REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE
PRIMA
Registro Ordinanze:/ 1635/2004
Registro Generale:
1557/2004
nelle
persone dei Signori:
CORRADO CALABRO' Presidente
GERMANA PANZIRONI Cons.
DAVIDE SORICELLI I Ref. , relatore
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella
Camera di Consiglio del 10
Marzo 2004
Visto
il ricorso 1557/2004 proposto da:
PIZZO DARIA ED ALTRI
BARBUTO MARIA ROSARIA
BONANNI FILIPPO
MELAPPIONI FRANCESCA
rappresentato
e difeso da:
POLITO AVV.
FLAVIO MARIA
con
domicilio eletto in ROMA
VIA PASUBIO, 2
presso
POLITO AVV.
FLAVIO MARIA
contro il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede e nei confronti di CERCIELLO RAIMONDO e nei confronti di RENNA GIOVANNI |
per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della graduatoria definitiva
per l’ammissione al percorso formativo del procedimento selettivo interno per
l’accesso a posti nella posizione economica C3 “Ufficiale giudiziario”.
Visti
gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista
la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Udito il relatore I Ref. DAVIDE SORICELLI e
uditi altresì per la parte ricorrente l’avv.to F.M. Polito
e l’avv. dello Stato N.
Palmieri;
Visti
gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del
R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto, per quanto attiene al profilo della giurisdizione, che la controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, considerato che le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 15403 del 15 ottobre 2003) hanno di recente affermato il principio secondo cui la residuale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo sulle procedure concorsuali di cui all’articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si riferisce non solo ai concorsi strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro ma anche alle procedure di selezione interna per la progressione del personale già assunto a qualifiche o fasce superiori, essendo anche queste finalizzate all’accesso del personale stesso alle qualifiche che tende a conseguire;
Ritenuto, per quanto attiene agli ulteriori profili
di rito, che: a) il ricorso non possa considerarsi tardivo atteso che le note
oscillazioni della giurisprudenza in ordine all’individuazione del giudice
avente giurisdizione in materia di “concorsi interni”, determinando un
errore scusabile, possono giustificare una rimessione in termini di parte
ricorrente; b) debba ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei
confronti delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi sindacali
disciplinanti la procedura selettiva nonché nei confronti dei soggetti, ivi
compresi gli ammessi con riserva, inseriti nella graduatoria relativa
all’ammissione al percorso formativo, dato che le censure dedotte
implicherebbero, in caso di accoglimento del ricorso, la integrale rinnovazione
del procedimento sulla base di diversi principi e regole;
Ritenuto, per quanto attiene alla valutazione del fumus
boni iuris, che il ricorso presenti, ad un primo e sommario esame, profili
di fondatezza in quanto le disposizioni di contratto collettivo disciplinanti la
selezione e, consequenzialmente, gli atti di quest’ultima, non appaiono
conformi ai principi più volte enunciati dalla Corte Costituzionale in sede di
interpretazione degli articoli 3, 51, 97 e 98 C. e, in particolare, ai principi
secondo cui: 1) il passaggio ad una fascia funzionale o qualifica superiore non
può di regola sottrarsi alla regola del pubblico concorso, costituendo una
forma di reclutamento; 2) la previsione di concorsi interni riservati ai
dipendenti per una percentuale di posti disponibili particolarmente elevata è
tendenzialmente irragionevole e contrasta con gli art.3, 51 e 97 Cost. salvo la
sussistenza di particolari ragioni – da specificare volta a volta – che
rendano tale previsione compatibile con la salvaguardia del principio del buon
andamento; 3) viola il principio del buon andamento dell’Amministrazione una
procedura selettiva che appaia, anche in relazione alla genericità dei
contenuti del percorso formativo e delle prove, finalizzata ad un generale ed
indiscriminato scivolamento verso l’alto di tutto il personale; 4) la
valorizzazione ingiustificata dell’anzianità di servizio è irragionevole e
la deroga al titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno viola i
principi di eguaglianza e di buon andamento; 5) è illegittima la previsione
dell’accesso a posti di qualifiche non immediatamente superiore a quella
posseduta (C.C. n. 320 del 1997, n. 1 del 1999, n. 194 e n. 218 del 2002);
Considerato che la profilata contrarietà delle
disposizioni dei contratti collettivi ai principi sopra indicati
- costituenti regole di ordine pubblico valevoli sia per la legge, sia
per il regolamento sia per la contrattazione collettiva - determinerebbe
l’illegittimità dei provvedimenti di indizione della procedura e degli atti
consequenziali (formazione e approvazione delle graduatorie);
Ritenuto che sussista il presupposto del grave ed
irreparabile pregiudizio, in quanto la definizione della procedura contestata,
tenuto anche conto dell’elevato numero di soggetti coinvolti, avrebbe come
conseguenza la consolidazione di situazioni il cui ribaltamento, poi,
sconvolgerebbe l’assetto organizzativo dell’amministrazione;
P.Q.M.
1)
ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti delle
organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi sindacali disciplinanti
la procedura selettiva nonché nei confronti dei soggetti inseriti nella
graduatoria definitiva per la ammissione al percorso formativo per la posizione
di ufficiale giudiziario C3 secondo i principi e nei limiti indicati in
premessa; dato che l’elevato numero dei controinteressati rende sommamente
difficile il ricorso alla notifica nei modi ordinari, si autorizza, ai sensi
degli artt. 14 e 16, del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, parte ricorrente alla
integrazione del contraddittorio – nei confronti dei soggetti diversi delle
organizzazioni sindacali - con la notifica del ricorso per pubblici proclami,
mediante inserzione delle conclusioni del ricorso e di un sunto dello stesso,
contenente i motivi e l’indicazione nominativa dei controinteressati
individuabili, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito internet
del ministero della giustizia.
A
tal fine è fatto obbligo a parte ricorrente di procedere alla notifica nei modi
ordinari alle organizzazioni sindacali e di presentare la richiesta di
pubblicazione dell’avviso in questione al ministero della giustizia entro
trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione
della presente ordinanza.
Entro
i trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta il ministero provvederà
alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale e nel proprio sito internet.
Nel
termine di quindici giorni dall’esecuzione
di ciascuno di tali adempimenti
parte ricorrente depositerà presso la segreteria del T.A.R. la prova
dell’avvenuta notifica nelle forme rispettive.
2)
accoglie l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, sospende la
procedura selettiva per cui è causa;
3)
fissa la trattazione del merito del ricorso per l’udienza pubblica del 14
luglio 2004.
La
presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso
la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA
, li 16 Marzo 2004
IL PRESIDENTE:
IL CONSIGLIERE:
Torna indietro ...Riqualificazioni
Avv.to Polito...la richiesta del contraddittorio inviata al Ministero