essi costituiti da un solo comparto/area di contrattazione ovvero dall’aggregazione di più comparti/aree. In via transitoria e fino a quando non sarà attivata la raccolta delle adesioni, il riparto dell’intera somma di lire 200 miliardi avverrà tenendo conto della retribuzione media e della consistenza del relativo personale in servizio presso ciascun comparto/area di contrattazione alla data di istituzione dei fondi stessi, fino a totale concorrenza della somma stanziata. Successivamente a tale fase il riparto della somma di 200 miliardi annui verrà effettuato in misura proporzionale al numero dei dipendenti iscritti a ciascun fondo all’inizio di ogni anno.
9. Le somme eventualmente non utilizzate con riferimento alle finalità
del corrispondente anno finanziario sono portate in aumento delle risorse
dell’anno successivo per le medesime finalità.
Art. 12
Conferimento ai fondi pensione del montante maturato
1. Per i dipendenti iscritti all’INPDAP per i trattamenti di fine
servizio, detto Istituto, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro da
parte del dipendente, conferirà al fondo pensione il montante maturato con gli
accantonamenti figurativi applicando un tasso di rendimento che, in via
transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei
fondi dei dipendenti pubblici, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di
un paniere di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da
individuarsi tra quelli con maggior consistenza di aderenti, con decreto del
Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le
Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Per il personale non
iscritto all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio - come quello degli
enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e delle
Camere di Commercio - gli adempimenti di cui sopra saranno curati dall’ente
datore di lavoro.
2. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul
consolidamento della struttura finanziaria dei fondi, si applicherà il
rendimento netto dei medesimi fondi pensione dei dipendenti pubblici.
Art. 13
Procedure per la costituzione dei fondi pensione
1. La costituzione dei Fondi dovrà avvenire secondo le modalità
previste dal d. lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni e integrazioni e
dalla legge n.335/1995 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare
la contrattazione collettiva, modificando e integrando le discipline
contrattuali vigenti, dovrà assicurare la piena attuazione di quanto previsto
dalle predette disposizioni in materia di: formalizzazione dell’accordo
istitutivo, definizione dello statuto, del regolamento e della scheda di
adesione, elezione dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento del
numero delle adesioni previsto in sede di accordo istitutivo, requisiti di
partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo, individuazione dei
modelli gestionali, requisiti di accesso alle prestazioni.
Art. 14
Norme relative agli enti pubblici non economici e agli enti di ricerca e
sperimentazione
1. Per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca e
sperimentazione la contrattazione di comparto darà attuazione alle norme del
presente Accordo quadro tenendo conto di quanto previsto dall’art. 64 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
Art. 15
Norma finale
1. La prima verifica sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione e sui contenuti del presente accordo quadro verrà effettuata tra le parti firmatarie del presente accordo entro il 31 dicembre 2001.
2. Con separato atto da stipulare tra le parti verrà costituito un
Osservatorio nazionale bilaterale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA TRA LE PARTI
Le parti convengono sulla necessità di ottenere dalle amministrazioni
interessate la disponibilità di risorse strumentali con cui far fronte al
funzionamento dei fondi pensione, fermo restando l’impegno ad attivarsi per
ricercare le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare i costi di
costituzione e di avvio dei fondi medesimi.
DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL - CISL - UIL
CGIL, CISL, UIL firmando l’accordo sulla trasformazione della buonuscita in
TFR e sulla costituzione della previdenza complementare nel settore pubblico,
ribadiscono che l’intesa raggiunta crea le condizioni strutturali per il
decollo anche nel settore pubblico dei fondi pensione e costituisce un primo
passo verso l’unificazione tra lavoratori pubblici e privati.
Per questo le sottoscritte OO.SS. sono impegnate a rivendicare dal governo che,
a partire dalla prossima finanziaria, il datore di lavoro pubblico, che in tante
circostanze sottolinea l’urgenza e la positività del pieno decollo della
previdenza integrativa, si assuma a pieno, stanziando adeguate risorse,
l’onere di una completa unificazione dei trattamenti pensionistici del mondo
del lavoro.
DICHIARAZIONE A VERBALE CIDA - CONFEDIR
Le sottoscritte Confederazioni nel condividere il principio di dar vita a un
numero ristretto di Fondi di previdenza complementare riaffermano il
proprio convincimento di prevedere un fondo unico per tutta la dirigenza
pubblica, separato da quelli del personale di comparto, da definire in modo
uniforme nei quattro contratti delle aree dirigenziali.
