REPUBBLICA  ITALIANA

 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

 SEZIONE PRIMA

 Registro Ordinanze:/  1635/2004

                                                Registro Generale:                        1557/2004

 

 

nelle persone dei Signori:

CORRADO CALABRO' Presidente  

GERMANA PANZIRONI Cons.

DAVIDE SORICELLI I Ref. , relatore

 ha pronunciato la seguente

 ORDINANZA

 nella Camera di Consiglio  del 10 Marzo 2004

 Visto il ricorso 1557/2004  proposto da:

PIZZO DARIA ED ALTRI

BARBUTO MARIA ROSARIA

BONANNI FILIPPO

MELAPPIONI FRANCESCA

 

rappresentato e difeso da:

POLITO AVV. FLAVIO MARIA

con domicilio eletto in ROMA

VIA PASUBIO, 2

presso

POLITO AVV. FLAVIO MARIA  

 

contro

 

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

e nei confronti di

CERCIELLO RAIMONDO  

 e nei confronti di

RENNA GIOVANNI

 per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della graduatoria definitiva per l’ammissione al percorso formativo del procedimento selettivo interno per l’accesso a posti nella posizione economica C3 “Ufficiale giudiziario”.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

Udito il relatore I Ref. DAVIDE SORICELLI  e uditi altresì per la parte ricorrente l’avv.to F.M. Polito  e  l’avv. dello Stato N. Palmieri;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto, per quanto attiene al profilo della giurisdizione, che la controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, considerato che le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 15403 del 15 ottobre 2003) hanno di recente affermato il principio secondo cui la residuale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo sulle procedure concorsuali di cui all’articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si riferisce non solo ai concorsi strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro ma anche alle procedure di selezione interna per la progressione del personale già assunto a qualifiche o fasce superiori, essendo anche queste finalizzate all’accesso del personale stesso alle qualifiche che tende a conseguire;

Ritenuto, per quanto attiene agli ulteriori profili di rito, che: a) il ricorso non possa considerarsi tardivo atteso che le note oscillazioni della giurisprudenza in ordine all’individuazione del giudice avente giurisdizione in materia di “concorsi interni”, determinando un errore scusabile, possono giustificare una rimessione in termini di parte ricorrente; b) debba ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi sindacali disciplinanti la procedura selettiva nonché nei confronti dei soggetti, ivi compresi gli ammessi con riserva, inseriti nella graduatoria relativa all’ammissione al percorso formativo, dato che le censure dedotte implicherebbero, in caso di accoglimento del ricorso, la integrale rinnovazione del procedimento sulla base di diversi principi e regole;

Ritenuto, per quanto attiene alla valutazione del fumus boni iuris, che il ricorso presenti, ad un primo e sommario esame, profili di fondatezza in quanto le disposizioni di contratto collettivo disciplinanti la selezione e, consequenzialmente, gli atti di quest’ultima, non appaiono conformi ai principi più volte enunciati dalla Corte Costituzionale in sede di interpretazione degli articoli 3, 51, 97 e 98 C. e, in particolare, ai principi secondo cui: 1) il passaggio ad una fascia funzionale o qualifica superiore non può di regola sottrarsi alla regola del pubblico concorso, costituendo una forma di reclutamento; 2) la previsione di concorsi interni riservati ai dipendenti per una percentuale di posti disponibili particolarmente elevata è tendenzialmente irragionevole e contrasta con gli art.3, 51 e 97 Cost. salvo la sussistenza di particolari ragioni – da specificare volta a volta – che rendano tale previsione compatibile con la salvaguardia del principio del buon andamento; 3) viola il principio del buon andamento dell’Amministrazione una procedura selettiva che appaia, anche in relazione alla genericità dei contenuti del percorso formativo e delle prove, finalizzata ad un generale ed indiscriminato scivolamento verso l’alto di tutto il personale; 4) la valorizzazione ingiustificata dell’anzianità di servizio è irragionevole e la deroga al titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno viola i principi di eguaglianza e di buon andamento; 5) è illegittima la previsione dell’accesso a posti di qualifiche non immediatamente superiore a quella posseduta (C.C. n. 320 del 1997, n. 1 del 1999, n. 194 e n. 218 del 2002);

Considerato che la profilata contrarietà delle disposizioni dei contratti collettivi ai principi sopra indicati  - costituenti regole di ordine pubblico valevoli sia per la legge, sia per il regolamento sia per la contrattazione collettiva - determinerebbe l’illegittimità dei provvedimenti di indizione della procedura e degli atti consequenziali (formazione e approvazione delle graduatorie);

Ritenuto che sussista il presupposto del grave ed irreparabile pregiudizio, in quanto la definizione della procedura contestata, tenuto anche conto dell’elevato numero di soggetti coinvolti, avrebbe come conseguenza la consolidazione di situazioni il cui ribaltamento, poi, sconvolgerebbe l’assetto organizzativo dell’amministrazione;

P.Q.M.

1) ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi sindacali disciplinanti la procedura selettiva nonché nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria definitiva per la ammissione al percorso formativo per la posizione di ufficiale giudiziario C3 secondo i principi e nei limiti indicati in premessa; dato che l’elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile il ricorso alla notifica nei modi ordinari, si autorizza, ai sensi degli artt. 14 e 16, del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, parte ricorrente alla integrazione del contraddittorio – nei confronti dei soggetti diversi delle organizzazioni sindacali - con la notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante inserzione delle conclusioni del ricorso e di un sunto dello stesso, contenente i motivi e l’indicazione nominativa dei controinteressati individuabili, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito internet del ministero della giustizia.

A tal fine è fatto obbligo a parte ricorrente di procedere alla notifica nei modi ordinari alle organizzazioni sindacali e di presentare la richiesta di pubblicazione dell’avviso in questione al ministero della giustizia entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente ordinanza.

Entro i trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta il ministero provvederà alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale e nel proprio sito internet.

Nel termine di quindici giorni dall’esecuzione  di ciascuno di tali adempimenti   parte ricorrente depositerà presso la segreteria del T.A.R. la prova dell’avvenuta notifica nelle forme rispettive.

2) accoglie l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, sospende la procedura selettiva per cui è causa;

3) fissa la trattazione del merito del ricorso per l’udienza pubblica del 14 luglio 2004.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 ROMA , li 16 Marzo 2004

                                 IL PRESIDENTE: 

                                IL CONSIGLIERE:


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Avv.to Polito...la richiesta del contraddittorio inviata al Ministero