NOTA A VERBALE CISAL - RDB/CUB
In riferimento alla ipotesi di accordo nazionale per l'adeguamento delle
norme contrattuali in materia di TFR e previdenza complementare per i lavoratori
pubblici, le scriventi OO.SS. formulano la seguente dichiarazione:
q l'articolato proposto dall'ARAN non corrisponde allo schema previsto dalla
normativa vigente; in particolare tale ipotesi di accordo non incentiva i
lavoratori ad aderire alla previdenza complementare in quanto viene sottoposto
ad un peggioramento retributivo derivante da una base imponibile di calcolo del
TFR non onnicomprensiva di tutte le voci retributive, così come previsto dall'
art. 2120 c.c. per i lavoratori privati;
q non è previsto per i suddetti lavoratori il calcolo anticipato del TFR se non
in una prospettiva incerta e non definita;
q le fonti di finanziamento della previdenza complementare a carico del datore
di lavoro-Amministrazione Pubblica sono insufficienti a garantire una
prospettiva previdenziale che possa integrare in maniera concreta ed effettiva
il sistema pubblico pensionistico che copre ad oggi solo il 55% della
retribuzione;
q con recentissima legge del 17/5/99 n. 144 (collegato alla Legge Finanziaria
sul lavoro) è stato stabilito che, entro il 30.11.99, con accordo contrattatale
di comparto, devono essere istituite forme di previdenza complementare per il
personale di cui agli enti pubblici non economici e agli enti privatizzati con
corrispondente soppressione (dal 1.10.99) dei fondi interni di previdenza
integrativa.
In merito a tale questione si ritiene che si debba procedere ad un
approfondimento urgente e specifico in quanto trattasi di personale che fruisce
dell'indennità di fine servizio senza alcuna contribuzione a proprio carico e
quindi con condizioni contributive diverse dal restante personale del Pubblico
Impiego.
In questo quadro si esprime il proprio dissenso sull'ipotesi di accordo e si
dichiara che non esistono le condizioni per una sottoscrizione di un'intesa che
salvaguardi il potere di acquisto della retribuzione dei lavoratori e che non
garantisce l'eguaglianza dei trattamenti previdenziali dei lavoratori pubblici e
privati.
Infine, si considera indispensabile ed urgente una pre-verifica con il Governo
riservandosi ogni decisione prima della definitiva stipula dell'accordo dopo la
consultazione dei lavoratori e dei propri organismi.
NOTA A VERBALE UGL
Pur permanendo le perplessità più volte evidenziate, questa O.S. intende
apporre sull'ipotesi di accordo, una firma tecnica, stando la totale sicurezza
che l'istituto in via di costituzione rimane legato. alla volontarietà dei
singoli per l'adesione allo stesso.
Si lamenta comunque l'inadeguatezza dei fondi stanziati e che la nostra
richiesta, più volte espressa, sull'adeguamento alla normativa privata non sia
stata completamente raggiunta in special modo sul nodo delle anticipazioni.
NOTA A VERBALE CONFSAL
La delegazione della CONFSAL dichiara che la sottoscrizione del presente accordo
è determinata esclusivamente dall'esigenza di non lasciare i lavoratori del
pubblico impiego privi di quelle indispensabili garanzie economiche connesse
allo svolgimento e alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto alla presente sottoscrizione non può essere attribuito in alcun modo
valore anche implicito di rinuncia a contestare successivamente quelle
pattuizioni ovvero quelle carenze di regolamentazione che si traducono in
inammissibili ed ingiustificato disparità di trattamento rispetto ad altre
categorie di lavoratori, nonché indebita compressione di diritti di immediata
derivazione costituzionale e di implicita accettazione di un uso distorto e non
consono alle finalità istituzionali dell' accantonato retributivo.
In particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si conferma
l'impegno per ottenere il riconoscimento del diritto all'anticipazione del TFR
con le stesse modalità stabilite per i lavoratori dell'area privata e l'aumento
dello stanziamento per la previdenza complementare.
Per quanto riguarda gli istituendi fondi pensione, di cui si riconosce la
validità per la difesa delle condizioni economiche dei lavoratori, la CONFSAL
è impegnata a definire norme statutarie che garantiscano tutti i diritti dei
lavoratori e comportamenti di gestione efficienti.